Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 184
D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche relativamente alla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";
VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 147 del 06.05.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE le Linee guida pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 655 del 25 maggio 2020 di Aggiornamento delle linee guida contenute nella DGR n.564/20 e nella DGR 568/20 in relazione a quanto previsto con DPCM del 17 maggio 2020;
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
 

DECRETA

Articolo 1

1. Le attività ludico ricreative - centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari sono consentite a decorrere dal 8 giugno 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e del lavoro in piccoli gruppi, e nel rispetto delle specifiche Linee guida settoriali di cui all'Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020.
Resta la facoltà di ciascun gestore a procedere ad eventuali adeguamenti e/o integrazioni delle suddette Linee Guida qualora si rendessero necessari in regione della specificità dei singoli spazi
2. Tra le attività ludico ricreative, di cui al comma precedente, sono ricomprese anche le colonie estive marine per bambini ed adolescenti per la cui organizzazione in spiaggia si rinvia alle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere approvate dalla Giunta Regionale approvate con la DGR n. 630 del 25 maggio 2020.
 

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente Decreto restano in vigore, laddove compatibili con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, per tutto il periodo estivo e fino alla data del 31/08/2020 e salvo diverse indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'art. 1 comma 1 lettere b),c) e g) sono state dettate ulteriori regolamentazioni in materia di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza sanitaria.
L'Allegato 8 al succiato DPCM ha inteso offrire nuove opportunità per garantire ai bambini ad agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco, in quanto diritto di natura universale e non derivante dalle esigenze lavorative dei genitori. Pertanto sarà la pluralità delle offerte previste a garantire che nessun minore sia escluso dalla possibilità di vivere esperienze sicure al di fuori del contesto domestico.
In particolare si fa riferimento alle attività relative alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la frequentazione da parte di bambini da 0 anni e di adolescenti con familiari o adulti di riferimento; alla attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni in presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini ed infine alla realizzazione di progetti di attività ludico ricreative - centri estivi- per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari.
Le attività in parchi e giardini, come riportato nell'Allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020, hanno preso avvio già dal corrente mese.
I progetti di attività ludici o ricreative identificati come centri estivi, ai sensi del contenuto del succitato Allegato 8 potranno avere avvio nel mese di giugno.
Tra le attività ludico ricreative oggetto del presente atto si ritengono comprese anche le colonie estive marine per bambini ed adolescenti, le cui modalità di organizzazione in spiaggia sono da ricondurre alle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere recentemente aggiornate dalla Giunta Regionale con DGR n. 630/2020 a seguito delle nuove disposizioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020.
A fronte della diminuzione progressiva dei dati del contagio cosi come attestati quotidianamente del GORES, con il presente atto, si procede pertanto all'indicazione della data del 8 giugno 2020 per l'avvio dei progetti di attività ludico-ricreative negli spazi per l'infanzia delle scuole o di altri ambienti similari (ludoteche, centri per le famiglie, oratori, ecc.), nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e del lavoro in piccoli gruppi, così come previsto dalle specifiche Linee guida settoriali di cui all'Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020.