Ispettorato Nazionale del Lavoro
Direzione centrale coordinamento giuridico
 

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

  al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
all' INPS Direzione centrale entrate
all' INAIL Direzione centrale rapporto assicurativo
alla Provincia autonoma di Trento
alla Provincia autonoma di Bolzano
all' Assessorato del Lavoro Regione Sicilia

 

Oggetto: Legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - G.U. n. 16/L del 29 aprile 2020 - coordinamento con il D.L. n. 23/2020.

Con nota prot. n. 2551 del 16 aprile u.s. sono state fornite le prime indicazioni in relazione agli articoli 36 e 37 del D.L. n. 23/2020 che hanno apportato modifiche agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020.
Nella nota si è ritenuto utile anticipare anche il testo di conversione del D.L. n. 18/2020 approvato dal Senato in data 9 aprile u.s. con specifico riferimento ai commi 1-bis e 6-bis dell'articolo 103, al fine di consentire agli Uffici una migliore organizzazione delle attività. Tenuto conto che il decreto in questione è stato recentemente convertito dalla L. n. 27/2020, appare opportuno riepilogare la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane.

* * *

Come noto, l'art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 del termine già fissato dall'art. 103, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020.
Sul punto si rinvia alle note prot. nn. 2201, 2211 e 2333 del 23, 24 e 30 marzo u.s. con le quali sono state fornite indicazioni sulla “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” così come disciplinata dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e sulla gestione dei procedimenti non differibili.
Nel ribadire la portata generale della norma e la sua applicabilità a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4 - ovvero “pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati” - sono quindi sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'INL dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. In allegato viene riportato un elenco esemplificativo dei procedimenti ad istanza di parte di competenza delle ITL i cui termini risultano essere sospesi.
Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, facendo seguito alle note INL prot. nn. 2117 del 10 marzo 2020 e 2211 del 24 marzo u.s., le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo u.s.
Le norme sopra riportate, come anticipato, vanno altresì coordinate con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 103 del D.L. n. 18/2020. Nello specifico si segnala quanto segue:
> è stato inserito il comma 1-bis secondo cui il periodo di sospensione di cui al comma 1 (originariamente previsto dal 23 febbraio al 15 aprile e per effetto dell'art. 37 del D.L. n. 23/2020 prolungato fino al 15 maggio) trova applicazione, tra l'altro, anche:
a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali. Ne consegue che risulta sicuramente sospeso il termine di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981. Inoltre, al fine di fornire una interpretazione quanto più adiacente alle finalità della disposizione, che prescinda quindi dal dato letterale, si ritiene che il periodo di sospensione vada ad interessare anche il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati pertanto alla emanazione di una diffida. Ne consegue che il pagamento degli importi legati alle diffide regolarizzate è sospeso sino al 15 maggio p.v.;
b) per lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione. Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli articoli 18 e 26 della L. n. 689/1981, il termine per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nonché ex articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del T.U. n. 1124/1965 e art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004;
c) per la notificazione dei processi verbali (ad esempio di quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 per i quali vale il termine di sospensione di cui al successivo comma 6-bis (v. infra);
> è stato inserito il comma 6-bis con il quale è stata disposta espressamente la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 dal 23 febbraio 2020 fino al prossimo 31 maggio 2020 relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di decadenza di cui all'art. 14 della citata legge in relazione esclusivamente ai verbali in materia di lavoro e legislazione sociale.
Alla luce di quanto sopra non si dovrà procedere fino al 31 maggio alla notifica delle ordinanze ingiunzione. La medesima indicazione, d'intesa con la DC tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, vale per i verbali di accertamento da notificare ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 nonché fino al 15 maggio per la notifica dei verbali ex art. 201 del Codice della strada.
 

Disposizioni specifiche per la notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo
Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare ed in relazione ai quali vigono le istruzioni di cui sopra (ovvero provvedere alla notifica a decorrere dal 1° giugno 2020/16 maggio 2020), va inoltre considerata la modifica apportata in sede di conversione all'art. 108 con l'introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale “per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza”.
Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che:
- in caso di notifica con deposito dell'avviso in cassetta - e quindi non a mani proprie - la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità di ritiro fino al 30/05/2020 e termine di avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel decimo giorno successivo al deposito in cassetta. Si ritiene che la disposizione sia applicabile nei confronti di tutti gli avvisi depositati a partire dal 17 marzo, indipendentemente dalla data del primo accesso dell'operatore postale per il primo tentativo di notifica e indipendentemente dalla data convenzionale indicata nell'avviso per il ritiro (posto che, comunque, la compiuta giacenza inizierà a decorrere dal 30 aprile);
- in base all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 108, i termini di adempimento dei verbali dell'INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell'avviso in cassetta, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenziale fissato al prossimo 31 luglio 2020.
Al riguardo appare utile fornire un sintetico riepilogo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 alla luce delle norme succedutesi nel tempo, evidenziando che in base alla nota INL prot. n. 2211/2020 si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020. Analogo riepilogo è riportato in relazione ai verbali notificati ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada
 

VERBALI EX ART. 14 L. N. 689/1981

Notifica effettuata entro 17 marzo 2020

Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981, in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione

Non si applica l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. n. 27/2020

Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020

Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione

Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 108, comma 1-bis, del D.L. n. 18/2020 conv. dalla L. n. 27/2020

VERBALI EX ART. 201 CDS

Notifica effettuata entro 17 marzo 2020

Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per i pagamenti in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020

Non si applica l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. n. 27/2020

Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020

Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio

Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020.
Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio


Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che i termini di adempimento posti a carico dei soggetti cui siano stati notificati verbali di competenza dell'INL prima del 17 marzo u.s. (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), diversi da quelli previsti dal comma 1-bis del novellato art. 103 non risultano ulteriormente sospesi rispetto al termine del 31 marzo stabilito ex art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020. Pertanto così come chiarito con la nota prot. n. 2179 dell'11 marzo u.s., i termini in questione hanno ripreso a decorrere dallo scorso 1° aprile (ad esempio il termine per il pagamento della sanzione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994 a seguito di una verifica adempimento già effettuata).
Per completezza, si segnalano, infine, due interventi inerenti la materia previdenziale:
- la modifica del comma 2 dell'art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l'effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;
- la modifica alla rubrica dell'articolo 37, per effetto della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA