Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 13 maggio 2020
Parti: Agenzia delle Entrate e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Comparti: P.A., Agenzia delle Entrate
Fonte: fisac-cgil.it


Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto al virus Covid 19 nell'ambiente di lavoro del giorno 13 maggio in Roma tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
- a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, le Istituzioni hanno dovuto adottare i necessari provvedimenti legislativi, tra i quali il Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese” che ha previsto l'applicazione di istituti per il sostegno dell'economia e la gestione dell'emergenza;
- il medesimo Decreto Legge ha avuto effetti anche sull'attività di riscossione svolta dall'Ente con il conseguente slittamento dei termini di pagamento al 30 giugno 2020 di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione fino al 31 maggio 2020. Le ricadute di tali disposizioni sull'operatività della rete hanno condotto alla decisione di procedere alla temporanea chiusura degli sportelli e alla relativa attivazione di canali telematici alternativi adibiti alle informazioni e ai pagamenti automatici;
considerato inoltre che
- a fronte del rapido evolversi della situazione, l'Ente si è trovato nella necessità di dover predisporre nel più breve tempo possibile soluzioni idonee a minimizzare gli impatti del diffondersi dell'epidemia sui lavoratori, anche con riguardo alle necessarie misure organizzative;
- a tal fine è stato da subito attivato un tavolo permanente di consultazione e coinvolgimento sindacale per realizzare, con responsabilità, in ottemperanza alle previsioni di legge, le misure più idonee atte a contenere gli effetti del COVID 19;
considerato infine che
- in riferimento all'evoluzione della situazione epidemiologica ed all'avvio della c.d. “fase 2” con ripresa progressiva di attività produttive finora sospese nonché al DPCM 26 aprile 2020, con il presente Protocollo le Parti - anche alla luce della positiva esperienza fin qui maturata - intendono predisporre le migliori condizioni per la sicurezza privilegiando la tutela della salute dei lavoratori nella continuità delle attività lavorative mediante l'individuazione e l'adozione di pratiche igienico-sanitarie ed organizzative al cui rispetto sarà condizionato lo svolgimento dei servizi della riscossione;
- l'ampio e diffuso ricorso al lavoro agile confermato nel Verbale di Riunione del 30 marzo 2020 continua - in questa straordinaria contingenza - a costituire la principale e prioritaria modalità lavorativa, idonea a limitare la presenza in contemporanea nei luoghi di lavoro, favorendo così il distanziamento interpersonale;
- le Parti si danno reciprocamente atto che nella stesura del presente Protocollo sono state assunte come fonte normativa le disposizioni contenute:
• nei DPCM dell'8 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020, nonché le Ordinanze ed i Decreti del Ministro della Salute e delle Regioni ad essi collegati o conseguenti;
• nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto dall' Inail ad aprile 2020;
• nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del contagio Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020, sottoscritto da Governo e Parti Sociali ed allegato al DPCM 26 aprile 2020.
• nel D.Lgs. 81/2008 in materia di obblighi e doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e della vigente normativa emergenziale;
Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi quale parte integrante del presente Verbale, le Parti convengono quanto segue:
1. In accordo con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile e delle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, l'Ente si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione;
2. La presenza dei dipendenti nelle sedi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sarà motivata da comprovate esigenze operative e limitata alle attività e ai servizi che non possano essere erogati in regime di lavoro agile.
3. Per coloro che dovranno necessariamente recarsi in ufficio saranno adottati criteri di rotazione al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e di evitare i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita. A tal riguardo l'Ente:
• assicura una equa rotazione del personale tra lavoro in presenza e lavoro in modalità agile;
• terrà conto delle disponibilità volontarie;
• metterà a disposizione parcheggi aziendali laddove esistenti
4. Non possono svolgere lavorazioni in presenza ai sensi dell'art. 39 del DL del 17/3/2020 n. 18 così come modificato in sede di conversione dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 i dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104.
Non possono inoltre svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come, a titolo di puro esempio, pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o onco-ematologiche), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie, previo esame e valutazione del Medico Competente aziendale. Non potranno infine svolgere mansioni in presenza le lavoratrici in stato di gravidanza.
Eventuali ulteriori richieste di adibizione in via continuativa al lavoro agile, da parte di personale affetto da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa saranno valutate ed accertate dal Medico Competente aziendale.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. chiedono che sia valutata la priorità nell'assegnazione del lavoro in modalità agile per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni qualora l'altro genitore, lavoratore, non usufruisca della modalità smart working. Le OO.SS. chiedono inoltre che la medesima priorità sia applicata al personale con domicilio in Comune diverso da quello della sede di lavoro e che debba far ricorso ai mezzi di trasporto pubblico per i trasferimenti casa-lavoro con distanza maggiore di 50 km (percorso residenza - sede di lavoro).

Dichiarazione dell'Ente
L'Ente prende atto della raccomandazione delle OO.SS., e valuterà le richieste compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
5. Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale; l'articolazione degli orari lavorativi potrà essere parimenti ridefinita, a seguito di confronto sindacale, con criteri di flessibilità/elasticità ed ingressi differenziati dalle ore 7:30 alle ore 10:30 e modifica dell'arco temporale della fruizione della pausa pranzo utilizzando la fascia oraria che va dalle 12:30 alle 14:30, al fine di evitare assembramenti in entrata e in uscita nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda l'accesso agli sportelli, si proseguirà ad utilizzare il servizio di prenotazione per gli appuntamenti online e si osserverà inizialmente l'orario 8:15¬13:15, con introduzione - ove possibile - della flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 8:15 e con fruizione della pausa pranzo tra le 13:30 e le 14:30.
6. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede che devono comunque avvenire indossando i DPI forniti dall'Ente. Sono sospese tutte le attività di trasferta e i viaggi di lavoro, ad eccezione di casi di assoluta ed indifferibile necessità, preventivamente autorizzati.
7. Le riunioni devono avvenire con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
8. Il personale viene informato e sensibilizzato, anche utilizzando la comunicazione interna mediante la rete intranet, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RRLLSS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all'uso delle mascherine, nonché alla frequente pulizia delle mani.
9. L'Ente assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento; assicura inoltre il ricambio periodico dei filtri e la periodica disinfezione degli stessi e degli apparecchi fissi e mobili (es.: tastiere, PC, mouse, telefono) nonché le necessarie attività di sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria. L'Ente darà comunicazione delle suddette attività attraverso la pubblicazione sulle bacheche aziendali.
10. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali di lavoro, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
11. L'Ente fornirà al personale tutte le indicazioni finalizzate ad accedere in maniera sicura ai locali di lavoro incluso l'utilizzo degli spazi comuni degli edifici (ascensori, corridoi, sale e punti di ristoro, mensa), anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi e indicando, mediante apposita segnaletica, percorsi e distanziamenti obbligati. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina ad alto potere filtrante, come misura di prevenzione e protezione che si aggiunge al costante rispetto della distanza minima di sicurezza. Per il personale, che nello svolgimento della propria mansione potrebbe essere soggetto ad alternarsi sulla medesima postazione, sarà reso disponibile un Kit igienizzante. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
12. L'accesso dei contribuenti agli sportelli sarà regolamentato, anche mediante apposita segnaletica, in maniera da garantire il distanziamento sociale obbligatorio; saranno altresì installate barriere protettive in plexiglass tra i lavoratori e i contribuenti, nonché dispenser di gel per la pulizia delle mani. Non sarà consentito l'ingresso ai locali aziendali ad un numero di contribuenti superiore al numero delle postazioni operative.
13. Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni. Si sottolinea comunque l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°). La misurazione della temperatura corporea all'ingresso della sede è prevista anche per il personale esterno. Tale rilevazione della temperatura potrà essere effettuata mediante auto-misurazione o con termoscanner situato nelle immediate vicinanze del varco di accesso e prima della rilevazione delle presenze. Non è infine previsto il controllo della temperatura corporea per i contribuenti che accedono agli sportelli dell'Ente, salvo diverse disposizioni emanate dalle autorità competenti. I contribuenti sono obbligati ad indossare la mascherina all'interno dei locali aziendali.
14. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office dovranno essere installati erogatori di soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne raccomanda l'utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser dovrà essere installata negli spazi comuni.
15. Fermi restando gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, si ribadisce che la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le indicazioni della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 0014915 del 29 aprile 2020 e che vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Inoltre, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
16. Relativamente al rientro in servizio di lavoratori guariti dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
17. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RRLLSS. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. È necessario che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
18. Il presente Protocollo decorre dalla data di stipula e avrà validità sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19; le Parti si impegnano a proseguire con un tavolo permanente per la verifica, l'aggiornamento e la rimodulazione delle iniziative adottate nel presente protocollo anche in funzione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio nazionale.
19. Per gli aspetti non regolati dal presente Protocollo, laddove vi fossero previsioni di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori, si applicano i Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle Parti sociali ed il Governo e/o i ministri competenti.