Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 186
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 in materia di agriturismo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio Politiche Agroalimentari, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n. 21/2011 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA la DGR 629 del 25/5/2020 “D.P.C.M. del 17 maggio 2020 - PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE CHE ORGANIZZAZNO E FORNISCONO SERVIZI SPORTIVI E/O CHE ORGANIZZANO IL SERVIZIO FATTORIA DIDATTICA”;
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
 

DECRETA

Articolo 1

A far data dal 30 maggio 2020 è consentito l'esercizio delle attività agrituristiche di organizzazione e fornitura di servizi sportivi e/o il servizio di Fattoria Didattica come riportate negli articoli 8 e 9 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
 

Articolo 2

Le attività di cui all'articolo precedente dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alle limitazioni del contagio da COVID - 19 e in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 629/2020.
 

Articolo 3

Di rettificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, il precedente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 16 maggio 2020.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
 

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In Italia gran parte delle attività produttive e commerciali, comprese quelle del settore turismo, sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19.
La giunta regionale con la DGR 566 del 11/05/2020 ha approvato le: “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di ospitalità”, mentre con la DGR 570 del 15/05/2020 ha approvato il “protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.”.
Successivamente sono intervenuti il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito all'emanazione di questi documenti la Giunta regionale in data 25/05/2020 ha approvato la DGR 629/2020 avente ad oggetto: “D.P.C.M. del 17 maggio 2020 - PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE CHE ORGANIZZAZNO E FORNISCONO SERVIZI SPORTIVI E/O CHE ORGANIZZANO IL SERVIZIO FATTORIA DIDATTICA.”.
Tenuto conto che:
sulla base delle rilevazioni statistiche relative alla trasmissione dell'epidemia, vede l'indice di trasmissibilità (Rt) registrato negli ultimi giorni nella Regione Marche risulta pari a allo 0,2, e in chiara tendenza alla ulteriore diminuzione;
che le aziende agrituristiche sono che offrono servizi di natura sportiva e didattica sono in uno stato di grave sofferenza, al limite della sopravvivenza e che, inoltre, stanno ricevendo richieste di prenotazione da diverse persone-ospiti particolarmente interessati a queste tipologie di attività, risulta necessario consentire alle stesse aziende una “ripartenza” lavorativa ed economica, nei limiti di quanto disposto dal DPCM 17 maggio 2020.
Per quanto sopra esposto si prevede la nuova apertura a far data dal 30 maggio 2020 delle aziende agrituristiche che organizzano e forniscono servizi sportivi e/o che organizzano il servizio di Fattoria Didattica come riportate negli articoli 8 e 9 della Legge regionale n. 21/2011 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
Il riavvio di tutte le attività è subordinato al rispetto dei protocolli approvati con la DGR n.629/2020.
In considerazione che per mero errore di trascrizione il riferimento normativo relativo alla Delibera di giunta riguardante il “protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle aziende agrituristiche che offrono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande” come riportato nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 16 maggio 2020 non è corretto, risulta opportuno procedere alla rettifica dello stesso atto.
In particolare:
a pagina 2 - premesse - del decreto le parole “VISTA la DGR 700 del 15/5/2020” sono sostituite con le parole “VISTA la DGR 570 del 15/5/2020”;
a pagina 3 - articolo 2 - del decreto le parole “dalla DGR 700/2020” sono sostituite con le parole “dalla DGR 570/2020”;
a pagina 3 - documento istruttorio - del decreto le parole “approvato la DGR 700/2020” sono sostituite con le parole “approvato la DGR 570/2020”;
a pagina 4 - documento istruttorio - del decreto le parole “e 700/2020” sono sostituite con le parole “e 570/2020”.