Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 8 maggio 2020, n. 45
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus'”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “(omissis) n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;
VISTO l'art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;
VISTO l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, all'art.1 che: “f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
VISTO l'art. 1 comma 1, lett z) del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale “(omissis)Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. (omissis)Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
VISTA l'Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, confermata con Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020, con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue: “a decorrere dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell'evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
(omissis)
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva - ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
(omissis)
2. È demandata all'Unità di Crisi regionale la definizione, d'intesa con l'ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell'Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi” (omissis)”;
CONSIDERATO
- che, all'esito dell'istruttoria svolta nei giorni scorsi e di specifica riunione in data odierna, con l'ANCI e le categorie interessate, sono state predisposte dalla Unità di crisi regionale e trasmesse con nota prot. 2273, apposite Linee guida recanti misure precauzionali finalizzate a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina nazionale (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari), attraverso la individuazione delle attività e adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti;
- che, sulla base dei dati epidemiologici registrati nella settimana in corso, risulta consentito prevedere un ulteriore graduale ampliamento delle attività all'aperto, soprattutto al di fuori delle aree urbane nelle quali più frequente e diffusa è la presenza di nuclei familiari con bambini (lungomari, parchi e ville comunali, a meno che non siano destinati all'esclusiva fruizione degli sportivi) e pertanto più alta la probabilità di assembramenti e conseguenti rischi di potenziali contagi;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale - e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;
1.2. È consentito svolgere attività sportiva individuale:
- dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;
- senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.
È fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, rimane efficace l'Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, confermata con successiva Ordinanza n.44 del 4 maggio 2020.
3. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il presente atto è notificato all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA
 

LINEE GUIDA - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI DI SOLI GENERI ALIMENTARI
 

L'apertura delle aree mercatali, limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (DPCM 26 aprile 2020 - art. 1, co. 1, lett. z) è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, nel rispetto della seguente disciplina da parte di:
Comuni o loro concessionari:
• ridefinizione del layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia;
• con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
• perimetrazione dell'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi, ;
• in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
• stima della capienza massima del numero di clienti che possono contemporaneamente essere presenti nell'area mercatale, prevedendo un numero massimo di avventori pari a 1 ogni 4 mq di superfice libera all'interno delle aree;
• differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
• assicurano la priorità di accesso ai disabili e alle donne in stato di gravidanza;
• provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
• provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
• definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità di ciascuna area mercatale;
• danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;
Operatori:
• ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
• assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti:
• uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
• controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
• i banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera tipo plexiglass;
• le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
• gli esercenti potranno esercitare attività di vendita solo a seguito di esibizione di autocertificazione - come da fac simile allegato 1 - a richiesta del personale della Polizia Locale;
• ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
• l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
• informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli;
Clienti:
• non devono sostate nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
• è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;
Tutti:
• devono essere osservate le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020;
• divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.
Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all'interno dell'area mercatale.
Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.
 

Napoli, 08 maggio 2020

ALLEGATO