Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 19 giugno 2020, Prot. n. A001/2020/347363/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni in ambito provinciale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 3) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di commercio e la legge costituzionale n. 3 del 2001;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, da ultimo, il DPCM 11 giugno 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020 prevede che: "Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.” e che l’articolo 3, comma 2 del medesimo decreto legge contiene una clausola di salvaguardia per le peculiarità ordinamentali delle province autonome, in base alla quale: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”
CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 3, del citato D.P.C.M. 11 giugno 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento, con un considerevole calo della percentuale dei tamponi positivi e con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni.
CONSIDERATO che la propria ordinanza del 1 giugno 2020 prot. n. 296873/1 detta disposizioni a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020 in merito a misure di contenimento, di informazione e di prevenzione della diffusione del COVID-19 e, in particolare, al punto 14. dispone, con efficacia fino al 14 giugno 2020, la chiusura dei centri commerciali e delle attività di vendita di prodotti alimentari nei giorni di domenica e festivi, quale misura di prevenzione e tutela della salute pubblica, volta ad evitare il verificarsi di assembramenti;
CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento, sulla base della positiva valutazione della situazione epidemiologica sul territorio, sta progressivamente ampliando le attività economiche esercitabili sul territorio provinciale ed eliminando le restrizioni determinate dalle misure di contrasto al COVID 19 per quanto riguarda i comportamenti individuali anche attinenti alla sfera delle relazioni sociali.
CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte sono di molto aumentate le possibilità di contatto tra la popolazione;
RILEVATO che nella rimozione dei vincoli è comunque opportuno agire in base ad un criterio di progressività, tenuto conto della persistente circolazione anche se in forma attenuata del virus tra la popolazione, al fine di potere valutare gli effetti delle aperture introdotte;
 

Attività di vendita di generi alimentari

OSSERVATO che il permanere della chiusura delle attività di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica appare idonea nell’ottica di un bilanciamento ponderato tra la tutela della salute pubblica e la tutela del tessuto socio-economico, anche in considerazione del fatto che l’acquisto di prodotti alimentari è un acquisto di beni essenziali che sarà comunque compiuto dai clienti nelle giornate antecedenti o successive alla chiusura e che, quindi, non pare recare un sacrificio significativo agli operatori del settore rispetto alla chiusura di altre attività commerciali;
OSSERVATO che, sempre nell’ottica del bilanciamento ponderato di cui sopra, a differenza della maggior parte delle altre attività economiche, quelle di vendita di generi alimentari sono rimaste operative sin dall’inizio dell’epidemia (presumibilmente senza scontare dal punto di visto economico/produttivo gli effetti negativi delle misure restrittive adottate) e, dunque, in questa fase appare proporzionato e ragionevole confermare la chiusura nei giorni di domenica delle attività di vendita generi alimentari per evitare occasioni di maggior possibilità di contatto tra le persone e per andare a compensare il maggior rischio di contatto derivante dalle progressive riaperture delle altre attività economiche e sociali (rimaste chiuse e improduttive dall’inizio dell’epidemia);
CONSIDERATO inoltre che appare necessario, in questo momento, continuare a garantire il riposo nei giorni di domenica (nei quali, tra l’altro, vi è in genere la possibilità di stare continuativamente insieme a tutta la propria famiglia) agli addetti che lavorano nelle attività di vendita dei generi alimentari, affinché possano recuperare gradualmente lo stress psico/ fisico vissuto fin dalla fase iniziale e più acuta dell’epidemia, ove sono stati impegnati in prima linea, con il rischio di contagio, per permettere a tutta la collettività di avere la possibilità di approvvigionarsi dei prodotti alimentari quali beni essenziali;
CONSIDERATO che appare altresì ragionevole non reiterare in questa fase la chiusura domenicale dei centri commerciali (ove sussistono attività economiche che stanno ripartendo ora a seguito dell’allentamento delle misure restrittive), nonché di quelle attività di vendita di generi alimentari svolte in locali la cui superficie di vendita non è superiore a 150 metri quadrati, considerato che sotto tale metratura non possono formarsi ragionevolmente grandi affollamenti di persone e, in ogni caso, eventuali assembramenti possono essere più agevolmente smaltiti.
RITENUTO dunque congruo e proporzionato disporre la chiusura domenicale delle attività di vendita di generi alimentari elencate nell’Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, ad eccezione di quelle attività svolte in locali la cui superficie di vendita non è superiore a 150 metri quadrati, per le prossime due domeniche (giorni 21 e 28 giugno 2020), in attesa di comprendere l’andamento della curva epidemiologica in questa fase di allentamento delle misure restrittive;
 

Sport di contatto

CONSIDERATO che l’art. 1, lett. g), del DPCM 11 giugno 2020 dispone che, a decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
CONSIDERATO che, nell’ottica del criterio di progressività circa l’allentamento delle misure di contenimento della diffusione del virus, appare ragionevole sospendere fino al 28 giugno 2020 lo svolgimento degli sport di contatto, in attesa di avere un quadro più aggiornato circa l’andamento della situazione epidemiologica;
 

Sale slot, sale giochi, sale scommesse e sale bingo

CONSIDERATO che l’art. 1, lett. l), del DPCM 11 giugno 2020 dispone che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che siano accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei territori di riferimento e che si individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
CONSIDERATO che, nell’ottica del criterio di progressività circa l’allentamento delle misure di contenimento della diffusione del virus, appare ragionevole consentire lo svolgimento di tali attività a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza nel rispetto del contenuto della scheda tecnica “SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE’ di cui all’allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

VISTO l'allegato 15 del Dpcm 11 giugno 2020 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, che stabilisce le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone;
CONSIDERATO necessario rivedere la disciplina delle modalità del servizio di trasporto pubblico locale dettata dalla precedente ordinanza del Presidente della Provincia di data 23 maggio 2020 prot. 281257/1 di cui alla lettera a) del dispositivo;
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue

Attività di vendita di generi alimentari

1. per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la chiusura delle attività di vendita di generi alimentari elencate nell’Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, ad eccezione di quelle attività svolte in locali la cui superficie di vendita non è superiore a 150 metri quadrati, nei giorni di domenica 21 giugno e 28 giugno 2020;
 

Sport di contatto

2. per le motivazioni di cui in premessa, gli sport di contatto sono sospesi fino al 28 giugno 2020;


Sale slot, sale giochi, sale scommesse e sale bingo

3. per le motivazioni di cui in premessa, le attività di sale slot, sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza nel rispetto del contenuto della scheda tecnica “SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE' di cui all’allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

4. a partire dal 22 giugno 2020, il servizio di trasporto pubblico locale sarà articolato come segue:
Servizi automobilistici
TRENTINO TRASPORTI e SUBAFFIDATARI dei servizi su gomma: servizio di linea urbano ed extraurbano affidato e subaffidato secondo orario invernale non scolastico urbano ed extraurbano sino alle ore 21.00 nei giorni feriali e con servizio di base nei giorni festivi.
Dopo le 21.00 e nei giorni festivi sarà anche attivo servizio a chiamata in modalità Elastibus.
 

Servizi ferroviari

TRENTINO TRASPORTI: servizio ordinario non scolastico per Valsugana e FTM, incluso servizio festivo e dal 5 luglio servizio bici bus su prenotazione.
TRENITALIA: per Ferrovia Brennero e Ferrovia della Valsugana servizio ordinario incluso festivo e su Ferrovia Valsugana dal 5 luglio servizio bici bus su prenotazione.
 

Numero passeggeri a bordo mezzo

Per quanto riguarda la capienza massima dei mezzi, come da linee guida DPCM 11 giugno 2020, All.to 15, si conferma che a bordo è previsto il distanziamento di 1 mt, ma che è possibile derogare al distanziamento stesso, sia tra utenti, che tra utenti e operatori, mediante l'utilizzo anche in verticale delle sedute quando questo avvenga senza il contatto prolungato cd faccia a faccia e sino al 60%, ove rispettoso del distanziamento, della capacità secondo carta di circolazione.
Quanto sopra determina la seguente capienza massima:


SERVIZIO DI LINEA SU GOMMA
Servizio URBANO
Per i servizi urbani, il limite di occupazione degli autobus viene portato al 50% dei passeggeri complessivi (seduti e in piedi), indicati dalla Carta di Circolazione del veicolo.
Tale quota percentuale sarà tradotta nel corrispettivo numerico per ciascuno dei diversi tipi di autobus in servizio, caratterizzati da lunghezze e allestimenti interni diversi (per 8 metri 25 posti, per 10 e 12 metri capienza differenziata per modello da 40 a 55, per autosnodato 70).
Ogni autobus porterà indicazione sulla porta anteriore del numero di passeggeri massimo ammesso.


Servizio EXTRAURBANO
Vengono individuati per ciascuna tipologia principale di autobus il numero di posti a sedere utilizzabili prevedendo inoltre alcuni posti in piedi nel rispetto del distanziamento di ca. 1 metro:
autobus da 12 metri: 28 posti a sedere + 10 posti in piedi per un totale di 38 posti;
autobus da 11 metri: 24 posti a sedere + 8 posti in piedi per un totale di 32 posti;
autobus da 8 metri: 12 posti a sedere + 2 posti in piedi per un totale di 14 posti;
autobus da 18 metri: 35 posti a sedere + 17 posti in piedi per un totale di 52 posti.


Funivia TRENTO-SARDAGNA e MEZZOCORONA
Capienza massima delle cabine: 6 passeggeri (pari al 55% della capienza massima di targa).
Obbligo di uso della mascherina dall’entrata in stazione di partenza fino all’uscita dalla stazione di arrivo.
Obbligo di mantenimento dei finestrini delle cabine aperti nei limiti posti dal SIF.
Con l’accesso all'impianto, ove sono esposti appositi avvisi, i passeggeri si rendono responsabili del fatto di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi medesimi.


TRENI
Servizio Ferroviario FTM
Sugli elettrotreni Alstom ETÌ400
•48 posti a sedere (su 96)
•18 posti in piedi (su 140)
Sugli elettrotreni Ansaldo E86
•44 posti a sedere (su 95)
•15 posti in piedi (su 150)
Servizio ferroviario VALSUGANA
Servizio Ferroviario FTB di Trentino trasporti e Trenitalia
68 posti a sedere + 26 posti in piedi per un totale complessivo di 94 posti, rispetto ai 286 teorici.
Servizio ferroviario BRENNERO: applicazione allegato 15 Dpcm 11 giugno 2020


TARIFFE SERVIZI DI LINEA
AVVIO DEL SERVIZIO DI CONTROLLERIA A TERRA SIA IN AMBITO URBANO CHE EXTRAURBANO: si conferma che già dal giorno 11 maggio 2020 L’UTENTE HA L’OBBLIGO DI SALITA A BORDO SOLO SE MUNITO DI TITOLO DI VIAGGIO (abbonamento, biglietto acquisito presso le biglietterie di terra e self-service, biglietti con App accreditate e smart card a scalare in nuova modalità di detrazione -2 euro a viaggio senza necessità di check out). Dal giorno 19 giugno Trentino trasporti e Trenitalia effettueranno servizi di controlleria a terra con irrogazione delle sanzioni previste dalla Lp 16/93 per gli utenti privi di regolare titolo di viaggio.
SERVIZI DI TRASPORTO LACUALI: applicazione del distanziamento secondo all.to 15 Dpcm 11 giugno 2020.
SERVIZI NON DI LINEA SU GOMMA: per autovetture disciplina dell’alito 15 Dpcm 11 giugno 2020, per bus applicazione delle disposizioni riferite dall'alito 15 medesimo ai bus in servizio di linea extraurbano.
Per il servizio non di linea che interessi utenza con disabilità saranno formulate indicazioni puntuali dalla Umst Mobilità per la introduzione di misurazione della temperatura degli utenti prima dell’accesso al servizio.
PER TUTTE LE MODALITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE DI LINEA E NON DI LINEA: rispetto delle linee guida di cui all’alito 15 del DPCM 11 giugno 2020 (igienizzazione, sanificazione, obbligo mascherina per tutti gli utenti, distanziamento 1 mt. salvo uso delle sedute in verticale e relativa salita regolamentata, no bigliettazione a bordo eccettuati i servizi bici bus, salita da porte differenziate rispetto alla discesa, su bus urbani ed extraurbani salita dalla porta anteriore e discesa dalla posteriore e centrale per urbani e posteriore per extraurbani, informazione, marker per i sedili non utilizzabili).
Per le necessità formative sul servizio ferroviario si dispone la sospensione del divieto di attivare corsi di formazione per personale di condotta e scorta e tecnica per meccanici.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario ai Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.