Categoria: Normativa regionale
Visite: 5732

Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 1° giugno 2020, Prot. n. A001/2020/296873/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi, nonché relative al contenuto della propria ordinanza del 18 maggio 2020 prot. n. 271453/1 circa l’obbligo di utilizzo della mascherina e altre disposizioni adottate a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante '‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";
Visto il decreto-legge 23 aprile 2020, n. 23, recante: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che hanno autorizzato la ripresa di alcune attività e servizi sul territorio nazionale;
VISTE le proprie ordinanze di data 19 aprile 2020 e 25 aprile 2020 nonché 28 aprile 2020 con le quali è autorizzata la ripresa di alcune attività e servizi sul territorio provinciale;
RICHIAMATA la propria ordinanza del 18 marzo 2020 prot. n. 174300/1 recante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni di materia di personale”;
VISTA la propria ordinanza del 6 maggio 2020, con la quale, in riferimento alla sospensione dei termini relativi ai contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione, si determina la cessazione di quanto disposto con ordinanza 27 marzo 2020, individuando nel 23 maggio 2020 il termine finale delle sospensioni e delle proroghe in precedenza disposte;
CONSIDERATO che le specifiche “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi” contenute nella citata ordinanza del 18 marzo 2020 hanno effetto fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità e che pertanto il termine di scadenza coincideva, alla data di adozione dell’ordinanza, con il 23 aprile 2020;
CONSIDERATO che i successivi D.P.C.M. 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 hanno prorogato, pur modificandole, le misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 e che, pertanto, ad oggi le “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi” dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 18 marzo 2020 produrrebbero i loro effetti fino al 4 luglio 2020;
CONSIDERATO che l’articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 dispone che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui a\\'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 nonché l’articolo 11, comma 3, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
 

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi

RILEVATO, inoltre, che a seguito del DPCM 26 aprile 2020 e del DPCM 17 maggio 2020 nonché delle proprie ordinanze di data 19 aprile 2020, 25 aprile 2020, 28 aprile 2020, 2 maggio 2020, 11 maggio 2020 e 18 maggio 2020 e delle deliberazioni della Giunta provinciale del 14 maggio 2020 n. 608 relativa al riavvio delle attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, del 16 maggio 2020 n. 656 e del 22 maggio 2020 n. 689 relative ad altre attività imprenditoriali, è autorizzata la ripresa di attività e servizi sul territorio nazionale e provinciale in considerazione del fatto che le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi, come nel dettaglio evidenziato dagli allegati alla citata deliberazione della Giunta provinciale;
RICORDATO che l’ordinanza del 18 marzo 2020 non trovava applicazione ai procedimenti relativi a benefici e agevolazioni diretti alle imprese come pure ai procedimenti a questi connessi, e che la medesima ordinanza consentiva comunque alle amministrazioni la definizione dei provvedimenti di competenza, laddove ciò fosse possibile nel rispetto delle garanzie poste a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento;
RITENUTO, in tale contesto di inizio di ripresa delle attività economiche, necessario che cessi l’efficacia della propria ordinanza del 18 marzo 2020 con riferimento alle specifiche “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi”, anche al fine di assicurare supporto ai cittadini nella fase di crisi conseguente all’epidemia da COVID- 19;
CONSIDERATO necessario contemperare l’obiettivo della tutela della salute, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, con i principi di buon andamento dell'Amministrazione e con gli interessi e le esigenze della collettività amministrata;
CONSIDERATO in ogni caso necessario individuare il termine di cessazione della sospensione, delle proroghe e dei differimenti con congruo preavviso, in modo da consentire alle strutture dell'amministrazione provinciale e alle altre amministrazioni cui trovano applicazione le disposizioni della precedente ordinanza 18 marzo 2020, di rispondere alle esigenze della collettività in modo efficace, e al contempo di adottare le ulteriori e necessarie misure organizzative al fine di garantire che i servizi nei confronti dell’utenza siano, laddove necessario, erogati in sicurezza;
RITENUTO pertanto che il termine dell’8 giugno 2020 risulta congruo rispetto agli obiettivi sopra evidenziati e in particolare per la completa riattivazione a regime dei procedimenti amministrativi con riferimento ai diversi profili connessi e disciplinati dalla precedente ordinanza del 18 marzo 2020 e delle altre ordinanze ad essa connesse;
RITENUTO necessario, per le medesime motivazioni sopra espresse, raccomandare alle proprie strutture e ai propri enti strumentali nonché agli enti locali di:
- attivare modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, in modo tale da ridurre al minimo la confluenza degli utenti presso gli uffici provinciali;
- utilizzare e prevedere quale modalità ordinaria di trasmissione delle domande e di interlocuzione con i rispettivi utenti il canale telematico (email o PEC, portale dei servizi o piattaforme informatiche dedicate);
- ricorrere, in particolare, a modalità alternative alla sottoscrizione autografa o digitale, anche in deroga a quanto attualmente disposto con la deliberazione n. 2468 del 2016 in materia di comunicazioni telematiche, qualora ritenuto necessario e laddove sia comunque possibile l’identificazione dei soggetti interessati;
VISTO infine I’ articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio per gli enti del Terzo settore, per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 - 31 luglio 2020), anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto.
CONSIDERATO che nei casi di finanziamento di tali soggetti, la disciplina provinciale di settore prevede in via ordinaria delle scadenze di rendicontazione collegate all’approvazione dei bilanci ora posticipata.
RITENUTO pertanto doveroso allineare i termini di rendicontazione dei finanziamenti previsti dalla normativa provinciale prorogandoli alla data del 31 ottobre 2020.
 

Disposizioni provinciali adottate a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020

CONSIDERATO altresì che la propria ordinanza del 18 maggio 2020 prot. n. 271453/1 detta, con efficacia fino al 2 giugno 2020, disposizioni a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020 in merito a misure di contenimento, di informazione e di prevenzione della diffusione del COVID-19 e rispetto alle quali, in questa fase, si evidenzia quanto segue.
CONSIDERATA, anche se in forma attenuata, la persistente circolazione del virus Covid- 19 tra la popolazione, al netto di costanti e accertati miglioramenti circa il contenimento della sua diffusione, si ritiene che debba essere confermato, quale misura precauzionale e prudenziale considerata la modalità di trasmissione del contagio, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina da indossare una volta fuori dall’abitazione o domicilio, secondo modalità ragionevoli ed efficaci di cui al dispositivo (accanto a detta misura, si ribadisce il rispetto delle altre prescrizioni fondamentali per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19, ossia l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi, il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’igiene costante e accurata delle mani);
CONSIDERATO ragionevole far salve, qualora venga reintrodotto a livello statale successivamente al 2 giugno 2020 il divieto di spostamenti in una regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, le disposizioni di cui alla citata ordinanza del 18 maggio 2020, ossia:
• la disposizione secondo cui rientrano tra gli spostamenti consentiti, da giustificare tramite apposita autocertificazione, quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto e viceversa sia per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti al di là del rispettivo confine con la Regione del Veneto sia per raggiungere detti territori comunali al fine di fruire di tutte le attività economiche ivi aperte;
• la disposizione secondo cui è ammesso lo spostamento reciproco per visite ai propri congiunti, anche al di fuori del territorio trentino e veneto, da parte dei residenti nelle province confinanti tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto (ossia, lo spostamento reciproco dei residenti per visite ai propri congiunti tra la provincia di Trento e le province di Verona, Belluno e Vicenza), da giustificare tramite apposita autocertificazione;
• la disposizione secondo cui i residenti/domiciliati nel territorio provinciale che, nell’ambito degli spostamenti consentiti, si trovano a transitare sul territorio di altra Regione confinante per spostarsi tra Comuni diversi della Provincia non possono fermarsi sul territorio attraversato facente parte di altra Regione confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
CONSIDERATO ragionevole far salva, qualora venga reintrodotto l’obbligo successivamente al 2 giugno 2020 per le persone provenienti dall’estero di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un determinato periodo, la disposizione di cui alla lettera bb) di cui al dispositivo dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1 in materia di "ditte boschive estere impegnate nell'emergenza Vaia”, ossia “che, se le ditte straniere impiegate nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l’accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai medesimi DPCM, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere i lavori di esbosco, nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, saranno emanate specifiche linee guida attuati ve”;
TENUTO conto della circostanza che, con il riavvio a far data dal 18 maggio 2020 della maggior parte delle attività lavorative per un numero considerevole di persone 6
residenti/domiciliate sul territorio provinciale, i centri commerciali al dettaglio di cui alla legge provinciale n. 17 del 2010 saranno molto frequentati nei giorni di domenica e festivi, come normalmente avviene di solito e come verosimilmente si verificherà nelle prossime settimane (soprattutto in caso di condizioni atmosferiche avverse, in circostanza delle quali le persone tendono a visitare i centri commerciali non potendo frequentare spazi all’aria aperta), appare ragionevole, in un’ottica di prevenzione e tutela della salute pubblica, chiudere in tali giorni (domenica e festivi), fino al 14 giugno 2020 compreso, i predetti centri commerciali al fine di evitare probabili assembramenti difficilmente gestibili sia dentro che in prossimità degli stessi, evitando così la creazione di condizioni particolarmente favorevoli al contagio da Covid-19. Le stesse considerazioni, in aggiunta alle motivazioni di cui alle precedenti ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia che ne disponevano già la chiusura, valgono anche per le attività di vendita di generi alimentari elencate nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, per le quali viene pertanto confermata la chiusura nei giorni di domenica e festivi fino al 14 giugno 2020 compreso;
CONSIDERATO che risulta confermata la disposizione secondo cui, in ambito provinciale, in materia di attività economiche, produttive e sociali, si applicano i contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati o recepiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 e secondo la tempistica dalla stessa disposta, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida statali laddove esistenti;
CONSIDERATO che risulta confermata la disposizione secondo cui gli operatori economici che, nell’ambito dell’emergenza COVID-19, già operano sul territorio provinciale ancor prima del 17 maggio 2020 per effetto di ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia o per effetto delle deliberazioni di Giunta provinciale adottate ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 o per effetto di disposizioni statali, proseguono la loro attività nel rispetto delle protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati o recepiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 o, in mancanza, di quelli adottati a livello statale;
CONSIDERATO che risulta confermata la disposizione secondo cui possono essere riprese le procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di utilizzo della mascherina, arieggiamento naturale delle aule in cui si tengono le prove e misure che evitano in ogni caso assembramenti di persone; gli enti pubblici ad ordinamento provinciale, nelle more dell'adeguamento della normativa sui concorsi, possono comunque organizzare le procedure concorsuali secondo indicazioni normative e amministrative emanate a livello nazionale;
CONSIDERATO che risulta confermata, fino al 14 giugno 2020 compreso, la disposizione secondo cui è prevista la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP 5 novembre 2008, nr. 52-159/Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo.
Tutto ciò premesso
 

il Presidente
ordina quanto segue
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi

1. la cessazione dell’efficacia dal 8 giugno 2020 delle specifiche “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi” contenute nella propria ordinanza del 18 marzo 2020 recante “Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni di materia di personale", fatto salvo quanto previsto dal punto 2;
2. la cessazione dell’efficacia dal 8 giugno 2020 delle specifiche disposizioni contenute nel punto 2 dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27 marzo 2020¹, nonché di quelle contenute nel punto 3 dell'ordinanza del 3 aprile 2020²;
3. la fissazione nel giorno 8 giugno 2020 (compreso) della scadenza delle proroghe o differimenti dei termini disposti con l’ordinanza 18 marzo 2020, con il punto 2 dell’ordinanza 27 marzo 2020 e con il punto dell’ordinanza 3 aprile 2020;
4. l'individuazione nella giornata del 8 giugno 2020 della data da cui ricominciano a decorrere i termini massimi, anche perentori, di conclusione, di tutti i procedimenti amministrativi, sospesi dall’ordinanza 18 marzo 2020 e di ogni altro termine sospeso ai sensi delle medesime disposizioni;
5. con riferimento alla proroga al 31 ottobre 2020 per l'approvazione del bilancio per gli enti del Terzo settore, prevista dall’articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione dei finanziamenti previsti dalla normativa provinciale;
6. la cessazione dell’efficacia dall’ 8 giugno 2020 delle specifiche disposizioni contenute nei punti 1 (AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI), 2 (VALUTAZIONI AMBIENTALI) e 3 (PROCEDURE DI BONIFICA), dell'allegato I, dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 10 aprile 2020³, relative alla sospensione dei termini di durata massima del procedimento amministrativo, nonché alla proroga dei termini previsti per la presentazione di documentazione connessa ai procedimenti in corso. Resta ferma la cessazione della sospensione a decorrere dal 16 maggio 2020 dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali ed esecutivi di procedimenti, richiamati in questa ordinanza, ma oggetto di disciplina statale;
 

raccomanda quanto segue

alle proprie strutture e ai propri enti strumentali nonché agli enti locali di:
7. attivare modalità di interlocuzione programmata (ad esempio su appuntamento), anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, in modo tale contenere l'accesso dell’utenza, ferme restando le prescrizioni e misure di sicurezza, presso gli uffici o sportelli;
8. utilizzare e di prevedere quale modalità ordinaria di trasmissione delle domande e di interlocuzione con i rispettivi utenti il canale telematico (email o PEC, portale dei servizi o piattaforme informatiche dedicate), ricorrendo in particolare a modalità alternative alla sottoscrizione autografa o digitale, anche in deroga a quanto attualmente disposto con la deliberazione n. 2468 del 2016 in materia di comunicazioni telematiche, qualora ritenuto necessario e laddove sia comunque possibile l’identificazione dei soggetti interessati (mediante strumenti di identità digitale o allegazione di fotocopia del documento di identità);
 

ordina quanto segue
Disposizioni provinciali a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020

9. fermo restando il rispetto delle misure fondamentali per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19 (ossia, l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra non conviventi, il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l’uso obbligatorio della mascherina come di seguito specificato e l’igiene costante e accurata delle mani), a decorrere dal 3 giugno 2020, è confermata la cessazione dell’efficacia di tutte le misure limitative della circolazione aH'interno del territorio provinciale e, più in generale, regionale disposte con le pregresse ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia e, nell’ambito degli spostamenti e comportamenti individuali, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 e al Dpcm del 17 maggio 2020, con le ulteriori prescrizioni e/o specificazioni di cui ai punti successivi;
10. è confermato, fino al 14 giugno 2020 compreso, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina da indossare una volta fuori dalla propria abitazione o domicilio.
Nei viaggi su mezzo privato da soli o in presenza di componenti dello stesso nucleo familiare convivente ovvero in luogo isolato o area pubblica o privata in cui vi è presenza di sole persone conviventi non sussiste l’obbligo di uso della mascherina.
Durante lo svolgimento di attività sportiva, in luoghi o aree urbane frequentate da altre persone, è sempre obbligatorio l’uso della mascherina (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a chi fa corsa a piedi utilizzando marciapiedi o parchi in aree urbane o i ciclisti qualora percorrano piste ciclabili frequentate anche da pedoni).
In altri luoghi o aree, chi svolge attività sportiva ha l’obbligo dell’uso della mascherina nell’ipotesi in cui si trovi in prossimità di altre persone.
E’ altresì obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è obbligatorio indossare la mascherina:
- per accedere a tutte le attività di vendita/economiche/commerciali/professionali aperte sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali;
- per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- per gli avventori che accedono ai mercati comunali e ad ogni altra area di vendita all’aperto;
- per accedere agli uffici della pubblica amministrazione;
- per accedere a tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Nei locali di ristorazione, gli avventori devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo. Sussiste altresì l’obbligo di mascherina anche per quegli avventori che prelevano cibo e/o bevande da asporto, mentre non vi è chiaramente l’obbligo di usare la mascherina per il consumo veloce all’aperto di alimenti/bevande (come, ad esempio, bibite, caffè, gelati, pasticceria, snack, brioche) che devono essere consumati nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno un metro, tranne tra conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti (la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo).
Per l’obbligo di usare la mascherina, così come degli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici e avventori si rimanda ai vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento o in ambiti analoghi;
12. restano salve, qualora venga reintrodotto a livello statale successivamente al 2 giugno 2020 il divieto di spostamenti in una regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, le disposizioni di cui alla citata ordinanza del 18 maggio 2020, ossia:
- la disposizione secondo cui rientrano tra gli spostamenti consentiti, da giustificare tramite apposita autocertificazione, quelli dei cittadini residenti/domiciliati nei comuni provinciali confinanti con la Regione del Veneto e viceversa sia per andare a trovare i propri congiunti che risiedono o hanno il domicilio nei territori comunali posti al di là del rispettivo confine con la Regione del Veneto sia per raggiungere detti territori comunali al fine di fruire di tutte le attività economiche ivi aperte;
- la disposizione secondo cui è ammesso lo spostamento reciproco per visite ai propri congiunti, anche al di fuori del territorio trentino e veneto, da parte dei residenti nelle province confinanti tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto (ossia, lo spostamento reciproco dei residenti per visite ai propri congiunti tra la provincia di Trento e le province di Verona, Belluno e Vicenza), da giustificare tramite apposita autocertificazione;
- la disposizione secondo cui i residenti/domiciliati nel territorio provinciale che, nell’ambito degli spostamenti consentiti, si trovano a transitare sul territorio di altra Regione confinante per spostarsi tra Comuni diversi della Provincia non possono fermarsi sul territorio attraversato facente parte di altra Regione confinante, tranne che per motivi di forza maggiore;
13. resta salva, qualora venga reintrodotto l’obbligo successivamente al 2 giugno 2020 per le persone provenienti dall'estero di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un determinato periodo, la disposizione di cui alla lettera bb) di cui al dispositivo dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 2 maggio 2020 prot. n. 241403/1 in materia di “ditte boschive estere impegnate nell’emergenza Vaia”, ossia "che, se le ditte straniere impiegate nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia sono in grado di attrezzare presso i cantieri di esbosco idonee strutture mobili per l’accoglienza dei boscaioli che garantiscano che la quarantena prescritta dai DPCM 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sia ivi svolta idoneamente, e cioè con le garanzie di igiene, sicurezza e isolamento prescritte dai medesimi DPCM, nel periodo di quarantena i medesimi lavoratori possono svolgere i lavori di esbosco, nel medesimo cantiere in cui sono le strutture di accoglienza, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie relative. Per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa qui prevista nel corso della quarantena, saranno emanate specifiche linee guida attuative”;
14. per le motivazioni di cui in premessa, è confermata la chiusura nei giorni di domenica e festivi, fino al 14 giugno 2020 compreso, dei centri commerciali al dettaglio di cui alla legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, nonché delle attività di vendita di generi alimentari elencate nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020;
15. in ambito provinciale, è confermato che, in materia di attività economiche, produttive e sociali, si applicano i contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati o recepiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 e secondo la tempistica dalla stessa disposta, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida statali laddove esistenti;
16. è confermato che gli operatori economici i quali, nell'ambito dell’emergenza COVID-19, già operano sul territorio provinciale ancor prima del 17 maggio 2020 per effetto di ordinanze emergenziali del Presidente della Provincia o per effetto delle deliberazioni di Giunta provinciale adottate ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 o per effetto di disposizioni statali, proseguono la loro attività nel rispetto delle protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati o recepiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 o, in mancanza, di quelli adottati a livello statale;
17. è confermato che possono essere riprese le procedure concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con obbligo di utilizzo della mascherina, arieggiamento naturale delle aule in cui si tengono le prove e misure che evitano in ogni caso assembramenti di persone; gli enti pubblici ad ordinamento provinciale, nelle more dell'adeguamento della normativa sui concorsi, possono comunque organizzare le procedure concorsuali secondo indicazioni normative e amministrative emanate a livello nazionale;
18. è confermata, fino al 14 giugno 2020 compreso, la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP 5 novembre 2008, nr. 52-159/Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo.
19. il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, compreso la violazione dell’obbligo di uso della mascherina, comporta l’applicazione sanzionatola di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

Dott. Maurizio Fugatti                         

___________
¹ L'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 27 marzo 2020 (prot. 185699) concerne "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali”.
² L'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 3 aprile 2020 (prot. 196652) concerne "Proroga dell'efficacia delle misure provinciali restrittive oltre a disposizioni riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco e in materia di scadenze per adempimenti".
³ L'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 10 aprile 2020(prot. 207099)concerne "Ulteriore ordinanza contingibile-urgente concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale".