Cassazione Civile, Sez. 6, 25 giugno 2020, n. 12607 - Azione di regresso: decorrenza del termine di estinzione 


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: RIVERSO ROBERTO
Data pubblicazione: 25/06/2020
 

 

Fatto


Con sentenza n. 235/2018 la Corte d'Appello di Torino respingeva gli appelli di G.D. e G.P. in qualità di soci amministratori della D.R.P. Edile Giovanni D. & C. snc avverso la sentenza che li condannava al pagamento in favore dell'Inail della somma dovuta a titolo di regresso per le prestazioni, erogate in rendita nell'agosto 2005, in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso al dipendente M.S. in data 28 maggio 2003.
A fondamento della pronuncia la Corte, per quanto ora d'interesse, sosteneva l'infondatezza degli appelli proposti in relazione al mancato accoglimento della eccezione volta a far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Inail ovvero l'intervenuta decadenza dall'azione; in particolare laddove il tribunale aveva individuato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto azionato alla data del provvedimento di archiviazione del gip del 9.3.2012. Anche la Corte di Appello di Torino sosteneva che, a fronte del decreto di archiviazione emesso dal GIP nella data sopraindicata, in accoglimento della richiesta del PM, l'azione di regresso dell'Inail fosse stata tempestivamente proposta con ricorso depositato in data 18.12.2013 e notificato agli appellanti nel 2014.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione dr G.D. e G.P. con due motivi ai quali ha resistito l'Inail con controricorso.
E' stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
 

Diritto


1.- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 11 e 112 dpr 1124 del 1965 essendo l'esercizio dell'azione di regresso (e comunque ogni atto interruttivo della prescrizione) avvenuto decorso il termine triennale di prescrizione previsto dalla disposizione, alla luce della sentenza delle Sezioni unite n.5160/2016. Secondo i ricorrenti la Corte d'appello aveva errato anzitutto a qualificare il termine come soggetto a decadenza ed a collegare inoltre il decorso del termine per l'esercizio dell'azione di regresso al provvedimento che definisce il procedimento penale; laddove invece esso, giusta la pronuncia citata delle SU, andava qualificato come termine di prescrizione ed agganciato alla liquidazione dell'indennizzo e non al provvedimento di archiviazione del GIP non conosciuto dall'INAIL. L'indirizzo accolto dalla Corte d'appello - secondo i ricorrenti - era in evidente contrasto con l'ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro.
2.- Il motivo è privo di fondamento. Ed invero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 51600/2015, risolvendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, in ordine alla natura cd alla decorrenza del termine di estinzione dell'azione di regresso dell'Inail, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, hanno affermato che, in questa ipotesi, la stessa azione deve essere esercitata nel termine triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione decorrente dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo; dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.
3.- Ora a fronte di tale autorevole precedente, e delle adesive pronunce di questa Corte ad esso postume (Cass. n. 20611/ 2018), va rilevata l'infondatezza del motivo di ricorso, posto che la soluzione apprestata dalle Sezioni Unite in merito alla decorrenza del termine di prescrizione, individuato nella medesima sentenza dal momento della liquidazione dell'indennizzo assicurativo, vale soltanto nel caso - costituente lacuna all'interno della disciplina positiva - in cui sia mancato l'esercizio dell'azione penale (e comunque non vi sia stato alcun provvedimento penalistico dichiarativo del suo mancato esercizio).
4.- E' vero che le SU, onde superare un differente orientamento (e la stessa pretesa dell'INAIL di procrastinare la decorrenza del termine fino all'estinzione del reato per prescrizione o per altra causa), hanno pure affermato che l'indirizzo disatteso "risulta un evidente contrasto con la ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro. Nel quadro delineato, infatti, deve ritenersi che l'INAIL ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al  principio generale di cui al ..."
5.- Ma tale considerazione vale appunto solo per l'ipotesi in cui manchi l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanzioni il mancato esercizio). In ogni altro caso non può che operare la disciplina speciale prevista dall'art.112 TU la quale individua un termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale. Talchè deve essere chiarito che, nonostante l'attuale autonomia dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione di regresso dell'INAIL, - la quale è pure totalmente svincolata, nei suoi presupposti logici e giuridici, dall'esigenza di un qualsiasi accertamento del fatto effettuato in sede penale (salvo l'accertamento incidentale, civilistico, della fattispecie oggettiva di reato procedibile d'ufficio) - nondimeno mantenga, alla luce della disciplina positiva, ed ai soli fini del termine dell'azione di regresso, un cordone ombelicale col processo penale (a conferma di antichi più forti legami, recisi a seguito dell'imponente opera giurisprudenziale effettuata dai giudici costituzionali ed ordinari). Onde in siffatta ulteriore ipotesi (dell'archiviazione dell'azione penale) non si giustifica punto, alla luce della disciplina positiva, alcuna anticipazione dei termini di esercizio dell'azione di regresso fin dalla data della liquidazione della rendita.
6.- Col secondo motivo si impugna la condanna alle spese del giudizio e deve ritenersi parimenti infondato in forza delle osservazioni che precedono.
7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 4200, di cui € 4000 per compensi professionali oltre oneri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15.1.2020