Regione Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 17 maggio 2020, n. 14/PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19);
Visto il DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare, quale parte integrante dello stesso gli allegati, tra cui l’allegato 10 riguardante “Criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 e l’allegato 17, “Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 16 maggio 2020;
Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
Ritenuto, pertanto, soprattutto alla luce del futuro aumento degli spostamenti correlato al progressivo attenuarsi delle misure di restrizione previsto dalla cosiddetta “Fase 2” per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, di prevedere in via generale l’obbligo per chiunque si rechi fuori della propria abitazione di indossare una mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente, fatte salve alcune motivate eccezioni, tassativamente enumerate;
Considerato, altresì, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo;
Considerato, comunque, che misura minima igienico-sanitaria rimane sempre il lavarsi spesso le mani anche con l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche e che tale misura è particolarmente opportuna negli esercizi commerciali;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l’inversione della dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 17 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 80 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 3 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 102 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell’offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche difronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020;
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 17 maggio 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio;
Rilevato che con delibera della Giunta regionale dd. 5 maggio 2020 n. 654 sono state approvate le “Linee Guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, sottoscritte dalle parti sociali;
Rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
Rilevato che, per le attività che comportano l’accesso di terzi, sono disponibili le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020, quali parte integrante del DPCM 17 maggio 2020, nei seguenti settori:
a) ristorazione
b) attività turistiche (balneazione)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
l) manutenzione del verde
m) musei, archivi e biblioteche;
Rilevato che per le ulteriori attività consentite sono disponibili le Linee guida regionali e l’allegato 10 del DPCM 17.05.2020 relative ai seguenti settori:
a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;
b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
c) scuole guida;
d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
e) attività di produzione dei teatri;
Ritenuto di consentire, in aggiunta a tutte le attività economiche già autorizzate e disciplinate con i precedenti DPCM, dal 18.5.2020 lo svolgimento delle attività predette nel rispetto delle Linee guida per la riapertura sopra indicate ed allegate alla presente ordinanza;
Ritenuto che nei settori dell’istruzione non scolastica o professionale, oggetto di autonoma disciplina, e in particolare nelle attività di cui al codice Ateco 85.5 nonché nelle attività di frequentazione di parchi zoologici anche in automobile, siano idonee le misure cautelative contenute nell’allegato 10 del DPCM 17.5.2020, fermo il distanziamento di un metro;
Vista la programmata riapertura delle attività produttive, industriali e commerciali con l’auspicabile rientro al lavoro di buona parte della popolazione regionale;
Viste le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzata di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 pubblicate il 15 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche per la Famiglia;
Considerato che la riapertura delle attività produttive, industriali e commerciali debba necessariamente essere accompagnata dalla possibilità di riaprire contesti educativi, ludico e ricreativi per i minori e dall’avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia non solo al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori, ma soprattutto per garantire il diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi alla socialità e per promuoverne il sano sviluppo psicofisico;
Ritenuto di consentire l’attività di tirocinio professionale alle condizioni specificate nella parte dispositiva;
Ritenuto, peraltro, di ammettere, in coordinamento con la Regione Veneto confinante e giusta nota dd. 14 maggio 2020 inviata ai Prefetti territorialmente competenti, lo spostamento in uscita ed entrata per visite a congiunti anche in e dal territorio extraregionale, limitatamente ai residenti nei territori delle ex province confinanti con la Regione Veneto;
Ritenuto altresì che, in base all’attuale dinamica dell’infezione e considerato il rigore delle misure igienico-sanitarie attualmente previste, è possibile contemperare al meglio l’esigenza della tutela della salute pubblica e la tenuta del sistema economico regionale consentendo l’apertura delle attività commerciali al dettaglio;
Ritenuto di consentire l’estensione delle strutture dedicate ai servizi di ricettività, ferma restando la disciplina statale e regionale sugli spostamenti da parte della clientela;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 16 maggio 2020 prot. 0011447/P sulle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive sul territorio regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché di quelle regionali;
 

ORDINA

1. che sia obbligatorio per chiunque si rechi fuori dall’abitazione, fermi i casi di cui al punto 2, l’uso delle protezioni delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;
2. che non sia necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali per i quali valgono le regole del proprio datore di lavoro;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria svolta in luogo isolato e di quella sportiva nella fase di attività intensa;
3. che siano sempre consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale anche a fini ludici, ricreativi e turistici, con qualsiasi mezzo;
4. che sia vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà privata e pubblica;
5. che siano consentite le riunioni private, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste;
6. che sia consentita l’attività motoria e sportiva, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ciclismo, corsa, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, non solo all’aperto, ma anche in centri ed impianti sportivi anche con l’utilizzo di attrezzature, nel rispetto delle apposite Linee guida allegate;
7. che sia consentito lo spostamento, per i residenti nei comuni facenti parte del territorio delle ex province confinanti con la regione Veneto, per visite a congiunti nel territorio delle province confinanti con la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
8. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali l’uso di idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani, che devono essere messe a disposizione dei clienti all'ingresso e all’uscita degli esercizi stessi;
9. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani anche all’interno degli esercizi stessi specificamente quando vi sia impossibilità di reperimento dei guanti monouso per carenza di fornitura;
10. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari, laddove vi sia manipolazione delle merci, l’utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all’ingresso dell’esercizio stesso;
11. che sia consentito, nel rispetto delle specifiche linee guida allegate alla presente ordinanza, lo svolgimento delle seguenti attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza:
a) ristorazione
b) attività turistiche (balneazione)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
l) manutenzione del verde
m) musei, archivi e biblioteche
12. che siano consentite le seguenti altre attività, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17.5.2020:
a) attività di istruzione di cui al codice Ateco 85.5;
b) attività di gestione di parchi zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
c) scuole guida;
d) agenzie di commercio e agenzie immobiliari;
e) attività di produzione dei teatri;
13. che sia consentita la possibilità di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di servizi, senza limiti di orario giornaliero e senza limitazione per le giornate festive, al fine di favorire un accesso contingentato e razionalizzato;
14. che sia consentito il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta differenziata più vicini alla residenza da effettuarsi in base alle procedure definite dal Comune e/o dal Gestore del servizio;
15. che siano definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti gli orari di apertura e le modalità di accesso ai cimiteri. Resta salvo quando definito in tema di cerimonie funebri;
16. che sia consentita la riapertura di parchi e giardini. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti;
17. che sia consentita la pratica della pesca sportiva dilettantistica esercitata nelle acque interne, lagunari e marine;
18. che sia consentita la pratica della caccia di selezione;
19. che sia consentito per proprietari e affidatari, nel rispetto della normativa vigente, l’allevamento, l’allenamento e l’addestramento di animali, nelle strutture di ricovero e custodia;
20. che sia consentito il servizio di custodia/pensione per animali da affezione e le attività che riguardano le adozioni;
21. che sia consentito, a partire dal 03 giugno 2020, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori di età superiore ai 3 anni al chiuso o all’aria aperta nel periodo estivo, promosse da soggetti gestori pubblici, del privato sociale, privati e associazioni sportive dilettantistiche e l’avvio di progetti sperimentali e innovativi per la prima infanzia, attraverso la rete dei soggetti del sistema educativo integrato di cui alla legge regionale 18 agosto 2005 n. 20. Tali attività verranno avviate a seguito dell’accertamento della compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale e dovranno essere svolte nel rispetto di protocolli di sicurezza e di linee guida regionali o, in assenza, nazionali, definite in coerenza con l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, in deroga alle regolamentazioni regionali in materia, volti a prevenire il rischio di contagio e contenenti, tra le altre, prescrizioni per il contingentamento degli ingressi, il rapporto numerico tra educatori e bambini, il rispetto di distanze interpersonali, la sanificazione dei locali e delle attrezzature di gioco, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.
22. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle attività laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
23. che sia consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate al settore della formazione professionale e della formazione tecnica superiore, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
24. che siano consentiti, ad integrazione del punto 23, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi musicali e i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
25. che sia consentito l’esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Con riferimento ai tirocini extracurricolari, sono fatte salvi i contenuti dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 sul documento recante “linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1 commi da 34 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015 riguardante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, nonché le discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari. L’avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante o stagista, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo. Nell’ambito delle professioni sanitarie, sono consentite le attività di tirocinio dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzati ai sensi dell’”Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell’operatore socio - sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” del 22 febbraio 2001;
27. che siano consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 18 maggio 2020 al 3 giugno 2020.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 17 maggio 2020
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano FEDRIGA


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/81/CR01/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Roma, 16 maggio 2020
 

SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.
 

SCHEDE TECNICHE
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.
• RISTORAZIONE
• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
• STRUTTURE RICETTIVE
• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
• COMMERCIO AL DETTAGLIO
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• PISCINE
• PALESTRE
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19'.
 

RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
■ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tr amite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
■ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
■ Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
■ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ La consumazione a buffet non è consentita.
■ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
■ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.
*La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.
 

ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
■ Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
■ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
■ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
■ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
■ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
■ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
 

STRUTTURE RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
■ L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
■ Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
■ Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
■ Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
■ L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
■ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
■ garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
■ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell 'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
■ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
■ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
■ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
S

ERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ La permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
■ L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimi tata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
■ L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
■ In particolare per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
■ L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
■ Favorire il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
■ Sono inibiti, dove presenti, l'uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
■ Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei cl ienti e degli operatori.
■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
■ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
■ L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
Misure generali
■ Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
■ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
■ Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
■ Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
■ Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
■ Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
■ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
Competenze dei Comuni
■ I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
■ In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
■ Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
■ Corsie mercatali a senso unico;
■ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
■ Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
■ Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
■ Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio:
■ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
■ è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
■ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
■ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
■ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
 

UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
■ Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
■ L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
■ L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
■ L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
■ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
 

PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
■ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
■ Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicu rare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
■ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
■ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
■ Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato < 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
■ Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
■ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è v ietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
■ Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
■ Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
■ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
■ Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
■ Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
 

PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
■ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
■ Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
■ Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
■ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
■ Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
■ Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
■ Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
■ Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
■ garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese l e aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
■ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal prod uttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
■ Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
 

MANUTENZIONE DEL VERDE
■ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.
■ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
■ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
■ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
■ L'azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
■ Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
■ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
■ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
■ Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
■ Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi : evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
 

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
■ Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
■ I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
■ Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
■ L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani.
■ Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
■ Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
■ Favorire, ove possibile, il regolare e frequente ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
■ L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
■ Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
■ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
■ Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
■ Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
 

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida FVG per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

 

SCUOLE GUIDA
Le presenti indicazioni si applicano alle autoscuole e alle scuole nautiche.
Accesso alla struttura:
■ Ingresso ed uscita regolamentati per evitare assembramenti;
■ Cartellonistica prevista dalle normative nazionali e regionali;
■ Sanificazione mani per ogni allievo in ingesso
■ Allievi e personale autoscuola, dotati di mascherina;
■ Dopo ogni lezione sanificazione aule;
■ Misurazione temperatura di ogni allievo;
Parte teorica:
Aule con distanziamento di almeno 1 metro tra una persona e l'altra;
Sanificazione aula dopo ogni lezione;
■ Sanificazione quotidiana servizi igienici;
■ Servizi igienici dotati di cartellonistica, saponi e disinfettanti;
■ Favorire la didattica a distanza laddove non c'è obbligo di frequenza;
■ Utilizzo di strutture anche non adiacenti per mantenere gli stessi numeri di allievi e mantenere le distanze sociali di sicurezza;
Parte pratica / Formazione laboratoriale:
■ Veicoli ed imbarcazioni sanificati dopo ogni servizio;
Allievi con mascherina e guanti o mani igienizzate;
■ Misurazione temperatura prima dell'attività pratica.
 

AGENTI DI COMMERCIO E AGENTI IMMOBILIARI
Le presenti indicazioni si applicano nel settore dell'intermediazione.
■ Garantire il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
■ Ove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno in metro è obbligatorio l'utilizzo di mascherine e se necessario di altri sistemi di protezione individuale.
■ Le visite ai clienti devono essere fatte preferibilmente con auto propria/aziendale (1 persona per auto).
■ Garantire pulizia e igiene delle attrezzature e degli ambienti.
■ Negli uffici delle sedi devono essere affissi cartelli riportanti le indicazioni in materia di contenimento del contagio da coronavirus.
 

MISURE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ'
■ Incentivare il massimo utilizzo di supporti e strumenti telematici e digitali per contatti video e telefonici con la clientela, riducendo al minimo i contatti "in presenza";
■ Incentivare il massimo ricorso alla digitalizzazione di tutta la documentazione immobiliare utile per le trattative di locazione e compravendita e relativo utilizzo in modalità prevalentemente telematica (servizi fotografici, virtual tour e video di immobili e similari);
■ Incentivare, ove possibile, lo smart working - lavoro agile per eventuale personale amministrativo e/o di segreteria riducendo al minimo indispensabile il numero di persone presenti nei locali;
■ Utilizzo di postazioni singole nelle agenzie, con rispetto delle distanze, evitando condivisione di strumenti quali telefoni e computer;
■ Incentivare gli incontri con i clienti in Agenzia solo su appuntamento;
■ Incentivare l'avvio di procedure utili a limitare la contestuale presenza delle parti contraenti in Agenzia.
 

RAPPORTI CON LA CLIENTELA
■ In ogni situazione di incontro “fisico” con i clienti (appuntamento in Agenzia, visita sul posto all'immobile ecc.), che comunque dovrà essere ridotto al minimo necessario, il cliente verrà preventivamente informato, preferibilmente tramite mail o sms, in merito alle "Raccomandazioni contro il coronavirus e specificatamente gli verrà raccomandato di: "non muoversi da casa o non accettare appuntamenti presso la propria abitazione in presenza di sintomi influenzali, in caso di quarantena o ancora di positività all'infezione da covid-19”.
■ Indossare necessariamente, durante l'appuntamento, una mascherina (anche solo chirurgica), nonché, nel caso di appuntamento fissato in luogo diverso dal proprio domicilio, guanti ovvero liquido igienizzante e proteggi-scarpe; i guanti e i proteggi-
■ Scarpe dovranno essere correttamente smaltiti in conformità alla destinazione del rifiuto indicata dal regolamento
■ Tenere, durante l'appuntamento, una distanza minima di 1 metro da ogni altra persona astenendosi dalle strette di mano;
■ Essere consapevole che l'appuntamento per la visita/sopralluogo dell'immobile avverrà preferibilmente direttamente in loco, cioè all'indirizzo dell'immobile da visitare;
■ Evitare, qualora l'appuntamento si tenga in luogo diverso dal proprio domicilio e presso immobili occupati (abitazioni, uffici, laboratori artigiani, etc.), il contatto con oggetti e superfici, fatta eccezione per quanto necessario al raggiungimento delle finalità perseguite con l'appuntamento (es. sottoscrizione di un documento, consegna/ricezione documentazione, etc.);
■ Essere a conoscenza che, in caso di necessità di passaggio in luoghi angusti (es. ascensori, corridoi, etc.), il transito sarà effettuato da una persona alla volta, al fine di garantire il rispetto del necessario distanziamento personale;
■ Essere edotto che la visita sul posto all'interno dell'immobile non potrà essere svolta preferibilmente da più di tre persone alla volta compreso l'agente immobiliare per evitare assembramenti;
■ Si consiglia prima delle visite di arieggiare l'immobile;
■ Essere a conoscenza che in caso di visite consecutive, le stesse dovranno essere previste con un intervallo di tempo utile ad impedire sovrapposizioni di clienti;
■ Essere a conoscenza che, se l'immobile è abitato/affittato, si inviterà il proprietario/conduttore, ove al medesimo sia possibile, a rimanere all'esterno dell'immobile (giardino, terrazzo/balcone ecc.) per il tempo necessario alla visita/sopralluogo;
■ Essere edotto che il personale incaricato dall'agenzia e/o il titolare/i-socio/i di Agenzia dovranno rispettare le medesime misure sopra indicate