Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 7 maggio 2020
Validità: dal 7 maggio 2020
Parti: Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Credito Cooperativo
Fonte: fisac-cgil.it


Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo ai sensi del DCPM 26 aprile 2020

Il giorno 7 Maggio 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di legge, si sono incontrate la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - Federcasse […], e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo Fabi […], First/Cisl […], Fisac/Cgil […], Sincra Ugl Credito […], Uilca […], per valutare e accogliere con specifico riferimento alla Categoria del Credito Cooperativo, i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (nel prosieguo per brevità indicato anche come il “Protocollo”) concluso il 24 Aprile 2020 fra le Parti Sociali, fra cui Confcooperative, su invito del Governo che, per quanto di sua competenza, ne garantisce la piena attuazione, considerando come, detto Protocollo, integri analogo protocollo già concluso il 14 marzo 2020 fra le medesime Parti Sociali e su invito del Governo.

Premessa
In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, per dare concreta attuazione ai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti per proseguire nel contrasto alla diffusione del virus - da ultimi il Protocollo Confederale del 24 Aprile tra Governo e Parti Sociali ed il DPCM 26 aprile 2020 - ed in coerenza con quanto convenuto nel Protocollo della categoria del Credito Cooperativo del 24 marzo 2020, per continuare a garantire l'erogazione dei propri servizi alle comunità territoriali, delle quali la Categoria è espressione, adottando prioritariamente e tempo per tempo, necessarie misure a tutela della salute sia delle lavoratrici e dei lavoratori, che dei soci e dei clienti.
Le Parti, coinvolte a livello interconfederale dal citato Protocollo del 14 marzo 2020, hanno già raggiunto fra loro il Protocollo Condiviso del 24 Marzo 2020 recante “misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo” che accoglie e declina le specifiche istanze e le peculiarità del Credito Cooperativo.
Per la gestione delle soluzioni straordinarie condivise nel Protocollo del 24 marzo 2020, è stata appositamente prevista (art. 32 del medesimo Protocollo), la costituzione di una Commissione Nazionale per il necessario monitoraggio della corretta applicazione del Protocollo stesso composta dai rappresentanti delle Parti firmatarie il CCNL del Credito Cooperativo del 9.1.2019.
Sempre in applicazione delle previsioni dell'art. 32 del Protocollo Condiviso del 24 Marzo 2020, presso ogni Azienda del Credito Cooperativo, anche per coadiuvare i lavori della Commissione Nazionale citata è stato costituito, un Comitato aziendale, cui partecipano le Aziende, le RSA costituite e i RLS. Ai Comitati Aziendali, inoltre, è stata fornita una check list elaborata tra le Parti per rendere uniforme e certa la raccolta dei dati utili al monitoraggio della Commissione Nazionale.
L'esperienza maturata a livello territoriale ed aziendale in applicazione del Protocollo condiviso del 24 Marzo, unitamente a quella che le Aziende e le Rappresentanze sindacali avevano già maturato nelle zone colpite per prime dal contagio virale è stata costantemente trasferita a beneficio del confronto fra le Parti sempre teso alla ricerca di soluzioni condivise. Detta esperienza ha contribuito all'individuazione di efficaci soluzioni di prevenzione e di protezione dei lavoratori del Credito Cooperativo che, come noto, sono quotidianamente impegnati a continuare ad assicurare l'essenziale servizio delle loro Aziende alle comunità locali, ai soci, alla clientela.
Detta esperienza è oggi valutata anche come contributo importante ed utile all'ulteriore sviluppo delle relazioni sindacali sistemiche del Credito Cooperativo che rappresentano ed assicurano la necessaria autonomia di valutazione delle specificità della Categoria nella scelta delle soluzioni collettive di disciplina dei rapporti di lavoro volte alla centralità della persona del lavoratore.
In considerazione di ciò le Parti vogliono proseguire nel percorso condiviso di individuazione specifica per la Categoria delle soluzioni utili alla prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19; le Parti, dunque, intendono continuare ad indicare alle aziende l'adozione delle misure necessarie a garantire i livelli di tutela per le persone, così da consentire la continuità dei servizi nonché il loro graduale e progressivo completo ripristino.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, ultimo periodo del DPCM 26 aprile 2020 la mancata attuazione del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Con il presente Protocollo Condiviso per il Credito Cooperativo si determinano le modalità applicative del Protocollo condiviso a livello interconfederale e su invito del Governo del 24 Aprile 2020, convenendo quanto segue.
La premessa è parte integrante del presente Protocollo

Capo I Finalità, efficacia e durata del Protocollo condiviso
1) La declinazione del Protocollo del 24 Aprile 2020, mediante il presente Protocollo Condiviso, definisce, secondo le esigenze della Categoria del Credito Cooperativo, previsioni utili a prevenire e contenere il contagio del virus COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da COVID- 19, a partire dal DPCM 11 marzo 2020 fino al più recente DPCM 26 Aprile 2020 hanno stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
2) Le Parti condividono che le Banche di Credito Cooperativo, in ragione della loro peculiare funzione economica e sociale, sono chiamate a continuare a prestare anche in questo particolare frangente il proprio servizio alle comunità territoriali delle quali sono espressione, adottando prioritariamente idonee misure a tutela della salute sia dei lavoratori sia dei soci e dei clienti.
Le Parti indicano pertanto alle Aziende del Credito Cooperativo l'adozione immediata di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, così da consentire la continuità dei servizi; tali misure devono tradursi in soluzioni organizzative straordinarie - tenuto conto dei diversi modelli organizzativi - anche mirate alla riduzione dell'attività della rete fisica, per i profili territoriali e/o di orario;
Nell'ambito del Credito Cooperativo si devono adottare tutte le misure ulteriori necessarie ed indispensabili per adempiere alle disposizioni delle Autorità al fine di contenere i rischi di contatto agendo su diverse leve anche attraverso soluzioni straordinarie nella razionalizzazione dell'operatività delle unità organizzative soprattutto nelle aree a maggior livello di contagio.
3) La presente intesa aggiorna il Protocollo condiviso concluso fra le Parti il 24 Marzo 2020 ed ha la finalità di indirizzare i comportamenti delle Aziende e dei Lavoratori del Credito Cooperativo nel comune intento di gestione dell'emergenza pandemica di contagio da Coronavirus Covid-19, coniugando la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
4) La presente intesa individua un quadro comune di indirizzi condivisi per le Aziende del Credito Cooperativo per l'individuazione di specifici adattamenti di maggiore utilità che non snaturino le finalità del Presente Protocollo e lascia salve le eventuali intese già raggiunte nella Categoria.
5) La presente intesa avrà vigenza dalla sua sottoscrizione fino al termine del periodo di emergenza come individuato dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, salva diversa durata determinata dall'evoluzione del quadro normativo.

Capo II Informazione e formazione di prevenzione
6) L'azienda, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi; l'informazione deve riguardare:
a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, con il conseguente impegno di ciascuno che intenda recarsi presso i locali dell'azienda a misurarsi la temperatura;
b. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c. l'esistenza di misure organizzative idonee a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, o in alternativa, presidi di protezione individuale.
d. le misure a cui il personale e chiunque entri in azienda, deve attenersi per il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI laddove previsti;
e. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) e le misure contenute nel Decalogo predisposto dal Ministero della Salute e successive modificazioni;
f. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
g. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
7) Il personale continuerà a ricevere dalle Aziende adeguata informazione sulle misure di prevenzione contro il contagio da Covid-19 diramate dall'Autorità sanitaria, sugli adempimenti personali cui conseguentemente è chiamato sui luoghi di lavoro.

Capo III Accesso e permanenza nei luoghi di lavoro
8) Il personale, prima di recarsi verso il luogo di lavoro è invitato a misurarsi la temperatura corporea e se questa risulterà superiore a 37,5°C dovrà restare a casa evitando di uscire e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
9) L'accesso ai luoghi di lavoro è precluso, altresì, a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni delle Autorità competenti e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
10) Il datore di lavoro non consente l'accesso a chiunque si trovi nelle ipotesi di cui ai due articoli precedenti.
11) Per l'accesso di fornitori esterni è necessario ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti. In ogni caso i fornitori esterni, durante l'espletamento delle loro attività nei luoghi di lavoro, dovranno rispettare la distanza minima di un metro dal personale e dagli altri frequentatori dei locali aziendali. A tal fine le aziende forniscono adeguata informativa alle imprese esterne che svolgono servizi all'interno dei luoghi di lavoro, valutando le modalità più adeguate

Capo IV Misure igienico-sanitarie
12) L'azienda assicura idonei livelli di pulizia nonché la sanificazione periodica dei luoghi di lavoro e delle aree comuni, garantisce la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori nelle aree di pausa e tutti i punti comuni di contatto (ad es. maniglie delle porte, corrimano delle scale, ecc.), nonché l'idonea manutenzione degli impianti di aereazione e di climatizzazione ove presenti.
Con particolare riferimento alle pulizie, per tutta la durata dell'emergenza, queste vanno effettuate alla fine di ogni turno di lavoro.
13) La frequentazione delle aree di pausa viene disciplinata contingentandone l'accesso, contenendo i tempi di sosta nel rispetto del mantenimento della distanza minima di un metro fra i frequentatori delle stesse.
14) Nel caso in cui una persona con COVID-19, o che abbia sintomatologie fortemente sospette secondo le indicazioni del Ministero della Salute, sia stata presente all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
15) Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia e per le quali l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti in luoghi di agevole accesso.
16) Il rispetto della distanza minima di un metro fra le persone costituisce la principale misura igienico-sanitaria di contenimento del contagio, anche nei casi di uffici caratterizzati da disposizione in spazio aperto e in caso di locali chiusi ed aree comuni.
Questa misura potrà essere assicurata anche attraverso la gestione delle postazioni di lavoro.
Laddove non fosse possibile rispettare la predetta distanza minima e non siano adottate barriere separatorie (ad es. pannelli in plexiglass o soluzioni simili) si adotteranno dispositivi di protezione individuale e in mancanza di questi non sarà possibile effettuare la prestazione lavorativa.

Capo V Dispositivi di protezione individuale - Servizi a contatto con il pubblico
17) Con la finalità di rendere più efficienti e potenziare i servizi bancari e, con osservanza delle normative in vigore, rendere tassativo il distanziamento sociale fra le persone, le Aziende operano come segue.
a. A decorrere dall'18 Maggio 2020, salvo ulteriori interventi normativi, per garantire la continuità di servizio in relazione alla ripresa delle attività produttive del Paese (c.d. Fase 2) e lo svolgimento delle attività in sicurezza, le banche continuano a privilegiare l'utilizzo da parte della clientela di modalità operative che consentono la concreta attuazione del massimo distanziamento sociale, come l'esecuzione delle operazioni a distanza ovvero in modo automatico all'esterno delle filiali riservando alle filiali le attività di assistenza alla clientela, ed a tal fine si impegnano a darne comunicazione al pubblico.
b. Resta ferma la raccomandazione di adottare ogni ulteriore soluzione volta a limitare l'accesso della clientela presso le filiali come misura che contribuisce al distanziamento sociale (ad esempio: appuntamento telefonico o a mezzo email, apertura ridotta)
c. Fermo quanto previsto alle lettere che precedono, nelle aree in cui il rischio sanitario determini l'introduzione di misure di contenimento ai sensi dell'art. 2, co. 11, DPCM 26 aprile 2020, le Banche dispongono con immediatezza che l'accesso in filiale sarà consentito alla clientela su appuntamento telefonico o a mezzo e-mail da richiedere alla propria banca/filiale per operazioni non altrimenti eseguibili e urgenti e non realizzabili attraverso i canali remoti e gli sportelli automatici così come individuate dalla Banca e comunque solo con accesso contingentato
d. Adottano, in ogni caso, nel contatto con la clientela, le misure organizzative volte a far rispettare il mantenimento della distanza minima di un metro quale principale misura di contenimento.
e. Le banche con riferimento alle giornate nelle quali è previsto il pagamento delle pensioni, ovvero in caso di aggravio organizzativo derivante dagli adempimenti connessi al c.d. Decreto Liquidità, nonché all'offerta di servizi alla clientela sprovvista di strumenti di prelievo e di pagamento elettronici, sono invitate ad adottare opportune e coerenti soluzioni organizzative - quali ad esempio quelle di flessibilità dell'orario di sportello finalizzate alla tutela della clientela e dei lavoratori e di tali soluzioni e di quelle di cui al punto b. informano l'utenza.
f. Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e in particolar modo alle “mascherine”, si provvede a fornire tutto il personale di queste ultime tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento; gli stessi dovranno essere utilizzati solo in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Autorità nazionali competenti.

Capo VI Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda. Sorveglianza sanitaria
18) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre superiore a 37,5°C, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile e, salve diverse esigenze di assistenza, recarsi al proprio domicilio e avvertire il proprio medico curante e l'autorità sanitaria.
19) L'azienda provvederà immediatamente a liberare gli spazi occupati dal lavoratore e alla sanificazione degli stessi, invitando nel contempo i colleghi che hanno avuto contatti con il lavoratore ad assolvere agli adempimenti previsti in tali circostanze dalla normativa sanitaria.
20) L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda chiederà di lasciare cautelativamente l'ufficio secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Identica collaborazione è richiesta anche all'appaltatore che operi nei locali dell'azienda committente nel caso sia risultato positivo suo dipendente o collaboratore; di tale circostanza l'appaltatore informa immediatamente l'appaltante. Prima di consentire l'accesso ai luoghi aziendali ad un lavoratore già risultato positivo all'infezione da COVID-19 l'azienda deve assicurarsi dell'avvenuta negativizzazione del tampone idoneamente certificata secondo la normativa vigente. Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'Autorità sanitaria disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
21) La sorveglianza sanitaria periodica, compatibilmente con l'attuale fase di emergenza che determina la limitazione degli spostamenti, non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Lo stesso medico competente collaborerà con il datore di lavoro nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro nel reinserimento lavorativo con pregressa infezione da COVID-19 e nel segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti; l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In particolare, il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, si atterrà anche alle indicazioni operative di cui alla circolare del Ministero della Salute del 29.4.2020 n. 14915

Capo VII Organizzazione dei modi e dei tempi di lavoro ai fini del contenimento del COVID-19
22) La modulazione dell'operatività anche attraverso il ricorso al lavoro agile concorre primariamente alle misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro. In tale contesto le Aziende possono organizzare la presenza alternata del personale nelle relative sedi di lavoro, siano esse succursali che uffici di direzione. A tal fine le Aziende devono fare ricorso a specifici piani di alternanza e/o di rotazione anche prevedendo, ove occorra, il ricorso alle forme di ammortizzazione sociale ordinaria previste dal Fondo di Solidarietà o dalla legislazione d'emergenza secondo le procedure normativamente previste.
23) Attraverso le flessibilità in essere in tema di orari di lavoro vanno tassativamente evitati assembramenti in occasione dell'ingresso e dell'uscita dai luoghi di lavoro. Negli uffici direzionali per evitare il rischio di assembramenti in entrata o in uscita dai luoghi di lavoro l'articolazione di orario per gruppi di lavoratori differenziati potrà essere fissata dall'azienda all'interno del periodo compreso tra le ore 7:30 e le ore 19:30, con possibile riduzione a mezz'ora dell'intervallo; di tali articolazioni verrà data informazione alle RSA costituite. Tenuto conto della motivazione di salute pubblica delle predette articolazioni, limitatamente alla durata della presente emergenza le stesse non comporteranno erogazioni di indennità.
24) I movimenti all'interno delle sedi aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali e delle previsioni del Capo VI del presente Protocollo.
25) Per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità “in remoto”;
26) Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;
27) La formazione del personale resta comunque momento fondamentale e strategico dell'iniziativa aziendale anche nel periodo di vigenza del presente Protocollo in quanto concorre all'occupabilità delle risorse ed alla loro utile occupazione. Qualora l'organizzazione aziendale lo permetta
è favorita la formazione a distanza. In particolare, le Aziende potranno promuovere specifici programmi di formazione per favorire la piena fungibilità delle risorse e consentire una migliore attuazione dei piani di alternanza o rotazione di cui al precedente punto 22. A tal fine le Aziende potranno fare ricorso alle prestazioni ordinarie a sostegno degli interventi formativi provvedute dal Fondo di Solidarietà nonché alle risorse di Foncoop o di altri Fondi interprofessionali per la formazione e di ogni altro finanziamento risulterà accessibile, secondo le procedure normativamente previste.
28) Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione;
29) Non si procede a missioni in Italia e all'estero, salvo i casi di emergenza, quali ad esempio le esigenze per assicurare la continuità operativa;
30) In merito alle assenze dal servizio correlate alle diverse misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19, le Parti, inoltre, si confronteranno alla luce del nuovo quadro legislativo di riferimento sulle misure a sostegno del lavoro impegnandosi a ricorrere prioritariamente a tutti gli strumenti già disponibili e a quelli che verranno messi a disposizione (ad es.: banca ore, ex festività, ed altri istituti contrattuali, nonché ammortizzatori sociali, congedi, etc. derivanti da interventi normativi) nel periodo di emergenza epidemiologica, ricorrendo inoltre alla bilateralità di Categoria e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all'anno in corso, prediligendo, nel caso, il ricorso ad eventuali quantitativi di ferie arretrate e, per il sostegno alle situazioni di fragilità di salute e/o sociale, alla banca del tempo solidale per quei lavoratori che abbiano esaurito le ferie pregresse maturate e la dotazione di tutti gli altri istituti contrattuali.
31) Le Parti esamineranno altresì eventuali ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dalla predetta legislazione.

Capo VIII Relazioni sindacali
32) Le Parti confermano la Commissione Nazionale permanente, per il tempo di vigenza del presente Protocollo, per il monitoraggio congiunto delle novità normative in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19 integrata da un RLS per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche al fine di promuovere l'aggiornamento del presente Protocollo.
Detta Commissione Nazionale riceverà le informazioni dei Comitati Aziendali istituiti per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo stesso.
Le Parti confermano momenti informativi ai diversi livelli di interlocuzione sindacale per la migliore attuazione delle misure del presente Protocollo e delle sue successive modificazioni.
Le Parti si impegnano a continuare il percorso di dialogo e confronto sulla tematica, monitorando l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e del quadro normativo al fine di valutare l'opportunità di aggiornare le indicazioni del presente Protocollo, anche con particolare riferimento al Capo V ed al Capo VII a richiesta di una di dette Parti.