PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OPERANTI NEI SETTORI MAGGIORMENTE INTERESSATI DAL FENOMENO INFORTUNISTICO E PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI


L'anno 2020, il giorno 24 del mese di giugno, le sottoindicate Istituzioni e gli Enti promotori (nel prosieguo “le parti”):
• la Prefettura - U.T.G. di Perugia
• la Prefettura - U.T.G. di Terni
• la Regione Umbria
• l'Università degli Studi di Perugia
• la Questura di Perugia
• la Questura di Terni
• il Comando Legione Carabinieri Umbria
• il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza
• la Direzione Regionale Umbria dei Vigili del Fuoco
• l'ANCI Umbria
• l'ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma
• la Direzione Regionale INAIL Umbria
• la Direzione Regionale INPS di Perugia
• la ASL Umbria 1 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
• la ASL Umbria 2 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
• la Confindustria Umbria
• la Camera di Commercio di Perugia
• la Camera di Commercio di Terni
• l'ANCE Umbria
• il Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia
• la Terni Edilizia, Sicurezza e Formazione
• la Confagricoltura
• la Coldiretti
• le Segreterie Regionali delle Confederazioni Sindacali CGIL CISL e UIL promuovono e sottoscrivono il presente Protocollo
 

VISTI:

• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “attuazione dell'art 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011, regolamento recante le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g, del D.Lgs n. 81/2008;
• la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011: accordo su disciplina art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la formazione dei lavoratori;
• la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012: accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata e gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 “Procedure standardizzazione per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008”;
• il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
• il Decreto del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 2014: “Recepimento delle procedure semplificate per l'adozione è l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese (art. 30, comma 5/bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”;
• il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 - Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS);
• il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• la circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 in ordine all'applicazione delle misure necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• la circolare del Ministero del Lavoro dell'11 luglio 2011 “Chiarimenti sul sistema di controllo ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007”;
• il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 adottato con Intesa in Conferenza Stato Regioni rep. atti n. 156 del 13.11.2014 e con il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rep. atti n. 56 del 25.3.2015 concernente il “Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018 - Documento di valutazione”;
• il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 (DGR n. 1799/2014, DGR n. 747/2015, DGR n. 736/2018);
• l'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177 e il discendente Decreto del Ministero dell'Interno del 15 agosto 2017, che attribuiscono all'Arma del Carabinieri lo svolgimento, in via preminente, dei compiti nel comparto della sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
• il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149 (disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183) che ha istituito l'Agenzia Unica per le ispezioni del Lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro” la quale svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL;
 

CONSIDERATO CHE:

le parti firmatarie intendono delineare un efficace modello di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico e tecnopatico, nella consapevolezza che una sempre più diffusa formazione ed un crescente impiego di risorse tecnologiche di supporto agli operatori economici possano costituire strumenti per conseguire adeguati livelli di salute e sicurezza dei lavoratori;


RILEVATO CHE:

la tutela del diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria delle Istituzioni e, più in generale, della società civile, la cui attuazione richiede azioni organiche ed integrate nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
per ridurre in modo determinante il fenomeno infortunistico e tecnopatico, risulta fondamentale l'impegno comune finalizzato allo sviluppo di iniziative di prevenzione elevando i livelli culturali e le capacità di percepire il rischio in ambiente lavorativo;
è necessario sviluppare ulteriormente l'attività di supporto ed assistenza svolta dalle Istituzioni ed enti preposti alla vigilanza in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;


RITENUTA:

l'opportunità di definire un sistema integrato di scambio informativo tra le pubbliche Istituzioni deputate ad attività di verifica e controllo, le Amministrazioni pubbliche firmatarie e le parti sociali, utilizzando le banche dati già costituite e promuovendo il costante popolamento delle stesse per i profili di rispettiva competenza;
- l'esigenza di accrescere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza nei confronti sia delle imprese che dei lavoratori, elevandone il livello di formazione ed informazione;
- la necessità di sviluppare sul tema della sicurezza del lavoro più proficue collaborazioni tra le imprese, le parti sociali, con il coinvolgimento dell'università degli Studi di Perugia, nonché degli operatori economici dotati di un elevato know how che hanno già avviato delle buone pratiche sotto il profilo della conoscenza e della formazione;
- la necessità di integrare gli interventi, attraverso la valorizzazione del contributo specifico di tutti gli attori coinvolti, secondo le rispettive competenze, al fine di rendere più incisiva ed unitaria l'azione a tutela della salute dei lavoratori, nonché di promuovere, sostenere e diffondere la cultura della salute e della sicurezza, attraverso l'organizzazione di specifici percorsi formativi aggiuntivi, rivolti ai lavoratori, ai preposti, agli RLS e RLST, agli RSPP, agli ASPP, ai dirigenti e ai datori di lavoro;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:


Art.1
Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione

Le Parti concordano sulla necessità di potenziare al massimo l'attività di formazione dedicata a tutti gli attori del mondo del lavoro, operanti nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico.
In particolare, dovranno essere promosse mirate azioni di informazione, rivolte a lavoratori ed imprenditori, sui rischi professionali presenti nei suindicati ambiti di attività, nonché finalizzate alla prevenzione dei pericoli esistenti negli ambienti di lavoro e per la diffusione della cultura della sicurezza.
Ciascuna delle parti provvederà, per quanto di rispettiva competenza, a mettere a disposizione qualificati relatori.
Le parti concordano, altresì, sull'opportunità di realizzare momenti informativi e formativi non unicamente di carattere teorico, ma anche a carattere eminentemente pratico ed esercitativo, simulando possibili situazioni di pericolo.


Art. 2

Coordinamento e realizzazione delle iniziative di formazione

Le parti convengono di istituire “Gruppi di lavoro”, coordinati da un Dirigente della Prefettura designato dal Prefetto e composti da alcuni rappresentanti dei soggetti firmatari da individuare in relazione alle specifiche iniziative che si intendono realizzare.
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, al fine di realizzare dette iniziative, si impegnano a:
1. definire le modalità di scelta dei soggetti interessati a prendere parte alle attività di formazione ed informazione;
2. ad individuare soggetti competenti per settore e territorio e rispondenti ai requisiti di legge, per l'effettuazione della formazione con riguardo ai settori di attività di cui al presente protocollo.
In particolare, ai fini della definizione delle priorità di intervento formativo, si procederà secondo i seguenti criteri:
- nell'ambito dei settori merceologici o di attività maggiormente a rischio infortuni si procederà all'individuazione delle imprese più a rischio per frequenza infortunistica e gravità degli incidenti verificatisi;
- individuazione dei sottogruppi di lavoratori che, per tipologia di lavorazione, necessitano di maggiore attenzione (es. lavoratori nel settore edile o trasporto, stranieri, persone con contratto a tempo determinato o in somministrazione e, più in generale, in condizioni di maggiore fragilità).
Inoltre, verranno promossi percorsi di valorizzazione delle figure degli RLS, degli RLST e degli RSPP, anche attraverso l'individuazione di procedure codificate ed approvate da tutti gli organismi di vigilanza preposti, sentito il parere delle Associazioni datoriali aderenti.
Le Associazioni datoriali assicureranno piena collaborazione mettendo a disposizione le competenze specialistiche necessarie a facilitare l'interazione con le Imprese aderenti. In particolare, verranno promosse attività, quali check sulle valutazioni dei rischi e aggiornamenti conseguenti, predisposizione di Linee Guida e documenti tecnici, la collaborazione per lo scambio di “buone pratiche”, l'erogazione di formazione specifica su procedure previste e comportamenti.
 

Art. 3
Buone pratiche e prevenzione.

Gli organi di vigilanza deputati al contrasto di ogni forma di illegalità presente nei vari settori produttivi ed in specie nei settori maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico, si impegnano a concordare, nel rispetto delle competenze di ciascuno e dell'interno del Sistema Istituzionale così come delineato dal Decreto Legislativo 81/2008, indicazioni e buone pratiche per migliorare gli standard sulla sicurezza del lavoro.


Art. 4
Organismo di coordinamento delle attività di controllo

L'organismo di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il “ Comitato regionale di Coordinamento”, di cui all'art. 7 D.Lgs. 81/2008.
Gli Enti competenti provvederanno alla reciproca informazione circa la programmazione e la pianificazione dell'attività di controllo ed individueranno le modalità più idonee per giungere alla condivisione degli esiti complessivi dei controlli effettuati, al fine di rilevare eventuali criticità e di definire conseguenti azioni correttive.
 

Art. 5

Rafforzamento della raccolta delle informazioni condivise

Le parti si impegnano ad intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e nello spirito della leale collaborazione, gli scambi di conoscenza tra gli Enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e privati interessati alla problematica, al fine di favorire la realizzazione di un sistema integrato di scambio informativo, tenendo conto dei principi ispiratori del sistema SINP di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/08, in cui la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni è suscettibile di potenziare le capacità di intervento degli Enti che operano nell'attività di prevenzione e di vigilanza a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
 

Art. 6

Tavolo permanente di coordinamento

E' costituito presso la Prefettura - U.T.G. di Perugia un “Gruppo di lavoro di coordinamento permanente per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti”, presieduto dal Prefetto o da un suo delegato, di cui faranno parte tutti i soggetti istituzionali interessati e le Parti sociali firmatari del Presente Protocollo, con il compito di monitorare il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro nei settori più a rischio e dare impulso all'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione, attraverso la raccolta continua delle segnalazioni degli infortuni e delle informazioni provenienti dai soggetti accreditati, allo scopo di garantire elevati livelli di sicurezza.
Il Tavolo metterà in “rete” metodi, modelli e percorsi formativi selezionati dalle diverse componenti al fine di individuare i temi di comune interesse e sviluppare studi ed approfondimenti utilizzando la “rete delle competenze” e le “buone pratiche”, già avviate.
All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti sottoscriventi. Nessun impegno economico è posto a carico della Prefettura per l'attuazione del presente Protocollo.
 

Art. 7

Validità del Protocollo. Consenso al trattamento dei dati

Il presente Protocollo ha validità triennale e, in caso di mancata disdetta prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato.


Perugia, 24 giugno 2020


Fonte: inail.it