Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 24 aprile 2020
Validità: 27.04.2020 - 24.05.2020
Parti: Effeuno e RSU/Filctem-Cgil
Settori: Tessili, Effeuno
Fonte: filctemcgil.it


Accordo sindacale

Il giorno 24.04.2020, presso la sede di Effeuno, via Leonardo Da Vinci, 102 - 50028 Barberino Tavarnelle […], e la RSU aziendale assistita da […] Filctem Cgil di Firenze, si sono incontrati per collaborare e condividere l’obiettivo di coniugare il valore primario della salute e della sicurezza sul lavoro con la ripresa dell’attività produttiva e di tutte le attività economiche connesse.
• Visti i DPCM dell’8, 11 e 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020 ed il protocollo condiviso del 14 marzo 2020;
• visto il protocollo condiviso nazionale del Settore Moda del 15 aprile 2020;
• vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 18 Aprile 2020;
• visto il verbale di incontro del 22.04.2020 con il quale sono state esaminate le misure di sicurezza adottate in azienda quali la regolamentazione per l’accesso alla mensa aziendale, il divieto di entrata nei reparti diversi da quello di appartenenza, l’introduzione dello Smart Working per le unità che possono lavorare in remoto, la rimodulazione dell’orario di lavoro con turni diversificati, la sanificazione dei locali interni, l’obbligo per le persone che provengono dall’esterno di attenersi alle disposizioni di protezione individuale e mantenimento delle distanze di sicurezza;
le parti al termine di una attenta esamina
determinano:
• che il presente accordo ha valenza per il periodo dal 27.04.2020 al 24.05.2020, quale scadenza della CIGO Covid-19 e qualora nuovi provvedimenti governativi e/o Regionali dovessero modificare le attuali condizioni legislative e regolamentari, le parti si incontreranno per gli adempimenti necessari.
• che l’Azienda riprenderà l’attività lavorativa il giorno 27.04.2020.
• che la ripresa lavorativa dovrà avvenire in un adeguato contesto organizzativo, per perseguire in un clima di collaborazione e di condivisione l’obiettivo di coniugare il valore primario della salute e della sicurezza sul lavoro con la ripresa dell’attività produttiva e di tutte le attività economiche connesse e comunque con autorizzazione delle autorità competenti, siano esse nazionali o regionali;
• che l’Azienda garantirà, alla ripresa lavorativa, le misure di sicurezza previste dai protocolli e DPCM sopra richiamati e dal presente verbale finalizzato al contrasto e la diffusione del virus Covid-19 nei propri ambienti di lavoro;
• che è costituito in Azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione del Datore di lavoro o di un suo delegato, del Medico competente, del servizio di prevenzione e protezione, dell’RLS e delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il Comitato aziendale svolge le seguenti funzioni:
- coopera con il datore di lavoro nella redazione del Protocollo aziendale;
- individua e propone le modalità di informazione a tutti i dipendenti
- verifica l’applicazione del Protocollo aziendale e l’efficacia delle misure adottate;
- propone al datore di lavoro le necessarie modifiche di aggiornamento;
- coopera con il Comitato Nazionale di cui al presente Protocollo.
È prevista la convocazione del comitato almeno tre volte al mese e comunque tutte le volte che si rende necessario in relazione all’andamento della situazione dell’emergenza sanitaria e in base ai disposti Regionali/Governativi
• che l’Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. L’azienda inoltre adotta un programma di informazione (preventiva rispetto alla ripresa del lavoro) e formazione dei lavoratori sulle misure di sicurezza adottate per prevenire il contagio Covid-19 nell’ambiente lavorativo e delle misure di precauzione che i lavoratori devono adottare nel tragitto casa-lavoro. In particolare, le informazioni riguardano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. È obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere per lo svolgimento delle attività produttive, controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio. In caso di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali è obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria.
• che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea con presa visione dell’informativa privacy di cui. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
che va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. Nel caso ciò non sia possibile, andranno individuate soluzioni alternative nel rispetto degli accordi vigenti. I lavoratori sono invitati ad effettuare il tragitto casa - sede di lavoro preferibilmente con mezzi propri, se possibile utilizzati individualmente. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, i lavoratori saranno sempre dotati di mascherina e guanti protettivi, forniti dall’azienda, ed istruiti sulle migliori norme di comportamento per ridurre al massimo le occasioni di contagio;
• che per l’accesso di fornitori esterni, tenuto conto della specifica struttura dei reparti aziendali, sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, occorre individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
• che viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali;
• che l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica (di norma settimanale) dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
• che nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
• che occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali;
• che è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione in ogni reparto idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
• che l’azienda fornirà ad ogni dipendente un numero adeguato di mascherine protettive, che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.;
• che occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• che in riferimento ai DPCM citati in premessa, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’Azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dal CCNL e d’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti e uffici diversi dalla produzione o, comunque, di quelli nei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza. Agli smart workers viene inviata l’informativa sul lavoro agile (predisposta dall’Inail), che tutela la salute e sicurezza nello svolgimento del lavoro in tale modalità, anche per coloro che ai sensi di legge non hanno firmato specifico accordo;
• l’azienda assicura un piano di turnazione dei dipendenti, nei rispetti dell’articolo dall'art. 36 del CCNL, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti, aumentare il “distanziamento sociale” e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili o aumentare i turni di lavoro nell’arco del giorno e della settimana, riducendo il numero degli addetti ad ogni turno, utilizzando gli strumenti contrattuali disponibili o gli ammortizzatori sociali. Sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati;
• che si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
• che non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
• che sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
• che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista);
• che sono confermate le norme dei CCNL in materia di diritto di assemblea che, tuttavia, potranno svolgersi solo nel rispetto delle norme di comportamento definite dal presente accordo o in videoconferenza.
• che nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale o al capo-reparto; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria;
• la sorveglianza sanitaria periodica è differita. Per le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro malattia sarà valutato lo stato di necessità ed urgenza
Il lavoratore che si trova in situazioni di particolare fragilità dovrà inviare documentazione al MC per opportune valutazioni e segnalazioni al DL, in attesa di indicazioni che le Autorità Sanitarie non hanno ancora emanato
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con i Rappresentanti dei Lavoratori.
• che l’orario di lavoro in vigore per il periodo suddetto con sistema di turnazione da lunedì a venerdì sarà il seguente:
o TURNO A: 7.00-13.00
o TURNO B: 13.30-19.30
o TURNO C*: 8.30/9.00 - 17.30/18.00 (solo per Responsabili di Funzione ed alcuni reparti es Amministrazione, IT, etc)
Le ore eccedenti le 6 saranno coperte dalla CIGO Covid-19 o in alternativa con ferie qualora nelle disponibilità dei dipendenti e a scelta degli stessi
• che durante il cambio turno saranno effettuate le pulizie dei locali, dei banchi da lavoro nonché degli strumenti di lavoro;
• che l’Azienda si impegna a sensibilizzare ed assicurare l’applicazione dei dispositivi sopra elencati anche ai propri fornitori;
• che considerata la particolarità emergenziale della situazione le parti, in un clima di collaborazione e di condivisione dell’obiettivo di coniugare il valore primario della salute e della sicurezza sul lavoro con la ripresa dell’attività produttiva, si impegnano a ritrovarsi appena le condizioni lo consentiranno per ristabilire gli istituti e le normative in vigore precedentemente alla crisi sanitaria Covid-19.
Il presente verbale verrà messo a conoscenza di tutto il personale

Barberino Tavarnelle, 24.04.2020