ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE


tra

 

L'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE - ISIN (di seguito denominato ISIN), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Capitan Bavastro 116, ***, legalmente rappresentato dal Direttore generale Avv. Maurizio Pernice, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELL'ABRUZZO, di seguito denominata “ARTA Abruzzo”, con sede legale in Pescara, Viale G. Marconi n. 49, ***, legalmente rappresentato dal Direttore generale dott. Francesco Chiavaroli, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE BASILICATA, di seguito denominata “ARPA Basilicata”, con sede legale in Potenza, via della Fisica 18 C/D, ***, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, il Commissario straordinario dott. Michele Busciolano, ***
L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA DI BOLZANO, di seguito denominata “APPA Bolzano”, con sede in Bolzano, via Amba Alagi, 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore dott. Flavio Ruffini, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, di seguito denominata “ARPACAL”, con sede e domicilio in Catanzaro Lido 88100 Via Lungomare snc, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Domenico Pappaterra, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA di seguito denominata “ARPA Campania”, con sede e domicilio fiscale in Napoli via Vicinale S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, ***, legalmente rappresentata dal Commissario straordinario avv. Luigi Stefano Sorvino, ***
L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA di seguito denominata “ARPAE”, con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Po 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Giuseppe Bortone, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA di seguito denominata “ARPA FVG”, con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) via Cairoli n. 14, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Stellio Vatta, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO di seguito denominata “ARPA Lazio”, con sede e domicilio fiscale in Rieti via Garibaldi n. 114, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Marco Lupo, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, di seguito denominata “ARPAL”, con sede e domicilio fiscale in Genova, Via Bombrini 8, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Carlo Emanuele Pepe, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, di seguito denominata “ARPA Lombardia”, con sede e domicilio fiscale in Milano (MI), via Rosellini 17, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Fabio Carella, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE di seguito denominata “ARPA Marche”, con sede e domicilio fiscale in Ancona, via Ruggeri 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Giancarlo Marchetti, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE di seguito denominata “ARPA Molise”, con sede e domicilio fiscale in Campobasso, via U. Petrella n. 1, ***, legalmente rappresentata dal Commissario straordinario dott.ssa Antonella Lavalle, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata “ARPA Piemonte”, con sede e domicilio fiscale in Torino via Pio VII n. 9, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Angelo Robotto, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, di seguito denominata “ARPA Puglia”, con sede legale in Bari, Corso Trieste 27, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Vito Bruno, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA, di seguito denominata “ARPAS”, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Contivecchi n. 7 - 09122, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Alessandro Sanna, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA, di seguito denominata “ARPA Sicilia”, con sede legale in Palermo, via S. Lorenzo 312/G, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Carmelo Vazzana, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA di seguito denominata “ARPAT”, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Nicola Porpora n. 22, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. ing. Marcello Mossa Verre, ***
L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI TRENTO, di seguito denominata “APPA Trento”, con sede e domicilio fiscale in Trento, piazza Vittoria n. 5, ***, legalmente rappresentata dal Direttore dott. Enrico Menapace, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL'UMBRIA, di seguito denominata “ARPA Umbria”, con sede e domicilio fiscale in Via Pievaiola 207/B-3, Loc. San Sisto, 06132 Perugia (PG), ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Luca Proietti, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, di seguito denominata “ARPA Valle d'Aosta” con sede e domicilio fiscale in Saint-Christophe (AO) Loc. La Maladière - Rue de La Maladière 48, ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Giovanni Agnesod, ***
L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL VENETO, di seguito denominata “ARPAV”, con sede legale in Via Ospedale Civile 24, Padova (PD), ***, legalmente rappresentata dal Direttore generale pro tempore dott. Luca Marchesi, ***
L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati 48, ***, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore generale dott. Alessandro Bratti, ***

PREMESSO CHE
- L'articolo 1, comma 1, lettere l) e b) del decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, hanno attribuito all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito ANPA) “i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e (...) (i) controlli in materia di protezione dalle radiazioni”, prevedendo su dette un potere “di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie (...) allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti”;
- L'articolo 104 del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili” articola i controlli sulla radioattività ambientale “in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale”, prevedendo che “la gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni” e che “le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati”;
- L'articolo 104, del d.lgs. n. 230 del 1995 affida le funzioni di coordinamento tecnico della rete di sorveglianza nazionale all'ANPA “per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità
di esecuzione dei prelievi e delle misure, (...) ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA”;
- L'articolo 28, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha trasferito a ISPRA le funzioni e le competenze già attribuite a ANPA in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione nonché le relative attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle ARPA/APPA che, sulla base della pianificazione regionale, svolgono istituzionalmente attività di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale, e gestiscono banche dati e catasti di sorgenti radioattive nonché dati in materia di radioattività ambientale e analisi radiometriche;
- Il sistema nazionale di controllo della radioattività ambientale è organizzato nella rete “RESORAD”, costituita dai laboratori di monitoraggio ambientale delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (di seguito “ARPA/APPA”), e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.), già sotto il coordinamento di ISPRA;
- Al predetto sistema nazionale di controllo della radioattività ambientale si affiancano le reti di allarme GAMMA e REMRAD, già gestite direttamente da ISPRA, che compongono il sistema di allertamento nazionale, come indicato dal DPCM 19 marzo 2010, recante “Approvazione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”;
- L'ISPRA e le ARPA/APPA hanno sottoscritto convenzioni non onerose per l'integrazione delle reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale in supporto alla gestione delle emergenze radiologiche;
- L'ISPRA e le ARPA/APPA hanno sottoscritto convenzioni non onerose per la collaborazione alle attività di monitoraggio ambientale indipendente all'interno e all'esterno dei siti nucleari ed alle attività ispettive condotte dall'ISPRA nell'ambito delle proprie competenze ispettive;
- Le ARPA/APPA attuano come attività istituzionali obbligatorie programmi di controllo e di monitoraggio sulla radioattività ambientale, sugli alimenti e sulle bevande per il consumo umano e animale;
- Le ARPA/APPA gestiscono banche dati e catasti di sorgenti radioattive e dati in materia di radioattività ambientale e analisi radiometriche, sulla base della pianificazione regionale;
- L'articolo 123 del d.lgs. n. 230 del 1995, ha istituito presso ISPRA, il Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD), comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche, quale “tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle regionali, devono fare confluire (...) i dati delle misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza”;
- L'articolo 29 della legge 23 luglio 2009 n. 99, ha istituito l'Agenzia per la sicurezza nucleare riconoscendola come “sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione” e ha attribuito alla stessa le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e la vigilanza sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale;
- L'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 prevede, altresì, che nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia per la sicurezza nucleare può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente, e che, fino alla pubblicazione del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento interni le competenze trasferite all'Agenzia in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione “continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Con direttiva del Ministro all'ISPRA n. 44 del 27/2/2019 è stato richiesto all'ISPRA, per il triennio 2019-2021, il supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'esercizio di funzioni in materia di radiazioni ionizzanti, nel rispetto del quadro normativo richiamato;
- Il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 32 affida a ISPRA la progressiva integrazione dei set dei dati territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale - SINA, al fine di rendere disponibili i dati ambientali atti all'analisi delle politiche ambientali;
- Il DPCM 19 marzo 2010, recante “Approvazione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche” prevede che le ARPA/APPA forniscano al Centro Elaborazione e Valutazione Dati di ISPRA (di seguito CEVaD), i dati sui rilevamenti effettuati, a supporto del Dipartimento “Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” per la gestione delle emergenze;
- L'articolo 21, commi 13, 14 e 20-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l'Agenzia per la sicurezza nucleare e ha mantenuto in via transitoria i relativi compiti e funzioni in capo a ISPRA in attesa di completare, con decreto del Ministro interessato (individuato nel Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie dell'Ente soppresso con contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea;
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23, comma quatordecies, affida a ISPRA la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute con risorse pubbliche;
- Il Consiglio federale delle agenzie ambientali del 25 ottobre 2012 ha approvato il Rapporto tecnico “Linee guida per il monitoraggio della radioattività”, registrato e pubblicato come DOC. N. 16/12-CF;
- La legge 28 giugno 2016, n.132 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (di seguito SNPA), quale rete di attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (di seguito LEPTA), composto dall'ISPRA e dalle agenzie regionali e provinciali (ARPA/APPA);
- L'articolo 4, della legge 28 giugno 2016, n.132, attribuisce le funzioni di coordinamento del SNPA a ISPRA che esercita i propri compiti e funzioni tecniche e scientifiche in una logica di rete, al fine di assicurare il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorire le più ampie sinergie;
- L'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n.132 prevede che ISPRA predisponga un programma triennale delle attività del SNPA individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale;
- L'articolo 7 della legge n. 132 del 2016 prevede, tra l'altro, che le attività delle ARPA/APPA devono essere pianificate nel rispetto dei LEPTA, tenendo conto del predetto programma triennale delle attività;
- Il medesimo articolo 7 prevede, altresì, che oltre alle attività istituzionali rientranti nell'ambito delle attività del SNPA, le ARPA/APPA svolgono le altre attività istituzionali obbligatorie e possono svolgere attività istituzionali non obbligatorie in favore di soggetti pubblici in base a specifiche disposizioni normative o, in assenza di previsione normativa, in base a convenzioni, a condizione che si assicurata l'imparzialità nell'esercizio delle attività di vigilanza e non siano determinate situazioni di conflitto anche potenziale;
- Nell'ambito delle articolazioni operative previste dal Piano triennale SNPA sarà istituita la Rete tematica di esperti SNPA in tema di radioattività;
- Il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 45, modificato dal d.lgs. 15 settembre 2017 n. 137, ha istituito l'ISIN al quale sono state attribuite le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;
- L'articolo 9, del D.lgs. n. 45 del 2014 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN “ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA, e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n.860, nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99 e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti”;
- In data 22 giugno 2018 con delibera del Direttore n. 3 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 14 del d.lgs. n. 45 del 2014, il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni e in data 6 aprile 2019 è stata sottoscritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. n. 45 del 2014, la Convenzione che ha disciplinato il trasferimento da ISPRA a ISIN “delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia” regolamentare, organizzativa, amministrativa, gestionale e contabile, e di indipendenza di giudizio e di valutazione, nell'esercizio delle funzioni attribuite;
- L'ISIN è, pertanto, subentrato definitivamente nella titolarità delle funzioni e competenze in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, comprese quelle in precedenza attribuite all'ISPRA che non rientrano quindi tra le funzioni e i compiti tecnici e scientifici sui quali ISPRA esercita, in una logica di rete, il coordinamento nell'ambito del SNPA ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 132/2016;
- L'articolo 3, della legge n. 132/2016, al comma 1, lettera h) include tra le funzioni del SNPA la “partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione” e al comma 3 prevede che le funzioni di competenza del SNPA “possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti, per l'acquisizione di specifiche conoscenze, necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente;
- L'articolo 6, comma 13, del d.lgs. n. 45 del 2014, prevede che “per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare”;
- Appare utile e essenziale che le funzioni e le attività di ISIN, di ISPRA, del SNPA e delle ARPA/APPA si svolgano secondo forme e modalità di collaborazione e di complementarità, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), decreto- legge n. 496 del 4 dicembre 1993, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, rimaste di competenza di ISPRA e quelle trasferite a ISIN in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, ai fini dell'omogeneo esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico, e di una più efficace e completa acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati, nonché per attuare un rapporto di sinergia delle funzioni di ISIN con le attività che le ARPA/APPA svolgono istituzionalmente in materia sulla base della pianificazione regionale, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale, gestione dati in materia di radioattività ambientale e analisi radiometriche;
- Appare, altresì, utile e necessario prevedere e disciplinare forme e modalità di collaborazione di ISPRA e le ARPA/APPA, che costituiscono il SNPA, con ISIN, al fine di garantire, tramite apposite convenzioni e accordi, il supporto tecnico necessario per le istruttorie, i controlli e le ispezioni nelle materie e attività di competenza di ISIN;
- Le predette attività concorrono a conseguire le finalità di pubblico interesse affidate dal legislatore alle Parti in materia di tutela e controllo ambientale, e di tutela della salute della popolazione;
- L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- L'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” disciplina gli accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni;
- L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), con Determinazione n. 7, del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, se sono soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con Delibera n. 918, del 31 agosto 2016, avente ad oggetto la disciplina di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, ha confermato i suddetti principi, e in particolare ha stabilito che “i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno”;
- ISIN e le ARPA/APPA facenti parte del sistema a rete SNPA intendono sviluppare ed attuare, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP (ora ANAC), forme di collaborazione in materia di controllo, raccolta, valutazione ed elaborazione dei dati sulla radioattività ambientale, al fine di conseguire anche in questo specifico settore il necessario coordinamento tecnico a tutela dell'ambiente e della salute;
- Nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano il presente accordo è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale e delle relative norme di attuazione.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
 

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
 

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione tra ISIN e SNPA al fine di favorire:
a. un coordinato ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ISIN e delle ARPA/APPA in materia di radioprotezione, monitoraggio e sorveglianza della radioattività ambientale, e preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche;
b. il supporto tecnico delle ARPA/APPA per le istruttorie, i controlli e le ispezioni nelle materie e attività di competenza di ISIN, ferme restando le attività delle ARPA/APPA nell'ambito delle proprie competenze definite a livello regionale, e con adeguata considerazione della disponibilità operativa delle agenzie.
2. La collaborazione di cui al comma 1, lettera a), ha per oggetto, in particolare:
i. le attività per agevolare il coordinamento tecnico di ISIN in materia di radioprotezione e sorveglianza della radioattività ambientale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge n. 496 del 4 dicembre 1993, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61;
ii. l'omogeneo esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico in materia di radioprotezione e sorveglianza della radioattività ambientale;
iii. una più efficace e completa acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e controllo della radioattività ambientale, di gestione banche dati e catasti di sorgenti radioattive, dati in materia di radioattività ambientale e di analisi radiometriche;
iv. un rapporto di sinergia con le attività che le ARPA/APPA svolgono istituzionalmente in materia di sorveglianza della radioattività ambientale sulla base della pianificazione regionale e delle proprie competenze operative.
3. La collaborazione di cui al comma 1, lettera b), si attua tramite apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del D.lgs. n. 45 del 2014
4. Ogni altra forma di collaborazione tra le Parti dovrà essere concordata nell'ambito del Comitato di gestione di cui all'articolo 3.
5. Con il presente accordo, inoltre, ISPRA e ISIN si impegnano a collaborare ai fini:
a. del subentro di ISIN nelle convenzioni sottoscritte da ISPRA con le ARPA/APPA per l'integrazione delle reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale e per le attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari;
b. della sottoscrizione di nuove convenzioni relative ad attività di collaborazione già in corso, o di nuova attuazione;
c. dell'acquisizione, dello scambio e dell'elaborazione dei dati ambientali;
d. del supporto istruttorio necessario per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali;
e. della definizione di linee guida su argomenti di comune interesse, con particolare riferimento all'applicazione dei disposti normativi.
6. Le attività oggetto della collaborazione disciplinata dal presente accordo sono individuate a titolo non esaustivo negli allegati A e B.
 

Art. 3
(Comitato di gestione)

1. Le modalità di collaborazione per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite e attuate secondo gli indirizzi generali deliberati dal Comitato di gestione del presente accordo (di seguito Comitato).
2. Il Comitato è composto dal Direttore dell'ISIN, da un componente della Consulta dell'ISIN, dal Presidente e dal Direttore generale di ISPRA e dai legali rappresentanti delle ARPA/APPA o loro delegati, in raccordo con la Rete tematica “radioattività” di esperti SNPA, da istituire nell'ambito delle articolazioni operative previste dal Piano Triennale SNPA.
3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Direttore dell'ISIN. Le funzioni di vice-presidente sono attribuite ad un legale rappresentante delle ARPA/APPA.
4. Il Comitato adotta un regolamento di organizzazione e funzionamento interno entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai suoi componenti non spetta quindi alcun compenso, emolumento o rimborso comunque denominato. Eventuali spese di missione sono a carico dell'ente di appartenenza, salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 5.
 

Art. 4
(Durata e decorrenza dell'accordo)

1. Il presente accordo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla sottoscrizione delle Parti. Esso sarà oggetto di verifica ed eventuale revisione entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom.
 

Art. 5
(Spese)

Il presente accordo è stipulato a titolo gratuito. La collaborazione per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 5 che comportino costi per una delle Parti o anche verso uno o più soggetti del SNPA, saranno oggetto di separati accordi o convenzioni tra le Parti interessate. I criteri di valutazione dei costi inerenti a queste attività andranno definiti e approvati dal Comitato di gestione.
 

Art. 6
(Obblighi delle Parti)

1. Le attività oggetto del presente accordo sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché delle disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il personale impiegato.
2. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
 

Art. 7
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del d.lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e alle previsioni contenute nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” e nel Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
 

Art. 8
(Variazione attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono concordare eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le Parti.
 

Art. 9
(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente Accordo sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione da ciascuna Parte.
 

Art. 10
(Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 120 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).
 

Art. 11
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.
 

Art. 12
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISIN, in Roma, Via Capitan Bavastro, 116; ISPRA in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48; le ARPA e le APPA eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
 

Art. 13
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
 

Art. 14
(Foro competente)

1.Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 

ALLEGATO A

Elenco indicativo delle attività art. 2, comma 1, lett. a) “un coordinato ed efficace esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali di prevenzione, controllo e monitoraggio di competenza di ISIN e delle ARPA/APPA in materia di radioprotezione, monitoraggio e sorveglianza della radioattività ambientale, e preparazione e risposta alle emergenze nucleari e radiologiche;”

1. Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - RESORAD
- Attuazione, per la parte di competenza territoriale, del piano nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale, predisposto da ISIN tenuto conto dei piani di monitoraggio regionali di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 230 del 1995 e s.m.i., sentite le ARPA/APPA e gli altri soggetti della rete e riportato nel Manuale della rete RESORAD.
- Effettuazione dei campionamenti e delle misure previste dal piano di monitoraggio nazionale sulla base delle indicazioni sui metodi di campionamento e di analisi riportati nel Manuale della rete RESORAD.
- Trasmissione annuale degli esiti dei rilevamenti effettuati nell'anno precedente nel database nazionale (DBRad) dell'ISIN, ivi inclusi i dati sulle acque destinate al consumo umano, secondo le procedure descritte nel Manuale della rete RESORAD, con modalità armonizzate con le trasmissioni dei medesimi dati richiesti da altri enti istituzionalmente competenti.
- Comunicazione e sollecita trasmissione all'ISIN degli esiti dei rilevamenti nei casi di risultati anomali e supporto alle eventuali successive fasi di indagine stabilite dall'ISIN, che comunicherà alle Agenzie eventuali informazioni in suo possesso utili alla comprensione dei fenomeni in atto.
- Attivazione di un regime di misurazione e sollecita trasmissione dati su richiesta di ISIN a seguito di indagini radiometriche particolari, o di eventi anomali locali, nazionali o internazionali, rispetto a cui ISIN fornirà alle Agenzie ogni informazione in suo possesso funzionale alla comprensione dei fenomeni in atto.
- Attivazione di programmi radiometrici di monitoraggio a seguito di una emergenza radiologica a supporto e su indicazioni del Centro Elaborazione e valutazione dati - CEVaD ai sensi del art. 123 del d.lgs. n.230/1995 e s.m.i.
- Collaborazione nell'ambito delle richieste della Commissione Europea agli Stati Membri ai sensi dell'art. 35 e 36 del Trattato Euratom e di altri organismi internazionali relative ai sistemi di monitoraggio della radioattività ambientale, per la parte di propria competenza territoriale.
- Collaborazione per il monitoraggio della radioattivita' ambientale nelle zone limitrofe degli impianti nucleari - Reti locali, integrative e comprese nelle reti di monitoraggio di cui all'art.104 del d.lgs. n.230 del 1995 e s.m.i..

2. Reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale
- Trasmissione all'ISIN, in tempo reale, dei dati prodotti, nella routine come in situazioni di emergenza, dalle stazioni automatiche di monitoraggio delle ARPA/APPA, e loro integrazione con quelli raccolti dalle reti automatiche dell'ISIN e resi disponibili previa validazione. In tale ambito l'ISIN garantirà la trasmissione dei dati al sistema EURDEP della Commissione Europea.
- Supporto per la gestione locale degli apparati delle stazioni REMRAD e delle centraline GAMMA delle reti automatiche dell'ISIN ed eventuale loro ospitalità presso pertinenze delle ARPA/APPA.

3. Monitoraggio del gas radon
- Collaborazione per la promozione e l'indirizzo dello sviluppo coordinato delle attività in materia di monitoraggio e controllo del gas radon in aria in ambienti confinati e in altre matrici ambientali, inclusi studi e applicazioni di tecniche di risanamento.
- Popolamento della banca dati nazionale, gestita dall'ISIN, dei risultati delle misurazioni di radon effettuate nell'ambito di indagini territoriali e di altre campagne di misura, con modalità armonizzate con le trasmissioni dei medesimi dati richiesti da altri Enti istituzionalmente competenti. Trasmissione delle informazioni a corredo del dato e trasmissione di informazioni relative alle azioni di risanamento.
- Collaborazione per la definizione di indicatori di stato e delle modalità di aggregazioni dei dati a livello nazionale o macro-regionale al fine di rappresentare in modo omogeneo sul territorio nazionale lo stato dell'ambiente, anche al fine di una corretta e univoca informazione alla popolazione e ai mezzi di comunicazione di massa.
- Collaborazione alla definizione dei criteri da utilizzare per la classificazione del territorio (mappatura del radon, aree prioritarie di intervento, ecc.) anche in considerazione degli aspetti geologici del suolo ed elaborazione delle relative cartografie, con armonizzazione delle attività con gli altri Enti istituzionalmente competenti.
- Collaborazione per l'elaborazione di proposte di studio e ricerca atte a migliorare la conoscenza del fenomeno, anche attraverso indagini sul territorio o altre azioni volte alla conoscenza, prevenzione e riduzione della presenza del radon indoor anche nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali.

4. Collaborazione per la gestione degli interventi, di cui all'art 126-bis del d.lgs. n. 230 del 1995, ivi inclusi quelli relativi ai materiali radioattivi di origine naturale (NORM)
- Collaborazione per la gestione di interventi a supporto delle autorità competenti nei casi di interventi ai sensi dell'art 126-bis del d.lgs. n. 230 del 1995, ivi inclusi quelli relativi ai materiali radioattivi di origine naturale (NORM).

5. Programma di affidabilità dei laboratori/dati radiometrici
- Partecipazione a circuiti interlaboratorio promossi o organizzati direttamente dall'ISIN, dalle ARPA/APPA, o da organismi internazionali di riferimento per il monitoraggio della radioattività ambientale (Commissione Europea, IAEA) per il programma di affidabilità delle misure dei laboratori della rete.

6. Altri ambiti di collaborazione
- Collaborazione per l'elaborazione di linee guida e di guide tecniche.
- Scambio di informazioni inerenti le notifiche di pratiche.
- Iniziative progettuali congiunte.
 

ALLEGATO B

Elenco indicativo delle attività art. 2, comma 1, lett. b) “il supporto tecnico delle ARPA/APPA per le istruttorie, i controlli e le ispezioni nelle materie e attività di competenza di ISIN”

1. Attività di vigilanza presso gli impianti nucleari
- Supporto tecnico all'attività ispettiva dell'Ispettorato attraverso l'esecuzione di misure radiometriche indipendenti su/per:
i. effluenti radioattivi;
ii. materiali destinati all'allontanamento;
iii. caratterizzazione radiologica di strutture d'impianto e rifiuti radioattivi.

2. Attività istruttorie di competenza ISIN
- Supporto tecnico nella valutazione di documentazione istruttoria nell'ambito di procedure autorizzative o di approvazione.

3. Attività di vigilanza presso soggetti autorizzati all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti o che detengono rifiuti radioattivi
- Supporto tecnico nell'esecuzione di misure radiometriche nell'ambito di attività ispettive.

4. Attività di vigilanza su operazioni di trasporto di materie radioattive e fissili
- Supporto nell'esecuzione di campagne straordinarie di monitoraggio radiologico sui principali nodi di scambio multimodali (aeroporti ed altri hub) utilizzati per il trasporto di colli radioattivi e nel corso di attività ispettive in genere.