Regione Autonoma Valle d’Aosta
Deliberazione 29 maggio 2020, n. 432.
Approvazione dell'appendice all'elenco prezzi regionale, di cui alla DGR 1169/2017, ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 12/1996, per il calcolo dei maggiori costi e oneri aziendali della sicurezza conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, relativi ai cantieri di opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
B.U.R. 23 giugno 220, n. 39

Omissis
LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Renzo TESTOLIN, nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica e condivise le valutazioni in merito alle finalità di adozione di opportune misure di contenimento e prevenzione del COVID-19 relativamente ai cantieri di opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
ad unanimità di voti favorevoli
 

delibera

1) di approvare la metodologia di calcolo per i maggiori costi della sicurezza e i maggiori oneri aziendali della sicurezza conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19 relativamente ai cantieri di opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta allegata al presente atto per farne parte integrante, quale appendice all'elenco prezzi regionale, di cui alla DGR 1169/2017, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12/1996;
2) di disporre che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 12/1996, l'appendice di cui al punto
1) sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione;
3) di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli incrementi per la sicurezza trovano copertura, per quanto riguarda i lavori dell'Amministrazione regionale, nell'ambito delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dei lavori stessi.
 

Metodologia di calcolo per i maggiori costi della sicurezza e i maggiori oneri aziendali della sicurezza conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19 relativamente ai cantieri di opere pubbliche operanti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta
 

Appendice al prezziario regionale

Nell'ottica di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori si evidenziano alcune delle indicazioni contemplate nelle presenti linee di indirizzo afferenti maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione del PSC (piano di sicurezza e coordinamento), in ragione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, i costi e gli oneri aziendali della sicurezza, nonché l'utilizzo di taluni strumenti idonei a consentire la prosecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica.
L'attuale assetto normativo per i cantieri temporanei o mobili previsto dal D.lgs 81/08 richiama con particolare enfasi la centralità del ruolo del committente pubblico, ritenendo che, in qualità di soggetto nell'interesse del quale l'opera edile viene realizzata, sia il primo a doversi interessare delle ricadute sulla salute e sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, ed in particolare, al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela previste dall'art.15 del richiamato D.lgs. 81/2008.
L'integrazione del PSC e dei conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte del stesso CSP (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) / CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), rientra tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l'individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell'intervento.
Si rappresentano, nella tabella sottostante, le situazioni nelle quali le attività di aggiornamento del PSC interferiscono con il processo di esecuzione di un lavoro pubblico:

A

Procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con contratto stipulato e da stipulare

B

Procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione

C

Procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte

D

Procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato

E

Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata

Tabella 1
Nella normativa nazionale è stata introdotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dal ribasso d'asta.
Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigenti, per i lavori (rif. P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall'art.100 e punto 4 dell'allegato XV del D.lgs.81/08 s.m.i., mentre per i servizi e forniture i costi della sicurezza sono richiamati dall'art. 26 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
I costi della sicurezza, secondo le indicazioni prima richiamate, vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto all'art.100 del D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante, tramite il RUP (Responsabile dei lavori) nel caso in cui non sia previsto il PSC
Per quanto riguarda invece gli oneri aziendali della sicurezza afferenti l'impresa, il D.lgs 50/16 richiama l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicare la quota di tali oneri aziendali nell'ambito della propria offerta di gara. Tali oneri costituiscono una quota parte delle spese generali. Per i suddetti oneri e limitatamente ai cantieri e afferenti ai lavori, rientranti nella casistica A, B, C della tabella 1, durante la fase emergenziale COVID-19 viene valutato un aumento delle spese generali del prezziario regionale del 2%, per un valore pari a 17%. Questo incremento determina un aumento dell'1,74% da applicare sulle lavorazioni ancora da eseguire. Per gli interventi di cui alle lettere D ed E della tabella 1 non è previsto alcun riconoscimento degli oneri aziendali della sicurezza che sono oggetto di dichiarazione dell'impresa ai sensi di quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 nella formulazione dell'offerta.
Gli oneri aziendali della sicurezza ricomprendono:
Formazione e addestramento delle maestranze Informazione sulle procedure ed utilizzo DPI Predisposizione di personale addetto opportunamente formato per la gestione degli spazi comuni; Gestione forniture esterne con personale addetto Sorveglianza sanitaria
Attività per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Gestione delle emergenze
Operazioni di sanificazione/disinfezione delle attrezzature e dei mezzi e strumentazione per eseguirla (compresi DPI) - esclusi i presidi
DPI dati in uso ai lavoratori quali ad esempio fornitura mascherine, guanti monouso in nitrile, visiere protezione, ecc.
DPC (dispositivi di protezione collettiva) non previsti nel PSC (a titolo esemplificativo: il PSC potrebbe prevedere l'utilizzo di DPI per personale che opera a distanze superiori a quelle previste dall'allegato 13 del DPCM 17 maggio, tali DPI rientrano tra i costi della sicurezza)
Fornitura di postazione fissa o mobile indipendente per lavaggio e mani
Pianificazione interna e dei flussi ingresso ed uscita dei dipendenti (escluse le opere provvisionali o presidi previste dal CSP/CSE)
Trasporto dipendenti nel cantiere (la maggiore incidenza sui trasporti per effetto delle misure Covid-19 viene riconosciuta solo per i cantieri di cui alle lettere A, B, C) Redazione POS (piano operativo di sicurezza), PSS (piano sostitutivo di sicurezza), DVR (documento valutazione dei rischi), PIMUS, Piano rimozione amianto, relazione per rumore vibrazioni e stress correlato, ecc.
Procedure previste dall'allegato 13 di cui al DPCM 17 maggio 2020
Spese amministrative per l'organizzazione e la gestione della sicurezza aziendale
Oneri di gestione dei rifiuti di cantiere
Oneri relativi alla cartellonistica, segnaletica di cantiere
Allacciamenti, utenze e sistemi di approvvigionamento dell'acqua
Fonte linee guida ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale)
Nella fase emergenziale, per il calcolo dei costi della sicurezza dei lavori di cui alla tabella 1) e degli oneri aziendali della sicurezza si utilizzano le seguenti regole:
1) Per i cantieri di cui alle lettere A, B, C euro il valore è dato dalla somma di X+Y+Z, dove:
X - rappresenta i maggiori oneri aziendali della sicurezza ed è pari all'1,74% dell'importo dei lordo dei lavori ancora da eseguire afferenti al periodo emergenziale;
Y - rappresenta una maggiorazione dei costi di manodopera per il periodo emergenziale pari al 3% del costo della manodopera dichiarato in gara, opportunamente ricalcolato in modo proporzionale alle lavorazioni ancora da eseguire (Maggiorazione = costo manodopera x % lavori da eseguire x 3%);
Z - costi della sicurezza stimati dal CSP/CSE non rientranti negli importi X e Y.
2) Per i cantieri di cui alle lettere D ed E il valore è dato dalla somma di Y+Z, dove:
Y - rappresenta una maggiorazione dei costi di manodopera per il periodo emergenziale pari al 3% del costo del costo totale della manodopera computato dal progettista;

Z - costi della sicurezza stimati dal CSP non rientranti nell'importo Y.
Si precisa che la presente appendice non modifica le voci del prezziario in vigore e che la validità delle disposizioni si riferisce alla sola durata dell'emergenza sanitaria COVID-19.
Nel caso in cui, nella stima dei costi della sicurezza, siano già state computate delle voci rientranti negli oneri aziendali della sicurezza di cui alla presente appendice si procederà, nella fase di redazione della contabilità dei lavori, alla detrazione delle predette voci.