Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 19 giugno 2020, n. 18/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dischiarato la pandemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la «possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale; »;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l'art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020.
Visto il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19. ”;
Richiamata la propria Ordinanza contingibile e urgente n. 15/PC del 17 maggio 2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale”, con la quale si è disposto:
1. alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo, di proseguire il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID - 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come di seguito indicato:
Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo:
dal 18.05.2020, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda,
- servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: orario non scolastico;
- servizio trasporto pubblico locale urbano dell'Unità di Gestione di Trieste entro il 25 maggio 2020, tenuto conto dei tempi tecnici, 100% della produzione chilometrica giornaliera contrattualmente prevista;
- servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull'intero territorio regionale: orario non scolastico.
Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale:
dal 18.05.2020: servizio attuale, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni finalizzate ad assicurare un servizio corrispondente all'evoluzione della domanda di trasporto; conferma della sospensione del servizio transfrontaliero MICOTRA fino a nuova disposizione del Servizio trasporto pubblico regionale e locale;
Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia s.p.a.:
dal 18.05.2020:
- servizio attuale, fino al cambio orario del mese di giugno 2020, salvo affinamenti, rimodulazioni e intensificazioni finalizzate ad assicurare un servizio corrispondente all'evoluzione della domanda di trasporto anche in relazione alle richieste formulate dalla Regione in merito ai servizi cd Indivisi.
- conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana.
Dal cambio orario del mese di giugno 2020 servizio definito sulla base delle indicazioni formulate dal servizio trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto all'evoluzione della domanda di trasporto;
2. di confermare la Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
3. di istituire, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico, uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio;
4. alle Aziende di Trasporto:
a. sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL di cui sopra, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l'attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi,
b. di avviare in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio servizi TPL automobilistici point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l'utilizzo di vettori ncc.
c. di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all'interno dei mezzi del trasporto pubblico locale, estendendo tale prescrizione anche ai gestori delle infrastrutture di interscambio (Centri di Interscambio Modale Regionale, Stazioni, Autostazioni).
5. l'adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea, sui servizi di trasporto non di linea compresi quelli svolti mediante autobus, sulle funivie, seggiovie e sulle imbarcazioni del trasporto marittimo, costiero e lagunare, nonché nelle autostazioni, stazioni ferroviarie e nei rispettivi terminal presenti nei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) e nelle strutture aeroportuali delle misure e raccomandazioni previste nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 nonchè dalle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, allegati al DPCM 17 maggio 2020;
6. le disposizioni afferenti i servizi TPL svolti mediante autobus di linea di cui al DPCM 17 maggio 2020 vanno applicate anche ai servizi di noleggio svolti mediante autobus;
7. la conferma dell'obbligo dell'utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni e all'interno dei servizi di trasporto pubblico locale;
8. di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all'interno dei mezzi del trasporto pubblico locale;
9. di assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 17 maggio 2020; compresa la sanificazione quantomeno giornaliera dei mezzi;
Atteso che le disposizioni della predetta Ordinanza Contingibile ed urgente n.15/PC del 17.05.2020 (ad eccezione delle misure temporalmente definite disposte in merito all'articolazione dei servizi), sono efficaci fino a nuovo provvedimento;
Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che in punto di Trasporto Pubblico Locale dispone:
- al comma 1 dell'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che "1. Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
- al comma 1 dell'art. 3 “Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale” che “1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
- al comma 2 del medesimo art. 3 che: “2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- al comma 1 dell'art. 8 “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” che:” 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all'allegato 15.”
- al comma 2 del medesimo art. 8 che: "2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Atteso che il predetto DPCM dell'11 giugno 2020:
contiene, tra le altre, disposizioni in materia di ingressi in Italia agli articoli 4 "Disposizioni in materia di ingressi in Italia” e 5 "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia” e 6 "Ulteriori disposizioni per gli spostamenti da e per l'estero”, che tali disposizioni si applicano anche alle persone che intendono fare ingresso in Italia tramite trasporto di linea marittimo, ferroviario o terrestre e che pertanto le stesse impattano nella realizzazione dei servizi di trasporto transfrontalieri di competenza della Regione;
- al comma 1, dell'articolo 4, dispone che "1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 e dall'articolo 6 del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. ".
- al comma 2, dell'articolo 4, dispone che "2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
- al comma 9, dell'articolo 4, dispone che “9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- al comma 1, dell'articolo 5, dispone che “1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente
per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
- al comma 2, dell'articolo 5, dispone che “2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
- al comma 3, dell'articolo 5, dispone che “3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietano l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
- al comma 10, dell'articolo 5, dispone che “10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- al comma 1, dell'articolo 6, dispone che “1. fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
- al comma 2, dell'articolo 6, dispone che “2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- al comma 3, dell'articolo 6, dispone che “3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
Dispone, all'articolo 8 “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”, comma 1, che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terreste, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19, di cui all'allegato 15".”.
Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” allegate al predetto DPCM del 17 maggio 2020;
Viste le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, di cui all'allegato 15 al predetto DPCM del 17 maggio 2020;
Atteso che le predette Linee Guida, sono suddivise in Misure di sistema, Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID-19, Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico e un Allegato tecnico contenente misure per le singole modalità di trasporto;
Preso atto che:
- tra le Misure di sistema sono richiamate la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure igieniche nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio, una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, quale punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
- le Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da covid-19, valide per tutte le modalità di trasporto, con le seguenti disposizioni:
o la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
o nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
o all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
o è' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici;
o nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza;
o vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C;
o vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
o vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
o vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
o sui mezzi di trasporto è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
o il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.
o al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione.
o realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
le Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico evidenziano di:
o non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
o acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app;
o seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
o utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro;
o sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
o evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
o nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso;
le misure specifiche per singola modalità di trasporto contengono, per quanto attiene il trasporto pubblico locale, le seguenti disposizioni:
Settore Trasporto Pubblico Locale Automobilistico, Lacuale, Lagunare, Costiero e Ferrovie non interconnesse alla rete nazionale:
o l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
o i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
o la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
o negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;
o vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
o nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
o sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
o E' consentita la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi purché sia privilegiato l'allineamento verticale dei passeggeri; è possibile l'utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale. Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti, salvo l'utilizzo di separatori già esistenti e/o rimovibili. Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto compatibili, per le metropolitane.
o nelle stazioni della metropolitana:
o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
o applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
o sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
o sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
o installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
o adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
o per il TPL lagunare l'attività di controlleria potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.
Settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie)
Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:
A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:
o obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; o disinfezione sistematica dei mezzi;
Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:
o limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Sono esclusi dalla predetta limitazione le persone viaggianti nella stessa cabina che vivono nella stessa unità abitativa in assenza di altri passeggeri;
o distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
o areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.
o È consentita la deroga al distanziamento di un metro purché sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, il mezzo sia costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole.
Nelle stazioni:
o disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra le persone, escluse le persone che vivono nella stessa unità abitativa;
o disinfezione sistematica delle stazioni;
o installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.
Settore ferroviario
Per il settore considerato trovano applicazione, le seguenti misure specifiche:
o informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
■ misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
■ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
o incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle principali stazioni:
o gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
o garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
o interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
o previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
o attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
o installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
o regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
o annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
o limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
o ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
o nelle attività commerciali:
contingentamento delle presenze;
mantenimento delle distanze interpersonali; separazione dei flussi di entrata/uscita; utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria regolamentazione delle code di attesa;
acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.
A bordo treno:
o distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili; o posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
o eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
o sanificazione sistematica dei treni;
o potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
o individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
o I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
o Sono attuabili le stesse misure di deroga previste per il trasporto pubblico locale circa la previsione degli indici di riempimento, purché sia previsto un corretto utilizzo in verticale delle sedute e siano accuratamente evitati gli assembramenti nei vestiboli.
Servizi di trasporto non di linea:
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.
L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili, e comunque sino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Altri servizi:
Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.
Preso atto che le predette linee guida contengono specifiche misure inerenti anche il settore aereo. quello marittimo portuale e i treni a lunga percorrenza;
Atteso che risultano riaperti alla mobilità delle persone i confini con la Repubblica di Slovenia e con la Repubblica d'Austria ed è stata conseguentemente avviata l'attività di programmazione per il ripristino dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri transfrontalieri di competenza regionale, in parte già riattivati;
Atteso che i servizi di trasporto pubblico locale stanno via via assumendo la configurazione contrattualmente prevista per la stagione estiva, fatte salve puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda e alle limitazioni di capacità derivate dall'emergenza COVID- 19 compresa la prosecuzione dell'autosostituzione dei servizi ferroviari sulle linee Sacile-Maniago e Casarsa- Portogruaro;
Ritenuto, per quanto sopra:
- di procedere, al fine assicurare un contesto di riferimento per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, con una conferma dell'applicazione delle misure contenute nelle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, di cui all'allegato 15 al DPCM dell' 11 giugno 2020 a tutti i servizi di trasporto pubblico locale di linea eserciti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai servizi di trasporto di persone non di linea, nonché nelle autostazioni, stazioni ferroviarie e nei rispettivi terminal presenti nei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) e nelle strutture aeroportuali, nonché agli impianti del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari e seggiovie), fino a nuove diverse disposizioni;
- di procedere alla conferma delle disposizioni particolari contenute nell'ordinanza n. 15/PC del 17 maggio 2020, compresi i contesti di coordinamento finalizzati ad una individuazione e definizione in termini tempestivi e condivisi, delle azioni sul sistema del servizio pubblico locale derivanti dall'emergenza COVID-19, ed assicurare, con la necessaria tempestività, la presenza di servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le esigenze di mobilità via via presenti ed in particolare:
o La prosecuzione dell'attività della Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
o L'attivazione di uno specifico tavolo di lavoro regionale, comprendente tutti i soggetti interessati, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 al fine di assicurare l'accessibilità alle scuole, tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19 sia per il sistema dei trasporti sia per il sistema scolastico, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio;
- di demandare alle Aziende di Trasporto, anche sulla base delle azioni sui servizi individuate dalla Cabina di Regia sul TPL e degli esiti del tavolo di lavoro regionale per la definizione dei servizi scolastici di cui sopra, previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l'attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti, operando le necessarie riprogrammazioni;
- di disporre che le Aziende di Trasporto:
o provvedano alla programmazione dei servizi, al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda, assicurando le condizioni di adeguatezza dei servizi di TPL e di sicurezza previste dal DPCM 11.06.2020, anche in considerazione delle limitazioni di capacità dei mezzi derivate dalle disposizioni dello stesso DPCM;
o assicurino, nella realizzazione dei servizi transfrontalieri, il rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020 in materia di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
o assicurino tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio, compresa la sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi quantomeno giornaliera;
o assicurino la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all'interno dei mezzi del trasporto pubblico locale;
o assicurino, con la necessaria continuità, la fornitura dei dati sui servizi di trasporto per il monitoraggio dell'evoluzione della domanda e dell'offerta di trasporto;
- di confermare la possibilità di attuare, in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, servizi TPL point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l'utilizzo di vettori ncc;.
- di consentire il trasporto in piedi di viaggiatori sui servizi extraurbani solo subordinatamente alla collocazione sul pavimento dei mezzi, di appositi marker indicanti i punti di posizionamento dei passeggeri durante il viaggio, nel rispetto delle norme sul distanziamento e delle altre norme di sicurezza;
- di confermare l'obbligo dell'utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni e all'interno dei servizi di trasporto pubblico;
- di prevedere che le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che gli enti gestori diano attuazione alle disposizioni contenute nel DPCM 11/06/2020 in particolare alle disposizioni contenute nell'allegato 15 - Allegato Tecnico - Settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari, seggiovie), e che gli enti gestori possano dotarsi di protocolli specifici contenenti misure di sicurezza operative aggiuntive, in particolare riguardo all'organizzazione degli spazi delle aree di attesa, disponendo che gli eventuali protocolli specifici di cui sopra vadano approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia prima della loro applicazione e che le specifiche misure attuative previste dal DPCM 11/06/2020 e le consuete misure previste dai regolamenti di esercizio ed aziendali, non necessitino di preventiva autorizzazione.
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

1. l'adozione sui mezzi di trasporto pubblico di linea (compresi transfrontalieri), sui servizi di trasporto non di linea compresi quelli svolti mediante autobus, sulle funivie, seggiovie e sulle imbarcazioni del trasporto pubblico locale marittimo, costiero, lagunare e nelle acque interne, nonché nelle autostazioni, stazioni ferroviarie e nei rispettivi terminal presenti nei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR), fermate e nelle strutture aeroportuali delle misure e raccomandazioni previste nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 nonché dalle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto pubblico”, allegati al DPCM 11 giugno 2020;
2. alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo:
- di provvedere alla programmazione dei servizi con le rimodulazioni e intensificazioni che si rendessero necessarie al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda assicurando le condizioni adeguatezza e di sicurezza dei servizi di TPL previste dal DPCM 11.06.2020, anche in considerazione delle limitazioni di capacità dei mezzi derivate dalle relative disposizioni. Le rimodulazioni o intensificazioni dei servizi saranno operate dalle Aziende TPL anche sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL, e dal tavolo di lavoro regionale per la definizione dei servizi scolastici e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, al fine di assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti;
- il trasporto in piedi di viaggiatori sui servizi extraurbani è consentito solo subordinatamente alla collocazione sul pavimento dei mezzi, di appositi marker indicanti i punti di posizionamento dei passeggeri durante il viaggio, nel rispetto delle norme sul distanziamento e delle altre norme di sicurezza.
- di assicurare, nella realizzazione dei servizi transfrontalieri, il rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020 in materia di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;;
- di assicurare la realizzazione di tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio, compresa la sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi;
- di avviare in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio servizi TPL automobilistici point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l'utilizzo di vettori ncc;
- di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all'interno dei mezzi del trasporto pubblico locale, estendendo tale prescrizione anche ai gestori delle infrastrutture di interscambio (Centri di Interscambio Modale Regionale, Stazioni, Autostazioni);
- di far pervenire settimanalmente, a partire dalla data del 22 giugno, a mezzo PEC, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate;
3. di confermare la Cabina di Regia, attivata con l'ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
4. di confermare l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall'Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall'emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
5. di confermare l'obbligo dell'utilizzo di mascherina, anche di stoffa, alle fermate/stazioni/autostazioni e all'interno dei servizi di trasporto pubblico, per la protezione del naso e della bocca;
6. Le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che gli enti gestori diano attuazione alle disposizioni contenute nel DPCM 11/06/2020 in particolare alle disposizioni contenute nell'allegato 15 - Allegato Tecnico - Settore del trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari, seggiovie). Gli enti gestori potranno dotarsi di protocolli specifici contenenti misure di sicurezza operative aggiuntive, in particolare riguardo all'organizzazione degli spazi delle aree di attesa. Gli eventuali protocolli specifici di cui sopra dovranno essere approvati dalla Regione Friuli Venezia Giulia prima della loro applicazione. Le specifiche misure attuative previste dal DPCM 11/06/2020 e le consuete misure previste dai regolamenti di esercizio ed aziendali, non necessitano di preventiva autorizzazione.
L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
Si segnala che l'Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, tel. 0403774222, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si dà atto che all'accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: «COVID19 pagamento sanzione verbale n. xx/dd.» secondo le seguenti modalità:
- per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301,
- per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono quelle emanate con la propria ordinanza n. 15/PC dd. 17.05.2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Trieste - Palmanova, 19 giugno. 2020
 

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
f.to Dott. Massimiliano Fedriga