Categoria: Cassazione civile
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La Corte di Cassazione torna ad affermare alcuni principi cardine:

"Costituisce orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito".

"Per il resto, si deve confermare che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro e responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore ad un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti, per come si è detto, i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento".


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DDAGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADOO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.K., A.V.G., elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA 7, presso lo studio dell'avvocato PALLASTRELLI GOTTARDO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati FOGGI LONGOSTREVI FABRIZIO, SCHETTINO ANIELLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro V.E., LLOYD ADRIATICO S.P.A., CONDOMETT S.R.L., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., CARBOCHIMICA S.P.A. IN FALLIMENTO, I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER LLASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimati
e sul ricorso n. 17076/2006 proposto da:
LLOYD ADRIATICO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato GAMBERINI MONGENEI RODOLFO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso a ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro V.K., A.V.G., elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato PALLASTRELLI GOTTARDO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO, SCHETTINO ANIELLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro CONDOMETT S.R.L., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., CARBOCHIMICA S.P.A., I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER LLASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, V.E.;
- intimati
e sul ricorso n. 17129/2006 proposto da:
CONDOMETT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGIELLO LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro V.K., A.V.G., elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato PALLASTRELLI GOTTARDO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO, SCHETTINO ANIELLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- controricorrenti al ricorso incidentale
avverso la sentenza n. 863/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/04/2005 R.G.N. 1467/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 02/07/2009 dal Consigliere Dott. MELIADOO Giuseppe;
udito l'Avvocato POGGI LONGOSTREVI FABRIZIO;
uditi gli Avvocati GAMBERINI MONGENET RODOLFO e BELLI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale della LLOYD ADRIATICO, rigetto degli altri.

Fatto

Con sentenza in data 2.12.2004/19.4.2005 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Parma il 28.10.2003, condannava le società Condomett e Carbochimica a risarcire alle eredi di V.S., deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, il danno morale nella misura del 40% dell'intero, riconosciuto il concorso di colpa del V. nel residuo.
Osservava in sintesi la corte territoriale che, seppure il comportamento del V. fu gravemente imprudente (essendo stato il cestello della gru utilizzato per il sollevamento dello stesso, e non dei materiali), doveva escludersi, comunque, che esorbitasse dallo svolgimento dell'attività lavorativa, avendo il lavoratore utilizzato l'autogrù per svolgere l'attività lavorativa affidatagli, in una situazione di difficoltà derivante dalla rottura del verricello, suo normale strumento di lavoro e che, peraltro, nè il V. era stato edotto, pur essendo da circa venti anni dipendente della Condomett, dei rischi connessi all'uso della gru, nè quest'ultima aveva ottemperato all'obbligo di vigilanza circa l'uso che i propri dipendenti facevano degli strumenti messi a loro disposizione.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso V.K. e A.V.G. con un unico motivo, illustrato con memoria.
Resistono con controricorso la Condomett srl e la Lloyd Adriatico spa, le quali hanno proposto anche ricorso incidentale.
Non si costituivano la Carbochimica spa, le Generali Assicurazioni spa, l'INAIL ed V.E..
La Condomett ha depositato memoria.
 
Diritto

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 V.K. e A.V.G. lamentano che la Corte territoriale, pur dando atto che, nella causazione dell'infortunio, al di là dell'impropria utilizzazione dell'autogrù da parte del dipendente, erano risultati determinanti il malfunzionamento e la carenza di qualità di una sua parte fondamentale (la fune), nonchè l'omissione della dovuta vigilanza e dei necessari obblighi di informazione da parte del datore di lavoro, aveva, nondimeno, senza alcuna motivazione, attribuito al V. la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro (laddove il primo giudice la aveva riconosciuta solo nella misura del 30 per cento), riducendo ad una percentuale marginale quella del datore di lavoro (già fissata, nella sentenza di primo grado, nella misura del 60 per cento).
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Condomett lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, comma 2 nonchè vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale aveva erroneamente trascurato di valutare che la causa unica dell'incidente era da ravvisare nell'utilizzazione, del tutto anomala, della grù e del relativo cestello, che dovevano essere adoperati per il trasporto di materiale, ma non certo di persone, per come, in effetti, avvenne.
La Lloyd Adriatico, invece, prospetta, con ricorso incidentale, ai sensi dell'art 360 c.p.c., n. 5 che la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente l'appello, non ha provveduto in ordine alla richiesta di restituzione delle somme liquidate per provvisionali, nonchè di quelle ulteriori percepite in forza della sentenza per capitale, accessori e spese.

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
 
Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale della Condomett, avendo la sua trattazione, nell'ordine delle questioni controverse, carattere di pregiudizialità.
 
Il motivo è infondato.

Costituisce orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995).
Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Nel concorso di tali situazioni, che qualificano in termini di abnormità la causa iniziale della serie produttiva dell'evento infortunistico, il rischio elettivo si distingue, quindi, dall'atto colpevole del lavoratore, e cioè dall'atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato, comunque, da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l'infortunio e l'attività lavorativa.
Per il resto, si deve confermare che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro e responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore ad un eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti, per come si è detto, i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr. ad es. Cass. n. 19559/2006)
A tale indirizzo interpretativo si è attenuta la decisione impugnata, la quale ha considerato che l'infortunio si è realizzato a fronte di un comportamento del lavoratore che, sebbene imprudente, era, comunque, ricollegabile alle finalità aziendali, avendo il V. utilizzato l'autogrù per svolgere i compiti assegnatigli in una situazione di difficoltà- o, comunque, diversa da quella abituale - derivante dalla rottura del suo normale strumento di lavoro e dalla sua sostituzione con un macchinario di cui il lavoratore sconosceva i rischi e che, peraltro, presentava i dispositivi di sicurezza mal - funzionanti, con la conseguenza che, pur avendo concorso nella causazione dell'infortunio una scelta del lavoratore, non necessitata, ed anzi evitabile, la stessa non si inseriva in un contesto del tutto esorbitante dal perseguimento delle esigenze aziendali.
 
Meritevole di accoglimento è, invece, il ricorso principale.
 
Per come lamentano giustamente le ricorrenti, la sentenza impugnata, pur riconoscendo la responsabilità prevalente del lavoratore nel verificarsi del sinistro (laddove il primo giudice aveva, all'opposto, ritenuto la responsabilità preminente del datore di lavoro), con l'effetto di riformare in un punto non poco significativo la decisione censurata, ha omesso di dar conto delle ragioni poste a base della diversa commisurazione della responsabilità di ciascuno dei soggetti cui si è ritenuto imputabile l'infortunio, vanificando la possibilità di verificare l'adeguatezza dell'iter logico della decisione e l'esattezza del convincimento al riguardo espresso dai giudici del gravame
La Corte bolognese si è limitata a qualificare come "fortemente imprudente" il comportamento del lavoratore, ma tale qualificazione non risulta, in assenza di ulteriori elementi di riscontro motivazionali, sintomatica di una adeguata valutazione e di una sistematica comparazione delle molteplici circostanze, fattuali e giuridiche, nella fattispecie rilevanti.
Se si considera, come si è visto, che la corte territoriale ha escluso che il comportamento del V. esorbitò in modo irrazionale dallo svolgimento dell'attività lavorativa e che si è accertato in fatto che la causa dell'infortunio è da far risalire, al tempo stesso, al cattivo funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario ("la gru, qualora fosse stata provvista di dispositivi di sicurezza funzionanti, sarebbe comunque agevolmente arrivata a) secondo piano"), così come all'assenza della dovuta vigilanza nell'esecuzione del lavoro e della necessaria informazione circa i relativi rischi.
Situazione che, facendo emergere una pluralità di fatti determinativi, con concorrente efficacia causale, dell'evento di danno, imponeva al giudice di merito di accertare, pur nell'ambito di una valutazione sintetica, ma chiara nei presupposti valutativi, l'incidenza di ciascuno, sulla base della relativa gravità e delle conseguenze derivatene, rispetto al realizzarsi dell'infortunio.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata - assorbito il ricorso incidentale proposto dalla Lloyd Adriatico - va, dunque, cassata e rinviata ad altro giudice di appello, che si designa nella Corte di appello di Firenze, la quale provvederà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.
 
LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale della Lloyd Adriatico spa, rigetta il ricorso incidentale della Condomett srl, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze anche per le spese del presente processo.
Cosii deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2009