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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 9 giugno 2020, n. 72
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione Protocollo di sicurezza per Centri e Circoli Sportivi.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, successivamente all'adozione delle Ordinanze sopra richiamate, si dispone, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, che ”Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art.1 rubricato ““Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, il quale dispone - comma 1, lett. f) e g), - che :
• l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020;
• al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di cui sopra, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri emana apposite Linee Guida, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art.1 comma 14 D.L-. 33/2020;
• le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
• ai fini di cui sopra, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto adottano protocolli attuativi per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, contenenti norme di dettaglio, per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.
VISTE
• le linee guida emanate ai sensi del D.P.C.M. 17 maggio 2020 dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri in ordine alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
• i suggerimenti della Federazione Medico Sportiva italiana per evitare la diffusione del Coro-navirus nel modo dello sport;
ATTESO che il Report 3 di monitoraggio della Fase 2 per la Regione ABRUZZO - elaborato dalla Cabina di Regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 3 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 25 al 31 maggio - attesta che "...Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva.” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo definita BASSA;
CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “… Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico..” e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura delle attività;
RITENUTO che,
• pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e, pertanto, persiste la necessità di adottare misure di prevenzione nei rapporti sociali ed economici, contestualmente all'ampliamento delle attività ammesse;
• allo stato, sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida emanate ai sensi del D.P.C.M. 17 maggio 2020 dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri con la situazione epidemiologica regionale;
RICHIAMATA l'ordinanza n. 70 del 07.06.2020, con la quale sono stati approvati nuovi Protocolli di Sicurezza per la riapertura delle attività economiche e produttive o sociali;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, di poter procedere all'approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza per altre attività non espressamente indicate nell'Ordinanza n. 70/2020;
VISTO il Documento Tecnico recante “Protocolli di sicurezza previsti dall'art. 1, comma 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33. Protocollo di sicurezza per i centri e circoli sportivi” siccome definito dall'Agenzia Sanitaria Regionale -ASR Abruzzo, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il sopra citato Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi applica il razionale sanitario definito dal Gruppo Tecnico Scientifico Regionale - istituito in ragione dell'emergenza CoViD-19 con D.G.R. n.139/2020 - nella seduta del 04.06.2020;
VISTO il parere favorevole reso in merito ai contenuti del richiamato Protocollo dal Referente Sanitario Regionale per l'Emergenza;
RITENUTO di poter procedere, quindi, all'approvazione del Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi, siccome definito dall'ASR Abruzzo e giusta parere favorevole del Referente Sanitario Regionale per l'Emergenza;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. è approvato il Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. sono consentite le attività sportive contemplate nell'allegato Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
3. la presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020 ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
4. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 14, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER I CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI
 

1. Premessa.
Il DPCM 17 Maggio 2020 - "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI D -19” - all'art. 1 rubricato “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, comma 1, lett. f) e
g) , dispone che sono consentite:
- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
A tal fine le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto adottano protocolli attuativi per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, contenenti norme di dettaglio, per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.
Le Linee Guida sulla modalità di svolgimento degli allenamenti per gli Sport di Squadra, emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui il presente Protocollo fa riferimento, ribadiscono che i criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
- individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica;
- individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative e della pratica dell'attività sportiva.
Il presente Protocollo si riferisce alle tipologie dei Centri e Circoli Sportivi, pubblici e privati, tra cui quelli identificati con Codice ATECO 93.11.30 afferente alla "Gestione Impianti Sportivi Polivalenti”.


2. Criteri Generali.
In conformità con le citate Linee Guida, a seguito della valutazione del rischio, è possibile definire un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.
Si prevedono, tra l'altro, le seguenti fasi:
- analisi dell'organizzazione delle attività sportive e di supporto;
- individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali accompagnatori;
- classificazione dei luoghi e degli sport sulla base delle caratteristiche strutturali, del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità e ventilazione degli ambienti, durata della presenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo, in base alla propria programmazione delle attività sportive, dovrà:
- individuare in via prioritaria attività in presenza:
• su più turni di attività/espletamento;
• con accesso vincolato esclusivamente agli operatori, agli atleti e agli accompagnatori solo in caso di minori, con la possibilità di riorganizzare le attività sportive con l'obiettivo di ridurre il numero individui contemporaneamente presenti;
- garantire il rilevamento della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico, con un registro ovvero altra soluzione anche tecnologica;
- organizzare un sistema di sanitizzazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore o ospite del sito sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più idonei nelle medesime fasce orarie, con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso agli spogliatoi e ai servizi igienici.
Al fine di individuare le potenziali criticità, con riferimento alla presenza di personale, si dovrà operare una classificazione dei luoghi per transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti. La classificazione dei luoghi dovrà inoltre prendere in considerazione la ventilazione naturale e/o meccanica dei luoghi, garantendo un adeguato ricambio dell'aria. La classificazione dei luoghi dovrà inoltre considerare le zone di lavoro/attività sportiva dove verosimilmente si possono verificare assembramenti, anche con riferimento alla turnazione dei soggetti presenti, con particolare riferimento al cambio turno.
L'analisi dei layout dovrà considerare le diverse aree ove viene espletata l'attività sportiva o sezioni del campo di gioco e delle aree circostanti, ed il loro utilizzo in modo che, in base al numero di persone assegnate ai vari luoghi durante le attività, si potrà valutare la possibilità di variare la disposizione delle diverse postazioni di sosta, attesa e allenamento, al fine di ottenere il distanziamento richiesto per ridurre la possibilità di contagio.


3. Misure organizzative di carattere generale.
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità sportive emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative ma quali dotazioni minime ai fini del contenimento del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica. Allo stato attuale, le principali misure di prevenzione del contagio indicate dalle autorità sanitarie sono il distanziamento, l'igiene delle mani (anche per il tramite dell'utilizzo di dispenser, preferibilmente automatici, di soluzioni igienizzanti a base alcolica) e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere.
Tali misure di mitigazione del rischio sono però di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine e visiere è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo. Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura. Tra queste:
1) la gestione di presenze contingentate, per limitare la possibilità di diffusione del contagio;
2) rimodulazione degli accessi al sito sportivo;
3) attuazione per le attività sportive della riduzione, ove possibile, del numero totale delle persone presenti nel sito sportivo, anche tramite turni e riorganizzazione delle attività.
Particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza nei locali di ristoro, nei locali igienici, negli spogliatoi, stante la difficoltà di utilizzare i dispositivi di prevenzione del contagio. In questa tipologia di locali è importante anche che il posizionamento delle persone non sia faccia-faccia e tenga conto di appositi turni di accesso e permanenza.
Ai fini di una corretta gestione del rischio da contagio, i siti sportivi dovranno altresì prevedere:
- controllo obbligatorio della temperatura corporea per coloro che accedono al Centro Sportivo (l'accesso verrà consentito solo se la temperatura corporea risulta inferiore a 37.5°C);
- compilazione obbligatoria di un Modulo di Autocertificazione (Allegato A al presente documento) attestante lo stato di buona salute e le notizie su eventuale esposizione al Covid-19;
- favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.);
- in base alle specifiche esigenze, attuare una nuova e diversa modalità della circolazione interna; differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita;
- lavaggio obbligatorio delle mani, anche mediante appositi dispenser di erogazione di gel sanificante (preferibilmente automatici), sia all'ingresso del Centro Sportivo e sia all'entrata e all'uscita del campo da gioco;
- mantenimento della distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività metabolica a riposo (per esempio, per gli atleti in caso di attesa, riposo e inoltre per tutti gli operatori sportivi);
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- non lasciare, in luoghi condivisi con altri, gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi.
Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici.
Deve essere altresì previsto un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine) e relative buste sigillanti.
Inoltre sono necessari la pulizia giornaliera e la periodica sanificazione del Centro Sportivo. Nel piano di pulizia occorre includere: gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; le aree comuni; le aree ristoro; i servizi igienici e gli spogliatoi; le docce; gli attrezzi e i macchinari sportivi; le postazioni di lavoro e allenamento ad uso promiscuo.
E' vietato lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presenti nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi, se non sottoposti ad adeguate sanificazioni.
Il Gestore dell'impianto/Legale rappresentante è tenuto ad acquisire da tutti gli atleti/praticanti e custodire il Modulo di Autocertificazione Covid debitamente compilato. Dovrà essere altresì garantita la compilazione periodica del registro degli atleti/praticanti, costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari.


4. Misure organizzative di carattere specifico.
1) Modalità di accesso al Centro Sportivo:
a) L'utilizzo degli impianti sarà consentito solo previa prenotazione che dovrà avvenire il giorno prima.
b) Scaglionare l'accesso all'impianto sportivo di 10 minuti tra una partita e l'altra.
c) All'esterno e all'interno del Centro Sportivo deve essere predisposta tutta l'opportuna cartellonistica informativa sulla prevenzione e gestione del contagio.
d) Gli avventori del Centro Sportivo arriveranno con la mascherina mantenendo la distanza minima di 1m. La toglieranno solo per praticare l'attività sportiva e la indosseranno nuovamente al termine della stessa.
e) Non sono consentite le soste prolungate in luoghi comuni (cassa, corridoi, luoghi di passaggio, accesso al campo da gioco).
f) Gli atleti dovranno arrivare al Centro Sportivo già vestiti con gli indumenti da allenamento e cambieranno solo le scarpe per evitare eventuali contaminazioni dei campi.
g) Il pagamento della quota campo avverrà in un'unica soluzione da parte di un rappresentante del gruppo all'inizio della pratica sportiva, facilitando in tal modo il rapido svuotamento del Centro Sportivo al termine dell'attività.
h) I gestori del Centro Sportivo indosseranno mascherine e sanificheranno frequentemente le mani.
i) Predisporre la disponibilità di soluzione idroalcolica per le mani all'ingresso del Centro Sportivo, all'ingresso dei campi e nei servizi igienici.
j) Il Gestore dell'impianto/Legale rappresentante è tenuto ad acquisire da tutti gli atleti/praticanti e custodire il Modulo di Autocertificazione.
k) In considerazione del layout della struttura e della metratura degli ambienti, l'ingresso degli atleti presso docce e spogliatoi ed ulteriori ambienti comuni, dovrà avvenire in maniera scaglionata garantendo sempre la distanza interpersonale di 2m.
l) All'ingresso del Centro Sportivo verrà rilevata la temperatura corporea mediante termoscanner negando l'accesso agli individui con temperatura corporea superiore o uguale a 37.5°C o a chi presenta o abbia presentato sintomi influenzali o similinfluenzali negli ultimi 14 giorni.
m) Tutto il materiale sportivo (palloni, casacche, maniglie delle porte, panchine, sedie, porte da calcio, reti da pallavolo, canestri da basket, ecc...) verrà igienizzato al termine di ogni utilizzo.
n) La chiusura dell'Impianto Sportivo è prevista alle ore 24.
2) Modalità di gioco per il Calcio e per la Pallacanestro:
a) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;
b) è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area di gioco;
c) è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti;
d) i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti che devono essere comunque igienizzati prima e dopo la partita;
e) il pallone potrà essere “recuperato” solo tramite “intercetto” e non tramite il “contrasto”;
f) sono vietate le “scivolate”;
g) è vietata la “marcatura ad uomo”.
3) Modalità di gioco per la Pallavolo e per il Beach Volley:
a) gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva;
b) è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto;
c) è vietato il recupero fisico seduto/sdraiato nell'area di gioco;
d) è vietato “invadere” il campo opposto.
 

ALLEGATO A - ESEMPIO SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE.