Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2020, n. 53
Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo.
B.U.R. 7 maggio 2020, n. 37

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull'intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
Considerato che il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, integrando e aggiornando il precedente protocollo del 14 marzo;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e relativi allegati;
Considerato che risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti, l'adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro non sanitari nonché la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS, dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;
Vista la ricerca effettuata presso la School of Medicine dell'Università di Washington, monitorata dall'OMS, con l'obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus prima che non costituiscano più una minaccia, in cui si è ipotizzato che la gravità della carica infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall'emissione;
Considerato che i risultati di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control ed Prevention (CDC) che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri);
Ritenuto che nello svolgimento delle riprese radiotelevisive possa essere consentito nel rispetto della distanza minima di 1,8 metri tra gli ospiti e i conduttori/ intervistatori di non indossare mascherina protettiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle riprese radiotelevisive per consentire una maggior efficacia della comunicazione;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 3 maggio 2020 “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 38/2020 e nuove disposizioni”;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
1- Negli studi radiotelevisivi e nelle trasmissioni in esterno al chiuso, nel caso in cui sia garantito il mantenimento, tra tutte le persone presenti, di una distanza interpersonale superiore a 1,8 metri, è possibile per gli ospiti e i conduttori/intervistatori non indossare mascherina protettiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle trasmissioni radio-televisive. Resta inteso che anche gli ospiti e i conduttori/intervistatori devono comunque essere dotati di mascherina protettiva, da indossarsi qualora sia necessario un avvicinamento con altre persone a distanza inferiore a 1,8 metri;
2- tutti gli altri lavoratori presenti a vario titolo all'interno dello studio (cameramen, tecnici, ecc..,) devono indossare mascherina protettiva, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020;
3- si raccomanda di limitare al massimo il numero delle persone presenti in studio come ospiti e intervistatori/ conduttori;
4- per le trasmissioni ed interviste radio televisive realizzate all'aperto si applicano le misure di distanziamento interpersonale come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3 maggio 2020.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità dal 5 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.l.19/2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
ai Prefetti;
ai Sindaci;
al CO.RE.COM.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente
Enrico Rossi