Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 10 giugno 2020, n. 11057 - Origine professionale della malattia. Indennizzabilità del danno biologico


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 10/06/2020
 

Rilevato che


la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da F.S. per il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie di ipoacusia bilaterale e neuroangiopatia agli arti superiori da cui era affetto;

la Corte territoriale aderiva ai rilievi del ctu nominato, il quale accertava la rilevanza della sola ipoacusia e, sulla base del tracciato audiometrico, quantificava complessivamente un danno biologico pari all'11,8%, individuando una percentuale di ipoacusia percettiva professionale pari al 5,9 %, che arrotondava al 6%;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Inail sulla base di unico motivo;

F.S. non ha svolto attività difensiva;


la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

 

Considerato che


Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione art. 13 c. 2 e 3 d.lgs. 38 del 23 febbraio 2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che giudici dell'appello avevano operato un arrotondamento della percentuale dei postumi permanenti dal 5,9 al 6%, così determinando l'insorgere del diritto all'indennizzo;

il motivo è manifestamente fondato alla luce del tenore del citato art. 13 e del principio secondo cui «In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una percentuale di inabilità, ritenuta dal consulente tecnico di ufficio, del cinque virgola settantacinque per cento, aveva riconosciuto, operando in tal modo un aumento al punto superiore, l'indennizzo in capitale per una percentuale pari al sei per cento).» (Cass. n. 15245 del 03/07/2014);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata;

non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la domanda va rigettata, con compensazione delle spese dell'intero giudizio in ragione dell'esito alterno delle fasi processuali;.

 

PQM




La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ritira la originaria domanda e dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma il 4/12/2019