Tribunale di Firenze, Sez. Lav., 5 maggio 2020, n. 886 - Ordinanza Rider Bis


 

N. R.G. 886/2020

 

 


TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 886/2020 promossa da:
Y.P. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’avv. DE MARCHIS CARLO e dell’avv. BIDETTI MARIA e dell’avv. VACIRCA SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell’avv. DE MARCHIS CARLO
Parte ricorrente
contro
JUST EAT ITALY SRL (C.F. 07392740960), con il patrocinio dell’avv. LAVA STEFANO e dell’avv. CAIRA GIULIANA e dell’avv. DEL PEZZO DI CAIANELLO CRISTINA, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi
Parte resistente
 

 

Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano,
premesso che, con decreto dell’1.4.2020, è stato ordinato inaudita altera parte a Just Eat Italy s.r.l. di consegnare al ricorrente Y.P. i dispositivi di protezione individuale ivi indicati (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino);
dato atto dell’avvenuta costituzione di parte resistente con memoria depositata il 14.4.2020, con cui la società ha eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza per materia e per territorio del giudice adito (in favore del giudice ordinario del Tribunale di Milano) e, in via preliminare, la “improcedibilità, inammissibilità, nullità del ricorso” (per omessa indicazione della domanda di merito e per la natura “conclusiva” e “completamente satisfattiva” del provvedimento invocato sotto il profilo dell’accertamento e degli effetti materiali di esso), contestando anche la fondatezza della domanda per difetto dei requisiti di fumus e di periculum e concludendo per la revoca del decreto ed il rigetto del ricorso (con pubblicazione del provvedimento, a spese del ricorrente, su alcuni quotidiani da essa indicati e con condanna del ricorrente alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.),
richiamato il proprio decreto del 15.4.2020 di trattazione scritta di causa cautelare urgente adottato ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a), ultima parte, D.L. 28/2020, rilevato che le parti hanno depositato le rispettive note autorizzate entro i termini all’uopo assegnati e che, dalla scadenza del termine per il deposito dell’ultima nota (29.4.2020), il giudice ha riservato l’adozione dell’ordinanza cautelare di revoca, conferma ovvero modifica del decreto emesso inaudita altera parte, a scioglimento della suddetta riserva, ha pronunciato la seguente

 


ORDINANZA
Just Eat Italy S.r.l. gestisce una piattaforma elettronica che mette in contatto ristoranti ed utenti, permettendo a questi ultimi di acquistare cibi dai ristoranti ed ottenerne la consegna presso l’indirizzo da loro indicato (cfr., docc. 1-2 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.).
Il ricorrente, iscritto nella piattaforma della resistente a seguito della stipula di apposito “Accordo Quadro”, svolge in favore della stessa attività di cd. “rider”, qualificato quale “lavoratore autonomo” che provvede al recapito di alimenti e cibi da asporto per conto degli esercizi convenzionati della società in favore di clienti della piattaforma (doc. 4 fasc. ric.; doc. 18 fasc. res.).
E’ necessario esaminare preliminarmente le eccezioni di rito fatte valere dalla società convenuta.
A) Incompetenza per materia e per territorio
E’ anzitutto infondata l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio sollevata sul presupposto che il rapporto di lavoro inter partes abbia natura autonoma occasionale e non quella propria di una collaborazione coordinata e continuativa (con conseguente controversia civilistica il cui giudice competente debba essere individuato nel giudice ordinario del Tribunale di Milano, foro individuato ai sensi dell’art. 19 c.p.c. in base al luogo in cui ha sede la resistente).
Premesso che la competenza debba essere determinata a priori secondo la prospettazione fornita dalla parte (cfr., tra le tante, Cass., 7182/2014, Cass., 21547/2015), il ricorrente (residente a Firenze) ha allegato di svolgere personalmente una prestazione nell’ambito del modello organizzativo della resistente (ad es., vd. punti 2 e 14 ricorso e doc. 6 fasc. ric.) ed in un contesto nel quale la sua attività, proprio per l’inserimento nella cd. “rete dei riders”, è resa in misura apprezzabile nel tempo ed assicura lo svolgimento di una serie imprecisata di attività in favore del committente: risultano quindi sufficientemente delineati i caratteri della personalità, del coordinamento e della continuità della prestazione, tanto da avere il ricorrente fatto espresso richiamo all’applicazione della disciplina di cui all’art. 2 D.Lgs. 81/2015.
Tanto basta per ritenere che, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., sussista la competenza per materia del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e che la stessa si radichi territorialmente presso il Tribunale di Firenze (potendosi presumere che il domicilio del collaboratore previsto dall’art. 413, comma 3, c.p.c. coincida con il luogo di sua residenza).
B) Improcedibilità, inammissibilità, nullità del ricorso
Se è pur vero che il ricorrente non ha indicato in via espressa gli estremi (causa petendi e petitum) della futura domanda di merito, ai fini del rispetto del principio di (attenuata) strumentalità è sufficiente che i termini della controversia di merito emergano in modo chiaro dal contesto complessivo dell’atto, potendo anche essere espressi – come nel caso di specie – attraverso l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa invocata in sede cautelare.
Non coglie infatti nel segno l’eccepita inammissibilità del ricorso perché la domanda assumerebbe carattere “definitivamente satisfattivo”, posto che “Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell’art. 669- octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un’autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l’interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato[…]” (così, Cass., sez. lav., 10840/2016 con riferimento all’idoneità di un ricorso cautelare ad impedire il maturare della decadenza di cui all’art. 2553 c.c.).
Anche tale eccezione è quindi infondata.
C) Fumus boni iuris e periculum in mora
Esaminate le difese, le argomentazioni e la documentazione di entrambe le parti, il giudicante ritiene che sussistano i presupposti del fumus e del periculum a sostegno della domanda cautelare azionata e che, quindi, il decreto inaudita altera parte emesso l’1.4.2020 debba essere confermato.
1) Quanto al fumus, è da ritenere che, sulla base di una valutazione quale effettuabile in questa sede, il rapporto inter partes, al di là della formale qualificazione di contratto di lavoro autonomo occasionale attribuita nell’Accordo Quadro al singolo servizio fornito dal rider1, possa essere ricompreso tra le collaborazioni etero-organizzate e, quindi, sottoposto alla disciplina dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015, che – in un’ottica sia di prevenzione che rimediale (cfr., Cass., 1663/2020)2 – ricollega imperativamente l’applicazione della (intera) disciplina della subordinazione al verificarsi degli indici fattuali (significativi ed esaustivi) della personalità, continuità ed etero-organizzazione (art 2, D.Lgs, 81/2015: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”: così nella formulazione, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, risultante dalle modifiche operate dal D.L. 101/2019, convertito in L. 128/2019)
3.Invero, dato atto che è pacificamente presente il requisito della personalità della prestazione (che, peraltro, la riforma del 2019 – in un’ottica di maggiore tutela del prestatore di lavoro – richiede ora che si attui in via “prevalente” e non più in maniera “esclusiva”), paiono sussistere anche gli altri due presupposti legali.
a) Sotto il profilo della continuità, il ricorrente è destinato a rendere per la convenuta una prestazione che è suscettibile di protrarsi in misura apprezzabile nel tempo e di assicurare lo svolgimento di una serie indefinita di attività, come del resto confermato dal fatto che la prestazione del Y.P. si sta articolando lungo un apprezzabile lasso di tempo (da novembre 2019 – quando Just Eat Italy S.r.l. ha iniziato la propria attività su Firenze – fino almeno a marzo 2020: vd. docc. 13-14 fasc. res.).
Né può in ogni caso rilevare la circostanza che il ricorrente possa aver prestato la propria attività in maniera sporadica e percependo importi esigui: la continuità non si identifica nella “stabilità” del rapporto ed è irrilevante l’entità dei compensi percepiti (doc. 13 fasc. ric., doc. doc. 19 fasc. res.), soprattutto se si tiene conto che la disciplina all’uopo richiamata dalla convenuta in materia di prestazione occasionale (art. 61 D.Lgs. 276/2003) è stata abrogata dall’art. 52, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
b) L’etero-direzione (che si distingue dal “coordinamento” proprio di tutte le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409, comma 3, c.p.c. per il fatto che in queste ultime le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, mentre nel caso preso in considerazione dall’art. 2 cit. sono imposte dal committente: cfr., Cass., 1663/2020) non deve essere valutata sotto il profilo genetico del rapporto, ma sotto quello funzionale dell’esecuzione di esso (cfr. ancora Cass., 1663/2020). Pertanto, è irrilevante che il rider sia libero di scegliere se e quando accettare le opportunità di consegna offerte dalla piattaforma e di decidere se e quando connettersi ad essa4, essendo piuttosto significativo che egli, una volta accettata la consegna, sia obbligato ad eseguirla rispettando le modalità determinate in modo sostanziale ed unilaterale dalla piattaforma multimediale e dall’applicativo per lo smartphone, alle quali il lavoratore è tenuto ad adeguarsi (es. necessità di rendersi geolocalizzabile, una volta ottenuta conferma dell’accettazione della consegna; presenza del rider nell’area assegnata; rispetto del turno; sottoposizione ad un controllo di “affidabilità” quanto ai tempi di consegna: cfr., docc. 15-32 fasc. ric.).
A ciò si aggiunga che, anche sotto questo profilo, la riforma del 2019 (eliminando la parte relativa alla organizzazione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” e richiamando espressamente il lavoro prestato tramite piattaforme digitali) ha inteso assicurare un rafforzamento della tutela del lavoratore, fugando ogni dubbio (invece sorto a livello interpretativo a causa della precedente formulazione) circa il fatto che la etero-determinazione possa anche attuarsi su aspetti diversi dai tempi e luoghi di lavoro
5.  Non coglie quindi nel segno la difesa della convenuta, che ha sostenuto la diversità della odierna vicenda da quella sottoposta all’attenzione della Suprema Corte nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1663/2020:
le modalità di organizzazione della prestazione del lavoratore nella sostanza non presentano differenze e, comunque, laddove ve ne possano essere (assenza, nel caso in esame, dell’applicazione di una penale in caso di ritardo e mancata individuazione di luoghi di partenza predefiniti), va tenuto conto che l’odierna controversia (a differenza di quella sottoposta al vaglio della Cassazione) è regolata dalla disciplina dell’art. 2 cit. frutto delle modifiche operate nel 2019.
Da quanto precede può ragionevolmente ritenersi che, in favore del ricorrente, sia da riconoscere l’applicazione della disciplina a tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con correlativi obblighi a carico della convenuta.
Così come può ragionevolmente sostenersi che questi ultimi non possano essere assolti mediante il mero invio ai riders delle varie informative circa le regole da comportamento da seguire in conformità con le linee guida previste dal protocollo concordato tra Assodelivery e FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi (rispetto delle regole del distanziamento sociale, consegna del cibo a distanza, mantenimento della pulizia delle borse e zaini, utilizzo di mascherine ecc.: vd. docc. 3-11 fasc. res.), in quanto in essi è da ricomprendere anche l’obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti di protezione individuale (quali la mascherina protettiva, i guanti monouso ed i gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) atti a prevenire il rischio da contagio nell’ambito della attuale e notoria emergenza epidemiologica da COVID-19, strumenti di protezione individuale il cui utilizzo è stato raccomandato dal DPCM 11.3.2020 nell’ambito dello svolgimento della attività produttive e professionali (art. 1, punto 7) e che quindi lo deve essere, a maggior ragione, per quelle attività che si attuano attraverso il contatto con il pubblico (l’art. 1, punto 2, del citato DPCM ha consentito lo svolgimento dell’attività di ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”).
A ciò non osta che “non vi sia ad oggi alcuna certezza scientifica[…]dell’assoluta necessità di dispostivi menzionati da controparte al fin di prevenire rischi da contagio, vista la tipologia di attività svolta dai rider, che consente comunque il distanziamento sociale[…]” (pag. 24 memoria difensiva): la verifica in questione esula dall’oggetto del presente giudizio e, ai fini dell’accertamento che qui è richiesto, è sufficiente rilevare – oltre a quanto sopra richiamato – che l’utilizzo di tali dispositivi è stato raccomandato dalla stessa Just Eat Italy S.r.l.6 e che, con riferimento specifico all’impiego delle mascherine, ciò è stato reso obbligatorio dalla regione Toscana per chiunque si trovi negli spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico (vd. ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 6.4.2020, doc. 37 fasc. ric.).
E’ peraltro appena il caso di rilevare che ad identica conclusione si possa giungere ove si ritenga applicabile al caso di specie la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzata a stabilire “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali” (art. 47-bis, comma 1, D.Lgs. 81/2015), essendo previsto che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (art. 47-septies, comma 3, D.Lgs. cit.) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del predetto D.Lgs. 81/2008 (in punto di fornitura di dispositivi di protezione).
Appare infatti riduttiva e contraria alla ratio della legge l’interpretazione della normativa proposta dalla convenuta, secondo cui, in caso di lavoro autonomo, l’art. 47-septies, comma 3 (“Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) circoscriverebbe il rinvio alla sola tutela accordata per i lavoratori autonomi dagli artt. 21 e 26 D.Lgs. 81/2008 (nei quali non è contemplato l’obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale): se così fosse, la norma sarebbe del tutto inutile e, soprattutto, contraria alla stessa espressa esigenza della legge di assicurare ai lavoratori “livelli minimi di tutela” in un’ottica di rafforzamento della tutela degli stessi.
2) Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, per le considerazioni già espresse nel decreto emesso inaudita altera parte, che non sono superate dal fatto che la convenuta abbia fornito al ricorrente una mascherina chirurgica (in data 31.3.2020: doc. 14 fasc. res.) ed un kit contenente guanti monouso, mascherine e bustine di gel disinfettante (in data 9.4.2020: doc. 44 fasc. ric. e doc. 15 fasc. res.).
Tali forniture, avvenute successivamente ad deposito del ricorso cautelare (in data 30.3.2020), sono state espressamente effettuate “volontariamente” e “in un’ottica socialmente responsabile”, nella esplicitata convinzione da parte di Just Eat S.r.l. di non esserne obbligata ai sensi della normativa legale e contrattuale applicabile.
In assenza del provvedimento cautelare invocato, tali forniture, così come sono state “volontariamente” effettuate, altrettanto “volontariamente” potrebbero in qualunque momento essere interrotte, di talché rimane attuale l’affermazione secondo cui il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, possa essere sottoposto a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute, tenuto altresì conto del carattere necessariamente periodico di tali forniture, relative a strumenti di protezione monouso.
D) Istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione di espressione sconvenienti ed offensive. Spese di lite Con la nota difensiva depositata il 21.4.2020 il ricorrente ha domandato ai sensi dell’art. 89 c.p.c. la cancellazione dei paragrafi nn. 207 e 688 della memoria difensiva di controparte del 14.4.2020, con condanna della stessa al risarcimento in proprio favore del danno non patrimoniale.
Sennonchè, le frasi censurate sono state espresse in stretta correlazione con le difese svolte ed hanno un’attinenza con le questioni dibattute in giudizio, in quanto finalizzate ad evidenziare l’infondatezza del ricorso ed a sorreggere l’invocata azione di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
L’istanza deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


1) co
nferma il decreto inaudita altera parte emesso l’1.4.2020;
2) condanna Just Italy S.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
 

 

Si comunichi.
Firenze, 5 maggio 2020
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano