Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 20 maggio 2020, n. 49
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (omissis) 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 ”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati e, in particolare, l’art.1, comma 1, lett. q), a mente del quale “sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.(omissis)
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire
10 svolgimento delle attività' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per
11 monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
VISTA l’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, con la quale, tra l’altro:
- è stata confermata l’Ordinanza n.47 del 16 maggio 2020 con la quale, sulla base della situazione epidemiologica riscontrata nel Comune di Letino (CE), sono state dettate disposizioni limitative del transito in entrata e uscita nonché agli spostamenti e alle attività sul territorio comunale;
- con riferimento alle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi, è stata disposta, a far data dal 18 maggio 2020, la ripresa per i bar dell’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo e, a far data dal 21 maggio 2020, la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 alla Ordinanza;
- al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali di cui si è consentita la riapertura, è stata disposta la possibilità di apertura degli esercizi commerciali e delle attività di servizi alla persona, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti;
- con riferimento alle attività mercatali, è stata confermata l’apertura limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento e si è disposta la sospensione delle attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle citate Linee guida, dando all’uopo mandato all’Unità di Crisi regionale, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate;
CONSIDERATO
- che, con riferimento alla situazione epidemiologica in atto nel Comune di Letino (CE), il Dipartimento di prevenzione della competente ASL di Caserta ha tra l’altro comunicato, con nota di data odierna, che gli screening effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato la sussistenza di ulteriori casi di positività rispetto a quelli rilevati al 16 maggio 2020, per una percentuale complessiva di abitanti affetti dal virus pari ad oggi a circa il 10% della popolazione residente;
- che, sulla base della situazione descritta dalla ASL, l’Unità di crisi regionale ha espresso avviso che occorra confermare ulteriormente le misure di prevenzione della diffusione del contagio adottate con la citata ordinanza n.47 del 16 maggio 2020 per ulteriori 7 giorni;
CONSIDERATO altresì
- che sono stati segnalati plurimi episodi di assembramenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, di giovani che, in violazione delle prescrizioni in tema di distanziamento interpersonale e di uso obbligatorio delle mascherine, creano situazioni di pericolo di diffusione del contagio, presso bar e locali per lo più nelle zone interne alle aree urbane della cd. “movida” nonché sui lungomari;
- che è necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegate alle descritte condotte, peraltro nella attuale fase di aumentata mobilità e di maggiori occasioni di contatti sociali, cui è intrinsecamente correlato un aumento del rischio rispetto alla cd. “fase 1” dell’emergenza;
- che, nella descritta ottica, risulta necessario, in particolare:
a) disporre che i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. “movida”, e in particolare i bar, i baretti e le vinerie, gelaterie, pasticcerie, i chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, debbano osservare l’obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00;
b) disporre che gli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato- debbano osservare rigorosamente l’obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio;
c) raccomandare ai Comuni e alle altre Autorità competenti la intensificazione della vigilanza e dei controlli sull’osservanza del divieto di assembramento sancito dall’art.1, comma 8 del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;
d) raccomandare ai Comuni la adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell’art.1, comma 9 del citato decreto legge n.33/2020;
e) richiamare il divieto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
RILEVATO
- che l’Unità di crisi regionale con nota di data odierna ha trasmesso il Documento Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2: Autoscuole - Centri di Istruzione Automobilistica- Scuole Nautiche- Studi di Consulenza Automobilistica, recanti le misure precauzionali obbligatorie per la riapertura e l’esercizio delle attività sopra indicate, redatto ad integrazione ed in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito istituzionale del MIT in data 17 maggio 2020 nonché il Documento Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2, nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) elaborate sulla base dell’istruttoria svolta d’intesa con l’ANCI e con le categorie interessate, in coerenza con il documento allegato n.17 al DPCM 17 maggio 2020;
RAVVISATO
- di dover consentire la ripresa delle attività sopra indicate, a far data dal giorno 22 maggio 2020, con obbligo di puntuale osservanza delle misure di cui ai menzionati documenti, che si allegano sub 1 e sub 2 alla presente Ordinanza;
- di dover confermare, altresì, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi gli uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente, quale necessaria misura finalizzata a prevenire e ridurre rischi di potenziali contagi nell’attuale periodo di progressivo incremento delle attività e della mobilità;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale fino al 3 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai bar, ai “baretti” e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00;
b) agli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato- è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio;
c) è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall’art.1, comma 8, del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;
d) è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell’art.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020;
e) si richiama altresì il divieto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
2. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita la ripresa delle attività delle Autoscuole - Centri di Istruzione Automobilistica- Scuole Nautiche- Studi di Consulenza Automobilistica, con obbligo di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.1 alla presente Ordinanza.
3. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.2 alla presente Ordinanza.
4. Resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi gli uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché' i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
5. Fino al 27 maggio 2020, è ulteriormente confermata l’Ordinanza n.47 del 16 maggio 2020, concernente specifiche disposizioni relative al Comune di Letino (CE).
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 della legge n.689/1981,” Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
7. Per quanto non espressamente derogato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020.
La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alla ASL di Caserta, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA

 

 
Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020

Allegato 1
Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2:
AUTOSCUOLE
CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA SCUOLE NAUTICHE
STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

 

1. PREMESSA
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute.
Al fine di garantire la ripresa delle attività delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica successivo alla fase di lockdown, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di linee guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS- CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID- 19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Le presenti linee guida sono coerenti con i principi delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.
Esse, infine, sono coerenti con le linee guida fissate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17 maggio 2020.
 

2. SCOPO
Il presente protocollo si prefigge lo scopo di definire un quadro di riferimento procedurale ed organizzativo volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio di tutti gli stakeholders (diretti/indiretti) delle autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica (art. 122 e 123 del Codice della Strada).
 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le misure previste nel presente protocollo si applicano a tutte le autoscuole, centri di istruzione automobilistica, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica (art. 122 e 123 del Codice della Strada) che operano nel territorio regionale.
 

4. MODELLI ORGANIZZATIVI
Fermo restando che il principio di base è la prevenzione e il contenimento del contagio, tutte le imprese di cui al paragrafo precedente devono adottare modalità organizzative ed opportune strategie, anche con il supporto della moderna tecnologia, di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione.
È compito di ogni impresa predisporre una corposa campagna di formazione ed informazione del proprio personale, nonché redigere apposite procedure operative atte a gestire l'eventualità di contagio registrata da personale aziendale, personale esterno e/o da fruitori (clienti/utenti) del servizio offerto.
 

5. PRINCIPI GENERALI ED ADEMPIMENTI COMUNI
Di seguito, si riportano i principi di carattere generale su cui si basa il protocollo di sicurezza in argomento e rientranti nelle seguenti macro-voci:
- Distanziamento sociale;
- Buone pratiche di igiene;
- Informazione/Formazione/Addestramento;
- Organizzazione del lavoro (ingressi/spazi/ aree comuni/contact tracing);
- Uso dei DPI;
- Attività di pulizia e sanificazione.
Pertanto, gli adempimenti comuni a carico di tutte le imprese di cui al paragrafo 3 sono:
• le attività avvengono esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico; a tal fine è necessaria una buona gestione degli orari per evitare le sovrapposizioni di clienti.
• è necessario mantenere l'elenco delle presenze, sia per le lezioni teoriche che per quelle pratiche, per un periodo di 14 giorni consecutivi, per facilitare, in caso di rilevazione di un caso positivo, la ricostruzione della situazione di prossimità.
• obbligo da parte dei responsabili di assicurare la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti dal DVR adottato e/o dalle prescrizioni normative che disciplinano la materia, di informare e formare i dipendenti ed informare gli utenti relativamente al loro corretto uso e gestione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, privilegiando in ogni caso la modalità in aula/in presenza in favore dei dipendenti;
• informazione a tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento e le misure precauzionali, anche individuali, da adottarsi, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;
• installazione di dispenser presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori e chiunque a qualsia- si titolo entri in azienda;
• accesso dei fornitori solo previo appuntamento telefonico o digitale. I fornitori devono prendere visione degli avvisi inerenti all'igiene e alla sicurezza esposti nei locali e sono tenuti a rispettare tutte le regole aziendali fissate per l'accesso e la permanenza presso la sede di lavoro. Le eventuali consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro;
• accesso agli spazi comuni va in ogni caso contingentato, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute con la previsione di un ricambio di aria continua dei locali, di un tempo possibilmente ridotto di permanenza all'interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano;
• sanificazione e igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavorative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo, da ripetersi ad ogni cambio turno e/o di persone;
• dotazione e utilizzo dei DPI nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti prevedendo;
• installazione di separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
• dotazione e l'utilizzo DPI da parte del personale nei punti di accoglienza della clientela;
• organizzazione e la disciplina della fruizione degli spazi comuni, dei punti di ristoro, se presenti e dei servizi igienici;
• possibilità per il datore di lavoro di promuovere ed effettuare uno screening sulla propria popolazione dei lavoratori, esclusivamente su base volontaria, in accordo con la RSA, se presente, l'RLS ed il medico competente, avvalendosi di personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l'effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE n. 679/2016 — GDPR), solamente nel corso dell'emergenza sanitaria in corso, ed allo scopo esclusivo di prevenire la diffusione del contagio e l'insorgenza di patologie correlate.
Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, con l'obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:
• mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
• guanti monouso per tutti i partecipanti.
Ai corsisti deve essere inoltre rilevata la temperatura con termo-scanner o con diversa ed adeguata strumentazione;
In aula, tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri.
Ad ogni fine lezione deve essere prevista un'adeguata sanificazione dell'aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, la sanificazione in oggetto sarà eseguita secondo le modalità sopra elencate al paragrafo dedicato alla sanificazione.
 

6. OBBLIGO D'INFORMAZIONE
L'impresa deve informare i propri dipendenti (secondo quanto fissato nel paragrafo precedente e mediante le modalità più idonee ed efficaci) e chiunque entri nei locali dell'impresa o prenda posto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e di comportamento adottate, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi.
In particolare, le informazioni devono concernere:
• l'informativa rivolta ai lavoratori e a chiunque entri in azienda o salga a bordo dei veicoli e/o dei natanti necessari all'espletamento dell'attività, circa le misure igienico-sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020:
• l'affissione di tali indicazioni all'interno di ogni luogo di lavoro, nei locali comuni e all'interno di ogni servizio igienico;
• la comunicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di ulteriori sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.
• la comunicazione di non poter fare ingresso o di non permanere in azienda anche successivamente all'ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• la comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di lavoro, conformandosi alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in materia.
 

7. PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente, prima dell'accesso nell'azienda, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, che non dovrà superare i 37,5°. In tal caso non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Il personale che lavora a contatto con il pubblico deve indossare guanti e/o mascherine chirurgiche o visiere facciali protettive (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.).
Come già definito dal D.Lgs. n. 81/2008, resta l'obbligo del Datore di Lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale.
 

8. PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.
La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.
La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.
 

9. SMALTIMENTO DEI DPI
Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali.
Si raccomanda di:
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.
 

10. GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
Ospite
Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all'interno della struttura o servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto.
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:
• raccomandare al cliente una mascherina chirurgica;
• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
• escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
• l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
• far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario.
Personale dipendente o collaboratore
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.
Kit protettivo
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.
Persone entrate a contatto con il caso
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.
 

11. UTILIZZO CONDIVISO DI VEICOLI E SVOLGIMENTO LEZIONI DI GUIDA/ESERCITAZIONI PRATICHE/ESAMI PRATICI/SPOSTAMENTI
Tenuto conto dell'impossibilità di garantire all'interno dell'abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l'esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.
Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore.
Gli occupanti del veicolo o dell'imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l'utilizzatore del veicolo o dell'imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell'abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell'imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.
Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l'assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale.
Inoltre, si dovrà:
• garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
• garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell'abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
• garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore etc.), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, etc.);
• garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in un a logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
• informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell'ambiente;
• viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;
• non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell'aria;
• durante l'impiego dell'automezzo o dell'imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell'equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare una mascherina filtrante, visiera o occhiali protettivi, guanti monouso e devono lavarsi e igienizzarsi le mani prima di entrare nell'automezzo o imbarcazione:
• non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'autoveicolo o dell'imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
• lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'autoveicolo o nell'imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
• usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.
 

12. ULTERIORI RACCOMANDAZIONI
Di seguito, si riportano ulteriori raccomandazioni che devono essere intraprese, ove possibile, da tutte le imprese di cui al paragrafo 3.
• possibilità di effettuare da remoto le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e/o corsi di formazione specifica;
• per quanto riguarda gli esami della patente di categoria B, attesa, all'interno della vettura, la presenza contestuale di n. 3 persone (candidato/istruttore/esaminatore), è preferibile che tale fase di esame non ecceda i 15 minuti e fermo restando l'obbligo di indossare la. mascherina filtrante, visiera o occhiali protettivi, guanti monouso, nonché l'obbligo di lavarsi e igienizzarsi le mani prima di entrare nell'auto. In alternativa, si può prevedere l'impiego di CCTV e/o altri dispositivi tecnologici in sostituzione del solo esaminatore.

 

 

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020
Allegato 2
Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
 

PREMESSA
Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria.
Al fine di garantire la ripresa del commercio al dettaglio su aree pubbliche successivo alla fase di lockdown, dopo aver già autorizzato la apertura dei mercati di soli generi alimentari, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.
Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS- CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.
In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.
Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
Esse, infine, sono coerenti con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” , in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.
 

MISURE GENERALI
L'apertura delle aree mercatali è connessa all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
4. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
6. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
 

COMPETENZE DEI COMUNI
I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
• Corsie mercatali a senso unico;
• Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
• Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
• Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio.
Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura. Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità di ciascuna area mercatale.
Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.


MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO
1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni
di mercato di vendita.
2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .
3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.


OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE
1. Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.
9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.


CLIENTI
1. Non devono sostate nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.


TUTTI
1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.
Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all'interno dell'area mercatale.
Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.