Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 75
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private - Modifiche all'ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 23 marzo 2020 contenenti misure nei confronti delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 4 dell'11 marzo 2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale” che al punto 5, dispone la proroga sino al 30/06/2020, salvo diverse successive disposizioni, di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 13 Marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private” che:
- al punto 14 stabilisce che le Comunità terapeutiche- sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso
provvedimento - tra le altre misure adottate, sospendano le visite dei familiari e riducano al massimo l'accesso dei volontari;
- al punto 15 stabilisce - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - la sospensione dei trasferimenti di salma di cui all'art. 16 comma 4 della LR 41/2012 e ss.mm.ii., limitatamente ai trasporti di salma dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il decesso all'abitazione privata, al fine di evitare afflusso di persone non controllato in luoghi non idonei;
ATTESO che l'efficacia delle disposizioni di cui ai punti 14 e 15 della Ordinanza Presidenziale n. 7/2020 è stata prorogata con le successive ordinanze n. 23/2020 e n. 37/2020 e, da ultimo, con l'Ordinanza Presidenziale n. 43 del 20 aprile 2020 che ne dispone la ulteriore proroga per la tutta durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 o sino a diverso provvedimento presidenziale;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 23 marzo 2020 emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, siccome integrata con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 10 aprile 2020, con la quale nel recepire il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie” sono state approvate le prime misure specifiche da adottarsi nei confronti delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie;
ATTESO che con la precitata l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16/2020:
- al punto 1) è stato recepito integralmente il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie”;
- al punto 3) è stato disposto il divieto di accedere alle strutture socio-sanitarie da parte di familiari e conoscenti, siccome indicato nel DPCM n. 9 marzo 2020 art.2, comma q;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare:
• l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
• l'articolo 1 comma 14, il quale dispone altresì che le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporziona- lita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
• l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19.” che, analogamente, all'articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 allo stesso DPCM;
PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio;
ATTESO che il Report 4 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo - elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 9 giugno con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dall'1 al 7 giugno attesta che “(omissis) -Le misure di lock-down in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza molto diversa nelle 21 Regioni/PPAA. La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla prima fase di transizione, è complessivamente positiva..." con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo di COVID-19 definita BASSA;
CONSIDERATO che il predetto Report evidenzia che “...Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane. Questo richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale e il distanziamento fisico." e che pertanto, allo stato, la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la riapertura ed il ripristino di talune attività;
VISTE le precedenti ordinanze nn. 70, 72 e 73, rispettivamente del 7, 9 e 10 giugno 2020, con le quali il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base di Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
PRESO ATTO del documento recante “Procedura per la riapertura ai visitatori delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie (allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), siccome elaborate dal Referente Sanitario Regionale e dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanità;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato e della situazione epidemiologica attuale:
- di poter consentire ai visitatori esterni l'accesso alle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal precitato allegato 1;
- di poter ripristinare la vigenza dell'art. 16 comma 4 della L.R. n. 41/2012 e ss.mm.ii., limitatamente ai trasporti di salma dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il decesso all'abitazione privata, al fine di evitare afflusso di persone non controllato in luoghi non idonei.
RITENUTO altresì, alla luce del graduale ripristino delle attività ambulatoriali ed amministrative presso le ASL e ad al fine di evitare ogni disagio agli assistiti aventi diritto o interruzione nella fruizione del diritto all'esenzione, di dover disporre una ulteriore proroga, sino al termine ultimo del 31/07/2020, di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. di revocare il divieto di accedere alle Comunità terapeutiche da parte di familiari, siccome disposta dal punto 14 della Ordinanza Presidenziale n. 7/2020 e prorogata con le successive ordinanze n. 23/2020, n. 37/2020 e n. 43 del 20 aprile 2020;
2. di revocare il divieto di accedere alle strutture socio-sanitarie da parte di familiari e conoscenti di cui al punto 3) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16/2020;
3. di approvare a tal fine la Procedura per la riapertura ai visitatori delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie (allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), siccome elaborate dal Referente Sanitario Regionale e dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanità;
4. di revocare la sospensione dei trasferimenti di salma di cui all'art. 16 comma 4 della LR 41/2012 e ss.mm.ii., siccome disposta dal punto 15 della Ordinanza Presidenziale n. 7/2020 e prorogata con le successive ordinanze n. 23/2020, n. 37/2020 e n. 43 del 20 aprile 2020;
5. di disporre la proroga, sino al termine ultimo del 31/07/2020, di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020;
6. che le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide per la tutta durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 o sino a diverso provvedimento presidenziale;
7. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
 

Procedura per la riapertura ai visitatori delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie

ALLEGATO 1

La modalità di accesso alle strutture in oggetto (es. RSA, Comunità Terapeutiche di recupero etc.) da parte dei familiari è soggetta alle seguenti procedure:

1) Entro 48 ore precedenti la data prevista di visita, i familiari devono presentare, alla Direzione della struttura, una richiesta di permesso per la visita, in cui è riportato il nome dell'ospite e un'autocertificazione sul proprio stato di salute (allegato 1.a);
2) l'ingresso dei visitatori deve essere approvato, concordato e programmato con la Direzione della struttura, al fine di garantire accessi contingentati nel tempo nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente; la Direzione predispone, su base quotidiana, una lista degli accessi giornalieri approvati (allegato 1.b).
I responsabili delle singole strutture devono garantire le seguenti misure:
1) riorganizzare i percorsi di ingresso ed uscita e rimodulare l'accesso alle strutture, predisponendo percorsi con accesso ed uscita diversificati, prevedendo un unico punto di ingresso destinato al controllo dei soggetti in zona dedicata di “triage” e limitando il numero di visitatori (micro-gruppi);
2) rendere disponibile un adeguato numero di dispenser di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani, opportunamente collocati;
3) attivare procedure di triage, in “area filtro” con operatore dedicato a:
a. verificare la registrazione dell'utente nella lista degli accessi approvati;
b. verificare l'uso della mascherina da parte dei visitatori;
c. rilevare e registrare (allegato 2) la temperatura corporea degli utenti con termometro termoscanner; in presenza di temperatura superiore a 37.5°C o di sintomatologia suggestiva per COVID-19, i visitatori non potranno accedere alla struttura e saranno rinviati al proprio domicilio con l'indicazione di contattare il proprio Medico di Medicina Generale per gli opportuni accertamenti diagnostici successivi;
d. controllare che ciascun visitatore esegua corretta profilassi igienica delle mani;
e. distribuire foglio informativo come da facsimile (allegato 1.c);
4) promuovere e facilitare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture. A tal fine è auspicabile l'utilizzo di adeguata segnaletica, quale ad esempio adesivi informativi da porre sul pavimento, paline segnaletiche, nastri segnapercorsi etc.
 

ALLEGATO 1.a

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI INGRESSO
...omissis..

ALLEGATO 1.b

LISTA DEGLI ACCESSI GIORNALIERI APPROVATI
...omissis...
 

ALLEGATO 1.c

FACSIMILE FOGLIO INFORMATIVO