Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 5 maggio 2020
Parti: MBDA Italia e Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Mbda
Fonte: uilmnazionale.it


Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il giorno si sono incontrate MBDA Italia spa e le Segreterie Nazionali di Fim Fiom e Uilm (di seguito, per brevità, "le Parti”).
MBDA Italia spa, anche in virtù delle previsioni di cui alla lettera d) del D.L. [dpcm] del 22 marzo u.s. - ha garantito la continuità operativa, preservando la continuità industriale e non interrompendo l’operatività delle linee produttive, con presenze on site ridotte ed implementando progressivamente tutte le condizioni di sicurezza e protezione degli operatori, ponendosi come obiettivo prioritario la salvaguardia della salute.
Sin dall’insorgenza del fenomeno emergenziale sono stati attivati specifici Comitati a livello aziendale e presso gli stabilimenti per analizzare i rischi per la salute, progettare soluzioni organizzative volte ad azzerarli, e tutti i lavoratori impegnati su attività lavorative remotizzabili sono stati progressivamente abilitati allo svolgimento dell’ordinaria prestazione lavorativa in modalità Smart Working.
Lo scorso 16 marzo le Parti hanno sottoscritto il Protocollo aziendale per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, attuativo dell’intesa fra Governo e Parti Sociali del 14 marzo, prevedendo, nella giornata del 17 marzo u.s. per La Spezia e Fusaro, nella giornata del 19 marzo u.s. per Aulla e per la giornata del 20 marzo u.s. per Roma , una giornata di sospensione dell'attività per garantire in aggiunta a quanto già effettuato ulteriori interventi di pulizie straordinarie e sanificatone dei locali aziendali garantendo comunque, tra le altre, le attività per la salvaguardia, manutenzione e continuità degli impianti e delie infrastrutture informatiche ed i servizi interni o esterni di ricevimento e spedizione merci.
Nelle giornate del 1 e 28 aprile u.s. le Parti si sono incontrate con la Direzione Aziendale per dare evidenza delle azioni, esposte di seguito, intraprese in relazione alla gestione del fenomeno emergenziale
Tutto ciò premesso e considerato
Le Parti condividono che - in un momento storico caratterizzato da una discontinuità senza precedenti in termini economici, sociali e di assetti produttivi - il contributo delle Relazioni Industriali ad una gestione “resiliente” e sicura della business continuity aziendale offre l'opportunità di salvaguardare gli interessi dell'intero ecosistema MBDA Italia spa, inteso come l'associazione tra l’attività economica e la sua dimensione sociale.
Ferme restando l’attuazione in MBDA Italia spa delle prescrizioni contenute nel D.L. “Cura Italia” convertito in legge, e l’applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” come integrato ed emanato dal Governo il 24 aprile 2020 e sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, con le Associazioni Imprenditoriali nonché del Dpcm 26 aprile, le Parti confermano il primario obiettivo di rendere i luoghi di lavoro sicuri rispetto ai rischi connessi alla pandemia Covid-19 e condividono l’obiettivo di continuare ad implementare nelle diverse realtà aziendali i mezzi e le attività strutturate di prevenzione e gestione della sicurezza.
Tali misure saranno organizzate su una più vasta scala d’interventi, dovendosi includere nel set dei rischi, attuali e futuri, anche quello di tipo pandemico e dovendone considerare i relativi impatti in tema di procedure e controlli, da coordinare, da un lato, con le più ampie aspettative di sicurezza collettiva e, dall’altro, con quelle legate al completo ripristino delle diverse attività svolte negli Stabilimenti aziendali.
Per questi motivi
le Parti convengono quanto segue

1) Iniziative di prevenzione e gestione della sicurezza rischio COVID-19
L’Azienda continuerà a condividere con le Segreterie Nazionali e, a livello locale, con le Strutture Territoriali e le RSU/RLS, le linee guida concernenti le misure di salute e sicurezza da adottare in MBDA Italia spa e da applicarsi, con diverse modalità di attuazione a seconda delle specificità di livello locale individuate dai Comitati di Sito istituiti fra Azienda e RSU/RLS, tutti coloro che sono autorizzati ad entrare in azienda (dipendenti e non dipendenti) per il contenimento del rischio di contagio in quella che viene definita ‘Fase 2’ dell’emergenza Covid-19 nella piena applicazione di quanto previsto dal Protocollo tra Governo e Parti Sociali emanato lo scorso 24 aprile.
Le azioni e le misure da individuare sulla base di tali linee-guida avranno l’obiettivo di adottare interventi uniformi per tutti i Siti aziendali, rispetto alle seguenti tematiche e saranno inserite come appendice al DVR dei siti:

Modalità di ingresso in azienda:
• tutti coloro che sono autorizzati ad entrare in azienda prima dell’accesso allo stabilimento sono sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termometro.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso allo stabilimento e saranno fornite le opportune indicazioni comportamentali;
• l’azienda potrà adottare misure automatiche (termo-camere radiografiche) di rilevazione della temperatura qualora queste si rivelino adeguate al controllo di cui sopra e nel pieno rispetto della regolamentazione vigente sulla privacy;
• l’azienda informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMSI;
• per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
• l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
• qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione secondo quanto disposto dalle direttive del Ministero della Salute e nel rispetto delle normative di legge in materia di privacy.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti:
• si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
• laddove previsto dall’azienda, l’uso dei trasporti aziendali per raggiungere o lasciare il luogo di lavoro dovrà rispettare le misure di distanziamento sociale, protezione della salute del personale viaggiante e igienizzazione e sanificazione di mezzi di trasporto messi a disposizione dall’azienda;
• è obbligatorio per i lavoratori indossare mascherina chirurgica e guanti prima di accedere a tali mezzi di trasporto e rispettare la distanza interpersonale di un metro e mezzo sia in ingresso/uscita ai/dai mezzi stessi che seduti durante il trasporto;
• gli autisti dei mezzi di trasporto devono obbligatoriamente indossare guanti e mascherina e rendere disponibile ai passeggeri liquido disinfettante da usare sia in ingresso che in uscita dal mezzo;
• l’azienda provvede alla sanificazione quotidiana del mezzo di trasporto richiedendola al fornitore del trasporto stesso e assicurandosi che sia stata effettuata prima del trasporto successivo;

Modalità di accesso del personale non dipendente:
• per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
• se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro e dovrà essere munito dei DPI previsti e rispettare le misure adottate dall'azienda;
• per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
• va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali;
• ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive;
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
• l’azienda è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
• l’azienda richiede a tutte le ditte fornitrici di dare evidenza del proprio Protocollo di sicurezza.

Pulizia e sanificazione in azienda:
• l’azienda assicura l’igienizzazione giornaliera, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; la frequenza della igienizzazione quotidiana sarà commisurata alla frequenza di utilizzo delle aree;
• l’azienda assicura la sanificazione periodica degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020; la frequenza di tale sanificazione dovrà essere commisurata alla efficacia delle procedure di igienizzazione quotidiana;
• l’azienda informa gli RLS e la RSU sulla programmazione delle attività di sanificazione durante gli incontri dei comitati di crisi di ciascun sito con particolare attenzione è sanificazioni aggiuntive per tutte le aree nelle quali non siano presenti finestre;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificatone periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, ivi inclusi gli spogliatoi usati dal personale ad inizio e fine turno garantendo le adeguate misure di sicurezza nel cambio turno;
• nei siti aziendali a maggiore endemia in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificatone straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020;
• per le operazioni di igienizzazione e sanificazione l’azienda dovrà fare ricorso a ditte specializzate il cui personale dovrà essere munito dei DPI previsti dalle procedure vigenti.

Precauzioni igieniche personali e generali:
• le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, subito dopo ogni ingresso sui luoghi di lavoro, prima di toccare dispositivi di uso comune ed in genere con una certa frequenza;
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica strofinando fino a completa asciugatura;
• va evitato di toccarsi naso, bocca ed occhi con le mani e raccomandato di starnutire usando la piega del gomito in mancanza fortuita di adeguato dispositivo medico coprente; i fazzolettini di carta utilizzati vanno cestinati una volta utilizzati;
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani;
• i detergenti e i disinfettanti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili, soprattutto in prossimità delle aree di comune utilizzo;
• la collocazione di tali dispositivi sarà evidenziata dall'azienda con apposita cartellonistica e ove necessarie saranno indicate le procedure da seguire per la detersione o la disinfezione;
• in azienda vengono mantenute le distanze sociali tenendosi lontani ad almeno un metro e mezzo dalle altre persone, evitando di scambiarsi strette di mano ed abbracci ed evitando ogni tipo di affollamento;
• l’azienda valuterà la possibilità di adottare “tappetini igienizzanti” agli ingressi degli stabilimenti.

Dispositivi di protezione individuale:
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità e nel rispetto dei requisiti di legge;
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitari e nel rispetto dei requisiti di legge;
• la mascherina viene distribuita al momento dell’entrata in stabilimento e potrà essere restituita all’uscita dallo stesso collocandola in appositi contenitori idonei allo smaltimento ed idonei allo smaltimento e comunque secondo le modalità definite a livello di stabilimento;
• è fatto obbligo a tutti i lavoratori e chiunque faccia ingresso in azienda di indossare la mascherina chirurgica;
• la mascherina chirurgica dovrà sempre essere tenuta indossata durante gli spostamenti all’interno dell’azienda e quando si permane in aree comuni (laboratori, aree break, aree di transito,...) come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art. 16 c. 1);
• la mascherina chirurgica potrà essere rimossa temporaneamente solo per consumare il pranzo, fumare nelle aree dedicate, consumare materiale di ristoro o infine quando si permane nella propria postazione di lavoro individuale, sempre che sia rispettata la distanza sociale di almeno un metro e mezzo dagli altri lavoratori che permangono nella stessa area (generalmente aree uffici);
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e mezzo e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine;
• ove e quando richiesto dal lavoratore e in tutti i casi obbligatori l’azienda metterà a disposizione del lavoratore stesso guanti monouso da usare giornalmente e restituire negli appositi contenitori resi disponibili in uscita dallo stabilimento;
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno sia all’interno di ogni stabilimento dell’azienda che per attività eseguite all’esterno della stessa (per esempio siti dei clienti) diverse tipologie e quantità di mascherine e DPI idonei (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) come concordato nei comitati dì sito.

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi aree fumatori, distnbutori di bevande e/o snack):
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e mezzo tra le persone che li occupano;
• in caso di accodamento per accedere ai locali mensa l’azienda predispone l’opportuna segnaletica e procedura di accesso che permetta di rispettare la distanza sociale di un metro e mezzo;
• la distribuzione del pasto viene erogata in conformità al rispetto della distanza sociale suddetta e in genere delle misure di sicurezza previste per questo tipo di distribuzione e potrà anche prevedere la possibilità di erogazione di cibo da asporto;
• all’interno dei locali mensa gestiti dall’azienda, la consumazione del pasto ai tavoli viene disciplinata nel rispetto della distanza sociale di almeno un metro e mezzo e la sua durata è contingentata al tempo strettamente necessario alla durata dello stesso e dovrà garantire il rispetto dei turni mensa;
• i turni mensa sono, ove possibile, aumentati in modo da consentire una opportuna distribuzione del personale che eviti situazioni di affollamento e consenta il rispetto della distanza sociale sia in ingresso ai locali che ai tavoli;
• relativamente alle aree break e di ristoro l’azienda dispone opportuna segnaletica orizzontale e verticale che faciliti i lavoratori nel rispetto della distanza sociale di un metro e mezzo e regola lo spostamento dei lavoratori in tali aree tramite opportuni versi di percorrenza differenziati per avvicinamento ed allontanamento che contribuiscano ad evitare situazioni di affollamento e mancato rispetto della distanza sociale suddetta;
• l’azienda colloca ove possibile queste aree di ristoro in diversi punti degli stabilimenti e ne prevede la numerosità opportuna a prevenire situazioni di affollamento e mancato rispetto della distanza sociale suddetta;
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione:
• gli spostamenti all’interno del sito aziendale sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
• occorre regolamentare, ove possibile, la percorrenza dei vani scala ed in genere aree di transito ristrette differenziando sensi unici dì percorrenza (salita e discesa per le scale) in modo da evitare il senso alternato ove questo non consenta il rispetto della distanza sociale di un metro e mezzo; tali sensi dovranno essere indicati da apposita cartellonistica;
• occorre limitare l’uso degli ascensori ai casi di reale necessità e in ogni caso consentirne l’uso a non più di un lavoratore alla volta; tale limite è chiaramente segnalato da apposita cartellonistica posta in ingresso agli ascensori;
• non sono previste di norma le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità dì collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mezzo e un’adeguata pulizia/areazione dei locali;
• è richiesto di lasciare finestre (ove possibile) e porte aperte che favoriscano la continua areazione dei locali; nelle sale riunioni dovrà essere reso disponibile apposito liquido disinfettante e opportuni strumenti di igienizzazione dei dispositivi di uso comune;
• l’azienda favorisce l’uso di adeguati strumenti informatici e procedure di connessione e comunicazione digitali che potranno essere usati per partecipare alle riunioni a distanza direttamente dalle proprie postazioni di lavoro (anche fuori dall’azienda);
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Gestione di una persona sintomatica in azienda:
• l’azienda norma, documenta e rende disponibile nel Business Management System aziendale la procedura BMS 4507 “Procedura ed indicazioni operative gestione COVID 19” da adottare e le indicazioni operative a cui attenersi nei diversi casi di contagio, sospetto contagio e comparsa di sintomi da Covid-19;
• tale procedura viene redatta in conformità con le direttive emesse dalla OMS ed alle Autorità Sanitarie competenti, contenute nei diversi DPCM ed ordinanze regionali ed aventi come oggetto il contenimento del contagio da virus Covid-19, nonché con i protocolli condivisi tra organizzazioni aziendali, sindacali e governative ai fini del contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
tale procedura descrive i principi generali e le precauzioni generali e specifiche da adottare negli ambienti di lavoro ed in quelli esterni all’azienda per la limitazione del contagio;
tale procedura descrive in modo esaustivo le varie casistiche e scenari che si possono presentare relativamente ai casi di contagio o sospetto contagio da virus Covid-19 in modo che tali casi siano facilmente identificati, prontamente isolati e gestiti tramite chiari ed efficaci iter procedurali;
tali iter procedurali descrivono precise istruzioni operative da adottare per i lavoratori che rientrino nei casi confermato, probabile o sospetto contagio da Covid-19 nonché per quelli sintomatici ed asintomatici venuti a contatto stretto con i casi precedentemente elencati;
le istruzioni operative associate agli iter procedurali suddetti indicano altresì le misure da adottare per gli altri lavoratori venuti a contatto con i casi suddetti e le aree aziendali da sottoporre eventualmente a procedure di igienizzazione e/o sanificazione necessarie;
la procedura suddetta contiene le indicazioni sui protocolli da adottare per il rientro dei lavoratori in azienda da periodi di malattia, isolamento domiciliare o quarantena per effetto del contagio o potenziale contagio da virus Covid-19.

Sorveglianza Sanitaria:
la sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS;
il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
il medico competente può suggerire le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
• alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

2) Organizzazione attività lavorativa
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19 l’azienda:
• assicura un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• riduce la presenza fisica in azienda del personale all'interno dei locali aziendali continuando ad essere adottata, laddove possibile in ragione della attività svolta dal lavoratore, la modalità dello smart working; pertanto lo smart working continua ad essere favorito, anche nella fase di progressivo aumento della presenza dei lavoratori nelle diverse sedi aziendali, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità di garantire le adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
• i piani del progressivo aumento della presenza dei lavoratori nelle diverse sedi aziendali saranno preventivamente condivisi nell’ ambito dei comitati di sito;
Fermo restando quanto previsto dalle recenti disposizioni in materia di congedi e permessi speciali connessi all’emergenza, particolare attenzione, privilegiando la modalità di smart working, viene dedicata:
• alle specifiche e contingenti necessità delle lavoratrici e dei lavoratori di conciliazione tra lavoro e famiglia (in particolare per coloro i quali abbiano all’interno del nucleo familiare figli conviventi con età fino a 14 anni);
• alle patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita per se o per un familiare;
• alle persone over 60 anni.
L’articolazione del lavoro è ridefinita favorendo il distanziamento sociale di un metro e mezzo riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita mettendo in atto misure di flessibilità oraria in entrata e in uscita secondo le peculiarità dei diversi siti e in base alle esigenze operative.
È previsto il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro e mezzo, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono implementate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
Continuano ad essere sospese ed annullate tutte le trasferte di lavoro nazionali e internazionali, fatta eccezione per quelle necessarie per urgenti esigenze operative o su richiesta del Cliente tenendo conto della volontarietà del lavoratore.
Qualora intervengano diversi provvedimenti emanati dalla pubblica autorità, saranno riprese le trasferte conformi nei limiti delle autorizzazioni concesse.

3) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Le Parti, hanno attivato il Comitato Aziendale Congiunto che si intende costituito dalla Direzione Risorse Umane e dalle Segreterie Nazionali Firn Fiom Uilm così come richiesto dal Protocollo del 14 marzo u.s.
La Direzione Aziendale condivide, a livello locale attraverso i comitati di crisi, con la partecipazione e confronto della RSU degli Stabilimenti, tutte le azioni volte a garantire l’attività dì compliance alle misure di sicurezza e di organizzazione del lavoro ad essa funzionali.
Il presente protocollo sarà in vigore sino alla sua modifica al fine di recepire eventuali successive disposizioni di legge relativamente alle quali le parti procederanno a modificare lo stesso.
 

Letto confermato e sottoscritto a distanza