Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 giugno 2020, n. 10789 - Infortunio sul lavoro e quantificazione del danno


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 05/06/2020
 

 

Rilevato che
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 7880 del 2013, ha parzialmente accolto l'appello proposto da A.M, nei confronti dell'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che, in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli il 16 dicembre 2004, aveva rigettato la domanda di costituzione di una rendita per inabilità permanente pari al 22%, essendo derivato dall'infortunio solo l'inabilità temporanea per 89 giorni;
la Corte territoriale, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica medico legale, ha precisato che dall'infortunio era derivata una sindrome post- concussionale da trauma cranico minore che è prevista dalle tabelle di cui al DM 12 luglio 2000, con danno biologico che può oscillare sino al 4%, pertanto, considerando che il c.t.u. aveva quantificato tale danno nel 3% ed applicando la formula a scalare in considerazione della rendita già fruita per precedente inabilità (riconosciuta per infortuni occorsi nel 1992, 1996 e 1998) all'11%, ha condannato l'INAIL ad erogare la rendita pari al 14% (di cui 11 % per la precedente e 2,67% per la successiva);
contro la sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione basato su di un unico motivo;
A.M. è rimasto intimato;
 

Considerato che
con l'unico motivo, ai sensi dell' art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., I'INAIL deduce la violazione dell'art.13, del decreto legislativo n. 38/2000, del Decreto ministeriale di approvazione delle tabelle delle menomazioni pubblicato il 25.7.2000, nonché falsa applicazione dell'art. 80 del d.p.r. n. 1124 del 1965, in quanto la Corte d'appello avrebbe operato una unificazione non consentita di postumi ricadenti sotto diversi regimi normativi; in particolare, la Corte territoriale in concreto aveva applicato la formula a scalare su termini non omogenei, costituti dalla rendita all'11% liquidata ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di cui godeva per infortuni occorsi negli anni 1992, 1996 e 1998) e dal danno biologico derivato dall'infortunio del 2004 stimato in applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000; in tal modo era stato disatteso l'orientamento di legittimità secondo il quale i postumi riferiti alle due diverse discipline non si cumulano ai fini della liquidazione di una unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i regimi di tutela. Il ricorrente lamenta anche la violazione del disposto dell'art. 80 d.p.r. n. 1124 del 1965, inapplicabile alla fattispecie in quanto riguardante la riunificazione di postumi disciplinati da disciplina omogenea;
il motivo è fondato;
come osservato dal ricorrente, questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ove alcuni infortuni o malattie si siano verificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed altri si siano verificati successivamente, ai sensi dell'art. 13, n. 6 prima parte, di detto decreto, i postumi relativi non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela precedente e successivo alle nuove disposizioni;
la conseguenza di tale affermazione è che il regime del D.P.R. n. 1124 del 1965 continua a coesistere con quello successivo e a governare gli eventi di sua competenza fino allo scadere dei relativi termini revisionali (Cass. n. 12613 del 2008; Cass. n. 21452 del 2007; Cass. n. 8761 del 2010);
tale orientamento si fonda sulla considerazione che la diversità delle discipline si desume già dalla diversità dell'oggetto stesso della tutela (non più la riduzione della capacità di lavoro generica, ma il danno all'integrità psicofisica), dalla diversità della disciplina, ed in particolare dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2, 4 e 6; per cui il regime del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e quello del D.Lgs. n. 38 del 2000 costituiscono due sistemi normativi autonomi, separati ed impermeabili (Corte cost. 19 dicembre 2006 n. 426; Cass. 12 ottobre 2007 n. 21452) che si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti e alle malattie professionali denunciate rispettivamente prima o dopo la data di entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2000 (9 agosto 2000, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21022);
la sentenza impugnata non si è adeguata a tale principio e, dunque, la stessa va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà la fattispecie alla luce del principio sopra riportato e provvederà a regolare le spese del presente giudizio.
 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.