Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 29
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall'inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 2019;
Richiamata, in particolare, l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n.25 dove al comma 4 dell'articolo 1 prevede che le altre attività economiche e culturali non contemplate nella stessa saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica;
Dato atto, altresì, dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Rilevato che l'Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali attualmente sospese, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato;
Rilevato che a seguito dell'analisi delle attività produttive e culturali umbre e degli addetti alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischiosità delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva economica particolarmente compromessa;
Considerato che:
- l'Umbria, come altre regioni ha un indice di contagiosità estremamente basso differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali;
- il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università e ad una capillare presenza di strutture territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi di contagio;
- il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale;
- nell'ambito delle attività produttive e culturali si dovranno realizzare tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di operare in sicurezza, sia con riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e produttivi;
- in particolare si raccomanda comunque l'applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria;
Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;
Richiamata l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 28 del 22 maggio 2020: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A decorrere dal 25.05.2020”, con la quale viene disposta tra le altre la riattivazione dei tirocini extracurricolari in presenza, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali e nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l'attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio;
Richiamato l'accordo del 21 maggio 2020 tra le Regioni e le Province autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”;
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ricomprendono anche la Formazione Professionale, rivolte dunque all'insieme di percorsi e di attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale;
Considerato che in relazione alle attività di Formazione Professionale definite nelle summenzionate linee guida le Regioni hanno richiesto al Presidente del Consiglio la modifica del DPCM 17 maggio 2020;
Considerato altresì che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 22 maggio 2020 ha approvato il protocollo sulla sicurezza relativo alle attività formative;
Richiamata la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”;
Ritenuto che, nelle more della modifica del DPCM 17 maggio 2020, la Regione possa consentire, in analogia con quanto già disposto per i tirocini extracurriculari, sia i tirocini curricolari che riguardino attività economiche che non siano sospese, sia la parte pratica dei percorsi formativi, quali le attività svolte in laboratorio o che prevedano l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
Ritenuto inoltre di consentire gli esami finali in presenza laddove sia prevista una prova pratica, che non possa essere svolta a distanza perché prevede l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, o perché la specificità del profilo professionale e pertanto delle competenze oggetto di valutazione richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali;
Ritenuto infine possibile, con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, nei soli casi nei quali non sia possibile erogare l'attività formativa a distanza o nel caso in cui debba essere svolta anche una parte pratica nei corsi di formazione, erogare formazione in presenza, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
Considerato che il soggetto formativo dovrà realizzare le attività pratiche all'interno di spazi nella propria disponibilità, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nel protocollo sulla sicurezza relativo alle attività formative approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 25 maggio 2020 e che i tirocini curriculari dovranno realizzarsi nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali e nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l'attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio;
Ritenuto che possano essere autorizzate all'apertura, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 - Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, le seguenti attività:
• attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli culturali e ricreativi con esclusione delle altre attività esercitate all'interno degli stessi, che rimangono sospese;
• centri benessere, con esclusione delle attività riferite ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco) e alle saune;
• stabilimenti balneari;
• aree gioco per bambini anche in spazi privati aperti al pubblico;
• parchi tematici e di divertimento, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e le giostre;
Ritenuto che, ferma restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, stabilita dal DPCM del 17 maggio 2020, l'attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere, ecc.) possa essere effettuata nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti relative all'uso di dispositivi di protezione individuale, distanziamento e sanificazione;
Dato atto che quanto previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti/clienti;
 

O R D I N A

Art. 1

1. Di recepire come parte integrante della presente ordinanza, in sostituzione dei precedenti allegati alle ordinanze della Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 25 e 22 maggio 2020, n. 28, le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Allegato n. 1.
2. A decorrere dal 3 giugno 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e dei principi contenuti nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 - Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa la realizzazione delle seguenti
attività:
a) i tirocini curricolari che riguardino attività economiche che non siano sospese, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali e nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l'attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio;
b) la parte pratica dei percorsi formativi per le attività svolte in laboratorio o che prevedano l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
c) gli esami finali in presenza laddove sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza perché prevede l'utilizzo di strumenti, attrezzature e/o macchinari particolari, anche in spazi aperti, o perché la specificità del profilo professionale e delle competenze oggetto di valutazione richiede la realizzazione di prove di simulazione lavorative-professionali;
d) con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza, erogare formazione in presenza nei casi in cui non sia possibile erogare l'attività formativa a distanza o limitatamente alla parte pratica prevista come obbligatoria nei relativi corsi di formazione, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica.
3. In ogni caso l'organizzazione delle attività di cui al comma 2 deve tener conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.
4. Ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, ARPAL Umbria emanerà i provvedimenti che si rendessero necessari all'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 3 giugno 2020 sono autorizzate all'apertura, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 - Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, le seguenti attività:
• attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli culturali e ricreativi con esclusione delle altre attività esercitate all'interno degli stessi, che rimangono sospese;
• centri benessere, con esclusione delle attività riferite ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco) e alle saune;
• stabilimenti balneari;
• aree gioco per bambini anche in spazi privati aperti al pubblico;
• parchi tematici e di divertimento, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e le giostre.
2. A decorrere dal 3 giugno 2020 , fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilita dal DPCM del 17 maggio 2020, l'attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di recitazione, di lingue straniere, ecc.) può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti relative all'uso di dispositivi di protezione individuale, distanziamento e sanificazione degli ambienti e delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 25 maggio 2020 - Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
 

Art. 3

1. All'art. 1 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2020, n. 3, la lettera e) è abrogata.
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria e ai Sindaci dell'Umbria.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 29/05/2020

Presidente Donatella Tesei