Regione Sicilia
Ordinanza contingibile e urgente 2 giugno 2020, n. 22

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, in particolare, le linee guida allegate per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive linee guida del 22 maggio 2020 e del 25 maggio 2020;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata “classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Viste in particolare, le richiamate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 25 maggio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, delle strutture ricettive all'aperto (campeggi), dei rifugi alpini, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;
Vista la nota prot. n. 18862 del 15 maggio 2020, con la quale il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha rilevato che alla data di applicazione della presente ordinanza - in base ai tre set di indicatori relativi alla “capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti” e alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari” - la Regione Siciliana annovera una matrice di “rischio basso”;
Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge16 maggio 2020, n.33, “fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova” e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
Considerato che, inoltre, il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;
Valutato l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, è di livello “basso” e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020;
 

ORDINA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza)

Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente Ordinanza.
Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.
 

TITOLO II
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Art. 2
(principi generali)

Sono consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d'ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive, sociali e ricreative autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito.
Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
Sono in ogni caso consentite le riunioni private (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo assemblee condominiali e societarie e consigli di associazione) nel rispetto delle misure di contenimento previste.
 

Art. 3
(attività di ristorazione)

Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.
Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
 

Art. 4
(stabilimenti balneari e spiagge)

La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.
Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport.
È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l'ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.
Art. 5
(strutture ricettive)
Sono consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue modifiche ed integrazioni.
Sono autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo quanto disposto dalla presente Ordinanza.
 

Art. 6
(servizi alla persona)

Sono autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti, nonché tatuatori. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sono sospese le attività dei centri benessere - compreso l'uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020.
Le prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da quelli destinati all'esercizio dell'attività, sono consentite nei seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento o per ragioni di salute di quest'ultimo; b) presso i luoghi in cui svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione, nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi sono espletati solo dai titolari d'imprese o da loro dipendenti.
 

Art. 7
(attività commerciali e artigianali)

Sono autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio, le scuole ed i centri di formazione professionale e linguistica e similari), nonché tutte le attività artigianali.
In modo specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari, ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l'espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.
Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali.
Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.
 

Art. 8
(musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche)

I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura - sia pubblici che privati - sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.
 

Art. 9

(manifestazioni, eventi e spettacoli)

In attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico - nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell'Isola. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
In ogni caso, l'autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Sempre a partire dall'8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l'apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
Rimane consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.
 

Art. 10
(prolungamento dell'orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)

Per il termine di efficacia della presente ordinanza, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui all'articolo che precede). Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e tutte le attività di cui al precedente articolo 3, comma 1) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato.
 

Art. 11
(stage professionali e tirocini formativi)

Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.
 

Art. 12
(chiusura esercizi commerciali nei giorni domenicali)

Nei giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del contadino” e/o similari, i panifici e le attività di ristorazione di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.
Rimane autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
I Sindaci dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti giorni domenicali, l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali.
Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo.
 

TITOLO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DEI DPCM VIGENTI
 

Art. 13
(mobilità infraregionale e interregionale)

Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio.
La mobilità interregionale è norma “da e verso” la Sicilia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute.
I controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.
 

Art. 14
(trasporto pubblico locale su gomma e marittimo)

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana.
Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le amministrazioni comunali.
Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove sopravvenute esigenze di mobilità.
Fermo restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto con le Isole minori della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come articolati nell'ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione, invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo l'articolazione indicata nell'ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.
 

Art. 15
(attività sportive)

Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società, le associazioni sportive, le palestre e le piscine sono autorizzate all'espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della presente Ordinanza.
Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.
 

Art. 16
(chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)

I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.


TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA


Art. 17
(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
 

Art. 18
(disposizioni per chiunque faccia ingresso nel territorio della Regione Siciliana)

Tutti coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi ulteriore esigenza facciano ingresso in Sicilia o, al contrario, si rechino, occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale per poi fare rientro nell'Isola, sono tenuti a dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie riconducibili al Covid-19 al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente.
Ulteriori misure per le presenze turistiche nell'Isola sono disposte con successiva ordinanza nell'ambito del Protocollo “SiciliaSiCura”.
 

Art. 19
(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)

Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.
L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
 

Art. 20
(disposizioni inerenti l'attraversamento dello Stretto di Messina)

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.
I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Art. 21
(disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana)

In vista dell'avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di partenza, alla adozione di misure adeguate per l'accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
Art. 22 (uso della mascherina)
Ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.
 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 23

(coordinamento per le attività emergenziali)

Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.
 

Art. 24
(disposizioni sulla efficacia delle misure)

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 3 giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
f.to MUSUMECI
 

ALLEGATO 1
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/94/CR01/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive
Roma, 25 maggio 2020

 

ALLEGATO 2
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MEZZO NA VI TRAGHETTO
per collegamenti con isole minori regionali

 

ALLEGATO 3
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON MEZZI VELOCI

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