Regione Valle d’Aosta
Ordinanza 12 giugno 2020, n. 242
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTA la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 “Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che l’organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo
2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COV1D-19";
ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica";
- all’articolo 1, comma 3, prevede che ‘M decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree'"',
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali";
- all’art. 1, comma 8 prevede che “E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 76”;
- all’articolo 1, comma 15, prevede che “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. ”;
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2"',
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1 lettera 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 giugno 2020, che prevede che “le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 70”;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 231 in data 5 giugno 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020);
VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all'allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020, recanti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a 3
fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n, 463 in data 5 giugno 2020, concernente, tra l’altro, il protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19 relativo all’Unità Produttiva Casa da Gioco, stipulato in data 19 maggio 2020 dal Datore di lavoro Casino de la Vallèe S.p.A., con il Medico Competente, il R.S.P.P., i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le Organizzazioni sindacali di riferimento;
VISTO, inoltre, il verbale della riunione del 4 giugno 2020 del Comitato regionale di Coordinamento, nel quale si dà atto che i contenuti del protocollo della Casa da gioco risultano perfettamente in linea con le indicazioni sanitarie di contenimento del contagio previste dall’allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020 (ora DPCM 11 giugno 2020);
CONSIDERATO che i protocolli adottati dalla Giunta regionale, le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e, in assenza di questi, le linee di indirizzo nazionali costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive, sociali e ricreative;
CONSIDERATO, altresì, che, in relazione ai dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e stanti le proiezioni sulla prosecuzione del contagio che attestano come l’indice del contagio “R con zero” sia calato progressivamente e che non sia al momento necessario prevedere misure ulteriormente restrittive secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35;
RICHIAMATI gli esiti del report, aggiornato al 26 maggio 2020, del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 “Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020". in relazione ai quali è stata confermata la classificazione a “rischio basso/livello 2” per la Regione;
ATTESO che l’Unità di crisi regionale nella riunione del 26 maggio 2020 ha preso atto di tale classificazione, confermando che la situazione epidemiologica è sotto controllo;
RICHIAMATI, altresì, gli esiti del report sopraindicato, aggiornato al 3 giugno 2020 e al 9 giugno 2020, in relazione ai quali è stata in entrambi i casi confermata la classificazione a “rischio basso” per la Regione;
RITENUTO, con riferimento a quanto disciplinato dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e, in particolare dall’articolo 1, comma 16, visto l’andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta, allo stato attuale, a un indice di contagiosità in progressivo decremento verso un valore di stabilizzazione, che dimostra il contenimento della diffusione del contagio, e considerata l’esigenza, pur nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale e di adottare con la presente ordinanza misure per consentire il riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali;
ACCERTATA, pertanto, ai sensi, dell’articolo 1, comma 1, lettera 1) del DPCM 11 giugno 2020, la compatibilità dello svolgimento dell’attività della Casa da gioco di Saint-Vincent e dell’attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio valdostano;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera 1), quali protocolli e linee guida applicabili alle suddette attività:
- per quanto riguarda la Casa da Gioco di Saint-Vincent, il protocollo congiunto di sicurezza anticontagio Covid-19 relativo all’Unità Produttiva Casa da Gioco, stipulato in data 19 maggio 2020 dal Datore di lavoro Casino de la Vallèe S.p.A., con il Medico Competente, il R.S.P.P., i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le Organizzazioni sindacali di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020, e la scheda tecnica di cui alle Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 11 giugno 2020 - allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020 - riferita all’attività di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, nonché, per le altre attività esercitate, le schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività;
- per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, la relativa scheda tecnica di cui alle Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 11 giugno 2020 - allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020 - nonché, per le altre attività esercitate, le schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività;
RITENUTO, pertanto, di consentire il riavvio delle attività della Casa da gioco di Saint-Vincent, nonché il riavvio delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica, anche in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità regionali;
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA

1. Il riavvio delle attività della Casa da gioco di Saint-Vincent è consentito, a decorrere dal 15 giugno 2020, nel pieno rispetto del protocollo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 463 in data 5 giugno 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nonché della scheda tecnica relativa all’attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse di cui alle Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 11 giugno 2020, nonché, per le altre attività esercitate, nel rispetto delle schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività.
2. Il riavvio delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo, sale scommesse è consentita, a decorrere dal 15 giugno 2020, nel pieno rispetto della scheda tecnica relativa all’attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 11 giugno 2020, nonché, per le altre attività esercitate, nel rispetto delle schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività.
3. È in ogni caso vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
4. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, nonché le misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020.

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La presente ordinanza ha validità dal 15 giugno 2020 fino a nuovo provvedimento.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il presidente della Regione
Renzo Testolin