Regione Lombardia
Ordinanza 5 giugno 2020, n. 563
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;
VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali e l'allegato 17 che contiene le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive predisposte delle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del Decreto- Legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte modificate le precedenti linee guida di cui all'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui consentire la ripresa;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 555 del 29 maggio 2020 con cui sono state consentite dal 1 giugno 2020, le attività ivi specificate nel rispetto delle sopracitate linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recepite, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, nell'allegato n. 1 dell'ordinanza stessa;
RITENUTO di consentire la ripresa delle attività degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, nel rispetto delle misure di prevenzione di cui all'allegato 1 definite dalla competente struttura regionale;
RITENUTO altresì di consentire le attività dei centri termali e dei centri benessere, nel rispetto delle misure di prevenzione di cui allo stesso allegato 1, coerenti con le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
RILEVATO che, in base al monitoraggio reso noto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità in data 5 giugno 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio;
RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
 

ORDINA

Art. 1 (Attività economiche di cui è consentita la ripresa)

1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1:
• impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo;
• strutture termali e centri benessere.
2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1.3 dell'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020.
 

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 6 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dall'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
3. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto-Legge n. 33/2020.
4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari regionali ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
 

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA


ALLEGATO 1
IMPIANTI A FUNE E DI RISALITA AD USO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO

I gestori devono adottare tutte le soluzioni idonee a garantire la riapertura al pubblico degli impianti in condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori e degli utenti, evitando assembramenti, favorendo l'adozione di regole e comportamenti virtuosi e predisponendo adeguata cartellonistica riguardo agli obblighi da rispettare.
• Al fine di evitare un incremento dei tempi di attesa in coda e, di conseguenza, il rischio di contagio, gli operatori degli impianti devono garantire la riduzione dei tempi di percorrenza applicando la massima velocità di trasporto consentita ed utilizzando contemporaneamente in linea il maggior numero possibile di veicoli (entrambi parametri definiti in fase di collaudo per ogni tipologia d'impianto).
• L'affluenza alle cabinovie deve essere bilanciata con la portata, favorendo il più possibile la fluidità e la costante mobilità. In assenza di code il riempimento dei veicoli infatti si riduce automaticamente. Le cabinovie devono essere ben arieggiate e deve essere garantito il costante ricambio di aria necessario a ridurre significativamente il rischio di contagio.
• Deve essere garantito il distanziamento interpersonale, come previsto anche dall'allegato 15 del DPCM del 17 maggio 2020, con l'eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare, dei conviventi o in caso di accompagnamento di minori di anni sei o di persone disabili di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
• Il problema non si pone sulle seggiovie, che si differenziano dalle cabinovie perché hanno veicoli aperti. L'eventuale cupola protettiva, che potrebbe anche essere bloccata aperta, lascia comunque una notevole circolazione d'aria. Su queste tipologie di impianto l'ipotesi di distanziare le sedute porrebbe problemi per il trasporto dei bambini che devono obbligatoriamente essere accompagnati. Il medesimo principio vale anche per le sciovie.
È inoltre necessario garantire le seguenti misure:
• Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i fruitori degli impianti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020;
• Obbligo per gli utenti di utilizzare la mascherina;
• Obbligo di utilizzare guanti monouso per l'estate e guanti da neve in inverno;
• Obbligo di areare la cabinovia e la funivia bloccando aperti uno o più finestrini anche durante il trasporto;
• Obbligo di aprire le porte delle cabinovie o delle funivie (quando vuote) per una areazione completa, laddove possibile;
• Igienizzazione giornaliera di cabine, funivie, seggiovie e sciovie e pulizia del pavimento di cabine e funivie con adeguati prodotti igienizzanti.
È compito e responsabilità dei singoli gestori applicare le presenti linee - guida, che potranno essere integrate con disposizioni particolari o di dettaglio proprie delle aziende, per tenere conto delle specificità degli impianti, dei siti, delle singole organizzazioni e delle situazioni di emergenza.


STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate operazioni di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.


INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
■ Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
■ Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti/pazienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020.
■ Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (fatta eccezione per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, per i conviventi e in caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
■ Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
■ Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
■ La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
■ Gli ospiti ed il personale devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni.
■ Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche se depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
■ Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
■ Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
■ Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.
■ Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
■ Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
■ Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
■ Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.


TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
■ L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
■ L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
■ È consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
■ Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
■ La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
■ Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
■ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere ad una corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.


PISCINE TERMALI
■ Prevedere un piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
■ La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria; qualora non sia consentita l'attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
■ Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
■ Le vasche o le zone idromassaggio per le quali non è possibile rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente devono essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare, per i conviventi, per le persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ L'attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
■ Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.


CENTRI BENESSERE
■ Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Può essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.
■ Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.


TRATTAMENTI INALATORI
■ Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti devono garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
• tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni).
• le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione.
• i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.
■ Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo.