Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo applicativo di sicurezza
Data: 24 maggio 2020
Validità: dal 22 maggio 2020
Settori: Sport, FIDS
Fonte: federdanza.it/


Federazione italiana danza sportiva Protocollo applicativo di sicurezza #RIPARTIAMOINSICUREZZA
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS COV-2

Proposte elaborate dal gruppo di lavoro tecnico scientifico della Federazione Italiana Danza Sportiva in applicazione al DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) e delle Linee guida per l'attività sportiva di base e motoria in genere dell'Ufficio per lo Sport.
Revisione n. 1 del 24 maggio 2020

Premessa
Il presente documento si propone lo scopo di fornire indicazioni tecniche e operative utili a supportare l'adozione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2 al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno delle strutture delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Danza Sportiva, in cui coesistono le attività svolte a vario titolo dai collaboratori a quelle sportive dei tesserati che accedono dall'esterno.
Tali indicazioni seguono la logica del principio di precauzione e ripercorrono i punti salienti del Protocollo condiviso di regolamentazione, delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2, parte integrante del DPCM del 26 aprile 2020, delle Linee Guida per gli allenamenti emanate dalla FIDS stessa, del DPCM del 17 maggio 2020 e dei seguenti documenti normativi emanati dal governo:
- Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;
- Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
- Linee guida sport di base e attività motoria.
Le indicazioni, di carattere generale, andranno applicate nei contesti specifici in funzione delle caratteristiche dei luoghi e degli spazi, delle modalità organizzative e delle specifiche attività sportive. Il settore delle discipline della Danza Sportiva è classificato nel Rapporto “LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA” tramite l'analisi del rischio per disciplina, con un valore medio/alto.
Tale livello di rischio deriva sia dal fatto che la Danza Sportiva presenta molte discipline svolte con differenti gradi di prossimità tra i partecipanti, per cui il distanziamento non può essere definito staticamente in quanto l'attività sportiva è principalmente dinamica all'interno della pista, nonostante non vi sia l'uso di strumenti ed attrezzi costituenti fonti di contagio e le aree di allenamento siano mediamente molto estese in termini dimensionali per garantire adeguato spazio interpersonale.
Pertanto, partendo dalla classificazione di rischio estratta dal Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza”, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentiti la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva per la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi della pratica sportiva e delle strategie di prevenzione quale supporto alle decisioni del Governo per l'organizzazione e la gestione della fase 2 di riavvio dell' attività sportiva e motoria, si elabora il seguente PROTOCOLLO APPLICATIVO.
Per tutte le indicazioni non elencate nel presente protocollo si fa espresso riferimento alle norme e prescrizioni contenute nei DPCM, nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze regionali/comunali. Laddove le disposizioni contenute nel presente documento dovessero non essere in linea con le disposizioni nazionali o emanate dai competenti enti locali, quest'ultime s'intendono prevalenti.

1. Definizioni
Per OPERATORE SPORTIVO si intende sia chi pratica l'attività sportiva (tecnici ed atleti) sia chiunque autorizzato a stare nell'impianto sportivo.
Per SITO SPORTIVO si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo.
Per ORGANIZZAZIONE SPORTIVA si intende la Federazione Italiana Danza Sportiva ed Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche ad essa affiliate.
La FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.
Il TELELAVORO è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.
Per MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CORONAVIRUS (allegato 1) si intende il modulo di autocertificazione con il quale si di forniscono le informazioni richieste per contenere la diffusione del contagio da covid-19 e la relativa emergenza epidemiologica, in ambito sportivo.

2. Informazione
L'impianto sportivo deve essere un luogo sicuro. A tal fine, un'informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di prevenzione e per questo motivo si assume l'impegno di portare a conoscenza di tutti i frequentatori delle indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza. L'informazione sarà articolata nel seguente modo:
A. Informazione preventiva
A tutti gli utenti e ai collaboratori sarà fornita un'apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali delle presenti indicazioni. In particolare, l'informativa riguarderà:
a) l'obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede Associativa in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell'ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);
b) il divieto di permanenza presso l'impianto sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali di cui al punto precedente;
c) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni emanate dalle autorità governative (in particolare, quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani egli altri comportamenti indicati dalla nota informativa di cui sopra).
B. Informazione all'interno dell'impianto sportivo
■ Prevista apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell'ingresso, ingresso spogliatoi, area ristori, servizi igienici, bacheca generale.
■ Informazione generale rispetto a:
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e parainfluenzali e di chiamare il proprio medico;
o il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;
o La consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nell'impianto sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti;
o lavarsi spesso le mani;
o coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce;
o cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
o porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
o mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
o evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano;
o utilizzare adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI).
Ulteriore cartellonistica:
■ apposizione nei servizi igienici delle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;
■ apposizione cartelli rispetto distanza 1 metro;
■ apposizione cartelli sul numero di persone previste al massimo nei locali chiusi.
2.1 formazione degli operatori
La formazione in questo contesto è intesa come un'attività fondamentale per la comprensione degli interventi di prevenzione attuati nel sito sportivo o per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e, quindi, la condivisione di modalità e procedure utili per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.
Inoltre, la necessità di riavviare gli impianti, dopo il fermo o il funzionamento limitato alla salvaguardia di servizi essenziali, comporterà l'esigenza di prevedere un'attività di formazione specifica indirizzata alle figure preposte al loro funzionamento a regime, nell'ottica di nuove procedure operative che comprenderanno tutti gli accorgimenti necessari al contenimento del rischio da Covid-19.
Il rischio Covid-19 è trasversale, pertanto interessa tutte le figure presenti nel sito sportivo, quindi, la formazione e l'informazione deve essere erogata a tutti gli atleti, agli operatori sportivi e agli accompagnatori attraverso l'affissione del presente protocollo nonché delle Linee guida del Ministero nella bacheca del centro di Danza Sportiva.

3. Criteri della valutazione del rischio con particolare riferimento all'ambiente sportivo
I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
a) individuazione dei fattori di pericolo e dei meccanismi di trasmissione associati alla pericolosità del virus (allegato 2);
b) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
c) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.
Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva e degli ambienti.
Si prevedono le seguenti fasi:
1. analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi individuati, nonché di eventuali accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e delle attività fisiche e sportive sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di specialità svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. analisi degli ambienti e dei luoghi che caratterizzano il sito sportivo;
6. individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. indicazioni relative al mezzo di trasporto e analisi dei rischi secondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
■ su unico turno di attività/allenamento;
■ su più turni di attività/allenamento;
■ con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
■ con modalità di svolgimento particolari.
In ogni caso si consiglia l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano, per coloro che accederanno e alle attività sportive proposte, la possibilità di tracciarne l'accesso alle strutture per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di meglio regolamentare l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, per contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumentano il rischio di diffusione dei droplets.
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:
■ determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
■ organizzare un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a:
■ ingresso al sito sportivo;
■ accesso ai locali/spazi di pratica sportiva;
■ accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;
■ accesso ai servizi igienici.
In particolare, sul punto della sorveglianza sanitaria occorre prestare molta attenzione per le responsabilità che ne derivano in capo al datore di lavoro.
3.1 la sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive
L'applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori, contenuta nel D.Lgs. [dl] 69/13 che ha precisato che ai "soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, a favore [...] delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni [...] si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08", si applicano le medesime disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia sinteticamente:
■ utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
■ munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
■ munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Nel giugno 2013, il Legislatore ha sentito l'esigenza di equiparare ai volontari, anche coloro che all'interno delle associazioni/società sportive:
■ prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese;
■ prestano la propria attività il cui compenso venga inquadrato nell'alveo dell'art. 67, co..1, lett..m), Tuir (collaboratori sportivi).
Il quadro normativo sopra esposto evidenzia, chiaramente, come gli unici obblighi prevenzionistici che l'associazione dovrà rispettare in relazione ai volontari ed ai collaboratori ex art. 67, co. 1, lett. m) Tuir, sono solo quelli previsti dallo stesso art. 3, co. 12-bis; in particolare l'associazione dovrà:
1. informare il collaboratore e/o i volontari in ordine ai rischi ambientali legati al luogo dove dovranno operare;
2. informare i medesimi lavoratori in ordine alle misure di prevenzione e di emergenza riferibili alla loro attività;
3. porre in essere tutte quelle misure di sicurezza volte a ridurre o eliminare i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
3.1.1 Documento di valutazione dei rischi
Uno dei principali obblighi “procedurali” in materia, è costituito dalla redazione del documento valutazione dei rischi infortunistici (DVR). Tale adempimento viene richiesto solo quando l'associazione abbia effettuato delle assunzioni di lavoratori, per così dire, di diritto comune, ovvero, abbia reclutato dei dipendenti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali (mini co.co.co.), tirocinanti curriculari e non.
Qualora abbia in forza solamente dei collaboratori ex art. 67, co.1 , lett. m) Tuir e/o volontari (o meglio lavoratori gratuiti), tale adempimento, non è richiesto.
Si vuole evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati, l'Associazione sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.

4. Misure di prevenzione e protezione
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.
Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio del proprio sito sulla base dei criteri indicati nel precedente paragrafo e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).
Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:
a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020;
b) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito riportate ai punti 5 e 6;
c) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.
Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti. A tale scopo, si consiglia di stampare e affiggere la scheda esemplificativa denominata “Lo sport riparte in sicurezza”, nonché tutto il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

5. Pratiche di igiene
All'interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di rispettare le seguenti prescrizioni igieniche:
■ lavarsi frequentemente le mani anche attraverso l'utilizzo di appositi dispenser di gel disinfettanti;
■ indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione, in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;
■ non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
■ starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
■ evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;
■ bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
■ gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).
Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi in atto i seguenti comportamenti:
■ procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
■ dotarsi di dispenser per gel igienizzante;
■ sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine o respiratori);
■ indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali ovvero specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività
■ i locali dove si svolge l'attività sportiva dovranno essere sempre ben areati con particolare attenzione alla sostituzione dei filtri ove presenti evitando qualsiasi forma di ricircolo di aria.
■ pulizia giornaliera e periodica sanificazione;
■ vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).
In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:
■ di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc..),
■ di arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni/spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillati;
■ di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l'accesso contingentato a questi spazi, evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc... che al bisogno dovranno essere portati da casa. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e igienizzazione costante, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.
È compito delle organizzazioni/associazioni che svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico nei centri di Danza Sortiva, emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio che abbiano standard minimi equipollenti al presente documento emanato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

6. Disposizioni tecnico/operative
6.1 Organizzazione dell’attività all'interno del sito sportivo
■ Effettuare ove possibile il supporto all'attività sportiva in modalità “da remoto”;
■ per le attività sportive in presenza:
o riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
o riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina, considerata la necessità di fare formazione nel brevissimo periodo;
o attuare ove possibile una nuova e diversa turnazione degli operatori sportivi e anche degli eventuali accompagnatori (atleta/praticante attività motorie-sportive e personale di supporto e/o accompagnatori di atleti) anche al fine di creare gruppi distinti e riconoscibili, in un'ottica anche di tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nel sito sportivo;
o la formazione a brevissimo termine degli operatori sportivi coinvolti,
o la limitazione del numero di accompagnatori.
6.2 Distanziamento nelle varie fasi dell'attività
A seguito dell'analisi degli ambienti e dell'organizzazione delle attività sportive, deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra tutti gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). In condizioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento sociale, al di fuori delle specifiche indicazioni previste per l'allenamento, è obbligatorio indossare la mascherina. In particolare:
■ Stato di riposo: è necessario che, quando non direttamente impegnati in allenamento, gli atleti rimangano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e tra loro e gli operatori sportivi e/o accompagnatori indossando sempre la mascherina;
■ Stato di attività: per ciascuna specialità, devono essere individuati i corretti distanziamenti in base:
o al diverso impegno metabolico e cardiovascolare,
o alla possibile emissione di droplets anche in movimento
o alla diffusione degli stessi tenendo conto inoltre se l'atleta indossi o meno un dispositivo di protezione.
Particolare importanza assume il distanziamento per la permanenza di operatori sportivi presenti nei locali di ristoro e in quelli igienici, stante la non possibilità di utilizzare i dispositivi di prevenzione del contagio. In questa tipologia di locali è importante anche che il posizionamento delle persone non sia faccia-faccia e tenga conto di appositi turni di accesso e permanenza.
6.2.1 Specifiche sull'organizzazione dell'allenamento
L'associazione/società sportiva, in coordinamento con il tecnico, può organizzare gli allenamenti in gruppi molto ristretti di individui. È compito del tecnico stabilire il numero massimo di atleti che contemporaneamente possono allenarsi nello spazio sportivo disponibile e lo farà in funzione delle seguenti variabili:
■ dimensioni dell'area di allenamento;
■ livello tecnico degli atleti;
■ tipo di allenamento previsto;
■ caratteristiche della specialità e necessità di movimento (velocità/spostamento) al fine di garantire il mantenimento dell'idonea distanza fra gli atleti.
Inoltre il tecnico, nella programmazione della seduta di allenamento, farà particolare attenzione alla scelta delle attività, tenendo sempre in considerazione che per discipline dinamiche, l'incontro/scontro di traiettorie degli atleti è comunque possibile. In tali casi quindi, oltre le sopracitate variabili, occorre considerare la superficie di allenamento disponibile in relazione alle velocità e al consumo metabolico relativo alla specialità praticata.
6.3 Accesso ai locali per l'allenamento
Tutti gli operatori sportivi saranno tenuti a compilare il modulo di autodichiarazione da consegnare al Presidente dell'ASD (o suo delegato) che dovrà tenerne traccia per i 14 giorni successivi all'accesso.
In particolare, gli atleti dovranno essere in possesso di idoneo e valido certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (così come previsto dall'art. 11 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale).
6.3.1 Condizioni di accesso
L'ingresso in palestra e nel sito di allenamento è precluso a tutti coloro i quali nei quattordici giorni precedenti abbiano avuto contatti con soggetti positivi confermati per malattia CoViD-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Inoltre l'ingresso di persone già risultate positive all'infezione dovrà essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione dell'esame molecolare (tampone) secondo le modalità previste rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
La temperatura corporea > 37,5° è condizione sufficiente per impedire l'accesso al sito sportivo; tuttavia la mancanza di rialzo termico non è sufficiente per escludere l'infezione in atto.
Atleti, dirigenti, e operatori sportivi dovranno misurare la temperatura corporea al mattino, prima di recarsi alla seduta di allenamento e dovranno rimanere presso la propria abitazione, avvisando il loro medico curante, in caso di rilievo di temperatura > 37,5° e/o di sintomi respiratori acuti (particolarmente tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, disturbi gastro-intestinali, alterazioni del senso dell'olfatto e/o del gusto).
La persona affetta anche da uno solo di tali sintomi non deve recarsi al sito sportivo.
La temperatura corporea dovrà essere rilevata anche alla sera, prima di coricarsi, avendo cura di annotare giornalmente la stessa per eventuali richieste dell'autorità sanitaria pubblica.
6.4 Gestione entrata/uscita degli operatori e di altri soggetti
Favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.).
6.5 Percorsi (layout) all'interno del sito sportivo
In base alle specifiche esigenze:
■ attuare una nuova e diversa modalità della circolazione interna;
■ differenziare ove possibile i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita;
■ installare barriere separatorie "antirespiro” nelle zone considerate critiche per il contatto diretto (es. segreteria o reception);
■ valutare i luoghi di sosta degli atleti (es. bordo pista, zona di allenamento/riscaldamento).
Per ciascun luogo di interesse, simulare i percorsi ed i flussi di spostamento delle persone tra un luogo e l'altro, per valutare eventuali assembramenti anche in ingresso ed uscita.
6.6 Gestione dei casi sintomatici
Il soggetto che accusi la febbre (comunque sintomi riconducibili a Covid-19) dovrà subito essere dotato di mascherina chirurgica e isolato in un luogo dedicato e ben aerato, preventivamente individuato, che dovrà rimanere chiuso senza che nessuno possa accedervi ad eccezione delle squadre di emergenza e degli addetti al soccorso o al primo soccorso sportivo che dovranno essere all'uopo dotati di DPI (mascherine FFP2/FFP3, guanti in lattice) e dovranno comunque limitare al massimo il contatto stretto fino all'arrivo del personale di soccorso del 112.
6.7 Accompagnatori/Pubblico
Gli allenamenti di danza sportiva si svolgono a porte chiuse. Gli accompagnatori potranno accostarsi con i propri mezzi all'ingresso, eventualmente sostare negli spazi preposti mantenendosi a distanza di sicurezza oltre a indossare la mascherina senza accedere ai locali interni.
6.8 Sistema dei trasporti
Richiedere agli operatori sportivi per quanto possibile l'utilizzo di mezzi di trasporto privati e singoli.
6.9 Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio
6.9.1 Mascherine chirurgiche

Per assicurare prestazioni adeguate, le mascherine chirurgiche devono essere conformi alle norme EN 14683:2019. Queste mascherine chirurgiche hanno un'elevata capacità di bloccare il passaggio del virus dall'esterno verso il naso e la bocca di chi le indossa e di ridurre in maniera molto significativa la diffusione dei droplets emessi con la respirazione, con colpi di tosse e starnuti.
Inoltre assicurano un'elevata respirabilità fornendo la garanzia che la persona che indossa la mascherina possa inspirare attraverso il tessuto senza troppa fatica.
Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere.
Attenzione:
■ non è indicato per gli atleti l'utilizzo di mascherine, nel corso di esercizio fisico con impegno metabolico e cardiovascolare medio-alto, in tal caso la protezione si attua principalmente attraverso le misure di distanziamento.
■ allenatori, tecnici e preparatori Atletici dovranno indossare le mascherine in ogni loro attività a meno che, in casi limitati, queste non si svolgano con impegno metabolico e cardiovascolare elevato, in tal caso varranno per loro gli stessi obblighi degli atleti.
6.9.2 Guanti monouso
La corretta e continua igiene delle mani è l'unica misura preventiva che assicura un'adeguata limitazione della diffusione del virus. Non bisogna mai toccarsi il naso, la bocca, gli occhi e il viso con le mani non correttamente igienizzate. Inoltre non bisogna mai toccare con le mani non igienizzate oggetti che possano essere a loro volta toccati da altre persone. Nel caso in cui si fosse costretti a toccare un oggetto o una superficie potenzialmente infetta occorre immediatamente procedere al lavaggio o alla disinfezione delle mani prima di fare qualsiasi altra cosa, ivi compresa l'attività sportiva. Nel caso in cui non sia disponibile acqua corrente, preferibilmente calda, e sapone per il lavaggio delle mani, bisognerà avere sempre a disposizione una soluzione di gel idroalcolico. Indossare dei guanti monouso non esime dall'applicare la misura del lavaggio o disinfezione delle mani; quindi i guanti dovrebbero essere indossati da tutti quegli operatori sportivi per cui questi dispositivi sono indicati da preesistenti ragioni di protezione del lavoratore o dell'operatore sportivo, di protezione dell'ambiente, di protezione del bene che viene usato o da altre legislazioni vigenti. Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e cambiati frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di manipolazione e correttamente smaltiti.
6.10 Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi
In base ai rischi specifici legati ai luoghi che caratterizzano il centro di Danza Sportiva, occorre predisporre specifiche procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature.
Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; con “sanificazione” invece l'eliminazione dei virus e dei batteri patogeni con apposite soluzioni disinfettanti.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; le aree comuni; le aree ristoro; i servizi igienici e gli spogliatoi; le docce; i distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente.
L'elaborazione di istruzioni specifiche in merito alla pulizia di dette aree e componenti va strutturata sulla tipologia di impianto per garantire una corretta procedura. La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura. In linea generale: per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera almeno due volte al giorno.
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi; nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:
■ prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali;
■ a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere riutilizzati;
■ dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio;
■ durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e procedure specifiche dell'attività stessa. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto.
6.11 Note integrative per l’attività paralimpica
Nel caso di atleta affetto da sordità nelle fasi di allenamento è consigliato per il tecnico l'uso di mascherina/ visiera idonea alla lettura labiale.
Nel caso di atleta con deficit visivo nelle fasi di allenamento è consigliato l'uso di linguaggio specifico e descrittivo di: movimenti, gesti, passi o figurazioni. Per ovviare ad eventuali difficoltà di apprendimento attraverso la sola spiegazione verbale è previsto eventuale contatto delle sole mani, dopo lavaggio delle stesse con acqua corrente, preferibilmente calda, e sapone o igienizzazione idonea con soluzione di gel idroalcolico o uso di guanti ove necessario.
Durante tali fasi di contatto sia il tecnico che l'atleta sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica. Per tutti gli atleti diversamente abili ove sia necessaria la presenza di un accompagnatore, lo stesso potrà attendere negli spazi preposti, mantenendo una distanza di almeno un metro ed indossando la mascherina chirurgica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente punto si intende fare riferimento alla restante parte del documento.
6.12 Riunioni ed eventi interni
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza o all'aperto.

Comunicazioni e entrata in vigore
Questo protocollo della Federazione Italiana Danza Sportiva, deliberato dal Presidente Federale in data 21 maggio 2020 è stato redatto dalla Commissione Tecnico Scientifica appositamente nominata dal Consiglio Federale e viene inoltrato per quanto di competenza all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al CONI e al CIP.
Entra in vigore il 22 maggio 2020 e rimane valido sino a nuovi aggiornamenti o disposizioni governative.

Allegati
Allegato 1 Autodichiarazione preliminare all'ammissione ai locali
(da compilare da parte di tutti coloro che entrano nella sede dell'ASD/SSD)
…omissis…

Allegato 2 Italia caratteristiche dell'agente virale SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo. Nel 2002 si è verificata l'epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l'epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Corona viridae, genere beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L'11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.
Modalità di trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l'incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d'aria causato dall'atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione di quest'ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.
Sintomi
I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre; sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l'infezione può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.