Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 27 maggio 2020, prot. n. A001/2020/289531/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni relative allo svolgimento degli esami dei percorsi di lefp di qualifica e diploma e tirocini formativi tirocini curriculari e tirocini estivi - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo provinciale e dell’alta formazione professionale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO altresì l'articolo 8, comma 1, numero 29) dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza primaria in materia di addestramento e formazione professionale e l'articolo 9, primo comma numero 4 che assegna alle Province autonome competenza in materia di apprendistato libretti di lavoro categorie e qualifiche dei lavoratori, numero 5 sulla costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento commercio e articolo 10 in materia del collocamento e avviamento del lavoro in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 689 concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
la “gestione dell'emergenza”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto legge 22 aprile 2020 n.22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 del 30 aprile 2020 “Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP). Conseguenti provvedimenti in merito alla gestione delle attività formative delle "Specifiche Leggi" di cui al vigente Accordo di Programma con la C.C.I.A.A. di Trento correlati all'emergenza sanitaria COVID-19" con la quale sono emanate le disposizioni provinciali per lo svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie, anche con riferimento agli orientamenti di cui al Decreto legge n. 22 di data 8.04.2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” ed alle successive Ordinanze Ministeriali emanate in materia di esami del secondo ciclo di istruzione;
RICHIAMATO in particolare il punto n. 4 dell’Allegato A) della citata deliberazione n. 539 di data 30.04.2020 il quale prevede che “nell’ipotesi in cui l’attività didattica in presenza realizzata dalle suddette Istituzioni formative non riprenda entro il 18/05/2020 ovvero non possano essere svolti gli esami in presenza per ragioni sanitarie connesse alle emergenze epidemiologiche in atto, è disposto, che, in tale ipotesi, l’esame consisterà esclusivamente in un colloquio che sarà condotto tenendo conto di quanto effettivamente realizzato durante l’anno formativo e nel periodo dell’emergenza COVID-19, e comunque sulla base degli elementi previsti al riguardo;
RICHIAMATE qui le disposizioni attuative della suddetta deliberazione n. 539 di data 30.04.2020 diramate alle Istituzioni formative provinciali e paritarie dal Servizio provinciale competente in materia di Esami di Stato ed Abilitazioni professionali con la quale sono state fornite le indicazioni operative circa lo svolgimento del colloquio;
CONSIDERATO che l’attuale quadro epidemiologico in atto consente lo svolgimento del colloquio in presenza, ferme restando la puntuale attuazione delle misure e gli interventi previste nelle Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua le principali aree di intervento per una valutazione e gestione del rischio a cui sono esposti le componenti scolastiche, i componenti la commissione, gli studenti e l’eventuale accompagnatore durante gli esami di qualifica e diploma professionale;
RITENUTO necessario prevedere che eventuali deroghe allo svolgimento in presenza del colloquio relativo agli esami dei percorsi formativi in parola sono ricondotte, in coerenza alle norme nazionali sul secondo ciclo di istruzione, alle previsioni di cui agli artt. 26 e 31 dell'ordinanza Ministeriale di data 16.04.2020 n. 10 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”.
CONSIDERATO che rientra tra le competenze Statutarie della Provincia garantire e perseguire il preminente interesse pubblico connesso al regolare e corretto svolgimento degli esami dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione delle specifiche disposizioni normative provinciali ed amministrative vigenti in materia;
Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 10 del 16 maggio 2020 che disciplina gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, il Protocollo generale per la sicurezza sul Lavoro;
VISTO il Protocollo di data 30 aprile 2020 del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
CONSIDERATO che le previsioni del DPCM 17 maggio 2020 sopra citato sono efficaci fino al 14 giugno 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del citato decreto;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
SENTITO in proposito il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e convenuto che, laddove nel DPCM 17 maggio 2020 si fa riferimento all'ambito territoriale regionale, quest’ultimo sia inteso come territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e non come territorio della singola Provincia autonoma per quanto riguarda gli spostamenti individuali consentiti;
CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;
RILEVATO che il decreto legge 16.5.2020, n. 33, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all’interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"-,
RILEVATO che il decreto legge 16.5.2020 n. 33 all’art. 1 c. 3 autorizza lo spostamento fra regioni a decorrere dal 3 giugno 2020, prevedendo che gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
RITENUTO che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 14, d.l. 33/20, valgano per le attività non già consentite alla data del 17 maggio 2020 sulla base del d.l. 19 del 2020 e del DPCM 26.4.2020, oltreché delle ordinanze regionali attuative, salva la possibilità che tali attività già autorizzate vengano nel tempo sottoposte a protocolli e linee guida nazionali e/o regionali;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettive;
RILEVATO che per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di qualifica e diploma professionale è stato redatto specifico protocollo “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per esami di qualifica e diploma professionale svolti in forma esclusivamente orale e attività connesse” che si allega al presente documento quale parte integrante;
VISTO il documento dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento dal titolo “REPORT COVID-19: LA MALATTIA - aggiornamento al 12 maggio 2020”, che evidenzia il costante trend di rallentamento dell'epidemia nell'ultimo periodo sul territorio provinciale;
RICHIAMATE tutte le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza Covid.19 e relative motivazioni.
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue

Disposizione per lo svolgimento degli esami dei percorsi di lefp di qualifica e diploma professionale

A decorrere dal 3 giugno 2020, è consentito lo svolgimento in presenza degli esami dei percorsi di lefp, cosi come delineati nell’Allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale di data 30.04.2020 n 539, secondo le modalità e le procedure previste in particolare dal punto 4) dell’Allegato A) della deliberazione recante "Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP). Conseguenti provvedimenti in merito alla gestione delle attività formative delle "Specifiche Leggi di cui al vigente Accordo di Programma con la C.C.I.A.A. di Trento correlati all'emergenza sanitaria COVID-19".
Lo svolgimento degli esami di cui al precedente punto in presenza è subordinato al puntuale rispetto delle disposizioni del protocollo in materia di prevenzione e sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Eventuali deroghe allo svolgimento in presenza del colloquio relativo agli esami dei percorsi formativi in parola sono ricondotte, in coerenza alle norme nazionali sul secondo ciclo di istruzione, alle previsioni di cui agli artt. 26 e 31 dell’ordinanza Ministeriale di data 16.04.2020 n. 10 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”.
 

Disposizione per lo svolgimento di tirocini

A decorrere dal 3 giugno 2020, è ammessa la ripresa delle esperienze in presenza di tirocini curriculari e tirocini estivi - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo provinciale e dell’alta formazione professionale - nel territorio regionale e extra regionale, compatibilmente con le disposizioni che regolano la mobilità delle persone, presso i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi dai DPCM nazionali e dalle ordinanze regionali e delle province autonome.
Lo svolgimento dei tirocini dovrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da assicurare che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate rispetto alla specifica attività da svolgere avendo particolare riferimento alle persone con disabilità.
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, il Protocollo generale per la sicurezza sul Lavoro di data 30 aprile 2020 del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.
Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e tutti i Comuni.
 

Dott. Maurizio Fugatti                         


All.to: Covid 19 - Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza per esami di qualifica e diploma professionale svolti in forma esclusivamente orale e attività connesse
 

COVID-19
LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA
Esami di qualifica e diploma professionale svolti in forma esclusivamente orale e attività connesse

 

Le indicazioni di seguito delineate hanno lo scopo di individuare le principali aree di intervento per una valutazione e gestione del rischio a cui sono esposti le componenti scolastiche, i componenti la commissione d’esame, i candidati e gli eventuali accompagnatori, durante gli esami di qualifica e diploma professionale che in entrambi i casi possono svolgersi in forma esclusivamente orale.
Le indicazioni contenute in questa scheda, armonizzate con il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico curata dal Ministero Istruzione, si possono ritenere di indirizzo e riferimento anche per l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi elaborato per ogni singola realtà scolastica.
Nella fase valutata sono presenti i candidati e le commissioni d’esame e, in misura ristretta e limitatamente a un accompagnatore per ogni candidato, possono essere presenti anche genitori o accompagnatori o altri soggetti autorizzati per tutte le formalità connesse all’esame secondo le specifiche indicate.
Nell’istituto formativo sia provinciale che paritario è presente anche il personale scolastico.
Le misure di seguito delineate si fondano sulla necessità di garantire il distanziamento, di evitare qualsiasi tipo di assembramento, di evitare incroci di flussi di persone, dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione e di assicurare tutte le misure igieniche e di aerazione dei locali.

DESIGNAZIONE REFERENTE COVID (referente e collaboratori)
Questo percorso di riapertura parziale del servizio scolastico comporta una serie di verifiche programmatiche e operative che necessitano di un sistema il più possibile organizzato e in cui è necessario fornire al datore di lavoro uno specifico supporto. A tal fine è fortemente raccomandata l’individuazione della figura del Referente Covid-19: raccomandazione contenuta anche nell’ordinanza del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020.
E’ auspicabile che la persona individuata, in virtù delle funzioni richieste e delle misure che devono essere messe in atto, debba avere competenze anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il referente Covid-19 può comunque coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
Vista l’organizzazione e la variegata struttura ordinamentale delle Istituzioni formative, è ipotizzabile che il ruolo di referente Covid-19 possa essere ricoperto o dal dirigente/responsabile o suo collaboratore o da un RLS o dal RSPP o da un ASPP con la collaborazione, se necessario, di altro personale individuato nelle singole realtà scolastiche.
Per l’individuazione del Referente Covid-19 e in relazione alle misure di prevenzione intraprese si ritiene sia necessario, se diverso dal dirigente/responsabile, consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora l’incarico non sia posto in capo allo stesso.
Il Referente Covid-19 deve conoscere e far applicare in particolare queste linee di indirizzo e deve essere formato in particolare sui seguenti aspetti:
• conoscenza dei protocolli nazionali e provinciali e definizione delle misure di sicurezza per il controllo del rischio Covid-19;
• modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione e in generale del proprio sistema di gestione Covid-19;
• modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale e degli utenti.
• Per la formazione del Referente Covid-19 è messo a disposizione a questo link https://www.tsm.tn.it/formazione-corsi/corso-referente-aziendale-covid-19 un corso di formazione (che si conclude con relativa prova di valutazione a seguito del quale è rilasciata apposita attestazione che serve per costituire un'anagrafe dedicata) curato da UOPSAL.
 

ACCESSO ALL’ISTITUTO
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE CASI SOSPETTI

A chiunque è vietato l’accesso alla struttura scolastica ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5° e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi influenzali o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti.
Il personale, i commissari, i genitori/accompagnatori e i candidati, devono informare immediatamente la scuola nel caso di:
- temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali
- contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19
- soggetto a misure di quarantena/isolamento
Il personale, i commissari, i genitori/accompagnatori e i candidati, non devono recarsi a scuola nel caso di:
- temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali
- contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19
- soggetto a misure di quarantena/isolamento
Al momento dell’accesso a scuola il personale, i componenti la commissione, i candidati e i soggetti terzi possono essere sottoposti al controllo della temperatura che altrimenti è attestata dal medesimo soggetto tramite autocertificazione.
La struttura scolastica comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dall'istituzione formativa anche in relazioni ulteriori previsioni di cui al DPCM 26-04-2020 allegato 6 e Protocollo generale del Comitato provinciale di Coordinamento in materia di SSL.
Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o di sua segnalazione in merito:
se trattasi di lavoratore o commissario o genitore/accompagnatore o candidato maggiorenne, non è consentito l’accesso o è momentaneamente isolato protetto da mascherina in attesa del suo allontanamento dall’istituto il prima possibile. Non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma deve contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. L’Istituto, anche per tramite del referente Covid, deve avvisare il medico competente (se presente) nel caso di dipendenti dell’istituzione al fine di consentirgli l’individuazione dei contatti stretti del possibile caso Covid-19 e di proporre al datore di lavoro l’applicazione delle misure preventive (allontanamento e isolamento) e di collaborare con i Servizi Igiene nell’inchiesta epidemiologica e nell’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
se trattasi di candidato minore di età, viene supportato fino all’arrivo del familiare, distanziandolo da altri soggetti, possibilmente in un locale separato. In questo caso chi supporta il minore deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2. Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.
 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Adempimenti per Istituzioni formative:
• è cura dell’istituzione formativa privilegiare l’utilizzo di spazi aperti per gli esami e se non possibile favorire comunque l’utilizzo di aule e/o spazi di superfici maggiori possibile quali palestre, aule magne, aule polivalenti e similari;
• fermo restando quanto previsto al punto precedente sarà sempre cura della Istituzione formativa, nell’individuazione degli spazi più consoni, garantire oltre all’osservanza delle misure di sicurezza anche individuare le disposizioni ed ogni iniziativa utile atte a evitare potenziali condizioni che diano origine a assembramenti (aule adiacenti, vicine a segreterie o portinerie, spazi adibiti a sportello, ecc.);
• è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati, la commissione e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani;
• i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame deve procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
• l’istituzione formativa provvede alla pulizia approfondita dei locali destinati ad accogliere le commissioni con particolare attenzione alle parti più sensibili (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, pomelli, ecc.);
• a fine giornata, ad ultimazione dell’ultimo candidato esaminato, l’istituzione formativa effettua una pulizia approfondita attraverso un processo di sanificazione quotidiana che è una procedura che prevede un livello di detersione e successiva disinfezione; deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm), per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici, lasciando agire il prodotto per almeno 1 minuto, tempo indicato allo scopo di inattivare eventuale presenza di Covid-19; in alternativa può essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% lasciandolo agire per lo stesso tempo. Le superfici devono essere poi sciacquate. Gli ambienti devono essere arieggiati durante questa pulizia. Il personale indossa i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi.
• Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione completa di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;
• nella aule destinate alla commissione deve essere garantita comunque un’aerazione naturale non inferiore ai 5 minuti fra un candidato e l’altro; contestualmente all’aerazione del locale è sanificata la postazione dello studente;
• è sconsigliato l’utilizzo dei distributori automatici di bevande e merendine che, di norma, dovrebbero essere vietati se non viene garantita l’igienizzazione delle pulsantiere dopo ogni utilizzo;
• devono essere individuati percorsi definiti, opportunamente segnalati che consentano alla commissione, agli studenti e a eventuali accompagnatori, il raggiungimento dell’aula evitando assembramenti e interferenze tra i flussi di persone in ingresso e in uscita, garantendo una distanza minima interpersonale di almeno 1 metro. Ingressi e uscite devono essere mantenuti aperti. Devono essere individuati, se possibile, percorsi dedicati a senso unico di marcia. Nel caso di percorsi a doppio senso deve essere installata specifica segnaletica, al bisogno anche orizzontale.
Disposizioni per componenti la commissioni, candidati, accompagnatori:
• al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato deve presentarsi a scuola non prima di 15-20 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e deve lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova;
• al fine di garantire il distanziamento, prevenire assembramenti e evitare incroci di flussi di persone l’accesso dovrà avvenire secondo le modalità individuate dall’istituzione formativa;
• la commissione si dispone in modo da garantire una distanza minima di 1,5 metri tra componenti che comunque devono indossare mascherine chirurgiche;
• durante l’esame lo studente, seduto di fronte alla commissione, deve rimanere a una distanza minima non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più vicino;
• nel corso del colloquio il candidato può abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame;
• i commissari devono rimanere nelle aule destinate alla commissione di appartenenza, limitando al minimo le uscite, indossando sempre la mascherina chirurgica;
• a fine esame il candidato deve raggiungere l’uscita opportunamente segnalata e non sostare negli spazi comuni dell’istituto, ma uscire dallo stesso;
• la commissione deve assicurare all’interno del locale di espletamento dell’esame la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato evitando nel contempo di toccare materiale portato dal candidato;
• nel locale di espletamento dell’esame è consentita la partecipazione di pubblico, limitato a 1 persona per candidato, che deve rimanere alla distanza di almeno 2 metri da altri soggetti e indossare sempre la mascherina. Per i candidati con bisogni educativi speciali è consentita la presenza di eventuali assistenti (insegnanti di sostegno, assistenti educatori); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica;
• per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dello studente e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa;
• nel locale di espletamento dell’esame è consentita la presenza del personale provinciale della struttura provinciale competente in materia di esami di stato e qualifica professionale incaricato per fornire assistenza alle commissioni. Questo personale può anche assistere all’esame, garantendo il distanziamento di almeno 2 metri da altri soggetti;
• in via preventiva tramite gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia e comunque anche fuori dall’ingresso della scuola devono essere segnalate tutte le informazioni relative alle misure di tutela che si applicano per tutti i soggetti che entrano a scuola e in particolare per coloro che sostengono l’esame.