Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 1° giugno 2020, Prot. n. A001/2020/296856/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni per la riapertura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, provinciali, equiparate e paritarie.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
Visto l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) ed in particolare l’articolo 8, comma 1, punti 25) e 26) in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;
Visto l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che attribuisce potestà amministrativa alla Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;
Vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” successivamente integrata e modificata con la legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17;
Vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm. “Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento”;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
la “gestione dell'emergenza”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, il Protocollo generale per la sicurezza sul Lavoro;
VISTO il Protocollo di data 30 aprile 2020 del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento;
VISTO il D.P.C.M 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l’articolo 1 lett. q) con cui è disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 165;
CONSIDERATO che le previsioni del DPCM 17 maggio 2020 sopra citato sono efficaci fino al 14 giugno 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del citato decreto;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell'andamento dell'evoluzione della crisi epidemiologica;
CONSIDERATI i bisogni delle famiglie di conciliazione fra esigenze lavorative e familiari, che caratterizzano la fase della ripresa delle attività lavorative dopo la diffusa chiusura dei servizi e delle attività economiche e produttive disposta nella prima fase dell'emergenza sanitaria;
CONSIDERATA la significativa valenza dell’esperienza educativa e scolastica dei servizi socio educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia per i bambini della fascia 0-6 e valutata altresì l'importanza di riprendere i percorsi educativi e relazionali interrotti a causa dell'epidemia e offrire quindi ai bambini nuove opportunità di crescita, di apprendimento e di socializzazione;
CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del citato DPCM, a decorrere dal 15 giugno 2020, e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia" e che “le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità' dello svolgimento delle suddette attività' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
RILEVATO quindi che - in un contesto regolato dall’applicazione di idonee misure di sicurezza e previa valutazione della situazione epidemiologica del territorio - la creazione di momenti di aggregazione in presenza di operatori è ammessa dallo Stato che consente, in presenza di positive condizioni, anche un anticipo rispetto alla data individuata del 15 giugno;
RILEVATO quindi che, analogamente, in applicazione dei canoni di ragionevolezza, la stessa riapertura dei servizi socio educativi non può essere considerata incompatibile con le misure adottate a livello statale, se accompagnata dalla previa positiva valutazione della situazione epidemiologica del territorio provinciale e dall’applicazione di idonei protocolli di sicurezza, volti, tra l’altro a individuare un rapporto ridotto tra i bambini e gli educatori.
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettive;
CONSIDERATO che per la riapertura dei servizi in oggetto sono state predisposte, in collaborazione con l’APSS, Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19, nelle scuole dell’infanzia e Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19, nei nidi d’infanzia, micronidi e servizi Tagesmutter, che saranno adottate successivamente al confronto con le parti sociali con Deliberazione della Giunta Provinciale;
VISTO il documento del 1 giugno 2020 dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento che evidenzia il costante trend di rallentamento dell'epidemia nell’ultimo periodo sul territorio provinciale;
RICHIAMATE tutte le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza Covid.19 e relative motivazioni,
tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue
Disposizioni per la ripresa dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia provinciali, equiparate e paritarie

1. A decorrere dall’8 giugno 2020, è ammessa la ripresa dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, provinciali, equiparate e paritarie.
2. I servizi di cui al punto 1 sono di norma attivati entro dieci giorni dal termine iniziale ivi previsto.
Lo svolgimento dei servizi è subordinato al puntuale rispetto delle Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19, nelle scuole dell’infanzia e Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19, nei nidi d'infanzia, micronidi e servizi Tagesmutter, predisposte in collaborazione con APSS, che saranno adottate con Deliberazione della Giunta provinciale, successivamente al confronto con le parti sociali.
Nei luoghi di lavoro dovrà inoltre essere integralmente rispettato il Protocollo generale per la sicurezza sul Lavoro di data 30 aprile 2020 del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
Restano vigenti le disposizioni delle ordinanze del Presidente della Provincia già emanate per l’emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti