Categoria: Cassazione civile
Visite: 3845

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 giugno 2020, n. 10788 - Scarica elettrica e indennità



Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 05/06/2020
 

 

Rilevato che
La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 924 del 2013, ha accolto l'appello proposto dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l'Inail medesimo al pagamento in favore di C.R. dell'indennità per inabilità temporanea e della rendita, con inabilità del 40% accertata attraverso c.t.u., ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 relativamente all'infortunio occorsogli il 15 gennaio 2003;
ad avviso della Corte territoriale, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, non poteva ritenersi provato che il quadro patologico emerso dalla consulenza tecnica espletata anche in appello fosse causalmente collegato alle due scariche elettriche subite dal C.R. durante l'attività di lavoro presso l'Auditorium, in quanto il fatto che l'intensità fosse di 220 V (come sostenuto dal ricorrente) era stato contestato dall'Inail e nessuna prova era stata fornita in tal senso, posto che anche i testimoni escussi avevano riferito che il lavoratore riprese subito a lavorare;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.R. sulla base di quattro motivi tutti ricondotti alla violazione e falsa applicazione: 1) dell'art. 416 c.p.c., per non aver rilevato la tardività della costituzione dell'Inail ; 2) dell'art. 115, 167 c.p.c. per non aver rilevato la genericità delle difese dell'INAIL; 3) dell'art. 2697 C.c., per non aver considerato che la mancata specifica contestazione sulla intensità della scarica aveva avuto l'effetto di sollevare il ricorrente dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa; 4) degli artt. 115 e 61 cod. proc. civ., per aver affermato l'esistenza di prova testimoniale sull'entità della scarica di minore intensità ( 24 Volt) ; l'INAIL resiste con controricorso;
nell'interesse di C.R. sono stati depositati lettera di revoca
di mandato professionale diretta all'avvocato Giuseppe Tenchini ed atto di costituzione di nuovo difensore con nomina diretta all'avvocato Luigi Parenti, che ha pure depositato memoria per conto del ricorrente;
 

Considerato che
in via preliminare, va rilevato che, pur essendo stato instaurato il giudizio di primo grado nell'anno 2006, la nomina del nuovo difensore è avvenuta a margine dell'atto di costituzione, con procura autenticata dallo stesso difensore; tale modalità di rilascio non è conforme alla normativa applicabile alla fattispecie in quanto il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n.18323 del 2014; Cass. n. 20692 del 2018);
motivi di ricorso sono connessi e vanno, quindi, trattati congiuntamente;
sostiene il ricorrente che i diversi vizi imputati alla sentenza impugnata originano dal mancato rilievo della tardività della costituzione dell'Inail nel corso del giudizio di primo grado, posto che la costituzione in vista dell'udienza del 13 giugno 2003 è avvenuta nel corso della medesima udienza; ciò avrebbe indotto la Corte territoriale, in violazione del disposto dell'art. 416 c.p.c., ad attribuire rilevanza alla contestazione da parte dell'INAIL e così a non fare corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.;
tale tesi difensiva è infondata; già Cass. S.U. 23 gennaio 2002 n. 761, ripresa anche da Cass. n. 24885 del 2014, ha avuto modo di affermare che ai fini della tempestività della contestazione, non rileva la tardività della costituzione in giudizio, ponendosi un problema di preclusioni alla contestabilità solo sul presupposto (non configurabile nel solo fatto della contumacia) della rilevanza di un originario atteggiamento di non contestazione;
inoltre, va pure rilevato che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile ( Cass. n. 27490 del 2019);
applicando tali principi alla odierna fattispecie, è evidente che nessun vizio può imputarsi alla sentenza impugnata che, correttamente, ha preso atto che i fatti addotti dal ricorrente a fondamento della pretesa erano stati contestati dall'INAIL ed ha proceduto ad esaminare nel merito la fattispecie;
peraltro, ( Cass. n. 24885 del 2014 sopra cit.) la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato; altrettanto inammissibili sono, infine, le critiche alla sentenza impugnata in punto di valutazione del materiale probatorio raccolto e di ricostruzione dell'evento dal quale si assume essere derivata la malattia;
il ricorrente, in particolare, ha contestato l'affermazione relativa alla mancanza di prova che l'intensità della scarica elettrica che lo colpì durante l'attività di lavoro fosse stata di intensità pari a 220 volt, ed ha pure lamentato che il giudice d'appello non abbia rivolto la c.t.u. all'accertamento dell'eventuale efficacia causale anche di una scarica a basso voltaggio;
è consolidato, in tale ambito, l'orientamento di questa Corte secondo il quale il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ( Cass. n. 11892 del 2011; Cass. n. 23153 del 2018);
in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.