Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 152
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio - Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
VISTA LA L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell'attività di acconciatore e estetista”
VISTA L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing”
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA LA DGR 565/2020 - protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
VISTA LA DGR 569/2020 “DGR.565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona - INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
 

1. DECRETA

1. A far data dal 18/05/2020 nella Regione Marche sono riaperte le seguenti attività produttive, commerciali e artigianali:
o Somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali (quali a titolo esemplificativo pizzerie rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio) e nei Circoli privati;
o Acconciatore, estetista, centro benessere;
o Commercio su aree Pubbliche;
o Commercio al dettaglio in sede fissa;
o Tatuatore e piercing;
o Sgombero cantine e solai
2. la riapertura delle attività di cui al punto 1 è subordinata al rispetto dei protocolli approvati con le DGR 565/2020 e 569/2020
3. l'orario di svolgimento delle attività è quello previsto nei protocolli di cui alle DGR. 565/2020 e DGR. 569/2020 e se non previsto si applicano le leggi nazionali o regionali di settore.
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazioni dei Consumatori e alle Associazioni Cooperative
 

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19. Tuttavia allo scopo di contrastare la gravissima crisi del settore del commercio e dei pubblici esercizi e dell'artigianato , a seguito della pandemia da Covid-19, per organizzare la ripresa delle attività e promuovere il rilancio dell'intero comparto produttivo, l'Assessorato alle Attività produttive in sinergia con le parti sociali e con il servizio Sanità ha elaborato una serie di Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2, che possano consentire la riapertura di una serie di attività in condizioni di sicurezza per i dipendenti e per i clienti.
L'obiettivo di questi protocolli è quello di fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
La giunta regionale con la DGR 565 dell'11/05/2020 ha approvato “PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE
Questi protocolli approvati con la sopra citata deliberazione rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nei settori produttivi e commerciali al fine di indicare ai titolari delle attività le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
Successivamente all'entrata in vigore della citata deliberazione della giunta regionale sono stati definiti i seguenti documenti da parte di INAIL e ISS:
1. Documento tecnico “su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV nel settore della ristorazione dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020;
2. Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici dell'INAIL e dell'ISS del 13/05/2020
Come è ben evidenziato nei due documenti si evince quanto segue:
• “Le indicazioni fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell'epidemia e, quindi, fornendo un elenco di criteri guida di cui tener conto per l'applicazione nelle singole situazioni”;
• “la riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà necessariamente affiancare misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva dell'utenza che dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.”
• “Il presente documento tecnico ha la finalità nell'ambito delle attività del CTS di fornire elementi tecnici al decisore politico ferme restando le normative vigenti”
A seguito all'emanazione di questi documenti la Giunta regionale in data 15/05/2020 ha approvato la DGR 569/2020 avente ad oggetto:
“DGR. 565/2020 - CONFERMA PROTOCOLLI ED INTEGRAZIONE FACOLTATIVA - ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - E SERVIZI ALLA PERSONA A SEGUITO DEI DOCUMENTI TECNICI SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE - INAIL E ISS DEL 12/05/2020 E DEL 13/05/2020.”
Con la citata deliberazione la Giunta Regionale ha ritenuto di confermare i protocolli regionali approvati con la DGR 565/2020 integrandoli con alcune delle specifiche previste nei due documenti INAIL/ISS, solo come elementi di miglioramento e come semplici raccomandazioni che si consigliano a livello facoltativo.
Tenuto conto che:
• sulla base delle rilevazioni statistiche relative alla trasmissione dell'epidemia, vede l'indice di trasmissibilità (Rt) registrato negli ultimi giorni nella Regione Marche allo 0,29, nettamente il più basso in Italia e in chiara tendenza alla ulteriore diminuzione;
• la Giunta regionale con le sopracitate deliberazioni ha approvato i relativi protocolli concernenti le misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2;
Si ritiene quanto segue:
o Somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali (quali a titolo esemplificativo pizzerie rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie a taglio) e nei Circoli privati;
o Acconciatore, estetista, centro benessere;
o Commercio su aree Pubbliche;
o Commercio al dettaglio in sede fissa;
o Tatuatore e piercing;
o Sgombero cantine e solai
4. la riapertura delle attività di cui al punto 1 è subordinata al rispetto dei protocolli approvati con le DGR 565/2020 e 569/2020
5. l'orario di svolgimento delle attività è quello previsto nei protocolli di cui alle DGR. 565/2020 e DGR. 569/2020 e se non previsto si applicano le leggi nazionali o regionali di settore.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.