Regione Emilia-Romagna
DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

 

Ai   Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
      Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
      Aziende USL della Regione Emilia-Romagna
p.c. Servizio programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza
     Regione Emilia-Romagna
 

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 -“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”, che prevede, tra l'altro, anche una serie di indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il recentissimo DPCM del 26 aprile 2020, all'art. 2, comma 6 riprende l'indicazione per le aziende di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione, riportato in allegato 6, sottoscritto il 24 aprile 2020 che implementa ed integra il precedente del 14 marzo 2020 sopra citato.
Il Protocollo prevede che siano sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula, anche se già organizzata; prevede inoltre, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, che la formazione sia effettuata a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
Il protocollo sopra citato fornisce indicazioni anche in merito all'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; a causa dell'emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, prevede che il mancato completamento dell'aggiornamento non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, potrà continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista potrà continuare ad operare come carrellista).
L'aggiornamento dovrà essere completato alla cessazione delle misure restrittive previste dai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.
Ciò premesso, si forniscono le indicazioni allegate, condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro, che prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche le verifiche finali, laddove previste, possono essere svolte in modalità a distanza ad esclusione di tutte le prove pratiche che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Cordiali saluti.

Adriana Giannini
 

Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.

A seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, si rende opportuno prendere alcune decisioni in merito all'effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contesto di riferimento normativo
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).”.

A questo va anche aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. "Cura Italia" che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa (come nell'esempio sopra citato del carrellista). Aggiornamento che dovrà essere completato, al termine dell'emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.

NOTA:
Dalla lettura delle disposizioni sopra esposte si evidenzia che deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche e che le modalità di lavoro agile a distanza, comprese anche le attività di formazione, sono la soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Indicazioni sulla modalità formativa "Videoconferenza"
Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del temine “videoconferenza”.
L'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell'Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell'emergenza in atto.
La Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 riporta:
Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

NOTA:
Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come attività di tipo "residenziale". Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.

Conclusioni
In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
La formazione teorica in videoconferenza è necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del Covid-19.
La formazione pratica all'uso dei DPI ora più che mai essenziale, specialmente nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ove è proposta da ISS, potrà essere realizzata ricorrendo all'on-line, fino al termine dell'emergenza.
È auspicabile, in ogni caso, l'emanazione di un chiarimento che possa definire l'equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza.