Tipologia: CCNL
Data firma: 3 giugno 2020
Validità: 01.06.2020 - 31.05.2023
Parti: Unimpresa e Confail
Settori: Agroindustriale, Pesca, P.M.I.
Fonte: cnel


Sommario:

 

Nota esplicativa su pesca e Blue Economy
Modello di sviluppo economico e sociale ispirato ai principi della Blue Economy
Premessa
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Ente Bilaterale
Art. 3 - Durata, decorrenza e procedura di rinnovo
Art. 4 - Applicazione del contratto
Titolo II - Applicazione Mmg - Contratto di imbarco - Tabella
Art. 5 - Applicazione dell’MMG (minimo monetario garantito) per i soci lavoratori
Art. 6 - Tipi di contratto di imbarco
Art. 7 - Tabella di armamento
Titolo III - Sicurezza sul lavoro - Politiche attive - Formazione permanente
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
Art. 9 - Politiche attive del lavoro
Art. 10 - Formazione permanente e continua
Titolo IV - Congedi - Infrazioni disciplinari - Reclami - Riposi
Art. 11 - Congedi parentali e permessi brevi
Art. 12 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Art. 13 - Reclami dei marittimi
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Riposo giornaliero
Titolo V - Orari di lavoro a terra e manutenzione
Art. 16 - Orario di lavoro a terra
Art. 17 - Lavori per la manutenzione e pulizia
Art. 18 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Art. 19 - Servizi merci e provviste
Titolo VI - Retribuzioni - Qualifiche
Art. 20 - Retribuzioni
Art. 21 - Istituzione di una qualifica contrattuale
Art. 22 - Aiuti al settore
Art. 23 - Premio di produzione
Art. 24 - Secondo livello di contrattazione
Art. 25 - Livello decentrato
Art. 26 - Lavoro straordinario
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 28 - Qualità e quantità dei viveri
Art. 29 - Panatica sostitutiva e convenzionale
Titolo VII - Festività - Ferie
Art. 30 - Festività
Art. 31 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 32 - Ferie

 

Titolo VIII - Corresponsione retribuzione - Assicurazioni
Art. 33 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione “alla parte"
Art. 34 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione “fissa"
Art. 35 - Assicurazioni
Titolo IX - Risoluzione rapporto di lavoro - Assegno familiare - Trattamento di fine rapporto - Previdenza complementare
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
Art. 39 - Previdenza complementare
Titolo X - Trattamento economico malattia e infortunio - Rientro - Vestiario
Art. 40 - Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sul lavoro
Art. 41 - Rientro del marittimo al porto di imbarco
Art. 42 - Vestiario
Titolo XI - Affissione contratto - Deleghe sindacali - Controversie - Agevolazioni studio
Art. 43 - Affissione del contratto a bordo
Art. 44 - Riscossione deleghe sindacali
Art. 45 - Controversie sindacali
Art. 46 - Agevolazioni allo studio
Art. 47 - Trattamento di miglior favore
Titolo XII - Convenzioni di imbarco - Comunicazioni
Art. 48 - Convenzioni di imbarco
Art. 49 - Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare
Art. 50 - Indennità in caso di morte
Art. 51 - Richiamo alle armi
Titolo XIII - Diritti sindacali - Commissione Paritetica Nazionale -Sostituzioni - Prelazione
Art. 52 - Rappresentanze e diritti sindacali
Art. 53 - Commissione Paritetica nazionale
Art. 54 - Sostituzioni
Art. 55 - Prelazione nella riassunzione
Art. 56 - Contributo di assistenza contrattuale
Titolo XIV - Archivio contratti - Norme finali
Art. 57 - Archivio contratti
Art. 58 - Norma di rinvio
Art. 59 - Fondo interprofessionale per la formazione continua
Art. 60 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 61 - Fondo aiuti e solidarietà
Allegati: Tabelle 1, 2, 3, 4.


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese dei settori di pesca, acquacoltura e maricoltura ispirato ai principi della Blue Economy sotto qualsiasi forma giuridica costituita compresa la forma cooperativa
Periodo di validità dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2023

Il giorno 3 Giugno 2020 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Pietro Cavallini 24, a conclusione delle trattative avviate il 18 Gennaio 2020 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa - Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa - Federazione nazionale della Pesca, con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 - […], è stato stipulato il presente CCNL per il personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese dei settori di pesca, acquacoltura e maricoltura ispirato ai principi della Blue Economy sotto qualsiasi forma giuridica costituita compresa la forma cooperativa composto da 14 titoli e 61 articoli.
L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.

Nota congiunta - Allegati
Nella sfera di applicazione del presente contratto rientrano gli accordi sindacali sottoscritti dalle parti in materia di:
1. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 17/10/2019;
2. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 23/10/2019;
3. Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali;
4. Accordo interconfederale in materia di apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
5. Accordo interconfederale per l'attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
6. Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
7. Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti;
8. Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196;
9. Accordo interconfederale per la disciplina dei minimi contrattuali conglobati nelle tabelle economiche dei CCNL già sottoscritti da Unimpresa e Confail;
10. Accordo interconfederale per la disciplina dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali Nazionale costituiti da Unimpresa e Confail;
11. Accordo interconfederale per l’individuazione degli istituti contrattuali per l'erogazione dei premi di produttività nei CCNL sottoscritti da Unimpresa e Confail;
12. Accordo interconfederale per la disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale "Lavoro agile" ai sensi del capo II art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017;
13. Accordo Interconfederale sul comportamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 23/03/2020.

Nota: Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della r formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume come proprio lo spirito l'armonizzazione contrattuale e la normativa previdenziale nel settore imprese e cooperative della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle imprese e cooperative del comparto.
A tal fine le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le Parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalle Relazioni Sindacali di seguito riportato.
Inoltre, le Parti firmatarie del presente contratto concordano di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (D.lgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc...
Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.
In tale situazione, le parti considerano come fondamentali i principi definibili "di condotta" quali, ad esempio:
- attuazione di una pesca responsabile, necessaria a tramandare un ambiente marino integro alle generazioni future;
- valorizzazione del risultato della pesca, perseguendo l'incremento della qualità, la ricerca della tracciabilità e - in definitiva - la sicurezza alimentare dei consumatori;
- garanzia di un reddito adeguato ai lavoratori ed alle imprese del settore.
Per realizzare quanto sopra è necessaria una comune volontà delle parti che abbia una forte iniziativa di carattere politico, anche nei confronti dell’Unione europea, affinché si passi dalla politica dei divieti, delle limitazioni, della riduzione della base produttiva ad un'efficace azione di tutela e valorizzazione del Mediterraneo, promuovendo investimenti finalizzati all'attuazione di comuni programmi per lo sviluppo sostenibile dell'economia ittica e dell'occupazione nel settore.
Le parti datoriali daranno inoltre opportuna ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali

Al fine di promuovere una più efficace e proficua gestione dei rapporti tra le imprese, le cooperative e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità delle imprese e dei lavoratori le parti ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa, al fine di favorire l’implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.
In particolare, le Parti si impegnano a fornire informazioni sui programmi e sugli investimenti riguardanti lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (L.41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore; sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell’ambiente e alla sicurezza. Inoltre, si impegnano ad intervenire tempestivamente per essere di supporto alle costituzioni di nuove aziende con contratti di filiera, processi di sviluppo, ristrutturazioni e dove necessario fusioni, nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni di cui sopra, ad ogni livello sia regionale che territoriale, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore.

Art. 2 - Ente Bilaterale
Le parti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto di lavoro, hanno convenuto di istituire un organismo denominato EBIN.PMI, il quale è in grado di rendere operative le intese finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti delle imprese e delle cooperative di pesca, favorendo lo sviluppo e il consolidamento delle attività della pesca attraverso le necessarie progettualità e ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali nelle aree maggiormente rappresentative, nonché l'Osservatorio nazionale della Pesca.
Fermo quanto sarà ulteriormente stabilito dalle parti in sede di costituzione dell'Ente Bilaterale, gli ambiti delle materie demandate alla competenza dell'Ente stesso sono a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo:
1) la strutturazione del mercato del lavoro ed anche la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
2) la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione delle formazioni professionale alle imprese e cooperative con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato;
3) Dare risposte adeguate alle sfide del mercato, anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, mediante miglioramenti gestionali e dell'organizzazione del lavoro alfine di assicurare la qualità del prodotto nell'ambito dello sviluppo della capacità competitiva dell'impresa;
[…]
5) Valorizzare le risorse umane attraverso la qualificazione/riqualificazione degli addetti;
6) Promuovere il ruolo svolto dalle parti stipulanti il presente CCNL nell'ambito del dialogo sociale europeo;
7) Rendere operative le attività di formazione e riqualificazione professionale degli addetti gestendo i relativi progetti;
8) Monitorare e gestire sul territorio le esigenze di informazione/formazione degli addetti relativamente all'applicazione dei D.lgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99, 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
[…]
10) Gestire, ai sensi del decreto 24/10/2007, il rilascio delle certificazioni in materia di regolarità contributiva (DURC);
[…]
12) Analizzare il sistema delle politiche sociali del settore in Europa e l'evoluzione della normativa europea con particolare riferimento alle materie sociali;
[…]
15) Adempiere alle previsioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
16) Promuovere corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
17) certificare i contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi o regolamenti possono affidargli;
[…]
19) promuovere le buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
[…]
L’Ente bilaterale nazionale, le sedi regionali saranno costituiti da rappresentanti nominati esclusivamente dalle parti firmatarie del presente contratto.

Art. 4 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da imprese e cooperative di pesca;
2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da imprese e soci di cooperative di pesca.
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente: a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.

Titolo II - Applicazione MMG - Contratto d’imbarco - Tabella
Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco

Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall’armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello indicato al successivo art. 48 al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso le Autorità marittime competenti:
- Capitanerie di porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

Art. 7 - Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l’esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità Marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell’art. 317 del C.N. e dell'art. 426 relativo al regolamento attuativo.
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, sono demandate in sede nazionale alla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 53 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.

Titolo III - Sicurezza sul lavoro - Politiche attive -Formazione permanente
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.
In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l’utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 271/1999.
In materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99.

Titolo IV - Congedi - Infrazioni disciplinari - Reclami - Riposi
Art. 12 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio, possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che hanno facoltà di reclamo all'armatore oltreché all'Autorità preposta, anche tramite l'organizzazione sindacale.

Art. 14 - Riposo settimanale
Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l’efficienza complessiva dell'operatività aziendale.
Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Art. 15 - Riposo giornaliero
Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Titolo V - Orari di lavoro a terra e manutenzione
Art. 16 - Orario di lavoro a terra

Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
[…]
I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 17 - Lavori per la manutenzione e pulizia
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 18 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.
Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Art. 19 - Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc. ..., sono normalmente effettuati dagli stessi.

Titolo VI - Retribuzioni - Qualifiche
Art. 24 - Secondo livello di contrattazione

La contrattazione di secondo livello verrà svolta, in ambito territoriale, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.
[…]
Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
a. tabelle d'armamento e di esercizio;
b. riposo settimanale;
c. ferie pesca mediterranea;
[…]
e. organizzazione del lavoro;
[…]

Art. 26 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 16, è considerato lavoro straordinario.
[…]

Art. 28 - Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità.
L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Titolo VIII - Corresponsione retribuzione - Assicurazioni
Art. 35 - Assicurazioni

Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[…]

Titolo XIII - Diritti sindacali - Commissione Paritetica Nazionale - Sostituzioni - Prelazione
Art. 52 - Rappresentanze e diritti sindacali

Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge 142/01.
In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di compartimento o intercompartimentali.

Art. 53 - Commissione Paritetica nazionale
Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire una Commissione paritetica nazionale, finalizzata alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:
1) funzionamento dell'Ente Bilaterale EBIN.PMI;
2) modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'articolo 40;
3) applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 6; legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
4) Rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 8 del presente CCNL;
5) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
6) modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
7) possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
8) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.

Titolo XIV - Archivio contratti - Norme finali
Art. 58 - Norma di rinvio

Le parti concordano di rinviare ad una commissione paritetica la stesura formale e definitiva dei testi contrattuali nonché le condizioni normative ed economiche, entro la data del 30 settembre 2020.