Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 568
D.G.R. n. 564 del 11/05/2020 "Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere - Modifica Allegato C"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Turismo dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Turismo e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”
 

DELIBERA

-di modificare l'Allegato C della DGR n.564 del 11/05/2020 “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” che pertanto viene integralmente sostituito da quanto contenuto nell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- L.R. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”;
- D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 recante: “Linee di indirizzo operative per fronteggiare la grave crisi del settore turistico a seguito della pandemia da Covid-19. Disposizioni urgenti. Istituzione del Comitato di coordinamento per il rilancio del turismo nelle Marche;
- D.G.R. n.564 del 11/05/2020 “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere;
- INAIL - Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia - maggio 2020;
- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
- “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Con D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 allo scopo di fronteggiare la gravissima crisi del settore del turismo a seguito della pandemia da Covid-19 e per organizzare la ripresa delle attività ed il rilancio dell'intero comparto produttivo, è stato istituito un apposito Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore al Turismo Moreno Pieroni e composto dal Presidente della II Commissione Consiliare Gino Traversini, dal Presidente dell'Anci Marche Maurizio Mangialardi o suo delegato (in rappresentanza dei Comuni e degli enti territoriali), dal Rettore dell'Università Politecnica delle Marche prof. Gianluca Gregori (in rappresentanza del pool tecnico degli accademici), dal Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini o suo delegato (in rappresentanza delle imprese del settore), da Dirigente del Servizio regionale competente Raimondo Orsetti, o suo delegato;
Il Comitato di Coordinamento sta operando in stretto rapporto con le associazioni di categoria del settore ed ha il compito di elaborare linee di indirizzo da proporre in adozione ai competenti organi regionali per l'attuazione di misure, di immediata efficacia tra cui la misura di supportare gli operatori turistici per l'adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria.
In data 22/04/2020 si è tenuta la prima riunione del Comitato sopraccitato e sono state affrontate le varie misure oggetto delle DGR 478/2020.
In particolare per quanto riguarda la misura b) relativa alla necessità di supportare gli operatori turistici per l'adeguamento delle strutture ricettive, balneari e della ristorazione alle nuove normative della sicurezza sanitaria, dopo ampia discussione si è deciso di istituire due gruppi di lavoro di cui uno dedicato alle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta ed uno dedicato agli stabilimenti balneari e alla fruizione delle spiagge libere.
Con Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n.54 del 24/04/2020 sono stati costituiti i gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle istituzioni competenti e da rappresentanti delle categorie;
In esito al lavoro prodotto dai gruppi di lavoro sono state approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 le linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere;
Le linee guida approvate con DGR di cui sopra rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive di riferimento al fine di indicare ai gestori le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale delle strutture e degli stabilimenti e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
Nel testo delle linee guida approvate si legge che “l e presenti linee guida potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale”.
In data 12/05/2020 è stato pubblicato sul sito dell'INAIL un “Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”;
Nella premessa del documento si legge che “I l presente documento si limita a fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa l'adozione di misure di sistema, organizzative e di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza ai fini del contenimento della diffusione del contagio.
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni;
Si evidenzia che gran parte delle indicazioni contenute nel documento Inail coincidono con le linee guida già approvate nell'allegato C della DGR n.564 dell'11/05/2020.
Alcuni punti di non convergenza sono determinati da diverse valutazioni scaturite dai gruppi di lavoro interni alla Regione Marche in relazione a situazioni specifiche che tengono conto delle peculiarità del territorio regionale.
Si rileva in aggiunta che l'indice del contagio nella Regione Marche è tra i migliori delle regioni italiane e, precisamente, pari allo 0.25, indicatore medio, intervallo 0.14-0.36.
Dal documento INAIL si evincono anche indicazioni di natura tecnica e sanitaria importanti soprattutto per quanto riguarda le “misure specifiche per i lavoratori”, compreso il personale di salvataggio, che si ritiene utile e necessario integrare alle Linee guida regionali già approvate. Alla luce di quanto sopra esposto si è provveduto pertanto a redigere un nuovo Allegato C della Delibera n.564 dell'11/05/2020 ad integrazione e sostituzione del precedente di cui si propone l'approvazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

 

ALLEGATO 1

Il presente sostituisce integralmente l'Allegato C alla DGR. N.564 del 11/05/2020.
 

ALLEGATO C

Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 negli stabilimenti balneari e spiagge libere
 

Il presente documento rappresenta una linea guida rivolta alle imprese turistiche che gestiscono stabilimenti balneari al fine di indicare le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID- 19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale dello stabilimento e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
Le misure proposte nel presente documento sono valutate da ogni singola impresa al fine di adattarle alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio piano aziendale di controllo del contagio che metta in atto le presenti indicazioni.
Le presenti linee guide possono costituire un riferimento ai fini dell'integrazione del DVR (documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa titolare dello stabilimento balneare provvede a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano le presenti linee guida e le procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.
Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori devono essere dotati di un tesserino/elemento di riconoscimento (es. maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Il DPCM 26/4/2020 allegato 6 prevede l'affissione di appositi dépliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in “Comunicazione”)

SCREENING TEST DEL PERSONALE E DOTAZIONI
Ai sensi del DPCM 26/4/2020 allegato 6 punto 2, il titolare dello stabilimento balneare può disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all'interno della azienda, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria non potranno iniziare l'attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disinfettante, etc.) ed è obbligato all'adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti e attività a rischio (es. contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol durante la disinfezione);

ACCESSO DEI FORNITORI NELLO STABILIMENTO BALNEARE
Per l'accesso dei fornitori nell'area dello stabilimento balneare è necessario osservare le regole che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione. Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell'accesso ai fornitori è rappresentato dal punto 3 dell'allegato 6 DPCM 26/4/2020.

COMUNICAZIONE
È necessario predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle disposizioni da rispettare all'interno dello stabilimento balneare.
Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l'affissione di documenti e poster in posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (distanze sociali, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti, obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre di oltre 37.5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i clienti che per il personale.
Oltre alle comunicazioni sopra descritte il cliente verrà informato al fine di poter scaricare e utilizzare la APP “Immuni” anche usufruendo del servizio di Wifi Regionale gratuito.

ACCESSO ALLO STABILIMENTO
È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti.
Gli utenti debbono indossare la mascherina al momento dell'arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita dallo stabilimento.
La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di 1 metro sulle parti comuni e i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.
La disposizione delle attrezzature all'interno dello stabilimento deve garantire in ogni circostanza il distanziamento sociale di almeno 1 mt.
Il personale addetto alla reception e all'accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all'interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi.
Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote si consiglia di incentivare i clienti all'utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico.

LA DISTANZA TRA GLI OMBRELLONI
Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all'interno dello stabilimento balneare, le distanze minime tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia in deroga all'attuale regolamento Regionale n.2/2004 art.4 lett.f) sono modificate come segue:
La distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file deve in ogni caso garantire una superficie minima ad ombrellone di mq 10,5 a paletto.
È consentita la possibilità di posizionare gli ombrelloni con distanza minima di 4,60 metri nella stessa fila e 3 metri tra le file per consentire, in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento, l'inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di m.2.30 nella stessa fila.
In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni; la misura minima di 1 metro va garantita come distanza minima tra la proiezione di un sistema di ombreggio e l'altro.
Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone quali sdraio, seggiola, lettino etc. potranno essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri.
Sotto gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L'obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione).

DISTANZIAMENTO DEI LETTINI IN SPIAGGIA
Fermo restando l'obbligo di rispetto della fascia di mt. 5 dal bagnasciuga, i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno mt.2 l'uno dall'altro. L'obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un'autocertificazione).

ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA

Le attività ludico sportive potranno essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e comunque assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.
Il titolare dello stabilimento valuterà le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime.
Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore.
L'utilizzo delle piscine eventualmente presenti all'interno degli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell'acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l'esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell'area di accesso che all'interno della vasca.
L'accesso alla piscina dovrà essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.
Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà.
Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ai mt. 2.
L'ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.
In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:
• Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
• Conferma dell'idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;
• Verifica costante della concentrazione di cloro nell'acqua;
Sono altresì limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro.
Derogando al piano spiagge, le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.. attraverso una comunicazione al Comune territorialmente competente.
Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine dovranno comunque seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.
Per quanto riguarda le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti) in linea generale non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la disinfezione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc).


ACCESSO ALL'AREA DI BALNEAZIONE
L'attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.
Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” dovrà essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l'utenza sull'obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio dovranno essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell'emergenza Covid-19.
Anche nella fase di accesso al mare dovrà essere prevista, ove opportuno, una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.


PULIZIA E DISINFEZIONE.
E' necessario garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
E' inoltre fatto obbligo di provvedere alla pulizia con acqua e detergenti comuni e alla disinfezione. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia e, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, etanolo al 70% (Circolare del Ministero della salute n.005443 del 22/02/2020), delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.
Deve essere assicurata più volte durante la giornata, una pulizia accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso e disinfezione a fine giornata.
In ogni caso per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.
Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2,00 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
È consigliata la limitazione dell'utilizzo di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.
E' inoltre necessario assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.
All'ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani in modo da detergersi prima dell'utilizzo dei servizi e all'uscita, con l'utilizzo di appositi dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Per le cabine è vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o ricettiva prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.


CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI
Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare avranno cura di sensibilizzare e richiamare, ove necessario, i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.
Il titolare dovrà prevedere le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
Va inoltre pianificata l'eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare, interdizione dell'accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in accordo con le autorità di pubblica sicurezza.
Sono comunque vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive, etc..) che favoriscano assembramenti di persone.


COMPORTAMENTI IGIENICO-SANITARI DA ADOTTARE DA PARTE DEI BAGNANTI
Obbligo di non accedere all'area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della Salute;
Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull'arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;
Coloro che passeggiano lungo la battigia dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento fisico e limitare lo stanziamento;
Rispetto del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di docce e servizi igienici;
Utilizzo dei lettini e delle sedie sdraio apponendo un telo da mare personale;
Lavaggio dei teli (asciugamano da mare) frequentemente, almeno a 60°C;
Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;
Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso;
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia);
Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.


RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO
Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.


SERVIZI BAR E RISTORAZIONE
I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell'ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.
In caso di consumo di bevande o pasti sotto l'ombrellone/gazebo, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.
Potrà essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all'ombrellone.


CONCESSIONE TEMPORANEA DI FASCE DI SPIAGGE LIBERE
In via eccezionale, in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, I Comuni o le Autorità competenti, possono valutare di assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due spiagge in concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione balneare per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo in coerenza con le presenti linee guida.
I Comuni o le Autorità competenti, possono altresì valutare di assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto fino a un massimo di 100mq.


SPIAGGE LIBERE
Per l'utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l'adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale; l'informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti; le procedure di pulizia e igienizzazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.
La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.
Ove possibile dovrebbe essere favorito l'accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti.
Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di mt 3,50 da palo a palo per gli ombrelloni e di mt 2,00 tra i lettini, sdraie, teli da mare etc..
Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.
In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all'interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d'acqua.
I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle spiagge nelle ore notturne (verosimilmente dalle 00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di disinfezione adottate in base alle presenti linee guida.


MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).
Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l'attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo soccorso nei confronti dell'utenza, è da rilevare la necessità - stante la modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall'Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall'European Resuscitation Council (ERC) nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell'esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco.
Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al termine della RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool.
Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.
 

ULTERIORI INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Nel contesto sopra definito, si sono raccomandate alcune misure generali di prevenzione e di mitigazione di rischio per COVID-19 da assumere a livello nazionale.
È necessario comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turistico- balneare che alla popolazione generale.