Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 2020, n. 410
Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
B.U.R. 11 giugno 2020, n. 24
 

Visti gli articoli 8, 9 e 54 dello Statuto d’autonomia, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
constatato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2 e che in data 11 marzo 2020 l’organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus SARS- COV-2, lo stato di pandemia;
vista la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le misure di cui all’allegato A sono modificabili dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 376 del 26 maggio 2020;
constatato che la situazione epidemiologica è costantemente migliorata e risulta attualmente stabile;
visto l’allegato A alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
 

1) di approvare l'allegato A alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, con effetto dal 10 giugno 2020, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche.
 

ALLEGATO A

Aggiornato con delibera della Giunta Provinciale del 09.06.2020

Regole e misure
Questo allegato A stabilisce le regole della fase 2 e include:
I. misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e raccomandazioni di comporta mento;
II. misure specifiche per le attività economiche ed altre attività, che hanno validità per il rispettivo ambito;
III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.

I. Misure generali
1. All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e i casi specifici regolati diversamente.
2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne che al di sotto di 1 metro di distanza interpersonale. È fatta eccezione per i membri dello stesso nucleo familiare convivente.
3. In tutti i casi dove vi siano probabili assembra-menti, quando vi sia la possibilità concreta di in-crociare o incontrare altre persone, senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro {come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.
4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente devono usare le protezioni delle vie respiratorie se non è possibile mantenere stabilmente la di stanza di 1 metro.
5. Come protezioni delle vie respiratorie mascherine chirurgiche o di categoria superiore. In alternativa sono utilizzate delle coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, che, se indossate corretta mente, assicurano la copertura della bocca e del naso. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con la
copertura della bocca e del naso di cui al presente comma.
6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve sempre e ovunque essere possibile per gli utenti la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre che tutti i cittadini portino sempre con sé il disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
7.1 proprietari di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare assembramenti all’interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che non consentono più il mantenimento della di stanza interpersonale di sicurezza.
8. Ai servizi disciplinati da questa legge o da ordinanze presidenziali si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. Ove previsto l’obbligo dell'uso della mascherina FFP2, esso è da intendersi sostituito con l'obbligo dell’uso della mascherina chirurgica reperibile in commercio.


II. Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate
1. Per tutte le attività, dove non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata, viene stabilito un rapporto tra la superficie e il numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 persona per 10 m². I proprietari o gli utenti delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa regola di 1/10 in caso di superfici superiori a 50 m².
2. Deve essere garantita la pulizia e l’igiene ambientale periodica, almeno una volta al giorno.
3. Devono essere garantite, se realizzabile, una adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.
4. Ai sensi del capo I. 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, in caso di utilizzo da parte dei clienti.
5. In tutte le attività economiche, dove durante l’attività si concretizza una distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro tra l'addetto al lavoro ed il cliente, l'addetto al lavoro deve almeno indossare una mascherina chirurgica con visiera protettiva. Il cliente deve indossare una protezione respirato ria di cui al capo I. 5. Questo comma non si applica ai servizi sanitari. Se non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al capo I. 5.

II. A - Misure specifiche nel commercio
I. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una superficie di vendita inferiore a 50 ma, poiché su una superfice piccola già l’applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda solo il numero dei clienti. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone.
2.1 gestori di supermercati e centri commerciali prevedono, nell’ambito della applicazione della regola di 1/10, le modalità d’accesso di cui al capo I. 7.
3. L’uso dei guanti "usa e getta” nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. L’operatore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita.
4. Deve essere messa a disposizione l’informa-zione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
5. L’area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.
6. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22. Nei giorni festivi e di domenica i negozi rimangono chiusi, salvo eccezioni determinate con ordinanza del Presidente della Provincia.

II. B - Misure specifiche per gli alloggi
1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, di cui all’articolo 5, e per gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la re gola di 1/10, che tiene conto solo del numero de gli ospiti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II. D, 2.
2. Nei rifugi, rifugi-albergo e negli ostelli per la gioventù, i post' letto nei dormitori comuni sa ranno ridotta di un terzo, e va in ogni caso rispettata la regola di 1 metro di distanza tra le persone. I rifugi offrono in ogni caso alle persone alloggio e protezione in caso di pericolo, applicando in questo caso un apposito protocollo approvato dall’azienda sanitaria.
3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al capo II. D, 2, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.
4. Per il self-service ai buffet è prescritto l'uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. 5 e di guanti "usa e getta”.
5. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.
6. Alle piscine all’aperto e alle piscine coperte si applicano le misure di cui al capo II. J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al punto II. 1,3.
7. Ai servizi di assistenza e di accompagna mento per bambini si applicano, ove possibile, le condizioni di cui all’articolo 1, comma 22.
8. Il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, deve utilizzare mascherine chirurgiche. Inoltre, ma non in sostituzione, è possibile utilizzare una visiera protettiva.
9. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo II. B. Nei bagni o nei servizi igienici si applicano le regole generali sulla di stanza, ma non la regola del 1/10.1 bagni e i ser vizi igienici devono essere sanitizzati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.
10. Le saune e gli impianti "Kneipp” sono aperte alle seguenti condizioni:
- Sono aperte esclusivamente le saune e i bagni di vapore con una temperatura di almeno 60 gradi.
- Le saune e bagni di vapore possono essere utilizzati solo su prenotazione. Possono essere utilizzati solo singolarmente ovvero contemporaneamente solo esclusivamente da persone dello stesso nucleo familiare convivente o da per one. che alloggiano nella stessa stanza. Le saune e i bagni di vapore devono essere puliti dopo ogni cambio. I locali comuni, i servizi igienici, le docce e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati ogni due ore.
- L'utilizzo di impianti "Kneipp" è possibile solo con acqua corrente.
• La presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni.
11. In caso di casi sospetti con sintomi, si applica il protocollo approvato dall’azienda sanita ria.

II. C - Covid protected area
I. Le misure Covid protected area si applicano agli alloggi di cui al capo II. B. Il rispetto delle misure permette di superare le limitazioni di cui al capo II. B, 1, 3, 4, 6 e 10. A tal fine è necessario osservare le seguenti misure di sicurezza supplementari:
- controllo giornaliero della temperatura con laser per il personale e test covid settimanali per tutti i dipendenti secondo il protocollo del servizio sanitario.
- Controllo completo degli ospiti: test completo di tutti gli ospiti: gli ospiti e i clienti al check-in presentano un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima, oppure forniscono prova certificata dello sviluppo di anti corpi o fanno un test all'arrivo secondo il proto collo del servizio sanitario.
- la presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni.
- Altre misure specifiche che consentono agli ospiti di trascorrere una vacanza con un rischio minore di contagio.

II. D - Misure specifiche per le attività di ristorazione
1. Le misure valgono per ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell’attività alberghiera.
2. Per le attività di ristorazione, al posto della re-gola di 1/10 si applica la seguente restrizione: nel ristorante non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti 1 metro l'uno dall’altro. I tavoli devono essere di sposti in modo tale che ci sia una distanza di 1 metro tra le persone, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Queste di stanze possono essere ridotte in tutte le direzioni (frontalmente, obliquamente, lateralmente e posteriormente) solo se tra le persone vengono installati dispositivi di separazione adeguati.
3. I tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le persone devono essere pulite e sanificate dopo ogni cambio di clienti.
4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione.
5. La consumazione e la somministrazione al banco sono consentite solo se viene mantenuta la distanza interpersonale tra i clienti, o se sono previste opportune barriere fisiche che impediscono il droplet.
6. Solo al tavolo - o al banco per il tempo strettamente necessario per la consumazione - è permesso di non utilizzare le protezioni delle vie respiratorie.
7. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.
8. Il personale di servizio, che durante il lavoro è continuamente al contatto con gli ospiti, deve utilizzare mascherine chirurgiche. Inoltre, ma non in sostituzione, è possibile utilizzare una visiera protettiva.
9. È obbligatorio disinfettarsi le mani dopo la lettura dei giornali e l’uso delle carte da gioco.

II. E - Misure specifiche per i servizi di cura alla persona
1. La regola di 1/10 si applica a tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore a 20 m², e tiene conto solo del numero di clienti.
2. Dove il prestatore del servizio e il cliente si trovano a distanza ravvicinata per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 1 metro, il prestatore di servizio deve almeno indossare una mascherina chirurgica con visiera protettiva. Il cliente deve indossare una protezione respiratori» di cui al capo I. 5.
3. È necessario il controllo giornaliero con laser della temperatura del personale e un controllo con laser della temperatura dei clienti prima di fornire i servizi.
4. Il personale e il cliente devono usare guanti “usa e getta” o disinfettarsi le mani prima e dopo la prestazione del servizio.

II. F - Misure specifiche per le attività sportive all’aperto
1. Sono considerate come attività sportive ammesse ai sensi dell’articolo 1, comma 8, tutte le attività sportive di base all'aperto e quelle svolte dalle associazioni sportive all'aperto, e che in ogni caso non assumono la forma di gioco di squadra.
2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie, durante gli spostamenti, deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando vi sia la probabilità di incontrare altre persone e non si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie
3. L'uso di spogliatoi e docce è soggetto alle condizioni di cui a capo II. 1,3.
4. Tecnici sportivi o istruttori di fitness possono svolgere le loro attività ugualmente all'aperto, anche con più persone, in osservanza delle misure generali di cui ai capi I. e II. F.
5. L'accompagnamento dei bambini di cui all'articolo 1, comma 8, è obbligatorio fino all'età di 8 anni.


II. G - Misure specifiche per attività culturali, attività addestrative, prove nonché per attività di formazione e il settore giovanile.
1. Le attività di cui all'articolo 1, comma 16, si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo IL, 1 - 5., fatte salve le disposizioni di cui al capo II. K.
2. Le attività addestrative e le attività di formazione di qualsiasi tipo, comprese quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla formazione aziendale interna e le attività addestrative delle strutture operative della protezione civile provinciale, possono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II., 2-5. Esse possono essere svolte solo su prenotazione.
3. Le prove di bande musicali e cori sono con-sentite alle seguenti condizioni:
- rispetto della regola del 1/10 e delle misure specifiche di cui al capo II;
- rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di 2 metri e delle misure generali di cui al capo I. Le persone non devono posizionarsi frontalmente, ad eccezione del direttore, che in questo caso deve rispettare una distanza di sicurezza di tre metri;
- il rispettivo strumento con accessori può essere utilizzato da una sola persona. La pulizia e la disinfezione degli strumenti viene effettuata a casa prima e dopo le prove. Ogni persona deve, prima di lasciare il posto assegnato, disinfettare le mani e coprire la bocca e il naso;
- Possibilmente le prove sono effettuate all'aperto. Nel caso di prove in luoghi chiusi, oltre al rispetto della misura di cui al capo II. 2, tutte le porte e le finestre esistenti devono essere aperte almeno ogni 30 minuti;
- il controllo della temperatura con laser di tutti i partecipanti prima dell’inizio è obbligatoria.
4. Agli attori e ai membri dei gruppi teatrali, dei set cinematografici e delle corrispondenti situa zioni di prova può essere concessa una deroga alle regole generali, limitatamente alla durata dello spettacolo, alle seguenti condizioni:
- è obbligatorio il controllo giornaliero della febbre con il di tutti gli attori e membri del gruppo prima dell’inizio.
- il contatto fisico deve essere limitato al più breve tempo possibile e alla fine della scena le persone interessate devono disinfettarsi immediatamente le mani.
- durante le prove di recitazione e canto si utilizza una visiera protettiva, qualora non si rispettino le distanze previste.
- in ogni caso, per quanto riguarda il con tatto con il pubblico valgono le regole generali sulla distanza.
5. Le settimane di vacanze estive con i giovani, compresi i pernottamenti in case di villeggiatura, centri residenziali di educazione permanente e campeggi, possono essere organizzate in osservanza delle seguenti misure:
- tutti i partecipanti, sia i giovani che gli accompagnatori, presentano al check-in un test PCR certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima.
- La presenza di tutti i partecipanti deve essere documentata.
- Controllo giornaliero della temperatura di tutti i partecipanti, degli accompagnatori e del personale.
- Durante le settimane di vacanze estive i partecipanti si comportano come gruppo chiuso senza contatti esterni.
- Nel caso che negli spostamenti dovesse esserci un rischio di contatto con persone non appartenenti al gruppo tutti i partecipanti sono obbligati a rispettare le misure di cui al punto I.
I gruppi di giovani possono utilizzare i trasporti pubblici nel rispetto di tutte le misure vigenti al riguardo.

II. H - Misure specifiche per i trasporti
1. Nel settore del trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse, deve essere garantita In modo continuativo la distanza minima Interpersonale all’interno dei mezzi.
2. Vale la regola della distanza di 1 metro di cui al capo I. 4 per chi siede di fronte. La distanza può essere ridotta per le persone sedute una accanto all’altra o dietro l'altra, osservando la prescrizione della protezione respiratoria.
3. Per gli impianti a fune valgono le seguenti condizioni:
- per quanto riguarda le distanze minime, si applica la regola di cui al comma 2.
- rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;
- aerazione dei veicoli tramite apertura delle finestre;
- obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e personale in contatto con il pubblico;
- messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell'area della stazione agli ingressi, agli sportelli e all'accesso alle cabine;
- disinfezione dei mezzi periodica.
4. Per i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, valgono le seguenti misure:
- obbligo dell’uso di protezioni delle vie respiratorie per passeggeri e conducente;
- vale la regola della distanza di 1 metro di cui al capo I. 4, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta se i sedili sono disposti nella stessa direzione o se tra gli ospiti vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il droplet.
5. Nelle autovetture private, tutti gli occupanti indossano una protezione delle vie respiratorie, eccetto nel caso in cui tutti gli occupanti siano conviventi. A questa condizione, la distanza minima di 1 metro può essere ridotta per i viaggi sul territorio provinciale.

II. I - Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
1. Rientrano tra queste attività le attività sportive di base e quelle svolte in luoghi chiusi dalle associazioni sportive, quelle dei centri fitness, delle palestre, anche scolastiche, e dei centri e circoli sportivi pubblici e privati, delle palestre di arrampicata (anche se sono in parte all'aperto) nonché le attività per il benessere individuale attraverso l'esercizio fisico. Sono escluse tutte le forme di sport di squadra in luoghi chiusi.
2. Per le attività di cui a questo capo valgono oltre alle misure di cui al capo I. e al capo II., anche le seguenti misure:
- numero massimo di persone presenti contemporaneamente rispettando la regola del 1/10;
- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone circolano nello spazio o quando non si possa mantenere la distanza minima interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie. Non sono ammessi, esercizi a contatto diretto tra persone;
- il controllo giornaliero della temperatura con laser del personale e un controllo della temperatura con laser dei clienti prima dell'inizio dell'attività;
- tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo ogni utilizzo degli attrezzi;
- dopo ogni utilizzo il responsabile del centro fitness assicura la disinfezione delle parti degli attrezzi con i quali sono venuti a contatto il corpo e l'aerosol espirato delle persone;
- oltre alle misure di cui al capo II.3, le finestre devono rimanere aperte, ove possibile, e devono essere adottate misure speciali per garantire un adeguato ricambio d'aria;
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro le borse personali, anche qualora depositati negli appositi armadietti.
3. L’uso di spogliatoi e docce è consentito alle seguenti condizioni:
- Negli spogliatoi, escluse le docce, vale in ogni caso l'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie Deve essere mantenuta una di stanza di 1 metro. Negli spogliatoi può essere presente contemporaneamente al massimo il doppio numero di persone rispetto al numero delle docce utilizzabili. Se c'è una sola doccia o negli spogliatoi fino a 20 m², possono essere presenti fino a 3 persone. Negli spogliatoi delle piscine pubbliche e degli impianti termali si applica la regola del 1/10.
- Gli armadietti devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo. In alternativa, il gestore fornisce ai clienti sacchetti di plastica monouso per riporre i vestiti e le scarpe.
- Le docce devono essere disinfettate dopo ogni utilizzo. In alternativa, ogni cliente deve essere dotato di un disinfettante spray a base di alcool per disinfettare le pareti, il pannello e il piatto della doccia, in modo da poter disinfettare la doccia per la propria sicurezza prima dell'uso e poterla utilizzare dopo 45 secondi che lo spray abbia agito.
- Nella stanza in cui si trovano le docce deve es-sere garantita una distanza minima di 1 metro tra le persone, in quanto non si indossa alcuna protezione delle vie respiratorie. Nella stanza in cui si trovano le docce possono essere presenti solo tante persone quante sono le cabine doccia utilizzabili.
- La presenza delle persone deve essere registrata in appositi sistemi o tabelle e deve essere cancellata dopo 30 giorni.

II. J - Misure specifiche per le piscine all’aperto, le piscine coperte e laghi balneabili
1. Queste misure valgono per tutte le piscine all'aperto private e pubbliche, incluse le piscine all'aperto degli impianti termali, nonché piscine coperte, incluse quelle di impianti termali. Gli ultimi due commi disciplinano l’utilizzo dei laghi balneabili e degli stagni naturali gestiti da opera tori, nonché dei laghi balneabili liberi.
2. Vale un numero massimo di persone presenti allo stesso tempo, che viene garantito dal rispetto della regola del 1/10 riferita alla superficie utilizzabile, Inclusa la superficie dell'acqua.
3. Tra le persone deve essere mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando le persone sono in movimento o quando non si possa mantenere la di stanza minima interpersonale di 1 metro è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respirato rie. In acqua non è necessario utilizzare una protezione delle vie respiratorie, però deve essere rispettata la distanza minima prevista da questo comma.
4. L’uso di spogliatoi e docce anche in luoghi chiusi è ammesso nel rispetto delle misure di cui al precedente capo II. 13.
5. La disinfezione delle mani deve essere possi-bile agli ingressi, alle casse, ai servizi igienici e alle aree di seduta.
6. L'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione.
7.1 lettini, gli ombrelloni, le imbarcazioni e tutte le attrezzature utilizzate dagli ospiti devono es sere disinfettati dopo ogni cambio di persona.
8. Nelle piscine coperte l'areazione e il ricambio d’aria devono avvenire o per mezzo di un'adeguata superficie finestrata apribile oppure tra mite un impianto di ricambio dell'aria a condizione che si tratti di un impianto a unità di tratta mento aria (UTA) o di un’unità di ventilazione meccanica controllata (VMC). Questi impianti dovranno essere regolati in modo da utilizzare solo aria primaria. Qualora ciò non fosse possi-bile, dovrà essere ridotta il più possibile la quota di aria di ricircolo. Dovrà essere fatta una verifica e pulizia dell'impianto e qualora il sistema filtrante fosse quasi in scadenza, dovrà essere sostituito con uno più efficiente. Le griglie di ventilazione degli impianti dovranno essere pulite con panni in microfibra imbevuti di soluzione alcoolica al 70%.
9. Per le saune e le aree benessere collegate valgono le misure di cui al capo II. B, 10.
10. Il cloro attivo libero deve essere compreso tra 1 - 1,5 mg/l, il cloro combinato deve essere inferiore a 0,4 e il valore di pH dell'acqua deve essere tra 6,5 e 7,5. Il controllo deve essere effettuato ogni 2 ore e deve essere registrato in una tabella. Per le piscine senza cloro si applicano le misure di cui al seguente comma 11.
11. Nelle acque degli stagni naturali balneabili gestiti da operatori, l'accesso è limitato in base alla regola del 1/10. L'operatore deve garantire controlli regolari dell'acqua. Si applicano le di stanze di cui al comma 3 sia nell’acqua che nelle zone di riposo.
12. Nelle acque dei laghi balneabili liberi e degli stagni naturali liberi, si applicano le distanze di cui al comma 3 sia nell'acqua che nelle zone di riposo.

II. K - Misure specifiche per lo spettacolo dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli con la presenza di pubblico
1. Queste misure riguardano, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lo spettacolo dal vivo, le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli da vanti a un pubblico, anche quelli all'aperto.
2. Si applicano le misure di cui ai capi I. e II. Laddove siano previsti posti a sedere per tutto il pubblico nonché sui palcoscenici e nei periodi delle prove non si applica la regola del 1/10.
3. La seduta, l'occupazione delle sedie ovvero la sistemazione delle persone deve garantire che:
- venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno 1 metro tra persone senza protezione delle vie respiratorie;
- la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.
4. In luoghi chiusi o in aree delimitate, dove non sono previsti posti a sedere per tutti i presenti, l'accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti.
5. L’entrata e l'uscita delle persone è regolata con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione in modo tale che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.
6. In caso di spettacoli in luoghi chiusi, la misurazione della temperatura con laser di tutti i presenti è obbligatoria.
7. Durante la vendita dei biglietti e nel guarda roba pe il pubblico si applicano misure di prevenzioni specifiche. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l’utilizzo del bagno. Per il servizio bar valgono le misure di cui al capo II. D.

II. L - Misure specifiche per eventi e manifestazioni
1. Le presenti misure riguardano gli eventi e le manifestazioni pubbliche, anche all'aperto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge provinciale. Osservando le seguenti misure si evita il contatto diretto tra i partecipanti.
2. Non sono in ogni caso consentiti eventi pubblici e manifestazioni pubbliche con la somministrazione di cibi e bevande.
3. La disposizione e l'occupazione delle sedie, nonché la sistemazione delle persone devono garantire che:
- venga mantenuta una distanza stabile tra le persone di almeno 1 metro tra persone senza protezione delle vie respiratorie;
- la distanza minima di 1 metro può essere ridotta in caso di protezione delle vie respiratorie o se tra le persone sono installati dispositivi di separazione adeguati.
4. Nei luoghi chiusi e nelle aree delimitate in cui non siano previsti posti a sedere o non siano previsti per tutti i presenti, l’accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata, come prerequisito per evitare il contatto diretto dei partecipanti.
5. Per quanto riguarda le distanze, la protezione delle vie respiratorie e altre regole, si applicano le misure di cui all'allegato, capi I. e II.
6. L'entrata e l'uscita delle persone sono regolate con l'ausilio di sistemi di guida, personale di sicurezza ed eventuali sistemi di prenotazione, in modo da garantire che le distanze di sicurezza tra le persone possano essere mantenute in ogni momento.
7. Negli eventi privati e negli incontri di più persone devono essere comunque rispettate le misure di cui al capo I.

II. M - Misure specifiche per le attività fieristiche e di esposizioni
1. In luoghi chiusi o in aree delimitate l'accesso è limitato mediante il rispetto della regola del 1/10 per evitare una densità di persone troppo elevata.
2. Si applicano le misure di cui ai capi I. e II.
3. Il controllo giornaliero della temperatura con il laser è obbligatorio per il personale che è a con tatto con i clienti e per gli ospiti all'entrata.
4. Si applicano, inoltre, le prescrizioni ulteriori di specifici protocolli di sicurezza territoriali.

III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
1. I provvedimenti nazionali in materia hanno validità per gli ambiti non regolati da questa legge e dalle ordinanze provinciali. I protocolli nazionali e territoriali hanno validità per il rispettivo settore, fatte salve le diverse prescrizioni di questa legge e delle ordinanze provinciali.
2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato B, nonché, per ì rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato C, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del tra sporto e della logistica sottoscritto, il 20 marzo 2020, di cui all'allegato D, e le successive modi fiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri adeguati livelli di protezione, si determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Commissario del Governo, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita, previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
3. Le imprese nei cantieri edili e non edili pubblici e privati rispettano in modo prioritario i contenuti delle “Linee guida per attività nei cantieri edili e non edili pubblici e privati", nell'ultima versione, elaborate dai partner sociali.
4. Le imprese del settore turistico rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato B e ogni eventuale nuova ordinanza del Presi dente della Provincia.
5. Per le attività di cui ai capi II.D e II.E trovano applicazione i protocolli di sicurezza e le relative linee guida territoriali e nazionali.
5. Per le banche e gli istituti di credito valgono I rispettivi protocolli di sicurezza “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario" firmate in data 28 aprile 2020 e 12 maggio 2020 dalle parti sociali, e successive integrazioni, nonché il protocollo d’intesa “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del Credito Cooperativo”, firmato dalle parti sociali in data 7 maggio 2020. L’applicazione di queste misure specifiche con sente di disapplicare la misura di cui a capo II.I.
7. Per gli eventi sportivi, le competizioni sportive, lo sport organizzato professionistico e amatoriale, inclusi i rispettivi allenamenti valgono le disposizioni nazionali, inclusi i protocolli nazionali di sicurezza.
8. Per le corse ippiche e gli ippodromi si applicano i protocolli specifici nazionali.