Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 29 luglio 2009
Parti: Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Edilizia, Cantieri, Milano
Fonte: Prefettura Milano

Sommario:

 Premessa
Articolo 1 - Coordinamento Sicurezza
Articolo 2 - Comitato per la Sicurezza
Articolo 3 - Rapporti con OO.SS. - Enti Bilaterali - ASLE/RLST
Articolo 4 - Modalità di Pagamento delle Retribuzioni
Articolo 5 - Registrazione degli infortuni nei cantieri
Articolo 6 - Gestione e regolamento generale della sicurezza
Articolo 7 - Gestione informatica dei documenti sulla sicurezza
Articolo 8 - Accessi in cantiere
Articolo 9 - Regolarità dei rapporti di lavoro
Articolo 10 - Modulistica tratta dalle linee guida applicative del protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile.
Articolo 11 - Piano di emergenza del cantiere
Articolo 12 - Notifiche preliminari
Articolo 13 - Servizi per le imprese presenti in cantiere
Articolo 14 - Verifica dell'applicazione
 Allegati [pdf]
Allegato 1 Enti e acronimi di riferimento
Allegato 2 Rapporto di incidente
Allegato 3 Scheda di rilevazione del personale
Dati provenienti dalla notifica preliminare
▫ Scheda 1 - Dati provenienti dalla notifica preliminare
▫ Scheda 2 - Dati relativi alla produzione e alla sicurezza del cantiere
▫ Scheda 3 - Dati relativi al monitoraggio delle attività di cantiere
▫ Scheda 4 - Strumenti gestionali per il coordinamento della sicurezza posti in essere
▫ Scheda 5 - Note e valutazioni conclusive del Coordinatore per l'esecuzione
Allegato IA Identificazione delle imprese esecutrici
Allegato IIA Incidenza tipologica degli eventi dannosi prevenuti durante l'esecuzione dell'opera
Appendice I Fac-simile per la raccolta in corso d'opera dei dati prevenzionali e classificazione dei possibili eventi dannosi
Appendice II Esemplificazioni di disposizioni prevenzionali atte alla identificazione degli eventi dannosi prevenuti

Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza nell'ambito dei cantieri inerenti l'area Portanuova ed i progetti "Garibaldi", "Varesine" e "Isola"

tra
Prefettura di Milano
e
Comune di Milano
Varesine srl
Hines Italia Sgr Spa - Fondo Porta Nuova Garibaldi
Caprera srl
Isola srl
Ingre scrl
Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili di Milano: Fillea-Cgil - Filca-Cisl e Feneal-Uil
Cassa Edile Milano
Comitato Paritetico Territoriale CPT Milano
Esem Milano

L'anno duemilanove, il giorno 29 del mese di luglio, presso la Prefettura di Milano,

Visto
▫ Il protocollo d'Intesa dell'11 maggio 2002 fra il Comune di Milano, Assimpredil e Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili di Milano;
▫ Il protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, sottoscritto in Prefettura il giorno 11 Dicembre 2003;
▫ Il Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni d'intermediazione abusiva di manodopera nel settore dell'edilizia, sottoscritto in Prefettura il giorno 5 ottobre 2004.

Premesso
• che oggetto del presente protocollo è l'intervento di riqualificazione nell'area Porta Nuova, che si sviluppa nelle aree qui nel seguito indicate (i singoli interventi):
- Varesine [viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, via Marco Polo , via Galileo Galilei].
- Garibaldi [Viale Don Luigi Sturzo, Via Melchiorre Gioia, Via Sassetti, Piazzale Sigmund Freud, Cso Como, Via De Cristoforis].
- Isola [Via Gaetano De Castillia, Via Confalonieri].
• che questo intervento che vede e che vedrà la presenza di più società di scopo committenti che riconoscono il proprio ruolo di promotori di processi ed intese che favoriscano lo sviluppo economico e sociale nel rispetto dei legittimi interessi e soprattutto della dignità, della garanzia e della sicurezza del lavoro;
• che i Promotori firmatari e committenti si impegnano a richiedere ed inserire tale impegno nell'ambito dei contratti che saranno stipulati con:
l'impresa/e affidataria/e dell'intervento e che analogo "impegno" sarà richiesto che venga trasferito alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
il Direttore dei Lavori e con le unità che andranno a costituire l'ufficio della direzione lavori;
il Responsabile dei lavori (qualora nominato dalla/e società di scopo committenti);
il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e con le unità che andranno a costituire l'ufficio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (che devono avere gli stessi titoli del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione);
▫ il Collaudatore delle opere e con le unità che andranno a costituire l'ufficio di collaudo e di certificazione dei lavori;
• che la riqualificazione dell'area Porta Nuova è attuata da parte dei seguenti soggetti promotori e sviluppatori:
Porta Nuova "Varesine" - società di scopo Varesine srl via della Moscova, 18 - 20121 Milano;
Porta Nuova "Garibaldi" - Fondo comune di investimento immobiliare speculativo riservato a investitori qualificati denominato "Porta Nuova Garibaldi", promosso e gestito da Hines Italia Sgr Spa, via della Moscova, 18 - 20121 Milano, cessionario della iniziale promotrice società Caprera Srl, via della Moscova n. 18, Milano;
Porta Nuova "Isola" - società di scopo Isola srl via della Moscova, 18 - 20121 Milano;
Infrastrutture " PII Garibaldi Repubblica" - società di scopo Ingre scrl via Viviani, 8 - 20124 Milano;
nel seguito "i Promotori";
• I Promotori, le parti sociali e gli Enti paritetici (da questi derivanti), concordano sulla priorità di:
a. Contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e garantire la piena applicazione dei contratti di lavoro di riferimento;
b. Garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
c. Individuare azioni comuni di prevenzione, protezione e controllo in materia di sicurezza e di regolarità nei rapporti di lavoro;
d. Collaborare anche attraverso l'istituzione di un "Comitato della sicurezza" al fine di attuare una politica comune sugli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei rapporti di lavoro;
• le parti riconoscono agli Enti paritetici costituiti da Assimpredil e Organizzazioni Sindacali edili di Milano [Cassa Edile, CPT, Esem] un importante ruolo di supporto agli enti istituzionali deputati alla verifica dell'osservanza delle norme vigenti in materia di rapporti di Lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori;
• gli Enti Paritetici sopra citati svolgono istituzionalmente attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese obbligatoriamente iscritte alla Cassa Edile e dei relativi lavoratori, mediante accesso ai cantieri;
• gli Enti e acronimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 1

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene

Articolo 1 - Coordinamento Sicurezza
Si prende atto che al fine di coordinare le attività di cantiere, nell'ambito dei progetti precedentemente individuati, è stata prevista una organizzazione che individua, per ogni area/intervento, un ufficio per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione gestito dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di cui all'art. 89 "comma f" del D. Lgs. n. 81/081, i cui compiti, oltre a quelli definiti al successivo articolo 92, sono:
a. coordinarsi con i CSE, referenti per gli interventi che si sviluppano al limitare del perimetro delle aree precedentemente individuate anche al fine di minimizzare e gestire le interferenze che possono originarsi sia alla citata interfaccia sia su aree comuni [es. strade, aree oggetto di successivo intervento];
b. assumere, nell'ambito del singolo progetto, la funzione di interfaccia sugli aspetti della sicurezza nei confronti degli enti esterni, Asl, DPL, Ispesl, EE.PP., OO.SS., ASLE-RLST, ecc.;
c. coordinare in materia di sicurezza sul lavoro il rapporto tra imprese, enti e soggetti che in genere opereranno nell'ambito del singolo intervento;
d. presiedere il "Comitato della Sicurezza" riferito alla singola area/intervento;
e. aggiornare la cartella del Sistema Informatico (il Sistema Informatico) appositamente predisposto riferito anche agli aspetti della sicurezza e al singolo intervento al quale possono accedere, con apposito codice di accesso, tutti gli operatori, enti e imprese, organi di controllo presenti;
f. predisporre un regolamento della sicurezza del cantiere, le relative procedure operative, lay-out, modulistica, comunicazioni, verbali, diffide, ecc..
Tali documenti saranno messi a disposizione di tutti nel Sistema Informatico. Tutta la documentazione connessa alla corretta gestione della sicurezza in cantiere sarà aggiornata periodicamente e messa a disposizione degli interessati;
g. richiedere e verificare l'attuazione da parte dell'impresa affidataria e della/e Impresa esecutrice/i, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. n. 81/08, nonché degli articoli 85 CCNL e 5 del contratto integrativo provinciale, una logistica di cantiere che preveda locali a norma per servizi igienici/docce, mense e/o refettori, spogliatoi, locale per assemblee.

Articolo 2 - Comitato per la Sicurezza [di seguito chiamato "Comitato"]
Per gli aspetti relativi alla sicurezza, sarà costituito, per ogni intervento, un Comitato per la sicurezza del quale faranno parte:
il committente o il responsabile dei lavori;
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del singolo intervento;
il rappresentante dell'impresa affidataria o un suo delegato e uno per ogni impresa esecutrice;
un rappresentante della sicurezza territoriale dei lavoratori - RLST;
un rappresentante del Comitato Paritetico Territoriale - CPT;
un rappresentante di Assimpredil;
i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza rappresentanti i lavoratori di ognuna delle imprese presenti nell'ambito del cantiere;
Il Comitato viene di norma convocato dal CSE, ogni due mesi o, in caso di richiesta motivata, da almeno due dei suoi componenti. La convocazione è indirizzata a tutti i soggetti firmatari del presente protocollo e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali.
Ferme restando le responsabilità del CSE, il Comitato promuove azioni volte al miglioramento degli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro. Su tali questioni i partecipanti concordano le iniziative da intraprendere. Le verbalizzazioni sono a carico del CSE e i relativi verbali saranno pubblicati sulla specifica cartella del Sistema Informatico. Tutti i soggetti interessati dovranno applicare le decisioni assunte.
I firmatari del presente protocollo - in qualità di operatori o di Organizzazioni sindacali - si impegnano a far confluire in prima istanza nell'ambito del Comitato eventuali problematiche relative alla regolarità contributiva o ad aspetti inerenti la sicurezza nel lavoro.

Articolo 3 - Rapporti con OO.SS. - Enti Bilaterali - ASLE/RLST
Le parti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel presente Protocollo, confermano il coinvolgimento delle OO.SS. di categoria, degli Enti paritetici dalle stesse derivanti, e dell'ASLE - RLST.
Tali Enti e organizzazioni partecipano alle riunioni del Comitato per la Sicurezza di cui al precedente articolo 2.
Nel comune interesse di stabili relazioni sindacali tra le parti si conviene di mettere a disposizione degli Enti Paritetici, di categoria, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dell'RLST un idoneo locale di permanenza in prossimità delle vie d'accesso alla complessiva area del cantiere.
Gli enti paritetici [Cassa Edile - Esem - CPT], in relazione ai bisogni formativi individuati a seguito della prima riunione del Comitato, predisporranno appositi moduli da proporre alle imprese e alle maestranze.
I costi relativi alle attività formative, che scaturiranno nell'ambito del Comitato, saranno a carico delle imprese che eseguiranno i lavori. Tuttavia, considerata la complessità dell'intervento che interessa molteplici soggetti e imprese esecutrici e tenuto conto che le parti sociali hanno un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione della sicurezza, della tutela della salute e regolarità dei rapporti di lavoro, si ritiene opportuno che le attività formative svolte dagli Enti Paritetici siano a titolo gratuito per i dipendenti delle imprese esecutrici e dei subappaltatori iscritti alla Cassa Edile di Milano.

Articolo 4 - Modalità di Pagamento delle Retribuzioni
Al fine di evitare fenomeni di "caporalato" si conviene:
▫ Per i nuovi contratti che il committenti e/o le imprese esecutrici sottoscriveranno con appaltatori e subappaltatori, saranno indicate nel contratto stesso le modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati, favorendo i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o equivalente;
▫ Per i contratti già in essere, vige una modifica contrattuale che recepisca il principio indicato al precedente comma.

Articolo 5 - Registrazione degli infortuni nei cantieri
Le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e subappaltatrici, terranno in cantiere il registro infortuni a disposizione del CSE. Con cadenza mensile il CSE rileva eventuali infortuni avvenuti in cantiere attraverso il modulo Rapporto di Incidente [Allegato 2], ovvero l'adempimento è immediato qualora l'infortunio avvenga a seguito di una caduta dall'alto o determini (da primo certificato medico) una inabilità temporanea al lavoro maggiore di quaranta giorni o mortale (le azioni correttive dovranno essere intraprese immediatamente)
Il modulo viene inserito, a cura del CSE, nell'ambito della cartella del Sistema Informatico.
Nella compilazione del modello e nell'inserimento delle informazioni sarà tutelata la riservatezza di tutti i dati personali, la modulistica predisposta terrà conto di tale esigenza.
I dati pubblicati sul Sistema Informatico hanno esclusivamente finalità statistica di monitoraggio del fenomeno infortunistico, finalizzati all'individuazione di azioni di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza.
Dalla valutazione dei dati, che saranno illustrati dal CSE nelle riunioni del Comitato, si potranno avviare opportune iniziative, quali ad esempio:
- attività di sensibilizzazione;
- attività di informazione e formazione;
- interventi sulle modalità lavorative;
- interventi su opere provvisionali, macchine, attrezzature, ecc.;
- qualunque altro intervento si rendesse necessario;

Articolo 6 - Gestione e regolamento generale della sicurezza
Fermo restando che sia il Committente sia le singole imprese che opereranno nell'ambito del singolo intervento/area sono tenuti ad adempiere, per quanto di specifica competenza, agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08, nonché alle norme dei contratti Nazionale e Provinciale, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e di igiene all'interno dell'area dello specifico cantiere, oltre al/i PSC, ai POS ed ai controlli di sicurezza effettuati dal Coordinatore, si conviene che in cantiere viga altresì l'obbligo del rispetto di un regolamento generale di sicurezza e di procedure di sicurezza predisposte dal CSE e/o convenute con il Comitato. Tutti i documenti e gli allegati sono disponibili sul Sistema Informatico.
Nelle imprese esecutrici e subappaltanti che non hanno provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà assicurata la presenza di rappresentanti territoriali e/o di sito produttivo [art. 49 D.Lgs. n. 81/08], anche con lo specifico compito di favorire l'informazione sui rischi esistenti nelle varie fasi di esecuzione dei lavori. Il medesimo impegno compete al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza di ogni singola impresa, nei confronti dei quali l'RLST/RLSSP2 può svolgere, per competenza e conoscenza, utile funzione di coordinamento.

Articolo 7 - Gestione informatica dei documenti sulla sicurezza
I Promotori metteranno a disposizione, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e per ogni intervento e area, un accesso specifico al sistema di gestione dei documenti progettuali e di costruzione attraverso il Sistema informatico.
Al Sistema Informatico potranno accedere il/i CSE, gli operatori, le imprese appaltatrici, le Organizzazioni sindacali di categoria, gli Enti Paritetici, le Asl, la DPL, gli RLST, gli RLS operanti nel cantiere.
Il gestore del Sistema Informatico autorizzerà l'accesso al sistema attraverso apposite Username e Password che verranno assegnate agli aventi diritto.
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza all'interno dell'area e dei singoli cantieri, oltre al PSC, ai POS ed ai controlli di sicurezza effettuati dal/i Coordinatore/i della sicurezza incaricato/i, sono in vigore nell'area un regolamento generale di sicurezza, una serie di procedure ed una serie di allegati disponibili nel Sistema Informatico.

Articolo 8 - Accessi in cantiere
Ad ogni singola area di cantiere, idoneamente recintata, gli addetti ai lavori e i visitatori potranno accedere solamente attraverso specifici e dedicati accessi presidiati.
Tutto il personale che opererà in cantiere sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08.
Operatori ed appaltatori si impegnano, a far data dalla data di sottoscrizione, ad inserire, mensilmente sul Sistema Informatico di cui al precedente punto 7), l'elenco aggiornato delle presenze dei lavoratori in cantiere utilizzando l'apposita modulistica di cui all'Allegato 3.

Articolo 9 - Regolarità dei rapporti di lavoro
Nel confermare quanto indicato in premessa e assumendo i contenuti dell'art. 3) del Protocollo d'intesa, sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, quali principi e strumenti per la legalità nei rapporti di lavoro e per il contrasto ai fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera (caporalato), le parti danno atto che è interesse reciproco operare affinché all'interno dei cantieri tutti i lavoratori abbiano regolari rapporti di lavoro, subordinati ed autonomi, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
Durante l'esecuzione delle opere edificatorie di cui in premessa, le imprese esecutrici metteranno a disposizione degli enti paritetici Cassa Edile, CPT ed Esem, le risultanze delle proprie competenze per le problematiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per il pieno rispetto del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di settore, nonché per le problematiche relative alla formazione, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Tutte le imprese affidatarie ed esecutrici provvederanno, come previsto dai CCNL di competenza, alla comunicazione preventiva alle OO.SS. di affidamento di opere in subappalto.
Gli enti previdenziali, compresa la Cassa Edile (se tenuta), le OO.SS. o i lavoratori, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, dovranno comunicare all'impresa affidataria l'inottemperanza dei subappaltatori al pagamento di oneri previdenziali e/o competenze dovute ai lavoratori stessi, anche ai sensi dell'articolo 15 del contratto territoriale integrativo, del CCNL di categoria e del CCNL coop.
In tal caso l'impresa provvederà direttamente al pagamento delle competenze dirette e indirette ai lavoratori, trattenendo tali somme dall'importo dovuto alle imprese subappaltatrici.
Le imprese associate alle Associazioni di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali e le imprese iscritte alla cassa edile potranno convenire specifiche attività di assistenza per la regolarità nei rapporti di lavoro e per monitorare l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e formazione negli ambienti di lavoro, avvalendosi degli enti paritetici CPT ed Esem.
Le imprese affidatarie terranno a disposizione del CSE copia della documentazione trasmessa alla committente e riportata nell'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08 riferita alla singola impresa esecutrice e subappaltatrice.
Detta documentazione dovrà essere consegnata da parte di ogni singola impresa esecutrice o lavoratore autonomo all'impresa affidatala al fine di consentire alla committenza la verifica dei requisiti tecnico - professionali. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice dovrà trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori avranno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Il DURC, riferito alla singola impresa, dovrà essere aggiornato con cadenza trimestrale.

Articolo 10 - Modulistica tratta dalle linee guida applicative del protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore edile.
Viste le linee guida applicative del "Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni", firmato presso la Prefettura di Milano si richiama la modulistica proposta dalle stesse linee guida ed in particolare le seguenti schede e relativi allegati ed appendici:
■ dati provenienti dalla notifica preliminare (scheda 1);
■ dati relativi alla produzione ed alla sicurezza del cantiere (scheda 2);
■ dati relativi al monitoraggio delle attività del cantiere (scheda 3);
■ strumenti gestionali posti in essere per il coordinamento della sicurezza (scheda 4);
■ note e valutazioni conclusive del Coordinatore per l'esecuzione (scheda 5).
Il contenuto e gli strumenti operativi del presente Protocollo già rispondono ai requisiti di cui alle schede prefettizie n. 1 e n. 2 allegate alle "Linee Guida", mentre le schede 3, 4 e 5 vengono utilizzate anche ai fini del presente protocollo.
La compilazione delle singole schede è affidata al CSE.
Le schede saranno disponibili per il CSE attraverso il Sistema Informatico di cui all'art. 7.

Articolo 11 - Piano di emergenza del cantiere
Al fine di gestire situazioni di emergenza, derivanti da infortuni e/o incidenti il CSE predisporrà il piano di emergenza del cantiere [PEC].
Le parti si danno atto che il PEC dovrà prevedere:
■ la presenza in cantiere di un presidio di primo soccorso anche tramite convenzione con servizio esterno;
■ il coordinamento degli addetti alle emergenze delle imprese esecutrici presenti in cantiere e nominati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 [addetti antincendio] e D.M. 15 luglio 2003 n. 388 [addetti al pronto soccorso], avverrà attraverso incontri informativi, formativi e, se necessario, simulazioni di emergenza;
■ Le modalità di interfacciamento e coinvolgimento degli enti esterni cui è demandata l'attività di soccorso [VV.F. - 118 - PS - CC etc.] al fine di condividerne il contenuto operativo.
Il piano così predisposto sarà sottoposto e condiviso con il Comando Provinciale dei VV.F. e periodicamente aggiornato e trasmesso formalmente allo stesso in modo da garantire la continua informazione circa i punti di accesso alla complessiva area di cantiere nella fase di suo sviluppo. Ove ritenuto necessario potranno essere previsti, al variare della configurazione del cantiere, periodici sopralluoghi, da parte delle squadre di primo intervento, in modo da meglio conoscere lo stato di sviluppo del cantiere e condividere, con la squadra di emergenza interna prevista per il cantiere, la migliore strategia di intervento.

Articolo 12 - Notifiche preliminari
I committenti/responsabili dei lavori, dei singoli interventi e firmatari del presente accordo, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri metteranno a disposizione sul Sistema Informatico copia delle notifiche preliminari, trasmesse agli enti di controllo, di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 81/08.

Articolo 13 - Servizi per le imprese presenti in cantiere
In relazione alla molteplicità di imprese, appaltatrici e subappaltatrici, presenti nel cantiere e, alla luce della continua produzione di disposizioni normative e contrattuali che interessano in particolare anche il settore delle costruzioni, al fine di informare ed assistere le imprese circa gli adempimenti che le riguardano e di aggiornarle sull'evoluzione normativa, le associazioni dei datori di lavoro firmatarie potranno effettuare - anche fruendo degli spazi messi a loro disposizione nelle aree di cantiere - incontri con le imprese interessate in tema di:
■ informazioni e servizi relativi a nuove normative e applicazione delle norme contrattuali;
■ informazione e servizi sugli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro;
■ informazione e servizi sugli aspetti della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale;
■ illustrazione in merito alle responsabilità tra committente, appaltatore e subappaltatori;
■ adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva [CCNL ed integrativo provinciale];
■ iniziative locali volte alla qualificazione del settore delle costruzioni;
■ altri aspetti di natura associativa;
Gli incontri saranno proposti in modo autonomo dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro; il CSE attraverso il Sistema Informatico diffonderà le informazioni sulle iniziative previste invitando le imprese a partecipare.

Articolo 14 - Verifica dell'applicazione
Le parti firmatarie, qualora ne ravvisassero la necessità, concordano di verificare la puntuale applicazione dell'accordo e le eventuali variazioni che si rendessero opportune.
I Promotori si impegnano a far accettare i contenuti del presente accordo a tutte le imprese che operano e opereranno nell'ambito dei rispettivi progetti" attraverso l'inserimento del presente accordo nell'ambito del contratto d'appalto unitamente alla sottoscrizione di una specifica lettera di impegno.
I Promotori si impegnano altresì a far aderire al presente protocollo i soggetti cui dovessero cedere i loro diritti relativi alla riqualificazione dell'area Porta Nuova, intendendosi tale cessione sin d'ora accettata dalle altre parti firmatarie.

Milano, 29 luglio 2009 Letto e sottoscritto,

Prefettura di Milano
Comune di Milano
Hines Italia Sgr SpA - Fondo Porta Nuova Garibaldi
Varesine Srl
Isola Srl
Ingre scarl
Assimpredil Ance - Associazione delle Imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Fillea-Cgil Milano
Filca-Cisl Milano
Feneal-Uil Milano
Cassa Edile Milano
Esem Milano

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1 D. Lgs. 09/04/2008 nr. 81 G.U. nr. 101 del 30.04.2008 - S.O.G.U. nr. 108
2 RLSSP : Responsabile dei lavoratori di sito produttivo