Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 7 maggio 2020
Parti: Cgil, Cisl, Uil e Cna, Confartigianato, Claai, Casartigiani e Regione Emilia Romagna
Settori: Artigianato Emilia-Romagna
Fonte: filctemcgil.it


Accordo tra le parti sociali artigiane, OPRA Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro artigiani

La Regione Emilia - Romagna, le Parti Sociali Artigiane e OPRA Emilia - Romagna
- in previsione della riapertura delle attività secondo le indicazioni delle preposte Autorità Nazionali e Regionali,
- in applicazione delle indicazioni contenute nel Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti lavoro siglato da Governo e Parti Sociali Nazionali, e delle misure condivise dalle Parti Sociali dell'Artigianato il 24 aprile,
confermano la loro volontà di definire congiuntamente un percorso condiviso utile alla ripresa dell'attività lavorativa in salute e sicurezza.
Affermano altresì che, in particolare nelle imprese artigiane dove imprenditori e lavoratori si trovano a dover condividere in egual misura l'eventuale rischio di contagio, le indicazioni operative hanno lo scopo, più che altrove, di salvaguardare il rischio di contagio e al contempo la sopravvivenza delle imprese stesse.
Ciò premesso, concordano quanto segue:
1) La riapertura o comunque la prosecuzione delle attività deve avvenire mettendo in atto tutte le misure utili a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, considerato che tale virus rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre attuare misure uguali per tutta la popolazione, compresa quella lavorativa, e trasversale a tutte le attività produttive. E' necessario pertanto che le aziende mettano in atto misure di precauzione coerenti con le disposizioni normative e le indicazioni delle Autorità Sanitarie competenti anche in ambito produttivo; in ragione di ciò tutte le aziende predisporranno ed attueranno le misure anti contagio previste dal presente protocollo secondo le modalità definite da OPRA, Parti Sociali e Regione;
2) Le imprese metteranno in atto, per le attività/mansioni per le quali sia possibile, modalità di lavoro agile o a distanza per il personale che può svolgere i propri compiti lavorativi anche da remoto, senza garantire la presenza fisica in azienda;
3) Le aziende attueranno il distanziamento sociale, rispettando la distanza interpersonale tra i lavoratori e tra gli stessi e tutti gli altri soggetti che dovranno accedere ai locali dell'azienda di almeno 1 metro (o quanto indicato da successive disposizioni normative), previsto come principale misura di contenimento del contagio. Tale distanza va mantenuta anche negli spazi comuni (es. zona pausa caffè, spogliatoi) il cui accesso va regolamentato, concedendo anche un tempo ristretto di sosta. Qualora non sia possibile rispettare tale distanza di sicurezza e neppure attuare altre soluzioni organizzative, le aziende provvederanno a fornire al personale mascherine chirurgiche. L'uso di tali mascherine è previsto nel caso in cui non siano già utilizzati DPI con livello di protezione maggiore, indicati sulla base della valutazione dei rischi presenti in azienda, redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08.. Forniranno, inoltre, eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale quali ad esempio guanti monouso, così come individuati dal punto 6) del Protocollo condiviso di regolamentazione nazionale del 24 aprile 2020;
4) Le aziende, al fine di organizzare l'attività consentendo il rispetto del distanziamento interpersonale, potranno prevedere ad esempio turni di lavoro per evitare che nei locali aziendali siano presenti un numero eccessivo di persone, la regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita in modo da non creare assembramenti così come dell'accesso ai luoghi comuni quali bagni, spogliatoi, mense, et;.
5) Le aziende daranno indicazione scritta ai lavoratori di lavarsi frequentemente le mani, assicurando all'interni dei bagni quantità sufficienti e sempre disponibili di sapone liquido e salviette, per asciugarsi e renderanno disponibili soluzioni idroalcoliche per la disinfezione:
6) Le aziende provvederanno alla pulizia giornaliera, indicativamente a fine turno, e alla sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago secondo le indicazioni previste dalle Autorità Competenti;
7) L'ingresso di personale esterno quali fornitori, corrieri etc. nei locali aziendali dovrà essere per lo più scoraggiato e, laddove non possibile evitarlo, dovrà tenere conto delle regole di distanziamento interpersonale. Il personale esterno all'azienda non potrà accedere alle aree comuni, quali bagni, spogliatoi, etc.
Tra le misure di precauzione condivise con il Protocollo di regolamentazione nazionale del 24 aprile 2020 dalle Parti Sociali vi è anche l'informazione dei lavoratori e di chiunque altro entri in azienda. Tale misura costituisce anch'essa una base fondamentale di riferimento per il contrasto e contenimento del contagio, le cui specifiche sono di seguito elencate:
a) Le misure di contrasto e di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, implementate dalle eventuali ulteriori disposizioni introdotte dalle Autorità Competenti, dovranno essere comunicate ai lavoratori anche attraverso comunicazione cartacea da esporre nei luoghi di lavoro, avendo contezza che questi abbiano compreso le informazioni e siano consapevoli che i comportamenti indicati costituiscono il fondamento per la propria e altrui salute e sicurezza;
b) In particolare le informazioni riguardano:
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, contattando il proprio medico di famiglia;
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, anche successivamente all'ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, rientro in Italia dall'estero o contatto con persone positive al virus nei cui confronti l'Autorità Sanitaria abbia emanato un provvedimento di quarantena;
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e, in particolare, sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
c) In coerenza con quanto previsto dall'accordo del 24 aprile 2020, OPRA avrà funzioni di monitoraggio delle misure anti-contagio nelle aziende che verrà effettuata attraverso una lista di controllo dedicata, realizzata in collaborazione con esperti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle AUSL. Le aziende aderenti ad EBER, direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria, invieranno a OPTA, ad un indirizzo di posta elettronica dedicata, le liste di controllo compilate, parte integrante del presente Protocollo. OPTA, a sua volta, le metterà a disposizione di OPRA;
d) OPRA avrà il compito di realizzare, in collaborazione con la Regione, una campagna informativa finalizzata al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19 e alla tutela della salute dei lavoratori;
e) Gli RLST avranno il compito di contribuire alla diffusione delle indicazioni presso i lavoratori e le aziende. Gli RLST, dopo la data individuata dalle Parti Sociali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione di emergenza, riprenderanno le visite delle aziende nel rispetto del presente protocollo;
f) Sarà effettuato l'aggiornamento degli RLST sul tema, finalizzato a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio nelle aziende. Tale aggiornamento avverrà in modalità a distanza e si avvarrà di docenti scelti nell'ambito di operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle AUSL che già si occupano della tematica con la collaborazione di altri esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica;
g) La Regione, sempre attraverso gli operatori di cui sopra, ha predisposto la lista di controllo allegata al presente accordo.