Regione Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 17 maggio 2020, n. 15/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; >>;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, contenente misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale;
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, con la quale si è disposto:
- La proroga dell’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;
- Di prendere atto delle ulteriori misure adottate dalla società Trenitalia S.p.A. con note dd. 16/03/2020 e 18/03/2020;
- Di demandare alle Aziende di Trasporto, la definizione ed attuazione, previa autorizzazione della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e da un ulteriore affinamento dei servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020, con la quale si è disposta la proroga di efficacia delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 2/PC del 13 marzo 2020 e n. 5/PC del 25 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 9/PC dell’11 aprile 2020, con la quale si è disposto:
- la conferma di efficacia dalla data del 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 2/PC del 13 marzo 2020, n. 5/PC del 25 marzo 2020, già prorogate fino al 13 aprile 2020, in attuazione di quanto disposto dal DPCM dd.
10 aprile 2020;
- di demandare alle Aziende di Trasporto, anche sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale ed attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC dell’11 aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si è, tra l’altro, disposto:
- a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di utilizzare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio
- che la suddetta disposizione si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 13/PC del 03 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di Trasporto Pubblico Locale”, con la quale si è disposto:
- Alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo, di proseguire il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID - 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come di seguito indicato:

Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo:
dal 04.05.2020 al 09.05.2020: servizio attuale, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni, al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda;
dal 10.05.2020 al 17.05.2020, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni, al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda,
- servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: orario non scolastico;
- servizio trasporto pubblico locale urbano dell’Unità di Gestione di Trieste: orario festivo invernale, ad esclusione delle linee, che non vengono, ad oggi, svolte nel festivo e delle linee a maggior frequentazione, per le quali resta attivo il servizio feriale attuale;
- servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale: orario non scolastico.

Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale:
dal 04.05.2020 al 09.05.2020: servizio attuale, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni, al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda.
dal 10.05.2020 al 17.05.2020, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni, al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda, senza le attuali riduzioni, eccetto prosecuzione della sospensione di tutti i servizi svolti mediante autocorse; conferma della sospensione del servizio MICOTRA.

Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia S.p.A.:
dal 04.05.2020, servizio come comunicato dalla stessa Trenitalia con nota dd. 29.04.2020 e, per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali cd “Indivisi”, con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 30.04.2020, salvo ulteriori affinamenti e puntuali rimodulazioni e intensificazioni, anche in esito alle richieste formulate dalla Regione con nota dd. 02.05.2020; conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana.
- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
- sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL di cui sopra, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi;
- di avviare in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio servizi TPL automobilistici point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l’utilizzo di vettori ncc;
- di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all’interno dei mezzi del trasporto pubblico locale, estendendo tale prescrizione anche ai gestori delle infrastrutture di interscambio (Centri di Interscambio modale, Stazioni, Autostazioni);
- l’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea:
o l’utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri;
o igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;
o posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri; è consentito l’utilizzo dei posti a sedere schiena contro schiena anche ad una distanza inferiore al metro;
o tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;
o implementazione di sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare conta passeggeri);
o al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri; ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore;
o installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispense contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
o sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti; in caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista;
o evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di un metro.
- L’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea: o il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;
o sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza; in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;
o nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso delle mascherine;
o il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuale;
o igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto;
- di confermare l’obbligo dell’utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni; di assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 26.04.2020 compresa la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi quantomeno giornaliera;
Atteso che le disposizioni della predetta Ordinanza Contingibile ed urgente n.13/PC del 03.05.2020, coerentemente con i contenuti del DPCM 26 aprile 2020 afferenti al trasporto pubblico locale, sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM del 17 maggio 2020, che in punto di Trasporto Pubblico Locale dispone:
- al comma 1 dell’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che “1. Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
..
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
..”
- al comma 1 dell’art. 3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale” che “1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
..
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
..”
- al comma 2 del medesimo art. 3 che: “2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- al comma 1 dell’art. 8 “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” che:” 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 15.”
- al comma 2 del medesimo art. 8 che: “2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di cui all’allegato 14 al predetto DPCM del 17 maggio 2020;
Viste le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, di cui all’allegato 15 al predetto DPCM del 17 maggio 2020;
Atteso che le predette Linee Guida, sono suddivise in Misure di sistema, Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID-19, Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico e un Allegato tecnico contenente misure per le singole modalità di trasporto;
Preso atto che:
- tra le Misure di sistema sono richiamate la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure igieniche nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio, una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, quale punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
- le Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19, valide per tutte le modalità di trasporto, con le seguenti disposizioni:
o la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'istituto Superiore di Sanità;
o nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
o all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni
ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; è necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici;
o nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza;
o vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C;
o vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
o vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
o vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
o sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
o il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.
o al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
o realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
- le Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico evidenziano di:
o non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
o acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app;
o seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
o utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;
o sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
o evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
o nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;
- le misure specifiche per singola modalità di trasporto contengono le seguenti disposizioni:

Settore Trasporto Pubblico Locale Automobilistico, Lacuale, Lagunare, Costiero e Ferrovie non interconnesse alla rete nazionale:
o l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi
pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
o i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
o la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
o negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;
o vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
o nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
o sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
o nelle stazioni della metropolitana:
o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
o applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
o sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
o sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
o installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
o adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
o per il TPL lagunare l'attività di controlleria potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.

Settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie)
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
o obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
o disinfezione sistematica dei mezzi;
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
o limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti nella stessa cabina che vivono nella stessa unità abitativa in assenza di altri passeggeri;
o distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
o areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.
Nelle stazioni:
o disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone, escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa;
o disinfezione sistematica delle stazioni;
o installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

Settore ferroviario
Per il settore considerato trovano applicazione, le seguenti misure specifiche:
o informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
■ misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
■ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
o incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
o gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
o interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
o previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
o attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
o installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
o regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
o annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
o limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
o ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
o nelle attività commerciali:
■ contingentamento delle presenze;
■ mantenimento delle distanze interpersonali;
■ separazione dei flussi di entrata/uscita;
■ utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
■ regolamentazione delle code di attesa;
■ acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.

A bordo treno:
o distanziamento interpersonale di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
o posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
o eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
o sanificazione sistematica dei treni;
o potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
o individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
o I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

Servizi di trasporto non di linea
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili, e comunque sino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Atteso che le predette linee guida contengono specifiche misure inerenti anche il settore aereo. quello marittimo portuale e i treni a lunga percorrenza;
Ritenuto di procedere, al fine definire il contesto di riferimento per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale dal 18.05.2020, con una conferma dell’applicazione delle misure contenute nelle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, di cui all’allegato 15 al DPCM del 17 maggio 2020 a tutti i servizi di trasporto pubblico locale, di linea eserciti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai servizi di trasporto di persone non di linea, nonché nelle autostazioni, stazioni ferroviarie e nei rispettivi terminal presenti nei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) e nelle strutture aeroportuali, fino a nuove divere disposizioni;
Preso atto che:
- con nota prot. n. TRINT/DPR.DRFVG\A\2020\0002145 dd. 29.04.2020, la Società Trenitalia S.p.A. ha comunicato il programma dei servizi di trasporto ferroviario regionale che saranno riattivati a partire dal giorno 4 maggio 2020, nonché le misure che saranno attivate progressivamente a bordo treno al fine di garantire le condizioni per evitare ulteriori forme di contagio, in conformità a quanto previsto all’allegato 9 del DPCM del 26 aprile 2020;
- con nota prot. n. n. 3207 dd. 30.04.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha trasmesso il “piano per la riattivazione in due step dei servizi ferroviari c.d. indivisi”, proposto da Trenitalia, invitando le Regioni e Province Autonome a formulare eventuali osservazioni o richieste al suddetto piano di riattivazione, anche interessandone direttamente Trenitalia, con l’urgenza del caso, tenendo presente che lo stesso inizierà a decorrere, come dalla predetta comunicazione di Trenitalia, già dal 4 maggio p.v.;
- la Regione, in data 02.05.2020, ha riscontrato la nota del Ministero dd. 30.04.2020, prendendo atto dei treni cd. “Indivisi” che saranno riattivati dal 04.05.2020, evidenziando la necessità di integrazione degli stessi quanto prima con la riattivazione di ulteriori servizi cd.”Indivisi”, richiedendo una anticipazione del ripristino dell’erogazione dei servizi ferroviari tenendo conto dell’evoluzione della domanda via via presente con il fine di evitare possibili criticità quali quelle di un possibile affollamento a bordo treno;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 3337 dd. 07.05.2020, ha chiesto alla stessa Trenitalia di fornire riscontro in merito alle richieste presentate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Atteso che, in relazione all’articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base dei dati raccolti in sede di Cabina di Regia TPL il servizio urbano di Trieste risulta quello con maggiore incremento di viaggiatori dall’avvio della “fase 2”, e che pertanto risulta opportuno procedere, al fine di disporre di una maggiore capacità di trasporto per la gestione di eventuali picchi di domanda, all’attivazione, nel minor tempo possibile, e comunque entro il giorno 25 maggio 2020, del servizio urbano dell’Unità di Gestione Triestina per l’intera produzione chilometrica giornaliera contrattualmente prevista, confermando al momento, per le altre Unità di gestione, l’attuale configurazione dei servizi, fatte salve puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda.
Considerato come risulti opportuno, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l’anno scolastico 2020-2021 al fine di assicurare l’accessibilità alle scuole, tenuto conto delle soggezioni derivanti dall’emergenza COVID-19 sia per il sistema dei trasporti sia per il sistema scolastico, attivare uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati;
Ritenuto, per quanto sopra, di definire il percorso operativo finalizzato ad assicurare, con la necessaria tempestività, la presenza di servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le esigenze di mobilità via via presenti a partire dal 18 maggio 2020, ed in ragione di ciò:
- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
- di istituire, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l’anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall’emergenza COVID-19 sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico, uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio;
- di demandare alle Aziende di Trasporto, sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL di cui sopra, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti;
- di prevedere, a partire dal 18.05.2020 e fino al 3 giugno 2020, salvo rimodulazioni dei servizi da attuare per affinare l’offerta in presenza di situazioni di domanda crescente, che le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo, adottino la seguente articolazione dei servizi, in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID - 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo:
dal 18.05.2020, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni, al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda,
- servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: orario non scolastico;
- servizio trasporto pubblico locale urbano dell’Unità di Gestione di Trieste: entro il 25 maggio 2020, tenuto conto dei tempi tecnici di attivazione, 100% della produzione chilometrica giornaliera contrattualmente prevista;
- servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale: orario non scolastico.

Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale:
dal 18.05.2020: servizio attuale salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni finalizzate ad assicurare un servizio corrispondente all’evoluzione della domanda di trasporto; conferma della sospensione del servizio transfrontaliero MICOTRA fino a nuova disposizione del Servizio trasporto pubblico regionale e locale;

Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia S.p.A.:
dal servizio attuale fino al cambio orario del mese di giugno 2020, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni finalizzate ad assicurare un servizio corrispondente all’evoluzione della domanda di trasporto anche in relazione alle richieste formulate dalla Regione in merito ai servizi cd Indivisi.
conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana fino a nuova disposizione del Servizio trasporto pubblico regionale e locale;
dal cambio orario del mese di giugno 2020 servizio ferroviario regionale definito sulla base delle indicazioni formulate dal servizio trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto all’evoluzione della domanda di trasporto;
Di disporre altresì per i vettori di TPL:
- riguardo al TPL automobilistico la definizione, in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, di servizi TPL point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l’utilizzo di vettori ncc;.
- la conferma dell’obbligo dell’utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni e all’interno dei servizi di trasporto pubblico locale;
- di assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio, compresa la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi quantomeno giornaliera;
- di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all’interno dei mezzi del trasporto pubblico locale;
Ritenuto altresì che le disposizioni afferenti i servizi TPL svolti mediante autobus di linea di cui al DPCM 17 maggio 2020 vadano applicate anche ai servizi di noleggio svolti mediante autobus;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

1. alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo, di proseguire il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID - 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come di seguito indicato:

Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo:
dal 18.05.2020, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda,
- servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: orario non scolastico;
- servizio trasporto pubblico locale urbano dell’Unità di Gestione di Trieste entro il 25 maggio 2020, tenuto conto dei tempi tecnici, 100% della produzione chilometrica giornaliera contrattualmente prevista;
- servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale: orario non scolastico.

Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale:
dal 18.05.2020: servizio attuale, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni finalizzate ad assicurare un servizio corrispondente all’evoluzione della domanda di trasporto; conferma della sospensione del servizio transfrontaliero MICOTRA fino a nuova disposizione del Servizio trasporto pubblico regionale e locale;

Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia s.p.a.:
dal 18.05.2020:
- servizio attuale, fino al cambio orario del mese di giugno 2020, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni finalizzate ad assicurare un servizio corrispondente all’evoluzione della domanda di trasporto anche in relazione alle richieste formulate dalla Regione in merito ai servizi cd Indivisi.
- conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana.
Dal cambio orario del mese di giugno 2020 servizio definito sulla base delle indicazioni formulate dal servizio trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto all’evoluzione della domanda di trasporto;
2. di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
3. di istituire, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l’anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall’emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico, uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio;
4. alle Aziende di Trasporto:
a. sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL di cui sopra, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi,
b. di avviare in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio servizi TPL automobilistici point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l’utilizzo di vettori ncc.
c. di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all’interno dei mezzi del trasporto pubblico locale, estendendo tale prescrizione anche ai gestori delle infrastrutture di interscambio (Centri di Interscambio Modale Regionale, Stazioni, Autostazioni).
5. l’adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea, sui servizi di trasporto non di linea compresi quelli svolti mediante autobus, sulle funivie, seggiovie e sulle imbarcazioni del trasporto marittimo, costiero e lagunare, nonché nelle autostazioni, stazioni ferroviarie e nei rispettivi terminal presenti nei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) e nelle strutture aeroportuali delle misure e raccomandazioni previste nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 nonché dalle "Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, allegati 14 e 15 del DPCM 17 maggio 2020;
6. le disposizioni afferenti i servizi TPL svolti mediante autobus di linea di cui al DPCM 17 maggio 2020 vanno applicate anche ai servizi di noleggio svolti mediante autobus, ove possibile;
7. la conferma dell’obbligo dell’utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni e all’interno dei servizi di trasporto pubblico locale;
8. di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all’interno dei mezzi del trasporto pubblico locale;
9. di assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 17 maggio 2020; compresa la sanificazione quantomeno giornaliera dei mezzi.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 17 maggio 2020
 

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga