Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754  - Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità

Ai sensi dell'art. 18,
D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 13, del medesimo decreto. Fino a tale data le norme contenute nel presente provvedimento si intendono vigenti solo se compatibili con quelle del citato d.p.r. 70/2001.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995

Vedi:
L. 3 aprile 1997 n. 94, art. 7D.Lgs. 5 dicembre 1997 n. 430, art. 2 e 7 ; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art. 45 ;


 

Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
Funzioni e compiti.

1. L'Istituto superiore di sanità (I.S.S.), oltre alle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267:
a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica;
b) esercita attività di consulenza in campo ambientale per quanto attiene la tutela della salute pubblica;
c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;
d) esegue, nei casi previsti dalle leggi, accertamenti ispettivi, controlli di Stato e controlli analitici;
e) compie accertamenti ed indagini di natura igienica sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;
f) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; alla classificazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle sostanze di cui è vietato l'uso nella pratica sportiva; inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;
g) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
h) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
i) stipula accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
l) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;
m) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;
n) appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente.

Articolo 2
Accordi di collaborazione.

1. Il direttore dell'Istituto stipula le convenzioni relative agli accordi previsti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera i) , indicando il responsabile scientifico dello studio o ricerca, sentita l'apposita commissione del comitato scientifico ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, secondo criteri stabiliti dal comitato amministrativo, sentito il comitato scientifico.
2. Al termine della convenzione il comitato scientifico valuta i risultati dell'attività svolta ed il conseguimento degli obiettivi previsti. I risultati sono di appartenenza sia dell'Istituto, sia della controparte scientifica dell'accordo.
3. I contributi eventualmente pattuiti sono versati alle entrate dell'Istituto e gestiti ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
4. I contributi di cui trattasi sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni e servizi, per le missioni e per quant'altro occorre per l'attività scientifica da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.
5. La gestione dei predetti fondi avviene su indicazione del responsabile scientifico, secondo i criteri deliberati dal comitato amministrativo.

Articolo 3
Incarichi temporanei di collaborazione.

1. L'Istituto ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici di cui agli accordi di collaborazione del precedente articolo, nonché per la realizzazione dei progetti d'interesse nazionale di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e degli altri programmi di ricerca finalizzata, individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera a) , del presente regolamento.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono espletate senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti degli organi di gestione dell'Istituto. Tali incarichi non comportano osservanza di orari di lavoro, né l'inserimento stabile all'interno della struttura operativa connessa al programma scientifico; possono bensì essere svolti in luoghi diversi dall'Istituto.
3. Le somme necessarie alla retribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono interamente a carico dei contributi accreditati all'Istituto superiore di sanità nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 2, ovvero dei fondi di cui all'art. 18 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché dei fondi all'uopo stanziati dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
4. Gli incarichi ai sensi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del direttore dell'Istituto, ai candidati che abbiano presentato domanda entro quindici giorni dall'affissione di apposito avviso da parte del responsabile scientifico nell'albo dell'Istituto e che siano risultati idonei allo svolgimento dell'incarico.
5. La valutazione di idoneità basata sul curriculum, sui titoli o su un eventuale colloquio è operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell'Istituto e composta dal direttore dell'Istituto o un suo delegato, in qualità di presidente, e da due ricercatori; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.
6. I compensi per gli incarichi suddetti, sono determinati dal responsabile scientifico in relazione alla speciale competenza richiesta, ai risultati da conseguire, ed alle classi retributive, nei limiti dei minimi e dei massimi stabiliti periodicamente con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono inoltre essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, qualora la particolare natura dell'incarico o l'urgenza lo richiedano.
8. L'Istituto, altresì, procede - con le modalità di cui al presente articolo - ad assunzioni con contratto a termine di personale di ricerca, di personale tecnico e di personale amministrativo secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 4
Borse di studio.

1. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea, diploma universitario o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite di spesa di 500 milioni.
2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
3. Le borse di studio vengono conferite mediante pubblico concorso e hanno durata annuale, le stesse sono rinnovate per non più di un biennio.
4. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del direttore è composta dal direttore dell'Istituto, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da due direttori di laboratorio, da due professori universitari, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; un funzionario amministrativo svolge le funzioni di segretario.
5. Le borse di studio sono conferite con provvedimento del direttore dell'Istituto.
6. I requisiti e le modalità di fruizione sono individuati con provvedimento del Ministro della sanità.
7. L'attività svolta durante il periodo di aspettativa per motivi di studio e ricerca, di cui all'art. 51 della legge 7 agosto 1973, n. 519, costituisce titolo di particolare rilevanza ai fini della valutazione, nell'ambito dei concorsi per l'accesso ai profili di dirigente di ricerca e tecnologo dell'Istituto superiore di sanità, relativamente ai settori attinenti a tali attività, qualora essa sia giudicata eccellente dal comitato scientifico. Il comitato scientifico determina i criteri di valutazione di detta attività, secondo i correnti parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale.

Articolo 5
Organi collegiali ed individuali.

1. Sono organi dell'Istituto:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Il consiglio dei direttori di laboratorio ed il consiglio di laboratorio, continuano ad esercitare le funzioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con l'esclusione, per il consiglio dei direttori di laboratorio, di quelle di cui all'art. 10, comma 3, n. 4, della citata legge n. 519 del 1973.

Articolo 6
Comitato amministrativo: composizione e funzioni.

1. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro della sanità; è presieduto dal Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica per tre anni, ed è composto da sei esperti di riconosciuta competenza nei settori di attività dell'Istituto, anche estranei alla pubblica amministrazione dei quali:
a) due designati dal Ministro della sanità individuati tra i dipendenti dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente di ricerca e/o dirigente tecnologo;
b) uno designato dal Ministro del tesoro;
c) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome;
d) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
2. È, altresì, componente di diritto del comitato il direttore dell'Istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.
3. Il comitato si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal Ministro della sanità o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato quando ne ravvisi l'opportunità o su richiesta della maggioranza dei componenti.
4. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. Le delibere di cui al seguente comma 7, lettere a) , b) e c) , sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
6. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità assunto di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il comitato esercita le seguenti funzioni:
a) trasmette con proprio parere, sentito il comitato scientifico, i piani annuali e triennali delle attività per l'approvazione del Ministro;
b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro;
c) delibera la ripartizione dei fondi fra le strutture organizzative dell'Istituto, in funzione dei compiti alle stesse attribuite e dei risultati conseguiti nell'espletamento delle attività scientifiche istituzionali, apprezzati secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7, comma 5, lettera e) ;
d) esprime parere sui regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ai sensi dell'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;
e) esprime pareri in ordine agli accordi di collaborazione di cui all'art. 2;
f) esprime parere sui concorsi da indire, con riguardo alla ripartizione dei posti, ai titoli ad alle materie di esame;
g) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanità o dal direttore dell'Istituto.
8. L'ordine del giorno va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima della seduta. L'ordine del giorno e le deliberazioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto. L'accesso ai relativi documenti è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 7
Comitato scientifico: composizione e funzioni.

1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità e dura in carica 3 anni. Esso è composto:
a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) da quindici esperti, anche stranieri, designati dal Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome, tra personalità scientifiche italiane ed eventualmente straniere;
c) da cinque esperti in rappresentanza del Ministero della sanità, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari sociali designati dai rispettivi Ministri;
d) dai direttori di dipartimento dell'Istituto;
e) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
f) da tre rappresentanti di ruolo, eletti ogni tre anni, secondo le norme vigenti, da e fra il personale appartenente ai profili di ricercatore o tecnologo o profili superiori, uno per ognuna delle seguenti discipline:
mediche e biologiche;
chimiche e farmaceutiche;
fisiche e tecnologiche.
2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
3. Il presidente del comitato invita alle riunioni esperti dell'Istituto, o esperti esterni anche con cittadinanza straniera, particolarmente competenti nelle materie in esame.
4. Il compenso per i componenti esterni del comitato scientifico è fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Il comitato scientifico:
a) esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine a piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dall'art. 6, comma 7, lettera a) ;
b) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
c) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, laboratori e reparti;
d) esprime parere su quanto previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, nonché su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale;
e) esprime annualmente valutazione sull'attività di ciascun dipartimento, di ciascun laboratorio, di ciascun laureato facente parte del personale tecnico-scientifico, anche a contratto, avente livello professionale I, II, III, od equivalenti secondo i criteri che predetermina ogni due anni con riferimento ai parametri in uso presso la comunità scientifica internazionale;
f) determina, ogni due anni, i criteri di valutazione di cui all'art. 4, comma 7.
6. Il comitato si riunisce almeno 6 volte all'anno e può articolare i propri lavori anche per commissioni, nominate dal presidente, sentito il comitato stesso. Esse operano nelle materie e con le modalità individuate con il provvedimento di nomina. Per le modalità di funzionamento si applica il precedente art. 6, comma 4.
7. Il parere previsto dall'art. 2, comma 1, in materia di accordi di collaborazione, viene reso da apposita commissione, costituita ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Articolo 8
Direttore dell'Istituto.

1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalità scientifica, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.
2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato una sola volta con l'osservanza della stessa procedura, tenuto conto dei risultati raggiunti, avuto riguardo a quanto esposto nella dichiarazione programmatica di cui al seguente comma 4, lettera b) .
3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, lettera c) , del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e con riferimento ai contratti del comparto ricerca.
4. Il direttore dell'Istituto:
a) attua i programmi generali e realizza gli obiettivi indicati dal Ministro della sanità;
b) entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico indica con una relazione programmatica al Ministro della sanità, al comitato amministrativo, al comitato scientifico, le linee e le priorità che intende perseguire;
c) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto;
d) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di delibera del comitato amministrativo;
e) cura la esecuzione delle delibere adottate dal comitato amministrativo;
f) predispone, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;
h) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto;
i) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, sentito il comitato scientifico, e di direttore dei laboratori, dei servizi tecnici, di reparto e di ogni altra struttura interna, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 7 agosto 1973, n. 519, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di laboratorio dallo stesso delegato o, in assenza di delega, da colui che vanta la maggiore anzianità di servizio nella funzione.
6. Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea ufficiale, le cui attribuzioni possono essere affidate ad un direttore di laboratorio.

Articolo 9
Organizzazione dell'Istituto.

1. L'Istituto è articolato in dipartimenti, laboratori, servizi generali e servizi tecnici.
2. I laboratori si articolano in reparti; i servizi tecnici si articolano in unità funzionali.
3. I dipartimenti svolgono funzioni di coordinamento di laboratori o servizi al fine del miglior utilizzo delle risorse finalizzate a specifici programmi o alla razionalizzazione dell'attività scientifica dell'ente.
4. La direzione dei dipartimenti è affidata ad un direttore di laboratorio, nominato ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera i) , del presente regolamento. Col provvedimento di nomina sono, altresì, individuati i compiti allo stesso affidati, comunque finalizzati alla realizzazione del coordinamento di cui al comma 3 e la durata nelle relative funzioni.
5. Il consiglio di laboratorio di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1973, n. 519, si riunisce altresì mensilmente con la partecipazione di tutti i laureati tecnici per l'esame dello svolgimento dell'attività scientifica.
6. L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Articolo 10
Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione.

1. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, in termini di competenza e di cassa, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno ed adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministro della sanità entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla sua deliberazione.
2. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio ed è corredato altresì dei dati sulla consistenza numerica del personale in servizio. Unitamente al bilancio di previsione è allegato un bilancio pluriennale correlato al piano triennale di attività.
3. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività e proficuità nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.
4. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
5. Il servizio di tesoreria dell'Istituto è espletato a mezzo contabilità speciale aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma.
6. Alla contabilità speciale affluiscono tutte le entrate dell'Istituto e alla medesima vengono imputati tutti i pagamenti da farsi per conto di essa.
7. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
8. Sono vietate gestioni fuori bilancio ad eccezione di quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559.
9. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate negli esercizi successivi.
10. L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle entrate derivanti dalle seguenti voci:
a) tariffe dei servizi a pagamento resi dall'Istituto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
b) quote di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
c) proventi dei contratti di licenza di sfruttamento di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per le cessioni di "know-how" i cui diritti economici appartengono all'Istituto;
d) proventi derivanti dalla vendita dei beni dichiarati fuori uso;
e) altri eventuali proventi.
11. L'istituto, inoltre, provvede all'autonoma gestione delle spese derivanti dalle seguenti voci:
a) spese per organi istituzionali e per il personale;
b) spese per il funzionamento dell'Istituto;
c) spese per l'acquisto di beni e servizi;
d) spese per liti;
e) i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
f) ogni eventuale spesa idonea per realizzare i compiti dell'Istituto.

Articolo 11
Gestione finanziaria.

1. Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti amministrativi secondo la rispettiva competenza sulla base delle assegnazioni disposte dal direttore dell'Istituto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del creditore, è effettuata dal competente ufficio previa verifica della relativa documentazione.
3. La liquidazione delle forniture dei beni, lavori e servizi, viene operata sulla base del buono di ordinazione vistato dal consegnatario, della richiesta di pagamento o del prospetto di liquidazione e dei documenti attestanti la regolare esecuzione delle relative prestazioni o dei verbali di collaudo.
4. Gli ordinativi sono firmati dal direttore dell'Istituto stesso o dai dirigenti responsabili secondo le rispettive competenze.
5. I titoli di spesa sono inviati direttamente alla sezione di tesoreria tramite l'ufficio centrale di ragioneria.
6. Per i pagamenti all'estero si applicano le vigenti disposizioni normative.
7. L'ufficio centrale di ragioneria, istituito presso l'Istituto superiore di sanità dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724, esercita il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto stesso.
8. Con provvedimento del direttore dell'Istituto sono nominati il consegnatario ed il cassiere.
9. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
10. Il conto consuntivo della gestione delle entrate e delle spese è trasmesso al Ministro della sanità entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Detto conto è costituito dal conto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dalla relazione sui risultati della gestione predisposta dal direttore dell'Istituto.

Articolo 12
Acquisto di beni e servizi.

1. I laboratori e i servizi dell'Istituto superiore di sanità entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario provvedono alla ricognizione del proprio fabbisogno di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività istituzionale. Al relativo coordinamento, sulla base di scale di priorità, prefissate dal direttore, in relazione alle risorse di bilancio, provvede apposita commissione nominata con provvedimento del direttore.
2. È vietato qualsiasi artificioso frazionamento di spesa relativa al medesimo oggetto.
3. La destinazione esclusiva alla ricerca scientifica dei beni è dichiarata dal direttore dell'Istituto, anche in relazione all'applicazione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. L'Istituto superiore di sanità provvede, altresì, direttamente alle forniture d'ufficio, valutando autonomamente la indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo.
5. Con successivo decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le modalità di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è emanato apposito capitolato d'oneri generale disciplinante le forniture ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 13
Attività contrattuale.

1. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta preliminarmente a parere vincolante, sulla convenienza giuridico-amministrativa ed economica, di apposita commissione, nominata con decreto del Ministro della sanità, che si esprime su progetti di contratto passivi eccedenti la somma di L. 150.000.000 e che importino spesa fino a L. 300.000.000 per le procedure negoziate e fino a L. 600.000.000 per le procedure aperte, nonché sui progetti di contratti attivi di importo superiore a L. 75.000.000.
2. La commissione di cui al precedente comma, di durata triennale, è composta da un magistrato di Consiglio di Stato, presidente, da due direttori di laboratorio e dal dirigente generale-direttore amministrativo dell'Istituto e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, indicato dal ragioniere generale.
3. Per limiti di spesa superiori a L. 600.000.000 per le procedure aperte e L. 300.000.000 per quelle negoziate, l'attività contrattuale è soggetta al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, che si esprime sul relativo progetto di contratto.
4. Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire 150.000.000, nonché, quando sul contratto si sia espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensioni di lavori o prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente L. 80.000.000.
5. La commissione di cui al comma 1 esprime, altresì, parere sui progetti di contratto da sottoporre al Consiglio di Stato, dopo aver proceduto all'analisi dei costi e alla valutazione della rispondenza degli oggetti dei predetti contratti alle esigenze dei laboratori e servizi richiedenti.
6. Fermo restando quanto precede, l'Istituto superiore di sanità provvede direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione, istituita presso l'Istituto.
7. I contratti anche con ditte estere sono stipulati da un dirigente amministrativo in forma pubblica o privata, secondo le vigenti disposizioni di legge o mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
8. [ Non ammesso al visto della Corte dei conti ].

(Terzo comma: l'art. 17, commi 26 e 27, L 15 maggio 1997, n. 127, ha dettato i casi tassativi in cui deve essere espresso il parere obbligatorio del Consiglio di stato)

Articolo 14
Servizi a pagamento.

1. L'Istituto rende a pagamento servizi inerenti alle proprie funzioni. I predetti servizi e le relative tariffe sono determinati con provvedimento del Ministro della sanità, le tariffe devono essere non inferiori ai costi complessivi della prestazione, così come disposto dall'art. 2, comma 2, lettera g) , del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.
2. Le tariffe delle analisi di revisione già determinate ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma precedente.
3. I servizi di cui trattasi sono resi solo a seguito del pagamento delle somme secondo la tariffa da parte degli interessati, senza farsi luogo a rimborso alcuno, a modifica di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327.

Articolo 15
Servizi e spese in economia.

1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia entro il limite massimo di L. 150.000.000.
2. Le provviste in economia per l'acquisizione di beni e servizi per cui non sia possibile, per ragioni di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, provvedere altrimenti, sono eseguite mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità.
3. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare:
a) acquisto di medicinali, sostanze chimiche, biologiche e radioattive, prodotti terapeutici, piante e semi;
b) acquisto di animali per esperimento o per preparazione di sieri e vaccini, nonché dei necessari mangimi e delle strutture per stabulazione;
c) lavori urgenti di manutenzione dei locali adibiti ad uso dell'Istituto superiore di sanità, ivi compresi quelli di installazione di impianti tecnologici di qualsiasi genere;
d) spese per congressi, conferenze, riunioni, convegni ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
e) acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione di mezzi di trasporto;
f) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni scientifiche di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
g) spese di rappresentanza e casuali;
h) spese editoriali, di documentazione e di pubblicità, nonché lavori di traduzione e copia qualora l'Amministrazione non possa provvedere con proprio personale, da affidare unicamente ad imprese commerciali;
i) spese postali, telefoniche e telegrafiche e relative a sistemi di trasmissione dati;
l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio e spese doganali;
m) spese urgenti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi;
n) spese urgenti per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione e la modifica di macchine per ufficio e apparecchiature scientifiche;
o) spese relative a quant'altro occorra per il funzionamento dei laboratori e servizi dell'Istituto superiore di sanità.
4. Le provviste in economia di importo superiore a L. 5.000.000 debbono essere corredate da una relazione tecnica redatta dal laboratorio o servizio richiedente. Le provviste di importo superiore a L. 10.000.000 debbono, altresì, essere fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte del settore salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
5. Ogni lavoro ed ogni acquisto eseguito in economia deve essere dichiarato regolarmente eseguito dal richiedente con certificato controfirmato dal direttore del laboratorio o servizio. Quando la spesa supera L. 50.000.000 i lavori e gli acquisti devono essere collaudati da una commissione di tre componenti.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520, concernente i servizi e le spese dell'Istituto superiore di sanità da farsi in economia.

Articolo 16
Cassiere.

1. Ove occorra, si provvede in contanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, al pagamento delle spese casuali, dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, degli anticipi di viaggio, delle minute spese di funzionamento dell'Istituto, nonché di quelle altre spese il cui pagamento si renda necessario ed urgente.
2. Per il pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede mediante ordinativi a favore del cassiere con l'obbligo della resa del conto giudiziale.
3. Per speciali esigenze individuate con provvedimento direttoriale, il cassiere riceve il versamento di somme liquide, vaglia postali e vaglia cambiari della Banca d'Italia intestati all'Istituto, emettendo apposite quietanze in triplice copia numerate in ordine continuativo, per ogni esercizio finanziario. Le somme introitate devono essere versate entro tre giorni alla contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Articolo 17
Consegnatario dei beni mobili.

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di facile consumo, sono dati in consegna - previa sottoscrizione di apposita scheda in duplice esemplare - a dipendenti che ne sono responsabili per debito di vigilanza. Analogamente si procede per le variazioni del responsabile della custodia.
2. L'inventario dei beni è curato dal consegnatario che emette i buoni di carico e di scarico in triplice esemplare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
3. Non sono iscritti negli inventari, ma annotati in apposito registro di carico e scarico, gli oggetti che per loro intrinseca natura sono destinati al consumo, sono parti di ricambio di altri beni, ovvero si deteriorano con l'uso, e quelli di modico valore.
4. Il consegnatario restituisce copia del buono di ordinazione all'ufficio amministrativo, vistata e numerata in ordine progressivo, all'atto della consegna del bene.
5. La cancellazione dagli inventari avviene per i beni mobili dichiarati fuori uso per perdita, ovvero per cessione e vendita. Essa è disposta con provvedimento del direttore dell'Istituto, sentita apposita commissione.
6. Il consegnatario opera l'iscrizione dei beni predetti negli inventari o nel registro di facile consumo e deve tenere apposito registro di carico e scarico sulla base della copia del buono di acquisto emesso dall'ufficio amministrativo, della bolla di consegna del fornitore o trasportatore e della copia del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Lo scarico è operato sulla base del provvedimento di cancellazione.

Articolo 18
Servizi sociali per il personale.

1. Sono attivati, anche mediante convenzione e nel rispetto dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, presso l'Istituto superiore di sanità, un servizio di mensa per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei mesi, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.
2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto che provvede a determinare il contributo - pari al costo dei servizi - da porre a carico dei dipendenti.
3. La gestione della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa avente il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.
4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre ai buoni pasto.

Articolo 19
Attività formative, di perfezionamento e aggiornamento professionale del personale del Servizio sanitario nazionale.

1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto, sentito il comitato scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.
2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto, vengono previsti annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare per ogni anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi.
3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati sono, di volta in volta, approvati dal comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa deve contenere, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.

Articolo 20
Art. 20.
[ Non ammesso al visto della Corte dei conti ].

Articolo 21
Art. 21.
[ Non ammesso al visto della Corte dei conti ].

Articolo 22
Organi collegiali.

1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.
2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali deve intervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23
Relazione sull'attuazione del regolamento.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore dell'Istituto, con relazione al Ministro della sanità, sentiti il comitato amministrativo ed il comitato scientifico, riferisce sull'applicazione del regolamento, formulando eventuali proposte di modifica volte a migliorare la funzionalità dell'Istituto.

Articolo 24
Dotazioni organiche.

Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità, in applicazione dell'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono costituite dai posti previsti in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni ed alle procedure previste dall'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993.

Articolo 25
Rinvio alle norme di contabilità dello Stato.

Per le materie non disciplinate dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Articolo 26
Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanità.

1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, l'Istituto superiore di sanità resta disciplinato dalle seguenti disposizioni:
articoli 2, 3, 10 (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente: "Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità";
art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, concernente l'ospitalità presso l'Istituto superiore di sanità;
art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva;
decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;
decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;
decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528;
decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528;
decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993, n. 134, concernente modifiche, per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le altre disposizioni relative all'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, non richiamate nel comma 1, cessano di avere efficacia.

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 26074/2012;