Categoria: Documentazione istituzionale
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Regione Lombardia
Sistema Socio Sanitario
ATS Pavia


INDICAZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO PAVESE
 

La finalità del seguente documento è fornire alle imprese del territorio pavese indicazioni pratiche nella gestione di alcune misure importanti per la prevenzione della diffusione dell'infezione da coronavirus.
Il documento viene condiviso all'interno dell'Organo Territoriale per il Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/2008, della provincia di Pavia.
 

TEST SIEROLOGICI
Riferimenti normativi

Circolare del Ministero della Salute 0016106-09/05/2020
Delibera Regione Lombardia n. 3131 del 12 maggio 2020
Scheda informativa Regione Lombardia Test sierologici per ricerca anticorpi anti COVID-19 del 18/05/2020


Premessa
I test sierologici non possono essere considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del test molecolare.
Gli esami sierologici per anticorpi SARS-COV-2 possono essere effettuati dai laboratori pubblici e privati specializzati in Microbiologia e Virologia o con sezioni specializzate in Microbiologia e Virologia.
Riguardo, invece, ai test rapidi (test eseguiti su sangue capillare), essendo di natura puramente qualitativa, possono solo indicare la presenza o assenza di anticorpi e non vi sono al momento evidenze prodotte da organismi terzi in relazione alla loro qualità.
Tali test non hanno caratteristica di obbligatorietà in base alle normative ad oggi vigenti.
 

Indicazioni
Nel caso in cui un'azienda intenda effettuare un percorso di screening ai suoi lavoratori, la stessa ne deve dare comunicazione ad ATS attraverso l'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. riportando in oggetto la dicitura “TEST SIEROLOGICI AZIENDA nome dell'azienda" e le seguenti informazioni:
• il medico, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso che può coincidere con il medico competente aziendale;
• il numero dei soggetti che si prevede di coinvolgere;
• il laboratorio che effettua il test rapido, qualora previsto come primo step;
• la documentazione relativa al test rapido che si intende utilizzare;
• il laboratorio che effettua il test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;
• la documentazione relativa al test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti;
• la documentazione atta a comprovare di avere informato i soggetti coinvolti: sul significato dello screening e dei test, sull'invio dell'esito positivo del sierologico ad ATS, sull'isolamento domiciliare a seguito di positività del sierologico fino all'esito negativo del test molecolare
• la documentazione circa la volontarietà di adesione a tutto il percorso di screening e la modalità di trattamento dei dati sanitari
E' consigliabile che i test sierologici vengano eseguiti tenendo conto, in particolare, dell'eventuale presenza di dati anamnestici suggestivi di sospetta infezione da COVID 19. Tali riscontri verranno raccolti dal medico competente o del medico responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, tramite somministrazione di specifico questionario anamnestico.
Si precisa che i relativi costi NON sono in carico al SSR.
Il referto positivo a test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti deve essere comunicato alla ATS di residenza del soggetto.
Per quanto riguarda l'ATS di Pavia, l'eventuale positività sierologica, comporta l'avvio del percorso di sorveglianza del caso sospetto da parte del medico competente o del medico responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, il quale deve provvedere all'inserimento in sMAINF del caso sospetto (vedi istruzioni al link: https://www.ats-pavia.it/mainf), e alla sorveglianza sanitaria attiva del soggetto fino all'esito del tampone.
Inoltre il medico competente o il medico responsabile per gli aspetti sanitari del percorso dovrà inviare all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando in oggetto “SEGNALAZIONE POSITIVITÀ SIEROLOGICO e nome dell'azienda” e fornire i seguenti dati:
• numero telefonico del medico competente o del medico, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso
• numero telefonico di referente aziendale
• numero telefonico del lavoratore risultato positivo;
• referto del test;
• data di avvio dell'isolamento fiduciario;
• data prevista per l'effettuazione del tampone (in capo all'azienda)
Si ricorda che l'isolamento fiduciario verrà disposto dal MMG del lavoratore interessato.
Qualora l'azienda intenda avvalersi di laboratori fuori Regione Lombardia, l'esito del tampone effettuato a seguito di sierologico positivo dovrà essere inviato, da parte del medico competente o del medico responsabile per gli aspetti sanitari del percorso, all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando in oggetto “ESITO TAMPONE e nome dell'azienda” allegando il referto.
 

GESTIONE DEL LAVORATORE CON RIALZO TERMICO SUPERIORE A 37.5 O CON SINTOMI TIPICI DA COVID 19 IN OCCASIONE DI LAVORO NON SANITARIO O SOCIO-SANITARIO
Riferimenti normativi

DPCM 17 maggio 2020
Delibera Regione Lombardia 3114 del 7 maggio 2020
ORDINANZA R.L. N. 547 del 17/05/2020
 

Premessa
Il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Le sotto riportate indicazioni dovranno essere altresì attuate qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID - 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).


Indicazioni
Il datore di lavoro dovrà informare preventivamente tutti i lavoratori circa le modalità e gli scopi del controllo della temperatura nonché i comportamenti da adottare in caso di insorgenza di sintomi riferibili a infezione da COVID 19 garantendo la tutela in merito al trattamento dei dati e alla riservatezza degli stessi.
Sarà cura del datore di lavoro o di un suo delegato attuare i provvedimenti indicati:
1) provvedere affinché al lavoratore, nell'immediatezza, sia impedito il contatto con altri lavoratori isolandolo momentaneamente con salvaguardia di privacy e dignità personale;
2) registrare generalità del lavoratore, data e ora di misurazione e/o insorgenza di sintomi con salvaguardia della riservatezza dei dati;
3) dotarlo di mascherina qualora non la indossi già;
4) invitarlo a recarsi al proprio domicilio, se in buone condizioni, avvertendo i parenti se possibile e a prendere nel più breve tempo possibile contatti con il proprio MMG. Qualora si trattasse di giorni festivi, prefestivi o orari in cui il MMG non fosse accessibile, il lavoratore dovrà rivolgersi al medico di continuità assistenziale (guardia medica);
5) Il lavoratore non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede;
6) il datore di lavoro dovrà informare dell'accaduto il medico competente aziendale nell'eventualità di una sua partecipazione alla sorveglianza sanitaria del lavoratore;
7) datore di lavoro e medico competente devono collaborare attivamente con ATS competente al fine dell'identificazione dei contatti stretti e altri dati di utilità nell'ambito dell'indagine epidemiologica.
 

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
Riferimenti normativi

D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto rilancio)
DPCM 17 maggio 2020
Circolare Ministero della Salute del 29/04/2020: ruolo del medico competente nella gestione del rischio e dei casi di Covid-19;
Circolare Ministero della Salute del 27/03/2020: raccomandazioni per pazienti immunodepressi;
Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 e n. 22 del 20/05/2020: tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2);
Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 09/04/2020


Premessa
Regione Lombardia, con delibera 3114 del 7 maggio 2020, ha coinvolto nell'attività di sorveglianza attiva un'estesa rete di medici, fra i quali i medici competenti, con l'obiettivo di identificare tempestivamente e isolare i casi sospetti e i loro contatti stretti. Il coinvolgimento dei datori di lavoro, quindi, non si limita agli aspetti già normati e legati ai percorsi di screening della temperatura per l'accesso all'attività lavorativa, ma prevede una segnalazione immediata dei casi sospetti e dei loro contatti stretti. In particolare, ai fini di intercettare tempestivamente i possibili casi di infezione da Covid-19 è fatto obbligo ad ogni medico di segnalare tutti i casi, anche solo sospetti.


Indicazioni
Nel ritenere che il ruolo sanitario sia preponderante nelle misure previste dalle diverse normative, si vuole sottolineare l'importanza della mission del medico competente nelle diverse realtà produttive, spesso molto peculiari. Pertanto si raccomanda che il medico competente:
• collabori fattivamente nella stesura dei protocolli/procedure previste dalle normative vigenti in collaborazione con RSPP ed RLS/RLST;
• collabori fattivamente nella realizzazione dei percorsi informativi destinati ai lavoratori; tali percorsi devono prevedere contenuti chiari, semplici e diretti in relazione al comportamento da tenere, ad esempio, in caso di rialzo della temperatura corporea sul luogo di lavoro o in caso di contatto stretto con soggetti positivi al di fuori dell'ambiente di lavoro
• collabori fattivamente alla predisposizione di percorsi/protocolli finalizzati ad identificare possibili condizioni di rischio per i lavoratori che rientrano al lavoro dopo assenza per malattia o isolamento
• si adoperi affinché vengano privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite per rientro da malattia
• provveda a segnalare al datore di lavoro situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti favorendo, all'interno dell'azienda misure per la loro tutela nel rispetto della privacy. A tal proposito si ricorda che il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 ha stabilito fino al 31 luglio 2020 che “ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9
• provveda ad effettuare visita medica di rientro al lavoro dopo malattia per Covid-19 che ha richiesto l'ospedalizzazione, previa presentazione del certificato di “avvenuta negativizzazione” e indipendentemente dalla durata della malattia
• provveda a segnalare ad ATS Pavia tutti i casi sospetti di infezione da Covid-19 attraverso l'inserimento in sMAINF del caso sospetto (vedi istruzioni al link: https://www.ats-pavia.it/mainf).
 

Documento redatto a cura della UOCPSAL - ATS Pavia
Pavia 28/05/2020