Categoria: Normativa regionale
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DRPC Sicilia
Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020
Circolare 6 maggio 2020, n. 13
Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti formulati in relazione all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020.

 

• rientro in Sicilia
L'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.18 del 30 aprile 2020, dispone che le limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio siciliano siano "disciplinate dal decreto n.183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni". Considerato che il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, il 5 maggio 2020 ha emanato il decreto n.194 in sostituzione del precedente decreto interministeriale n.183, deve chiarirsi che l'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente succitata, per disciplinare le limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana, debba oggi fare riferimento al nuovo decreto interministeriale n.194 del 5 maggio 2020. Parimenti, l'articolo 16 della Ordinanza n.18, in materia di attraversamento dello Stretto di Messina, deve quindi essere riferito all'articolo 4 del decreto interministeriale n.194 che estende gli spostamenti anche "per il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio".
Le disposizioni sanitarie per i soggetti che rientrano in Sicilia, ad eccezione dei soggetti esonerati ai sensi dell'art.13 dell’ordinanza n°18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana prevedono un periodo obbligatorio di 14 giorni di isolamento, comunicando il loro arrivo al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, al dipartimento della prevenzione dell’ASP competente per territorio e registrandosi al sito siciliacoronavirus. it.
Dopo tale periodo è, se necessario, possibile spostarsi verso un’altra regione, ma solo per i motivi previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 (ossia: esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, incontro con i congiunti e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).
Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

• spostamento seconde abitazioni
È consentito lo spostamento “stagionale” in ambito regionale nelle abitazioni diverse da quella principale, purché effettuato nelle giornate feriali. Restano consentiti, dopo il trasferimento presso la seconda abitazione, gli spostamenti effettuati per le motivazioni previste dall’articolo 1, comma 1 lett. a), del DPCM 26 aprile 2020.
Inoltre, deve intendersi, che nei giorni feriali sono consentiti eventuali spostamenti per raggiungere la seconda abitazione per effettuare opere di manutenzione.

• spostamenti fuori comune
Sono consentiti gli spostamenti verso altri territori comunali nell’ambito regionale purché effettuati per le motivazioni previste dall’articolo 1, comma 1 lett.a), del DPCM 26 aprile 2020. Tra gli spostamenti effettuati per motivi di necessità sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi all’acquisto di beni necessari ivi compresi i generi alimentari. Rimangono consentiti, inoltre, gli spostamenti fra Comuni della regione previsti nell’ordinanza n°18 del 30 aprile 2020.

• ambulanti
Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all’aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso ambulanti), purché l’attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all'uso costante di mascherina e all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

• addestramento unità cinofile
Le attività di addestramento delle unità cinofili sono consentite purché effettuate all’aperto, e da un solo addestratore per ciascun cane, utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale, garantendo il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo dopo l’uso a eventuali sanificazioni di attrezzi utili allo scopo.

• personale delle imprese che effettuano lavori non continuativi
Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 proveniente da aree geografiche diverse da quelle della Regione Siciliana è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria previsto con decreto dell’Assessore regionale alla salute n.351 del 24 aprile 2020 e, quindi, è esentato all’arrivo in Sicilia dall’obbligo dell’isolamento.
Qualora il suddetto personale dovesse abbandonare il territorio regionale e farvi successivo rientro a seguito della ripresa dei lavori il suddetto regime di sorveglianza riprenderà previa le comunicazioni di rito.
I lavoratori residenti in Sicilia appartenenti alla categoria del personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi in altre Regioni del territorio nazionale, al loro rientro sono parimenti esonerati dal regime di isolamento fiduciario e sono assoggettati al differente regime della sorveglianza attiva. A tal fine, il datore di lavoro trasmette al Dipartimento di prevenzione dell'ASP territorialmente competente l'elenco dei lavoratori che hanno fatto rientro in Sicilia dopo essersi recati per esigenze di lavoro in altre Regioni del territorio nazionale.

• Attività sportive
Come previsto dall’art.8 dell’ordinanza n°18 del 30 aprile 2020 è consentita l’attività sportiva in forma individuale intendendo includere tutte le attività sportive non agonistiche, comprese quelle di mare, che è possibile praticare in modo individuale garantendo il distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo alla successiva sanificazione degli attrezzi. Per tali attività è consentito anche spostarsi, anche tra Comuni all’interno della Regione, con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività.

• Pesca e manutenzione natanti
La pratica della pesca sportiva e ricreativa e gli spostamenti per l’attività manutentiva dei natanti, a parziale rettifica e integrazione della circolare 12 del 2 maggio 2020, stante la possibilità prevista dall'ordinanza n°18 del 30 aprile 2020 sono possibili anche al di fuori del territorio comunale di residenza.

• Traslochi
I servizi di trasloco (trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia) rientrano tra i codici ATECO consentiti.

• Cantieri di lavoro
La ripresa dei cantieri di lavoro finalizzati all’esecuzione di attività contemplate nell'allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 è autorizzata previa redazione di apposito documento per la sicurezza dei lavoratori che contenga anche le norme per prevenire il rischio di contagio da Covid 19
 

Il Preposto all’ufficio del Soggetto attuatore
ex OCDPC 630/2020 Dirigente generale del DRPC Sicilia
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