Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo
Data firma: 23 aprile 2020
Parti: Ministero Università e Ricerca, Ministero Salute  e Cgil, Cisl, Uil, Flc-Cgil, Cisl Università, Uil Scuola Rua
Comparti: P.A., SSN-Università
Fonte: flcgil.it


Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della c.d. Sanità universitaria in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»

Premesso che
- con il "Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Sodo Sanitari e Socio Assistenziali in ordine alla emergenza sanitaria da "Covid-19"" sottoscritto il 25 marzo 2020 tra il Ministro della salute e le Organizzazioni sindacali confederali e di categoria del settore della sanità e dei servizi sodo sanitari e sodo assistenziali, sono state concordate le azioni da compiersi per assicurare la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità;
- con il "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19" del 3 aprile 2020 tra il Ministro per la pubblica amministrazione e le Organizzazioni sindacali di categoria è stata condivisa, tra l'altro, la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
considerato che
- il protocollo sottoscritto il 25 marzo 2020 può ritenersi applicabile anche al personale operante presso le aziende ospedaliere universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, appartenenti al comparto e all'area dell'istruzione e della Ricerca (AA.OO.UU.), nonché presso i policlinici universitari non costituiti nelle predette aziende, nonché al personale universitario operante presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi del predetto decreto legislativo, di seguito unitariamente considerati ai soli fini del presente protocollo, ferme restando le norme spedali disaminanti lo stato giuridico dei docenti universitari e del restante personale;
- la disciplina organizzativa della prestazione lavorativa del personale di cui al presente protocollo è rimessa alle determinazioni e alle competenze di parte datoriale previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di settore, ove previsto;
- le modalità di svolgimento dell'attività assistenziale, in particolare necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università, sono determinate nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifìci protocolli d’intesa stipulati dalle singole regioni con le università ubicate nel territorio di riferimento, fermo restando il rispetto dello stato giuridico universitario;
Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1
1. Il presente protocollo costituisce un addendum al "Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali" sottoscritto il 25 marzo 2020 tra le parti sociali e il Ministero della salute e ha quale oggetto, nei limiti delle competenze del Ministro dell'università e della ricerca, la promozione delle misure utili a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del personale di cui alle premesse.
2. Le parti - ferma restando la primaria competenza delle amministrazioni, statale e regionali, deputate alla tutela della salute in ordine alla individuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, nonché la specificità delle AA.OO.UU. e dei policlinici universitari che si integrano nel SSN per l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca dei corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei corsi di specializzazione medica, nonché dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie - riconoscono la piena partecipazione dei predetti enti e del relativo personale alle azioni di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nell'attuale crisi epidemiologica che sta colpendo in maniera drammatica il nostro Paese.
3. Le parti riconoscono altresì la necessità di porre in essere interventi volti a garantire a tutto il personale sopraindicato di operare nella massima sicurezza, assicurando l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della loro salute, nonché a evitare la diffusione del contagio nei servizi ove essi svolgono le loro attività, sia assistenziali che universitarie, e all'interno del proprio nucleo familiare.
4. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle suddette attività assistenziali, preservando la funzionalità delle attività di didattica e di ricerca proprie delle università, con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.
5. Per le medesime finalità, le parti, in considerazione della peculiarità delle istituzioni in parola, la cui attività assistenziale costituisce il presupposto per le attività pratiche e di tirocinio dei corsi di studio e di specializzazione medica e dei corsi di studio delle professioni sanitarie, ritengono necessaria l'applicazione del presente protocollo anche ai medici in formazione specialistica e ai tirocinanti delle professioni sanitarie.

Articolo 2
1. Le parti, condividendo gli indirizzi del "Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali" citato in premessa, ritengono che lo stesso possa estendersi al personale di cui al presente protocollo, fermi restando gli adattamenti che derivano dallo speciale stato giuridico universitario e dalle norme di settore come di seguito definito.
2. Considerata la necessità che siano assicurate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale le misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, le Parti concordano sull'opportunità di richiedere al Ministero della salute che il Comitato previsto dal "Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali" del 25 marzo u.s., veda la partecipazione, in apposita sessione, anche di un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa, al fine di assicurare che il Comitato in tutte le sue attività, esamini anche I profili di interesse indicati dal presente protocollo.

Articolo 3

1. Le Parti, nella piena consapevolezza della complessa situazione che gli operatori del settore si trovano ad affrontare, condividono la necessità che, nei limiti delle attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, rispettivamente le università e le regioni siano debitamente sensibilizzate affinché le misure contenute nei protocolli indicati in premessa siano attuate, per quanto di rispettiva competenza, con ogni sollecitudine, e altresì che siano perseguiti i seguenti obiettivi:
a) estensione al personale di cui al presente protocollo dei benefìci di carattere economico, introdotti in favore del personale del SSN dai provvedimenti adottati in occasione dell'emergenza in atto;
b) revisione, nell'ambito del comparto, degli aspetti normativi che possano garantire l'assunzione presso le AA.OO.UU. integrate con il S.S.N. di nuovo personale a tempo indeterminato, valutando anche un piano di assunzioni straordinario a valere sul finanziamento regionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nel rispetto degli accordi quadro nazionali per la definizione dei comparti e delle aree di cui all'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) revisione da parte delle AA.OO.UU. integrate con il SSN dei piani dei fabbisogni, ai fine di valorizzare le esigenze delia didattica e della ricerca e nel rispetto dello stato giuridico universitario nonché del principio di leale collaborazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e del DPCM 24 maggio 2001 e degli accordi quadro nazionali per la definizione dei comparti e delle aree di cui all'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Roma, 23 aprile 2020