Cassazione Penale, Sez. 4, 20 maggio 2020, n. 15501 - Residui di lavorazione nel luogo di lavoro e caduta dalla scala. Prescrizione 


 

 

Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
 

 

Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 22/01/2020
 

 

FattoDiritto

 



1. S.GA. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la decisione del Tribunale di Brescia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose con inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ai danni del lavoratore L.M. il quale, nell'impegnare una scala in metallo presente nel reparto laminazione, a causa di sedimenti presenti sulla scala e dei residui d'olio presenti sulle scarpe del lavoratore, era scivolato provocandosi lesioni al gomito destro giudicate guaribili in giorni 65.
2. Al S.GA., quale Direttore Industriale e procuratore delegato delle materie della sicurezza e dell'igiene della S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. era contestato di non avere adottato misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore sul luogo del lavoro e in particolare la inosservanza dell'art.63 comma 1 T.U. 81/2008 per non avere tenuto sgombro il luogo di lavoro da residui della lavorazione.
3. Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale in ordine ai criteri di esplicitazione dei criteri adottati nella valutazione della prova e illogicità della motivazione nella ricostruzione dell'evento infortunistico, nonché violazione di legge nel riconoscere la relazione causale tra residui di lavorazione e tracce di olio con la verificazione dell'evento evidenziando come fosse stata trascurata l'evenienza che la condotta del lavoratore si era posta come causa da sola sufficiente a determinare l'evento.
Con una seconda articolazione deduce difetto motivazionale e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

4. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso estinto per prescrizione maturata in data 27 Marzo 2019 a fronte di fatto intervenuto in data 27.9.2011, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore anno e mezzo in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti ai sensi dell'art.161, II comma, cod. pen.
4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129, II comma, c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate.


4. In conclusione deve essere pronunciato l'annullamento della sentenza im­pugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

 

 

P.Q.M.

 




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 Gennaio 2020.