Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 19 maggio 2020, n. 128 - s.o. n. 21/L

 

 

Giurisprudenza Collegata Trib Mantova 1054/2020Trib. Roma 5961/2021;



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all’economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
 

Emana

Il seguente decreto-legge

Titolo I
Salute e sicurezza
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l’obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l’introduzione altresì dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell’attività all’ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
11. Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l’attuazione del comma 9 è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito centro di costo “COV-20”, di cui all’articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 2
Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi¬intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 è riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all’Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”; dopo le parole “del personale del comparto sanità” sono inserite le seguenti: “nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti”; dopo le parole: “in deroga all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono inserite le seguenti: “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”;
b) all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all’ articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2- bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.
8. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
9. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l’anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l’importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l’attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l’anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 e per gli importi indicati nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito centro di costo “COV-20”, di cui all’art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l’urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all’Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l’omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L’incarico di commissario delegato per l’attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.
14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse”
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 3
Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. All’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bzs, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.”.
 

Art. 4
Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19

1. Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies, comma 1 -bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e l’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020.
4. Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020.
5. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.
6. L’articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.
 

Art. 5
Incremento delle borse di studio degli specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 6
Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell’individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 

Art. 7
Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

1. Il Ministero della salute, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 47-fór del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell’attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.
 

Art. 8
Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.
2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.
3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.l 14.
4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fomite dalle singole regioni e dalle province autonome.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.
 

Art. 9
Proroga piani terapeutici

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
 

Art. 10
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di medici, personale infermieristico” sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie la rubrica è sostituita dalla seguente: “Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.
b) all’articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “e socio - sanitario” sono aggiunte le seguenti: "e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale
2. All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera d-bis), introdotta dall’articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;”.
 

Art. 11
Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “ l’assistito'' sono inserite le seguenti: ", riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale”',
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: “comma 7”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.
d) il comma 3-bis è abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola “regionali”, sono inserite le seguenti: “e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie ” e, dopo le parole “/ 'assistito ”, sono aggiunte le seguenti: “secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7”;
f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole “per la trasmissione telematica”, sono inserite le seguenti: la codifica e la firma remota”',
- le parole: “alimentazione e consultazione” sono sostituite con le seguenti: “alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
“4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in AN A, comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell’indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in AN A, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell’indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l'Italia Digitale”;
h) al comma 15-septies, dopo le parole: “di farmaceutica” sono inserite le seguenti: “, comprensivi dei relativi piani terapeutici, “ e dopo le parole: “specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ” sono aggiunte le seguenti: “nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ” e, dopo la parola “integrativa”, sono aggiunte le seguenti: nonché i dati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,
i) dopo il comma \5-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
“15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
15-nonies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15- ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni/’.
 

Art. 12
Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1 :
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all’ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 13
Rilevazioni statistiche dell’ISTAT connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all’emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2.1 trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell’ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all’allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.
4. L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell’ISTAT.
5.1 dati trattati nell’ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all’allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell’ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.
6. L’ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 14
Rifìnanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata.
2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
4.1 termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.l e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Art. 15
Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.
 

Art. 16
Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l’accoglienza. All’attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
 

Art. 17
Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “del presente articolò’'’ sono inserite le seguenti “e per l’acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare
 

Art. 18
Utilizzo delle donazioni

1. All’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
“a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.”
b) al comma 3, dopo le parole “aziende, agenzie f sono inserite le seguenti: “regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni, ”
c) al comma 5, dopo le parole “per la quale è” è aggiunta la seguente: “anche
2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.
 

Art. 19
Funzionamento e potenziamento della Sanità militare

1. Per le finalità di cui all’articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l’anno 2020 è autorizzato l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3.1 periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l’anno 2020 e euro3.962.407 per l’anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l’anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l’anno 2020 e 3.241.969 per l’anno
2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 265 e, quanto a 3.962.407 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
 

Art. 20
Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 21
Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2204-6A è inserito il seguente:

“Art. 2204-ter.
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari inferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2.1 volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.
b) dopo l’articolo 2197-fór è inserito il seguente:

“Art. 2197-ter.l.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. ”.
 

Art. 22
Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure ”

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze annate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l’incremento delle 253 unità di personale di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l’intero contingente di cui all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 23
Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell’indennità di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
6. L’autorizzazione di cui al comma 301, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
7. Il Ministero dell’interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
 

Titolo II
Sostegno alle imprese e all’economia
Capo I
Misure di sostegno
Art. 24
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere
a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 25
Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro li del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”. L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 

Art. 26
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l’accesso alla misura prevista dal comma 12 l’aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento.
5. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’agevolazione spetta all’investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell’importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d’imposta. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri deH’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d’imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo dì effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui aH'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d’imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all''articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito “gli strumenti finanziari ”), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a), il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche “il Gestore”)
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 del codice civile.
15. La società emittente assume l’impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
17. L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.11 Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione dell’aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l’assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell’anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell’ 1 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l’anno 2020.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n.1407/2013, del regolamento della Commissione n.702/2014 e del regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l’attestazione della misura dell’incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l’aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell’Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 27 Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, (di seguito il “Patrimonio Destinato”) a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all’intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell’economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell’economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell’affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell’assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l’articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l’apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all’assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. II valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
5.1 requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L’efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l’altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell’informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l’efficacia e la rapidità d’intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l’autorità giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto, dall’imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. L’eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell’ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell’espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell’operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata relativo all’accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
18. E autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
 

Art.28
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
5. Il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8,11 credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art.29
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020.
2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall’articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 30
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.
2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per Panno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.
 

Art. 31
Rifinanziamento fondi

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall’articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 32
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell’operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.
2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 33
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 9%-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile.
 

Art.34
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.
2. Resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.
 

Art. 35
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi
di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all’esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
4. L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell’articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.
 

Art. 36
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l’accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia da COVID - 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell’ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

Art. 37
Partecipazione dell’Italia all'International Finance Facility for Immunization

1. È autorizzata l’estensione della partecipazione dell'Italia all'Intemational Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemie Preparedness (CEPI).
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
 

Art. 38
Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

1. Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare rincontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al venture capitai, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.
4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all’articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis {Incentivi in «de minimis» all’investimento in start-up innovative)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
8. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
“9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal benefìcio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.”.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.
10. All’articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000”, sono sostituite dalle seguenti: “di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000”.
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
14.1 contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma
16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.
16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l’anno 2020, e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l’anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 39
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .
4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020,2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
 

Art. 40
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per Panno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 41
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.
2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma
3. del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.
 

Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell 'innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico¬scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 43
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all’uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all’interno dell’impresa o del gruppo di appartenenza dell’impresa;
b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono pone in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.
6. L’articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 44
Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 45
Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID - 19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 

Art. 46
Misure urgenti in materia di servizi postali

1. All’articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “fino al 30 giugno 2020” sono sostituite con le seguenti parole: “fino al 31 luglio 2020”;
2) dopo le parole “di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,” sono inserite le seguenti parole: “nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,”;
3) è aggiunto in fine il seguente periodo “Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.”;
b) il comma 1 -bis è abrogato.
 

Art. 47
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

Art. 48
Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione

1. All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 :
1) all’alinea, le parole “150 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “400 milioni”;
2) alla lettera d), le parole “di importanza minore (de minimis)" sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese”.
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:
a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
4. Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica FI, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 15 milioni per l’anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. All’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “15,5 milioni per l’anno 2020, 6,5 milioni per l’anno 2021 e 2,5 milioni per l’anno 2022”;
b) al terzo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l’anno 2020, euro 4 milioni per l’anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 

Art. 49
Creazione dì un polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino

1. Nell’ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell’industria dell’automotive, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata “Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive” con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell’università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura logistica e per l’erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull’esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 50

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.
 

Art. 51
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell’articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell’articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto- legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.
 

Art. 52
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.808 con cadenza nell’esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.
 

Capo II
Regime quadro della disciplina degli aiuti
Art. 53
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. In deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione
 

Art. 54
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile.
 

Art. 55
Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.
4. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all’articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.
7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia”
8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
 

Art. 56
Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all’articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l’ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare 1'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.
 

Art. 57
Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.
 

Art. 58
Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.
4. 1 costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
 

Art. 59
Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l’aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.
 

Art. 60
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

1. Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera 1’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
 

Art. 61
Disposizioni comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresi alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIP A- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all’articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 63.
 

Art. 62
Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l’articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
 

Art. 63
Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.
 

Art. 64
Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni.
2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma l per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.
3. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13,14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 65
Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Titolo III
Misure in favore dei lavoratori
Capo I
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Art. 66
Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

1. All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “per i lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: “per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non”;
b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.”.
 

Art. 67
Incremento Fondo Terzo Settore

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.l 17, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 68
Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. All’articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.1 datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22- ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”;
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”;
c) al comma 2, secondo periodo, la parola “quarto” è soppressa.
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.
“2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”
e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22.”;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: “80 milioni” sono sostituite dalle eseguenti: “1.100 milioni”;
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;
6-ter. I Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.”.
h) al comma 8, le parole: “23 febbraio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “25 marzo 2020”;
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole “da 1 a 5” sono inserite le seguenti: “e 7”; le parole “pari a 1.347, 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 11.599,1 milioni di euro”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 69
Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

1. All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per un periodo non superiore a nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter”;
b) al comma 5, le parole: “pari a 338,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 828,6 milioni di euro” .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 70
Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall’articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 ° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.” e, all’ultimo periodo, le parole “né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo è soppresso;
2. al settimo periodo le parole: “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis. Ai sensi dell’articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, commi 7 e 8.”
e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»
f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale”;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 71
Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l’articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:

“Art. 22-ter
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. A1 fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all’articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall’attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell’ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater
(Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4.1 datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dell’articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’Inps. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell’articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all’articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all’articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22- quinquies
(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 22-quater, comma 3.”
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 265.
 

Art.72.
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1. All’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”
c) al comma 8, le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”
d) al comma 11, le parole: “1.261,1 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.569 milioni di euro”.
2. All’articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro per l’anno 2020”.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 73
Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 74
Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”;
b) al comma 5, le parole “130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “380 milioni”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 75
Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“ 1 -bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.
 

Art. 76
Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

1. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “per due mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per quattro mesi”.
 

Art.77
Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

1. All’articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: “contributi alle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “contributi alle imprese e agli enti del terzo settore”;
b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “dei processi produttivi delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
2) dopo le parole: “alle imprese” sono aggiunte le seguenti: “e agli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
 

Art. 78
Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “300 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1.150 milioni”;
b) al comma 2, la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “sessanta”.
2. Ai fini del riconoscimento dell’indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 79
Modifiche all’articolo 45 in materia dì personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2020”.
 

Art. 80
Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1. All’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 -bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”.
 

Art. 81
Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. All’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”.
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
 

Capo II
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
Art. 82
Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non auto sufficienza come definite ai fini dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell’erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11 .Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 83
Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

 

Art. 84
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l’anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 85
Indennità per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto- legge, ovvero con l’indennità di cui all’articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all’articolo 103. L’indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l’anno 2020.
4. L’indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 86
Divieto di cumulo tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulatali con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
 

Art. 87
Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

1. L’articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:
“251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92.”
2. L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:
"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell’articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.”.
 

Art. 88
Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.
 

Art. 89
Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
 

Art. 90
Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
 

Art. 91
Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ( I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
 

Art. 92
Disposizioni in materia di NASPIE DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
2. All’onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 93
Disposizione in materia dì proroga o rinnovo di contratti a termine

1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 

Art. 94
Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all’emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l’anno 2020.
2. All’onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per Lamio 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
3. All’articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: “diffusione del virus COVID-19,”, sono inserite le seguenti: “e comunque non oltre il 31 luglio 2020,”.
 

Art. 95
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863- final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-fmal. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’istituto.
 

Art. 96
Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, anche in deroga all’articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
 

Art. 97
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: “richiesta” è soppressa la parola: “dell’interessato” e sono aggiunte, infine, le seguenti: “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”;
b) al secondo periodo, dopo la parola: “Il fondo” sono inserite le seguenti: previa esibizione della contabile di pagamento,” e dopo le parole: “dei datori di lavoro” sono aggiunte le seguenti: “e degli eventuali condebitori solidali”.
 

Art. 98
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall’articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
7.1 lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 99
Osservatorio del mercato del lavoro

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato “Osservatorio”).
2. L’Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi all’occupazione con particolare riferimento all’analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all’emergenza epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all’individuazione dell’offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
3. L’Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalità dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, dell’INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell’Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
6. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
 

Art. 100
Avvedimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Art. 101
Spese per acquisto di beni e servizi Inps

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall’istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l’esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 102
Spese per acquisto di beni e servizi Inali

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l’esercizio 2020, nel limite massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 103
Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nell’istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.
5. L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1 ;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.
7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell’interessato. E’ inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per rimmigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.
13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.
14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall’articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all’articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.
15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
16. L’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell’ispettorato Nazionale del lavoro cui l’istanza è altresì diretta. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E’ consentito all’istante altresì di iscriversi al registro di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l’impiego l’attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell’interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera a) comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all’ultimo periodo del comma 7.
20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l’implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall’art. 25 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All’attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
21. Al comma 1 dell’articolo 25-quater del decreto legge decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti “dell’Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità”.
22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell’interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.
24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
25. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l’anno 2020, ed euro 6.399.000, per l’anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno; di euro 24.234.834, per l’anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l’anno 2020, per l’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per Tanno 2020, per l’utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l’anno 2020, per l’acquisto di materiale igieni co-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l’adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.
26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto ad euro 93.720.000 per Tanno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
c) quanto ad euro 110.072.744 per Tanno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall’anno 2022 ai sensi dell’articolo 265.
 

Titolo IV
Disposizioni per la disabilità e la famiglia
Art. 104
Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non auto sufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 105
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Titolo V
Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali
Art. 106
Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. A1 fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell’importo. All’onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fomite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.
 

Art. 107
Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 108
Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

1. L’articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: “6- bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l’erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l’anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.”
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
 

Art. 109
Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. L’articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“Art. 48
(Prestazioni individuali domiciliari).

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto- legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessone, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.
3. A seguito dell’attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all’articolo 4- ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»
b) all’articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” sono soppresse.
 

Art. 110
Rinvio termini bilancio consolidato

1. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.
 

Art. 111
Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 112
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 113
Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. In considerazione dell’emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
 

Art. 114
Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all’anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:
a) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;
b) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;
c) il termine di cui all’articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.
 

Art. 115
Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell’ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un’apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 cui si provvede ai sensi dell’articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l’operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 116
Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all’articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.
5. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
 

Art. 117
Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

1. In considerazione dell’emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell’adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:
a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l’anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all’anno 2019 per cui si procede all’erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;
b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;
c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell’eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;
d) ad anticipare all’istituto superiore di sanità, all’istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell’accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;
e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
3. Per l’anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID- 19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.
5. Le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale " di cui all'articolo 115, comma 1.
6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.
7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all’articolo 12 dell’Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell’idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro e non oltre il 15 giugno 2020.
9. L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell’anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all’estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall’erogazione dell’anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall’acquisizione dell’anticipazione all’estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.
11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
 

Art. 118
Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per fammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all’articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
 

Titolo VI Misure fiscali
Art. 119
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edifìcio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera/-6z'U, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bw, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-fór del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “m house providing"' per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l’anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026,11,2 milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 120
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID- 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 121
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
 

Art. 122
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;
c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;
d) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1.1 soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
 

Art. 123
Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

1. L’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 19.821 milioni di euro per l’anno 2021, 26.733 milioni di euro per l’anno 2022, 27.004 milioni di euro per l’anno 2023, 27.104 milioni di euro per l’anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 124
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: “l-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;”.
2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l’anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 125
Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 5.
 

Art.126
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3. All’articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
 

Art. 127
Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 61:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”;
b) all’articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.1 versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”
 

Art. 128
Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.
2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
 

Art. 129
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all’articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l’anno 2020 134,7 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 130
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.”;
b) all’articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020”;
c) all’articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre”;
d) all’articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre”;
e) all’articolo 12, comma 1, le parole: “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre 2020”.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis:
1) al comma 6, dopo le parole: “con particolare riguardo”, sono inserite le seguenti: “alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,”;
2) al comma 7, dopo le parole: “20 litri”, sono aggiunte le seguenti: “salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6”;
b) all’articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente “Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 320,3lmilioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 131
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
 

Art. 132
Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:
a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020.
2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell’articolo
3. comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.


Art. 133
Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, le parole:” dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021”;
b) al comma 676, le parole:” dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2021”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l’anno 2020, 120,4 milioni di euro per l’anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 134
Modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fìsiche

1. All’articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: “dall’articolo 13, comma 2-bis,”, le parole: “lettera a)”, sono sostituite dalle parole: “lettere a) e b)”;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.”.
 

Art. 135
Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

1. All’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.”.
2. All’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.” .
3. In deroga al criterio previsto dall’articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l’anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell’anno 2020 .
 

Art. 136
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale

1. All’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
“2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.
2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.”.
2. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all’atto dell’incarico acquisisce dal titolare un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-ùA, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
3. L’articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 10,7 milioni di euro per l’anno 2020, 55,2 milioni di euro per l’anno 2021, 93,3 milioni di euro per l’anno 2022, 137,8 milioni di euro per l’anno 2023, 188,8 milioni di euro per l’anno 2024, 240,2 milioni di euro per l’anno 2025, 291,7 milioni di euro per l’anno 2026, 343,2 milioni di euro per l’anno 2027, 394,7 milioni di euro per l’anno 2028, 446,2 milioni di euro per l’anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 137
Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 ° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’ 11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’ 11 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 138
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 

Art. 139
Rafforzamento delle attività di promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall’attività 2020, ai fini dell’integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all’attività di controllo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 140
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. All’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.”.
2. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “7° luglio 2020" sono sostituite dalle parole “7° gennaio 2021".
 

Art. 141
Lotteria dei corrispettivi

1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole ‘M decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole: ‘M decorrere dal 1° gennaio 2021".
 

Art. 142
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell’IVA;
c) dichiarazione annuale dell’IVA.”;
b) il comma 1 -bis è abrogato.
 

Art. 143
Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. All’articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 57 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 144
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra 1’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
 

Art. 145
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 146
Indennità requisizione strutture alberghiere

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
“L’indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito. L’indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione.”.
 

Art. 147
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

1. Per l’anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 148
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria:
a) la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l'istituto nazionale della previdenza sociale, l’ispettorato nazionale del lavoro e l’istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
b) in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018,l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.
 

Art. 149
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma Ibis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
 

Art. 150
Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.”.
2. Ai sostituti d’imposta di cui all’articolo 23, comma 1 e all’articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2- bis dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 151
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E’ prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall’articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 152
Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 153
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 154
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.”;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.
 

Art. 155
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: “326. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019, in deroga all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l’esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione.
327. Qualora la quota da erogare per l’anno 2020 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l’anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2022, in conformità al comma 326.”.
 

Art. 156
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.
 

Art. 157
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;
Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.1 termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.
5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.
6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 158
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
 

Art. 159
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51 -bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
 

Art. 160
Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.
 

Art. 161
Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall’articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.
3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
 

Art. 162
Rateizzazione del debito di accisa

1. All’art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole “che si trovi in” sono aggiunte le seguenti: “documentate e riscontrabili”;
b) al terzo periodo, le parole “in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro” sono sostituite dalle seguenti: “in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno”;
c) l’ultimo periodo è soppresso.
 

Art. 163
Proroga in materia di tabacchi

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies e dell’imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.
 

Art. 164
Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All’articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti”;
b) le parole “ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuno di detti soggetti”
2. All’articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all’articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.”.
3. All’articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 e seguenti del codice civile.” Conseguentemente, al quinto periodo dell’articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie'".
 

Titolo VII
Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Capo I
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Art. 165
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi deH'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro .
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 

Art. 166

Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell’Autorità competente riguarda altresì l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
 

Art. 167
Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.
 

Capo II
Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni
Art. 168
Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “Testo unico bancario”) dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 169
Sostegno pubblico

1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all’articolo 168, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, “l’Acquirente”) di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, “il Compendio Ceduto”) della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:
a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;
b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell’Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest’ultima;
c) concessione all’Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
d) erogazione all’Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.
2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta;
c) componenti reddituali di cui all’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. La trasformazione in credito d’imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all’ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l’ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al fair value delle garanzie stesse.
5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.
 

Art. 170
Cessione del compendio

1. Qualora le offerte vincolanti per l’acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d’Italia le trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d’Italia attesta che:
a) l’offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l’acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest’ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall’acquisizione;
b) tra l’offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico bancario;
c) l’offerente è autorizzato a svolgere l’attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.
2. La Banca d’Italia attesta che:
a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l’ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell’articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d’Italia motiva le ragioni dell’esclusione delle stesse;
b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato;
c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C¬216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell’autorizzazione di cui all’articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell’Acquirente dopo l’acquisizione.
 

Art.171
Concessione del sostegno

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fomite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all’articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell’obiettivo di cui all’articolo 169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L’Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell’articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 11 l-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all’articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell’economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all’Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall’acquisizione del Compendio Ceduto all’Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
 

Art. 172
Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all’articolo 169 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fìssa di 200 euro ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all’articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l’ente-ponte e per l’ente sottoposto a risoluzione dall’articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all’articolo 169, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all’articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.
 

Art. 173
Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.
 

Art. 174
Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.
 

Art. 175
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Titolo VIII

Misure di settore
Capo I

Misure per il turismo e la cultura
Art. 176

Tax credit vacanze

1. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o conente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast-,
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del l’avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 177
Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 178
Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 179

Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell’esigenza di assicurare l’attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «II Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;
b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l’Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 180
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID- 19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro deU’intemo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
4. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da “nonché” alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 181
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.
 

Art. 182
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 183
Misure per il settore cultura

1. All’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente “I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale”;
b) al comma 2, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti”;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.”.
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid- 19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l’anno 2020 e per l’anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2014. Per l’anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fìssa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all’anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall’articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall’attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l’anno 2020 è riferito anche all’anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all’anno 2022.
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono aggiunte le seguenti: “, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti”.
10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Coni decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
11. All’articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto” sono sostituite delle seguenti: “e comunque in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente “2.1 soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”;
c) il comma 3 è abrogato.
12. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l’anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l’anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l’anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 184

Fondo cultura

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.
3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.
4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 185
Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.
2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.
3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
4. Al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.
5. È abrogato il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
 

Capo II
Misure per l’editoria
Art. 186
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il benefìcio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 187
Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 188
Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

1. Per Panno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per Tanno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.11 credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 189
Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l’anno 2020. All’incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 190
Credito d’imposta per i servizi digitali

1. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.
3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini delfutilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.
6. Il credito d’imposta è revocato nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 191
Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese indicate all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l’annualità 2019, non si applica quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
 

Art. 192
Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
 

Art. 193
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga

1. Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’INPS, secondo la procedura di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma I dello stesso articolo 22 è accreditata presso l’INPGI. A tal fine, l’INPS trasmette mensilmente all’INPGI l’elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l’INPGI presenta all’INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.
 

Art. 194
Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
2. All’attuazione della presente disposizione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 

Art. 195
Fondo emergenze emittenti locali

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Capo III
Misure per le infrastrutture e i trasporti
Art. 196
(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il
30 giugno 2020.
2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1 luglio 2020 e sino al
31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria:
a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17,comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
4. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per l’anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull’attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 197
(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, felino restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 198
Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L’accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 199
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall’articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall’Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all’articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.
3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 delle legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell’articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell’articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019.
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, si procede all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 200
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall’attuazione delle misure previste dall’articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi,le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un’unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per l’esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2- bis,dell’articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.l48,e successive modificazioni.
6. Al fine di garantire l’operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all’articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all’80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofmanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l’utilizzo di tali mezzi. E’ autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l’acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l’acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l’attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 201
Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 265.
2. Pe le medesime finalità di cui al comma 1, l’erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante 1’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l’intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell’applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.
 

Art. 202

Trasporto aereo

1. All’articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”-,
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l’atto costitutivo della società, è definito l’oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell’ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis.
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall’articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.
5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
d) il comma 6 è soppresso;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 203
Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all’ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all’ENAC dell’impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l’applicazione da parte dell’ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo \-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell’ENAC.
 

Art. 204
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell’articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole “A decorrere dal l°gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e fino al 30 giugno 2021
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l’anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 205
(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577792/CEE per l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l’efficacia della convenzione stipulata per l’effettuazione di detti servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 19-fór del decreto- legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021.
2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
 

Art. 206
Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l’adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell’opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all’iter autorizzativo.
4. Per l’esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell’iter approvativo, il Commissario procede all’affidamento dei lavori. Dal momento dell’affidamento dei lavori e per l’intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.
5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.
7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.
 

Art. 207
Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.
 

Art. 208
(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

1. All’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.
3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell’ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l’importo di euro 25 milioni per l’anno 2020 e di euro 15 milioni per l’anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salemo-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto- Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.
4. Al fine di garantire l’accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell’intervento denominato “Variante di Riga”, nonché di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario “Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio”.
5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
 

Art. 209
(Misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell’utenza attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi e l’adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 

Art. 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell’autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID - 19,che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell’Unione europea iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, versano all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l’anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell’impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture.
3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei traporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell’ambito delle attività di cui alle lettere 1-ter e 1-quater del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell’adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 211
(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l’anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l’acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.
3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell’affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 212
(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n.205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell’assegnazione di tali risorse nell’ambito del decreto ministeriale di applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.
 

Art. 213
(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.
 

Art. 214
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all’anno 2020 riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.
3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
6. L’erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
 

Art.215
(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.
2. Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.
 

Capo IV

Misure per lo sport
Art. 216
(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “al 31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2020”;
b) al comma 2, le parole “entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.
2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e fammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256,1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
 

Art. 217
(Costituzione del “Fondoper il rilancio del sistema sportivo nazionale”)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.
 

Art. 218
(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. L’appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.
 

Capo V
Misure in materia di giustizia
Art. 219
Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all’emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, per l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l’anno 2020.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l’anno 2020.
3. All’articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da palle del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della camera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.”.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 220
Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.
 

Art. 221
Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

1. All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale.”.
 

Capo VI
Misure per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura
Art. 222
(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 223
(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per Fanno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.


Art. 224
(Misure in favore della filiera agroalimentare)

1. All’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “50 per cento ” sono sostituite dalle seguenti: “70 per cento
b) al comma 4-bis, dopo le parole “per l’anno 2020”, sono inserite le seguenti ", in alternativa all 'ordinario procedimento, ”.
2. All’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.
b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:
“3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l ’ ’Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:
“4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ”.
3. All’articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. ”.
4. All’articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole “entro il termine di tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di sei mesi”. Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:
“3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.
 

Art. 225
Mutui consorzi di bonifica

1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
2. I mutui sono concessi nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 226
(Fondo emergenza alimentare)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l’importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'll marzo 2014.
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.
 

Capo VII

Misure per l’ambiente
Art. 227
Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all’articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. Ili, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superfìcie compreso all'intemo di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
 

Art. 228
Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole “a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132” sono aggiunte le seguenti “e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca”;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse;
d) al comma 5, al primo periodo le parole “e del Comitato tecnico istruttorio” sono soppresse e, al secondo periodo, le parole “e del Comitato” sono soppresse.
 

Art. 229
Misure per incentivare la mobilità sostenibile

1. All’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. Ili, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:
“Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità ”, pari al 60per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità ” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fimi del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. ”.
b) all’ultimo periodo del comma 1, le parole “presente comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto periodo”;
c) al comma 2, al primo periodo, le parole “corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale” sono sostituite dalle seguenti: “corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili”, e al terzo periodo le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “o n. 2015/2043”',
2. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. Ili, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto- legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1:
1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: "7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;
b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell 'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell 'intersezione. ».
4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Capo VIII
Misure in materia di istruzione
Art. 230
Incremento posti concorsi banditi

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell’istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori. All’onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 231
(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell’Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate , in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.
7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.
8. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.
9. Il Ministero dell’istruzione, dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l’obiettivo di accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.
10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.
11. Il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 232
Edilizia scolastica

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l’assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell’istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze.”.
2. In considerazione dell’attuale fase emergenziale è ammessa l’anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All’articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola “vincolate” è aggiunta la seguente “prioritariamente”;
b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al completamento”.
4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fìssati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
5. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell’istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.
8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020.
9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 233
(Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni)

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.
2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l’anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall’intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni.
3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 234
Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell’istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
 

Art. 235
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19presso il Ministero dell’istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Capo IX
Misure in materia di università e ricerca
Art. 236
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l’anno 2020, di 62 milioni di euro. L’incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all’attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l’anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2023”.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Art. 237
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l’eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l’anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l’accreditamento ministeriale per l’anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l’anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell’università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell’Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
3. Al concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130.
 

Art. 238
Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell’Unione Europea, il Ministro dell’università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l’anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all’articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all’articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell’università e della ricerca può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all’articolo 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All’articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole “di cui alfarticolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196” sono aggiunte le seguenti “e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)”.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l’anno 2021 a 750 milioni per l’anno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
 

Capo X

Misure per l’innovazione tecnologica
Art. 239
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265..
 

Art. 240
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. E istituita presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall’articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall’articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l’unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell’organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale: generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Capo XI
Coesione territoriale
Art. 241
Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione.
 

Art. 242
Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia COVID-19.
2. Le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all’approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all’approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l’assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.
 

Art. 243
Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente: “65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l’anno 2020, di Euro 30 milioni per l’anno 2021 e di euro 30 milioni per l’anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.
 

Art. 244
Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

1. Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200, dell’della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 

Art. 245
Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all’articolo 3, comma 2, in misura pari a:
a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all’erogazione della quota a saldo di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Art. 246
Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021.
2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), 1), m), p), q), r) ,s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L’Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.
 

Capo XII
Accelerazioni concorsi
Sezione I
Decentramento e digitalizzazione delle procedure
Art. 247

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covidl9 e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
6. Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all’articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all’articolo 52, comma \ -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall’articolo 34-ózs, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.
 

Art. 248
(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3- quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:
a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247.
2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell’articolo 247.
3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.
4. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.
 

Art. 249
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.
 

Sezione II
Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese
Art. 250
(Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell’Amministrazione bandisce l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:
a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 247;
b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all’articolo 247, comma 2;
c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all’articolo 247, comma 3;
d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell’articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all’accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all’articolo 247, comma 3.
 

Art. 251
(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

1. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “a tempo indeterminato” sono aggiunti le seguenti: “, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso”.
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all’articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all’articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all’Area III, posizione economica FI, nell’ambito del contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all’aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all’articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l’assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.
 

Art. 252
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) essere da almeno due armi ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 248, comma 1 ;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l’accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all’articolo 248, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l’ordinaria procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l’Amministrazione giudiziaria può indicare l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 

Art. 253
(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario}

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche
in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all’articolo 247, comma 3, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell’applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.
 

Art. 254
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell’articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello nominate a norma dell’articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, quinto comma,del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d’esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, il presidente della commissione centrale di cui all’articolo 22, quinto comma,del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 1 presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.
4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l’esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l’accesso del pubblico all’aula di esame.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
6. All’articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».
 

Art 255
(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 10 settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L’assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. L’amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l’anno 2020, di euro 37.524.040 per l’anno 2021 e di euro 25.016.027 per l’anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a euro 12.508.014 per l’anno 2020 e a euro 7.877.769 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l’anno 2020, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l’anno 2020 e per euro 7.877.769 per l’anno 2021, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l’anno 2020 e l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l’anno 2020;
b) quanto a euro 15.000.000 per l’anno 2021, a euro 18.000.000 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 14.646.271 per l’anno 2021 e a euro 7.016.027 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Art. 256
(Misure straordinarie per la definizione dell 'arretrato penale presso le Corti di appello)

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 62, comma 1, dopo le parole “definizione dei procedimenti”, sono aggiunte le seguenti: “penali e” e dopo le parole “Corti di appello” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 132-6/5, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero”;
b) all’articolo 63, comma 1, le parole “trecentocinquanta” sono sostituite dalle seguenti: “ottocentocinquanta”.
2. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all’articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 perla rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 

Art. 257
(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo.
 

Art. 258
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall’Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell’ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l’ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l’immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall’articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4A Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all’esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 

Art. 259
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali')

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l’indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.
3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell’interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito dell’originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.
 

Art. 260
(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l’accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell’ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l’accesso alla qualifica o al grado superiore?
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell’entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridune la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell’ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall’articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
 

Art. 261
(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell’emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva FI, del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l’anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 

Art. 262
(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e la sperimentazione dei relativi sistemi informativi.
2. I bandi di selezione, stabiliscono:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall’Amministrazione, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall’articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
 

Sezione III
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 263
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
 

Capo XIII
Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19
Art. 264
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l’applicazione dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all’articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all’ art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all’amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l’acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all’ articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:
a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)”;
2) all’articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)”;
3) all’articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
b) all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole “salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,”;
2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:
“2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.”',
c) all’articolo 5Q-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole “lettera a),”, ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola “sperimentazione” è sostituita con la parola “gestione” e le parole “al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “alla Presidenza del Consiglio dei ministri”-, al comma 3, primo periodo, le parole “il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio dei ministri” e, al secondo periodo, le parole “del Commissario” sono sostituite dalle seguenti: “della Presidenza del Consiglio dei ministri”.”
d) nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione;
3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all’articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.
 

Art. 265
Disposizioni finanziarie finali

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell’attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all’indebitamento autorizzato 1’11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto.
2. All’articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 148.330 milioni di euro ».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020,1.130 milioni di euro per l’anno 2021,1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l’anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 l’anno 2021, 2.136 milioni di euro per l’anno 2022, 2.925 milioni di euro per l’anno 2023, 3.832 milioni di euro per l’anno 2024, 4.747 milioni di euro per l’anno 2025, 5.345 milioni di euro per l’anno 2026, 5.569 milioni di euro per l’anno 2027, 5.815 milioni di euro per l’anno 2028, 6.003 milioni di euro per l’anno 2029, 6.193 milioni di euro per l’anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195,196,197, 198,199, 200, 201,202, 204, 209,210,211,214,219, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 364,22 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l’anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l’anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l’anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l’anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l’anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l’anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l’anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l’anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l’anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l’anno 2032, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l’anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, mediante e corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176,211,219, 235,238, 255 e 258;
b) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
9. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
10. Le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’istituto medesimo.
11. Le risorse erogate all’Italia dall’Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l’emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»
12. Le risorse di cui al comma 11 :
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell’Economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo relativo all’accensione di prestiti.
b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell’Economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
13. All’articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 624 e 625 sono soppressi;
b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:
- al secondo periodo le parole: “per gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2022”;
- il quarto periodo è soppresso;
- al sesto periodo le parole: “il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021” sono abrogate;
14. L’elenco 1, dell’articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall’Elenco 1 al presente decreto.
15. Le disposizioni indicate dall’articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per l’anno 2020.
16. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell’emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell’esercizio 2020.
 

Art. 266
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 18 maggio 2020
 

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze
VISTO, il Guardasigilli'. BONAFEDE
 

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

 

RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -259.830 -82.950 -72.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 494.670 337.816 336.250
- CASSA -
Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -309.330 -135.950 -122.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 544.170 390.816 386.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Elenco 1

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

Ministero

Missione

Programma

2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 500.000
23 Fondi da ripartire (33) 500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 500.000

 

Allegato C - Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6 e 7) Anno 2020

   
Regioni Quota d'accesso ANNO 2020 Riparto risorse sulla base della quota di accesso di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 5, terzo periodo) ripartito a quota di accesso di cui incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 6) ripartito a quota di accesso  
  m (2) (3) (41  
PIEMONTE 7,36% 31.740,355 3.827.844 13.993.079  
V D’AOSTA 0,21% 905,241 109.171 399.086  
LOMBARDIA 16,64% 71.732.455 8650.837 31.624.030  
BOLZANO 0,86% 3.698.649 446.052 1.630.589  
TRENTO 0,89% 3.836.677 462.698 1.691.441  
VENETO 8,14% 35.089.194 4.231.709 15.469.452  
FRIULI 2,06% 8.897.192 1.072.989 3.922.424  
LIGURIA 2,68% 11.553.448 1.393 330 5.093.463  
E ROMAGNA 7,46% 32.141.793 3.876.257 14.170.058  
TOSCANA 6,30% 27.147.178 3.273.913 11.968.128  
UMBRIA 1,49% 6.421.644 774.442 2.831.051  
MARCHE 2,56% 11.047.380 1.332.299 4.870.357  
LAZIO 9,68% 41.711.341 5.030.331 18.388.897  
ABRUZZO 2,19% 9.437,503 1.138.150 4.160.625  
MOLISE 0,51% 2.211.741 266.733 975.070  
CAMPANIA 9,30% 40.088.507 4.834.619 17.673.453  
PUGLIA 6,62% 28.538.103 3.441.656 12.581.332  
BASILICATA 0,93% 4.026.924 485.642 1.775.313  
CALABRIA 3,19% 13 750.310 1.658.269 6.061.973  
SICILIA 8,16% 35.173.684 4.241.898 15.506.700  
SARDEGNA 2,74% 11.825.681 1.426.161 5.213.480  
TOTALE 100,00% 430.975.000 51.975.000 190.000.000  

 

Allegato C - Ripartizione somme altre assunzioni

a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7) di cui incremento di spesa personale per ospedaliera commi 1 e 7)

di cui incremento di spesa personale per ospedaliera commi 1 e 7) ripartito a quota di accesso   Regioni Quota d'accesso ANNO 2020 di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (comma 5, secondo periodo) ripartito a quota di accesso anno 2020 di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (commi 1 e 7) ripartito a quota di accesso anno 2020
(5)       (6) (7)
13.919.432   PIEMONTE 7,36% 6.124.550 19.435 651
396.985   V D'AOSTA 0,21% 174.673 554.309
31.457.588   LOMBARDIA 16,64% 13.841.339 43.924.114
1.622.007   BOLZANO 0,86% 713.683 2.264.803
1.682.538   TRENTO 0,89% 740.317 2.349.322
15.388.033   VENETO 8,14% 6.770.735 21.486.254
3.901.779   FRIULI 2.06% 1.716.783 5.448.040
5.066.655   LIGURIA 2,68% 2.229.328 7.074.552
14 095.479   E ROMAGNA 7,46% 6.202.011 19681.465
11.905.137   TOSCANA 6,30% 5.238.260 16.623.099
2.816.151   UMBRIA 1.49% 1.239.107 3.932.181
4.844.724   MARCHE 2,56% 2.131.679 6.764.670
18.292.113   LAZIO 9.68% 8 048.530 25.541.210
4.138.727   ABRUZZO 2,19% 1.821.040 5.778.890
969.938   MOLISE 0,51% 426.773 1.354.321
17.580.435   CAMPANIA 9,30% 7.735.391 24.547.496
12.515.114   PUGLIA 6,62% 5.506.650 17.474.808
1.765.969   BASILICATA 0.93% 777.026 2.465.816
6.030.068   CALABRIA 3.19% 2.653.230 8.419.762
15.425.085   SICILIA 8,16% 6.787.038 21.537.990
5.186.040   SARDEGNA 2,74% 2.281.858 7.241.249
189.000.000   TOTALE 100,00% 83.160.000 263.900.000

 

Allegato A - Ripartizione somme complessive per articolo 1 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Anno 2020

Regioni Quota d'accesso ANNO 2020 Riparto risorse sulla base della quota di accesso Riparto risorse sulla base della distribuzione delle apparecchiature/piattaforma/c entrali operative Totale da ripartire a Regioni a valere sul FSN
  (1) (2) (3) (4) = (2) + (3)
PIEMONTE 7,36% 87.225.697 3.862.515 91.088.212
V D'AOSTA 0,21% 2.487.695 2 660.698 5.148.393
LOMBARDIA 16,64% 197.128.024 5.482.885 202.610.909
BOLZANO 0,86% 10.164.260 2.775.891 12.940.150
TRENTO 0,89% 10.543.575 2.778.709 13.322.284
VENETO 8,14% 96.428.646 4.018.595 100.447.241
FRIULI 2,06% 24.450.381 2.970.205 27.420.586
LIGURIA 2,68% 31.750.041 3.065.487 34.815.528
E ROMAGNA 7,46% 88.328.890 3.891.794 92.220.684
TOSCANA 6,30% 74.603.183 3.684.471 78.287.654
UMBRIA 1,49% 17.647.326 2.875.552 20.522.878
MARCHE 2,56% 30.359.316 3.058.280 33.417.596
LAZIO 9,68% 114.626.974 4.295.058 118.922.032
ABRUZZO 2,19% 25.935.209 2.997.578 28.932.787
MOLISE 0,51% 6.078.088 2.711.816 8 789.904
CAMPANIA 9,30% 110.167.261 4.273.074 114.440.335
PUGLIA 6,62% 78.425.586 3.769.524 82.195.110
BASILICATA 0,93% 11.066.393 2.784.893 13.851.286
CALABRIA 3,19% 37.787.240 3.178.117 40.965.357
SICILIA 8,16% 96.660.831 4.045.308 100.706.139
SARDEGNA 2,74% 32.498.164 3.090.755 35.588.919
TOTALE 100,00% 1.184.362.779 72.271.204 1.256.633.983

 

Allegato B - RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE TERRITORIALE

Anno 2020

 
      Anno 2020    
Regione COMMA 4 COMMAS COMMA 6 COMMA 7 COMMA 8  
ADI INFERMIERI POTENZIAMENTO USCA ASSISTENTI

SOCIALI

CENTRALI

OPERATIVE

TOTALE
  (1) (2| (3) (4) (5) (6)=l+2+3+4+5
Piemonte 25.131.702,57 24.498.199,64 4.492.514,97 1,049.922,84 1.125.000,00 56.297.340
Vaile d’Aosta 1.161,745,90 698.693,72 128.127,46 29.944,02 1.125.000,00 3.143.511
Lombardia 28.023.303,40 55.365.355,14 10.152.978,19 2.372.800,93 1.125.000,00 97.039.438
PA di Bolzano 4.686.349,33 2.854.732,82 523.505,00 122.345,69 1.125.000,00 9.311.933
PA di Trento 111.530,74 2.961.267,37 543.041,45 126.911,46 1.125.000,00 4.867,751
Veneto 37.697.507,83 27.082.938,95 4.966.508,16 1.160.697,38 1.125.000,00 72.032.652
Friuli Venezia Giulia 7.965.095,32 6.867.131,40 1.259.304,40 294.305,63 1.125.000,00 17.510.837
Liguria 12.325.316,34 8.917.312,97 1.635.269,63 382.170,56 1.125.000,00 24.385.069
Emilia Romagna 23.715.325,27 24.808.042,41 4.549.334,38 1.063.201,82 1.125.000,00 55.260.904
Toscana 27.389.827,98 20.953.041,76 3.842.398,83 897.987,50 1.125.000,00 54.208.256
Umbria 4.632.738,37 4.956.426,03 908.916,51 212.418,26 1.125.000,00 11.835.499
Marche 9.055.452,80 8.526.714,16 1.563.641,06 365.430,61 1.125.000,00 20.636.239
Lazio 16.977.056,00 32.194.119,22 5.903.803,73 1.379.747,97 1.125.000,00 57.579.727
Abruzzo 4.041.654,21 7.284.159,95 1.335.779,69 312.178,28 1.125.000,00 14.098.772
Molise 1.126.424,94 1.707.091,24 313.048,84 73.161,05 1.125.000,00 4.344.726
Campania 18.381.153,25 30.941.564,72 5.674.108,49 1.326.067,06 1.125.000,00 57.447.894
Puglia 17.898.238,50 22.026.601,36 4.039.269,73 943.997,20 1.125.000,00 46.033.107
Basilicata 1.254.350,53 3.108.105,88 569.968,91 133.204,54 1.125.000,00 6,190.630
Calabria 8.280.112,14 10.612.919,97 1.946.212,48 454.839,43 1.125.000,00 22.419.084
Sicilia 8.285.523,76 27.148.150,40 4.978.466,73 1.163.492,16 1.125.000,00 42.700.633
Sardegna 6.888.215,09 9.127.430,89 1.673.801,36 391.175,61 1.125.000,00 19.205.623
Totale 265.028.624,27 332.640.000,00 61.000.000,00 14.256.000,00 23.625.000,00 696.549.624,27

 

Allegato B - RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE TERRITORIALE

A DECORRERE DALL'ANNO 2021

 
Regione Anno 2021 e successivi
COMMA 4 COMMA 5 COMMA 6 COMMA 7 COMMA 8 TOTALE
ADI INFERMIERI POTENZIAMENTO USCA ASSISTENTI

SOCIALI

CENTRALI OPERATIVE
  p) (6) 0) (10} (11) (12)=7+8+9+10+ll
Piemonte 25.131.702,57 35.350.937,44     1.125.000,00 61.607.640
Valle d'Aosta 1.161.745,90 1.008.216,05     1.125.000,00 3.294.962
Lombardia 28.023.303,40 79.892.287,36     1.125.000,00 109.040.591
PA di Bolzano 4.686.349,33 4.119.383,57     1.125.000,00 9.930.733
PA di Trento 111.530,74 4.273.113,08     1.125.000,00 5.509,644
Veneto 37.697.507,83 39.080.719,99     1.125.000,00 77.903.228
Friuli Venezia Giulia 7.965.095,32 9.909.280,52     1.125.000,00 18.999.376
Liguria 12.325.316,34 12.867.695,48     1.125.000,00 26.318.012
Emilia Romagna 23.715.325,27 35.798.041,00     1.125.000,00 60.638.366
Toscana 27.389.827,98 30.235.269,49     1.125.000,00 58.750.097
Umbria 4.632.738,37 7.152.129,92     1.125.000,00 12.909.868
Marche 9.055.452,80 12.304.060,84     1.125.000,00 22.484.514
Lazio 16.977.056,00 46.456.160,50     1.125.000,00 64.558.216
Abruzzo 4.041.654,21 10.511.053,31     1.125.000,00 15.677.708
Molise 1.126.424,94 2.463.335,12     1.125.000,00 4.714.760
Campania 18.381.153,25 44.648.722,54     1.125.000,00 64.154.876
Puglia 17.898.238,50 31.784.417,54     1.125.000,00 50.807.656
Basilicata 1.254.350,53 4.485.001,27     1.125.000,00 6.864.352
Calabria 8.280.112,14 15.314.458,83     1.125.000,00 24.719.571
Sicilia 8.285.523,76 39.174.820,20     1.125.000,00 48.585.344
Sardegna 6.888.215,09 13.170.895,95     1.125.000,00 21.184.111
Totale 265.028.624,27 480.000.000,00     23.625.000,00 768.653.624,27


Allegato D - Ripartizione somme per norme ospedaliera

Anno 2020

Regioni Riparto risorse
PIEMONTE 111.222.717
V D'AOSTA 3.038.688
LOMBARDIA 225.345.817
BOLZANO 14.344.710
TRENTO 16.269.428
VENETO 101.544.271
FRIULI 25.703.911
LIGURIA 28.893.350
E ROMAGNA 95.040.697
TOSCANA 79.367.367
UMBRIA 24.180.508
MARCHE 39.790.608
LAZIO 118.561.444
ABRUZZO 29.047.242
MOLISE 6.970.569
CAMPANIA 163.813.544
PUGLIA 99.866.963
BASILICATA 13.545.322
CALABRIA 51.171.973
SICILIA 123.309.660
SARDEGNA 42.116.211
TOTALE 1.413.145.000

 

Allegato 1 Articolo 120


 

Codice Descrizione Frequenza (esclusi i minimi)
551000 Alberghi 29.082
552010 Villaggi turistici 1.049
552020 Ostelli della gioventù 325
552030 Rifugi di montagna 984
552040 Colonie marine e montane 432
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 23.239
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 14.327
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 2.123
559010 Gestione di vagoni letto 1
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 483
561011 Ristorazione con somministrazione 126.232
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 4.083
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 27.549
561030 Gelaterie e pasticcerie 14.456
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 103
561042 Ristorazione ambulante 1.364
561050 Ristorazione su treni e navi 22
562100 Catering per eventi, banqueting 1.944
562910 Mense 1.492
562920 Catering continuativo su base contrattuale 481
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 126.670
591400 Attività di proiezione cinematografica 1.163
791100 Attività delle agenzie di viaggio 9.932
791200 Attività dei tour operator 1.321
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 145
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 2.069
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 1.085
823000 Organizzazione di convegni e fiere 4.948
900101 Attività nel campo della recitazione 2.841
900109 Altre rappresentazioni artistiche 6.266
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 818
900202 Attività nel campo della regia 1,080
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 2.638
900400 Gestione dì teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 645
910100 Attività di biblioteche ed archivi 361
910200 Attività di musei 649
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 402
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 228
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 1.055
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 7.746
960420 Stabilimenti termali 194
 
Totale 422.027