Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2020, n. 76
Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTI i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione Civile durante l'intero periodo dell'emergenza;
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, concernente ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il DL 16.05.2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha previsto, dal 18.05.2020 la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e dal 03.06.2020 di quello nazionale, a seguito del miglioramento delle condizioni epidemiche;
PRESO ATTO della Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate.
CONSIDERATO che, in linea con le indicazioni formulate dal Ministero della Salute, il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza (CREA) si è pronunciato conformemente, esprimendo ogni raccomandazione utile alla ripresa in sicurezza dei Servizi Sanitari, non ancora riattivati, in apposito Verbale agli atti del Dipartimento Sanità, di cui si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento uno schema riepilogativo e di sintesi dei contenuti salienti (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto)
PRECISATO che è necessario consentire lo svolgimento regolare delle attività oggetto del presente provvedimento e che queste siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza, oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lockdown;
CONSIDERATO le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità, fermo restando che il riavvio delle attività sanitarie sospese è subordinata al rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, definite a livello nazionale e regionale.
STABILITO che le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati debbano pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;
STABILITO altresì di confermare le misure generali di prevenzione già definite con le precedenti Ordinanze Presidenziali n. 45 e 55/2020, con particolare attenzione:
a) attivazione di efficaci misure logistiche, organizzative e di prenotazione (es. percorsi e locali dedicati, orari di apertura ampliati, appuntamenti scaglionati e maggiormente distribuiti tra mattina e pomeriggio, ingressi controllati e contingentati e solo in prossimità dell'orario di appuntamento, soste contingentate in sala d'attesa), tali da evitare l'affollamento all'interno delle strutture di assistenza e da garantire il distanziamento sociale dell'utenza negli spazi comuni;
b) attivazione di adeguate misure per la tutela dei operatori sanitari (DPI, test diagnostici molecolari come da OPGR n.53/2020, misure di igiene ambientale, distanziamento) e dei pazienti più vulnerabili (percorsi separati per pazienti oncologici, trapiantati e immunodepressi, pediatrici, geriatrici);
c) misure di vigilanza sui comportamenti individuali e sull'uso dei dispositivi di protezione;
d) efficaci protocolli di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla frequente e adeguata aerazione dei locali;
e) adeguate iniziative di formazione del personale e di informazione dell'utenza (corsi di formazione, cartellonistica).
RITENUTO di disporre lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 relativamente a:
1) riattivazione delle attività ambulatoriali CLASSE P (Programmata)
2) riattivazione delle attività di ricovero programmato-CLASSI C e D
3) attività in regime semiresidenziale- Centri diurni
4) cure domiciliari
5) riabilitazione ambulatoriale e domiciliare
VISTE le Ordinanze presidenziali:
• O.P.G.R. n. 75 del 19.06.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private - Modifiche all'ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 23 marzo 2020 contenenti misure nei confronti delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie”;
• O.P.G.R. n. 60 del 15.05.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
• O.P.G.R. n. 34 del 10.04.2020 “Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al diabete”;
• O.P.G.R. n. 33 del 10.04.2020 “Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico”;
SPECIFICATO che, in particolare, rientra nella responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate:
- estendere l'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiologiche profonde e/o procedure invasive (es. indagini endoscopiche) erogate in regime ambulatoriale (Cir. Min. n. 11408/2020);
- dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura, in modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all'interno della struttura stessa. In linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione (Cir. Min. Salute n.11408/2020);
RITENUTO di confermare che il contenuto dei provvedimenti presidenziali contenenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 non altrimenti modificati o integrati dal presente atto;
 

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-
1) di prendere atto della Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate;
2) di disporre lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto, da tenersi in maniera appropriata ed in sicurezza, oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lockdown;
3) di stabilire che le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità, fermo restando che il riavvio delle attività sanitarie sospese è subordinata al rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, definite a livello nazionale e regionale;
4) di stabilire altresì che le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati debbano pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;
5) di confermare le misure generali di prevenzione già definite con le precedenti Ordinanze Presidenziali n. 45 e 55/2020, con particolare attenzione a:
a) attivazione di efficaci misure logistiche, organizzative e di prenotazione (es. percorsi e locali dedicati, orari di apertura ampliati, appuntamenti scaglionati e maggiormente distribuiti tra mattina e pomeriggio, ingressi controllati e contingentati e solo in prossimità dell'orario di appuntamento, soste contingentate in sala d'attesa), tali da evitare l'affollamento all'interno delle strutture di assistenza e da garantire il distanziamento sociale dell'utenza negli spazi comuni;
b) attivazione di adeguate misure per la tutela dei operatori sanitari (DPI, test diagnostici molecolari come da OPGR n.53/2020, misure di igiene ambientale, distanziamento) e dei pazienti più vulnerabili (percorsi separati per pazienti oncologici, trapiantati e immunodepressi, pediatrici, geriatrici);
c) misure di vigilanza sui comportamenti individuali e sull'uso dei dispositivi di protezione;
d) efficaci protocolli di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla frequente e adeguata aerazione dei locali;
e) adeguate iniziative di formazione del personale e di informazione dell'utenza (corsi di formazione, cartellonistica).
6) di disporre lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 relativamente a:
- riattivazione delle attività ambulatoriali CLASSE P (Programmata)
- riattivazione delle attività di ricovero programmato-CLASSI C e D
- attività in regime semiresidenziale- Centri diurni
- cure domiciliari
- riabilitazione ambulatoriale e domiciliare
7) di attribuire alla responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate: - l'estensione dell'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiologiche profonde e/o procedure invasive (es. indagini endoscopiche) erogate in regime ambulatoriale (Cir. Min. n. 11408/2020);
- l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura, in modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all'interno della struttura stessa. In linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione (Cir. Min. Salute n.11408/2020);
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
 

ALLEGATO 1

Regione Abruzzo

Dipartimento Sanità
Schema riepilogativo e di sintesi

ACCESSO UTENTI

Nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti è necessario che ogni azienda o struttura sanitaria, nella responsabilità delle Direzioni Sanitarie, si doti di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura, in modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all'interno della struttura stessa.
In linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione (Cir. Min. Salute n.11408/2020).
In ogni caso agli ingressi della struttura, deve essere previsto l'obbligo di DPI nonché il controllo del loro uso corretto; deve altresì essere predisposta la distribuzione di soluzione igienizzante per l'igiene delle mani. Né operatori sanitari, né utenti devono circolare all'interno degli spazi comuni dell'Ospedale senza le mascherine di Protezione Individuali. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura che è tenuta a adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (DPCM 26 aprile 2020, art.1, lettera x).
L'accompagnamento di pazienti è consentito solo per minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti e per donne in gravidanza.
L'accesso alle aree ambulatoriali, di degenza, diagnostiche e comunque alle aree sanitarie interne ai presidi, gli utenti siano valutati sia per la presenza di TC > 37,5°C e di eventuali sintomi respiratori in atto.

 

RIATTIVAZIONE ATTIVITÀ' AMBULATORIALI CLASSE P

In conformità con la Circolare ministeriale del 1° giugno n. 11408, la riattivazione delle attività delle prestazioni specialistiche deve prevedere la riprogrammazione scaglionata di tutte le prestazioni in base alle classi di priorità, inclusa la classe P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019 e di tutte le attività ambulatoriali precedentemente differite a causa dell'emergenza da COVID-19.
Tale riattivazione è valida anche per gli accessi nei punti prelievo, per le prestazioni non soggette a classi di priorità, eventualmente sospese durante l'emergenza infettivologica, incluse le visite di controllo, e per le prestazioni da eseguirsi in regime di libera professione, indipendentemente dalle discipline di appartenenza.
Le Aziende Sanitarie devono distribuire le attività programmabili ambulatoriali preferibilmente su tutto l'arco della giornata, dalle ore 8 alle ore 20, di tutti i giorni feriali della settimana, in modo da garantire una riduzione della presenza contemporanea di pazienti e operatori sanitari nei vari presidi di erogazione e a tale scopo l'istituzione di un monitoraggio aziendale per ciascun presidio, con reportistica trimestrale da trasmettere al Dipartimento Sanità.
Pertanto l'ingresso in struttura:
. deve essere regolamentato,
. deve essere preventivamente sconsigliato al paziente prima di 15 minuti dell'orario della prestazione, . non deve prevedere, di norma, la presenza di accompagnatore, eccezion fatta per minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti e donne gravide.
In tutte le aree di attesa ambulatoriali dovranno essere messe in atto misure organizzative per l'adeguata gestione delle attese, in modo da consentire il rispetto delle adeguate condizioni di sicurezza.
Nel caso di utenti particolarmente fragili e suscettibili all'infezione COVID-19 e alle sue complicazioni si dovrà prendere in considerazione l'opportunità di attivare percorsi, orari o modalità organizzative dedicate.
Tra i pazienti di cui al punto precedente, meritano un'attenzione particolare le persone con patologie oncologiche e onco-ematologiche, con sistema immunitario compromesso o con patologie concomitanti che li rendono più vulnerabili in caso di infezione COVID-19, per i quali la gestione delle attività di follow-up e di controllo va valutata, caso per caso, anche la possibilità di esecuzione da remoto della consultazione di esami non in presenza del paziente e previo consenso dello stesso.
 

RIATTIVAZIONE ATTIVITÀ' RICOVERO PROGRAMMATO CLASSI C E D

La riattivazione completa dei ricoveri elettivi dovrà prevedere, ove necessario, con un approccio progressivo, la riprogrammazione scaglionata in base alla classe di priorità di tutti i ricoveri afferenti alle classi A, B, C e D (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019), fermo restando la valutazione del rapporto rischio-beneficio in relazione allo stato clinico del singolo paziente.
Ne consegue che per le attività di ricovero programmato e in particolare per le attività chirurgiche, le Aziende Sanitarie realizzano una nuova pianificazione delle attività, in rapporto alla capacità di offerta, creando liste di priorità per gli interventi di classe A, B e oncologici, oltre che di quelli non procrastinabili, includendo gli altri interventi programmabili in classe C e D e potendo pianificare le attività relative all'interno del sistema di offerta ospedaliera sia pubblica che privata accreditata.
La riattivazione delle descritte attività di ricovero dovrà essere subordinata all'attivazione delle misure generali di prevenzione già illustrate nella OPGR n.55/20201 ed in linea con le indicazioni ministeriali.
In particolare:
. misure di screening sistematico dei pazienti nei giorni immediatamente precedenti al ricovero programmato in regime ordinario o diurno (esecuzione, in regime di pre-ospedalizzazione, del tampone diagnostico per virus SARS-CoV2 ed eventuali approfondimenti diagnostici mediante RX o eco torace, TC torace). Qualora il paziente risultasse SARS-CoV-2 positivo o sospetto per evidenza clinica, sarà necessario rivalutare l'indicazione al ricovero/intervento chirurgico. Nel caso in cui il ricovero/intervento risultasse improcrastinabile, andranno messe in atto tutte le misure preventive necessarie al contenimento del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2. Nel caso di pazienti provenienti da altre Regioni, sarà opportuno che lo screening diagnostico pre-ricovero per SARS-CoV-2 venga effettuato nella Regione di provenienza, al fine di ridurre i costi organizzativi in caso di positività;
. misure per la rilevazione della temperatura corporea e di eventuali sintomi respiratori dei pazienti immediatamente prima dell'accesso al ricovero. In presenza di temperatura >37,5°C o di sintomi respiratori sarà necessario rivalutare l'indicazione al ricovero/intervento chirurgico;
. misure logistiche e organizzative tali da garantire all'interno della struttura il distanziamento sociale dei pazienti nelle aree di degenza;
. adeguate misure per la tutela degli operatori sanitari (fornitura DPI, test diagnostici per la ricerca di SARS- CoV-2, rilevazione della temperatura corporea a inizio turno) e dei pazienti più vulnerabili;
. misure di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, sia da parte dei pazienti che degli operatori;
. efficaci protocolli di igienizzazione e sanificazione degli ambienti;
. adeguate iniziative di formazione del personale e di informazione dell'utenza (opuscoli, cartellonistica, colloqui informativi).
Rientra nella responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate la necessità di estendere l'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiologiche profonde e/o procedure invasive (es. indagini endoscopiche) erogate in regime ambulatoriale (Cir. Min. n. 11408/2020).
 

ATTIVITÀ' IN REGIME SEMIRESIDENZIALE CENTRI DIURNI

Tutte le attività delle strutture semiresidenziali vengono gradualmente e integralmente riattivate, dando priorità ai pazienti per cui vi è necessità inderogabile di supporto diurno. Vengono verificate quotidianamente le condizioni di salute degli utenti, ed in particolare l'eventuale presenza di sintomi di natura respiratoria o temperatura >37.5°C, estendendo l'indagine ai propri accompagnatori. Le attività devono essere organizzate in modalità individuale o prevedendo piccoli gruppi e rispettando tutte le misure di prevenzione previste dalle disposizioni vigenti. Nel rispetto dell'art.9, comma 2, del D.P.C.M. 17.05.2020, “le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista”.
Le presenze degli utenti andranno programmate durante gli orari di apertura dei Centri in misura tale da limitare il numero di presenze contemporanee.
Accanto alle attività in struttura, laddove opportuno ed appropriato, permangono, per specifici setting assistenziali, previo consenso del paziente o del caregiver, attività alternative e da remoto, come da OPGR n. 33/2020, prorogabili, in via sperimentale, di ulteriori 90 giorni.
 

CURE DOMICILIARI

Le attività domiciliari, disciplinate dalla DGR n. 693 del 18/09/2018, sulla base del DPCM del 12 gennaio 2017, sono classificate in:
. Cure Domiciliari di Livello Base (CIA < 0.14)
. Cure Domiciliari Integrate di I livello (0.14< CIA > 0.30) . Cure Domiciliari Integrate di Il livello (0.31< CIA > 0.50) . Cure Domiciliari Integrate di III livello (CIA>0.50)
Vanno rispettate sotto la responsabilità delle Direzioni Aziendali, le misure operative per attuare idonee azioni di contenimento del rischio epidemiologico, come di seguito:
1. Adozione di misure per l'identificazione degli eventuali casi sintomatici e dei loro conviventi o caregiver prima dell'accesso a domicilio, in modalità a distanza (es. informazione preventiva agli utenti dei servizi, triage o colloquio filtro);
2. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni nazionali e regionali vigenti in misura e qualità congrue alla tipologia ed ai volumi di attività erogata;
3. Adozione di misure di distanziamento sociale, quali ad esempio la limitazione o la regolamentazione degli accessi per famigliari e caregiver, limitandoli a quanto strettamente necessario ed utile ai fini di assistenza personale, supporto relazionale o collaborazione al PAI/PRI;
4. Adozione di modalità alternative di erogazione delle prestazioni, previo consenso del paziente, in tutti i casi in cui ciò sia possibile (consulenze telefoniche o altri sistemi di teleassistenza e telepresenza, materiale informativo educativo consultabile a distanza).
 

RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DOMICILIARE

Devono essere garantite le prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento erogabili in ambito extra-ospedaliero, residenziale, a ciclo diurno, ambulatoriale e domiciliare. Tutti i trattamenti di fisioterapia in presenza negli studi professionali/ambulatori devono essere erogati in ottemperanza ai seguenti criteri già indicati con OPGR n.5/2020: che l'organizzazione degli spazi e degli appuntamenti sia tale da ridurre o, meglio, azzerare la compresenza di pazienti; che sia garantito il rispetto delle norme di distanziamento sociale tra essi (almeno un metro) e l'utilizzo obbligatorio da parte degli operatori sanitari dei DPI e da parte dei pazienti oltre alle indicazioni generali .
Le Aziende Sanitarie possono indicare agli erogatori privati, ove necessario, ulteriori criteri specifici da soddisfare per la ripresa dei servizi e richiedere l'adozione di procedure operative dettagliate.
 

SCREENING ONCOLOGICI

Si rinvia al punto 16 dell'OPGR n. 55/2020 che dispone la ripresa degli screening dal 18 maggio.
Pertanto la messa a regime dei programmi, già ripresi con OPGR n. 55/2020, dovrà innanzitutto tenere conto della esigenza di garantire il recupero di tutti gli inviti relativi alla programmazione dei mesi in cui è avvenuta la sospensione, riprogettando completamente le sedute, sia per quanto riguarda il numero delle persone da indicare e il tempo di ogni prestazione, nonché la durata delle sedute stesse. Le Aziende devono attenersi alle raccomandazioni date dall'Osservatorio Nazionale Screening alle Regioni e Province Autonome.
 

COMMISSIONI MEDICO LEGALI

In attuazione della OPGR n. 60/2020 si conferma la ripresa integrale delle attività ambulatoriali di Medicina Legale, delle le visite di Medicina dello Sport per l'idoneità sportiva e delle Commissioni per patenti e invalidità civile. Le Aziende dispongono per le visite le precauzioni di scaglionamento degli appuntamenti e di distanziamento sociale fra i componenti delle commissioni fra loro e con gli utenti, oltre all'adozione delle misure generali indicate per le attività ambulatoriali.
 

PROROGHE

-Le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020 sono prorogate al 31 luglio 2020 (punto 5 OPGR n 75/2020)
-L'assistenza, previo assenso del paziente/caregiver, in modalità di telemedicina, rispettivamente per i pazienti con autismo e diabetici prevista, in via sperimentale, per la durata di 60 giorni (OPGR n. 33 del 10 aprile 2020 e OPGR n. 34 del 10 aprile 2020) è prorogata per ulteriori 90 giorni.
- I piani terapeutici proroga per la durata dello stato di emergenza dall'OPGR n. 60 del 15 maggio 2020, per intervenuta nota AIFA, sono prorogati fino al 31 agosto 2020.