Regione Piemonte
Decreto 2 maggio 2020, n. 50
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 che recita “....Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"',
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;
• l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
• l "ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• il DCPM del 1 Aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 Aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
• Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
• Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
• il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l’art. 3 che recita:" Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. "
• Il DPCM del 10 aprile 2020 recante all’art. 1 “misure urgenti di contenimento del contagio”, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020.
• Il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”.
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante "‘Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
PRESO ATTO dell’ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”',
DATO ATTO CHE:
• con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. del 23.02.2020 il Presidente della Regione Piemonte è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
• che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione di ogni misura e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica sull’intero territorio regionale è necessario con nuovo atto innovare le misure previste con le ordinanze n. 34 del 21 marzo 2020, n. 35 del 29 marzo 2020, n. 39 del 6 Aprile 2020, n. 40 del 7 Aprile 2020 e 43 del 13 Aprile;
CONSIDERATO CHE:
i succitati provvedimenti nazionali per l’emergenza hanno disposto di limitare gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno del territorio regionale ai sensi di quanto disposto dell’art. 1 del DPCM del 26 Aprile;
RILEVATO INOLTRE che anche in ottemperanza a quanto rilevato il 29 Aprile 2020 dal Comitato Tecnico-scientifico regionale:
• sia opportuno specificare, oltre la febbre, più dettagliatamente i sintomi Covid-19 ed in particolare: tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore;
• sia opportuno specificare più dettagliatamente le “patologie croniche”, identificando a titolo indicativo malattie cardiovascolari, patologie oncologiche negli ultimi cinque anni, patologie respiratorie, diabete.
• sia ancora necessario vietare l’accesso in tutte le strutture socio-assistenziali (Rsa, RA, RAF) e sanitarie gli accessi ai visitatori, se non per evenienze straordinarie valutate dalle direzioni sanitarie.
SENTITE le associazioni di rappresentanza degli Enti Locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI;
PRESO ATTO del parere del gruppo di studio, istituito con D.G.R. n. 1-1252 del 20 aprile 2020 e presieduto dal Prof. Ferruccio Fazio, sull’applicabilità alla Regione Piemonte, anche dal punto di vista della sicurezza, delle misure contenute nel DPCM 26 aprile 2020;
RITENUTO PERTANTO che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
1. Che i soggetti con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) debbano rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante;
2. Che in attuazione all’art. 3, commi 2 e 3, del DPCM del 26 Aprile 2020 sia fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
3. Che all’obbligo, di cui al punto 2, non siano soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
4. Alle strutture sanitarie di attuare un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro.
5. Che sia mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del SSN e altresì nelle strutture socio assistenziali (ad esempio RSA, RA, RAF) di cui alla lettera x) del DPCM del 26 Aprile 2020, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
6. Restano consentite le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
7. Che l’accesso alle attività commerciali, di cui è consentita l’apertura secondo il DPCM del 26.04.2020, sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l’accompagnamento di altra persona.
8. Che nei mercati, autorizzati dall’art. 1 comma z del DPCM 26.04.2020, siano garantite specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l’utilizzo di transenne, e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale o della Protezione Civile o di Associazioni individuate dal Sindaco che limitano l’accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento.
9. L’obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati di cui ai punti 6,7 e 8 dell’uso di mascherine e guanti monouso.
10.11 divieto alla sosta e all’assembramento presso i distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati.
11.11 blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei all’interno dei locali.
12. Che l’accesso agli Uffici Giudiziari sia consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al punto 1, con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita;
13. Che sia consentito l’allenamento e addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della Regione Piemonte, nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale. In particolare dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) il cavaliere non può intrattenersi più di 120 minuti;
b) l’impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio;
c) se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi.
14. Che sia consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale.
15. Che sia consentito ai residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà, all’esclusivo fine dello svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti). È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
16. La sospensione, d’intesa con ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI e ALI, dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto.
Il mancato rispetto delle misure della presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza, che sostituisce il Decreto n. 43 del 13 Aprile e integra il Decreto n. 49 del 30 Aprile, ha efficacia con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 Maggio 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
 

on. Alberto Cirio