Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo e Comitato
Data firma: 15 maggio 2020
Parti: Negozi Richard Ginori e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs, RLS
Settori: Commercio, Richard Ginori
Fonte: filcams.cgil.it


Il giorno 15 maggio 2020 la società Negozi Richard Ginori srl (Negozi Richard Ginori o Azienda) […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali […] Fisascat Cisl, […] Filcams Cgil, […] Uiltucs, anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali, le RLS […] (di seguito tutte congiuntamente anche le “Parti”)

Premesso che:
- In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV2 negli ambienti di lavoro” (di seguito Protocollo Confindustria/OOSS), successivamente aggiornato in data 24 aprile 2020;
- Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
- In data 12 marzo 2020 è stata predisposta dal Governo la sospensione delle attività di vendita e di conseguenza è stata effettuata la sospensione delle attività Retail per i punti vendita siti in Castelguelfo (Bo), Firenze, Milano, Noventa di Piave (VE), Rodengo Saiano (BS), Sesto Fiorentino (FI), Settimo Torinese (TO).
- Le misure di sospensione degli esercizi commerciali al dettaglio di cui al DPCM 26 aprile 2020 avranno scadenza il 17 maggio 2020, prevedendosi l’imminente riapertura dei punti vendita siti in Castelguelfo (Bo), Firenze, Milano, Noventa di Piave (VE), Rodengo Saiano (BS), Sesto Fiorentino (FI), Settimo Torinese (TO).
- Le Parti intendono pertanto adottare il Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori srl, per rafforzare ulteriormente le misure a massima tutela della salute e sicurezza dei dipendenti dei Negozi Richard Ginori al fine di garantire le migliori pratiche per una progressiva ripresa delle attività lavorative presso i punti vendita di Castelguelfo (Bo), Firenze, Milano, Noventa di Piave (VE), Rodengo Saiano (BS), Sesto Fiorentino (FI), Settimo Torinese (TO) con la più ampia salvaguardia dei propri lavoratori che rappresentano il principale patrimonio aziendale.
Tutto ciò premesso Le Parti:
1. Di comune accordo intendono adottare il presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori qui in allegato (e a tutti gli effetti Parte integrante del presente accordo) per regolamentare, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, le modalità di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 per il progressivo accesso nei punti vendita della Società da parte del personale, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, a partire dal 18 Maggio 2020, nonché tutte le misure e precauzioni ritenute necessarie a tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro, la salubrità degli stessi, nonché le idonee, opportune e necessarie modalità organizzative.
2. Le Parti, in ossequio al Protocollo Confindustria/OOSS e al Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori, nonché al sistema di relazioni sindacali in essere, confermano l’istituzione dell’apposito “Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori” (di seguito il Comitato Negozi Richard Ginori”) che è composto dalla RLS - in nome e per conto della totalità dei lavoratori, nonché dal RSSP, della direzione HR, dalla Direzione H&.S e dal Medico Aziendale.
3. Il Comitato Negozi Richard Ginori si riunirà su base quindicinale, a richiesta di una delle Parti, o comunque ogni volta che se ne determinerà la necessità, anche tenuto conto dell’evoluzione della situazione contingente legata all’emergenza sanitaria.
4. Il Comitato potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti in materia di salute e sicurezza ed avrà il compito di:
a. Adoperarsi per massima diffusione in azienda della conoscenza del Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori
b. Monitorarne la corretta applicazione di tutto quanto previsto nel Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori da parte di tutto il personale, sia esso interno che esterno
c. Segnalare eventuali comportamenti difformi
d. Suggerire eventuali ulteriori misure di prevenzione e contenimento
5. Per la generalità dell’Azienda resta in vigore il trattamento di Assegno Ordinario con causale “Emergenza Covid19”, in relazione a quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 148/2015 e art. 7 DM 94343/16 e in attuazione di quanto contemplato all’art. 19 DL nr. 18 del 17 marzo 2020, quest’ultimo convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente verbale di accordo sindacale viene inoltrato per e-mail alle Parti per la relativa sottoscrizione.
Laddove non fosse possibile l’apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita mail con allegato il presente accordo ed indicante “Letto, confermato e sottoscritto”. Con tale invio il presente verbale di accordo sindacale si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

“Protocollo Condiviso di regolamentazione Negozi Richard Ginori delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti di lavoro del 15 maggio 2020”

Negozi Richard Ginori ha redatto ed aggiornato il presente protocollo - denominato Protocollo Negozi Richard Ginori - con la finalità di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo negozi richard ginori tiene conto di tutti i DL, i DPCM, le ordinanze regionali e le comunicazioni che sono di volta in volta intervenute in materia di prevenzione e contenimento del virus SARS-CoV-2 e dell’emanazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” avvenuta in data 24 Aprile 2020 e ne recepisce le disposizioni.
Lo scopo principale del Protocollo Negozi Richard Ginori è la tutela della salute e sicurezza di tutti i dipendenti in ottemperanza a quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 e smi e risulta essere strumento indispensabile e prioritario per coniugare la ripresa di tutte le attività aziendali, secondo le tempistiche che verranno definite dal legislatore con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Tutti i dipendenti chiamati ad accedere alle unità locali aziendali per la ripresa attività di tutte le attività aziendali hanno l’obbligo di prendere visione del Protocollo Negozi Richard Ginori e di rispettare quanto in esso riportato.
Ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), al momento del proprio ingresso in azienda, deve rispettare tutte le disposizioni impartite dalle Autorità e dell’Azienda stessa con la finalità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Con specifico riferimento alla riapertura dei punti vendita collocati all’interno di medie/grandi strutture di vendita, aggregazioni di esercizi di vicinato o altre strutture similari (quali ad esempio department stores, centri commerciali, outlet), gestiti da società terze che abbiano adottato propri protocolli per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’interno delle suddette strutture, troveranno altresì applicazione, in aggiunta a quanto previsto dal presente Protocollo, le ulteriori misure previste dai protocolli delle società terze qualora più stringenti rispetto a quelle riportate nel presente Protocollo o, comunque, qualora interessino gli spazi comuni delle strutture in cui si trova il punto vendita.
Si riportano di seguito tutte le misure messe in atto per prevenire e gestire l’emergenza da SARS COV2:

> Prima della ripresa dell’attività
1. Informazione

- Preventivamente al rientro in azienda sarà organizzata un’attività di informazione e formazione ai lavoratori in modalità video conferenza a distanza. Tale informazione riguarderà sia tematiche contenute nel protocollo condiviso sia le misure di prevenzione e protezione adottate e da attuare al momento della ripresa delle attività. In particolare il pacchetto informativo sarà costituito dai seguenti argomenti:
■ indicazioni generali sulle misure di prevenzione attuate e da attuare;
■ indicazioni di comportamento per visitatori e fornitori;
■ corrette modalità di gestione della clientela (gestione code, store capacity, accoglienza, product presentation, shopping bag cerimony, pagamenti, gestione resi);
■ obblighi generali dei lavoratori per la prevenzione del contagio;
■ misure e comportamenti da tenere nelle aree comuni (servizi igienici, spogliatoi)
■ uso dei DPI specifici per la prevenzione SARS COV2 e corretta gestione dello stesso compreso smaltimento;
■ misure igieniche da adottare: modalità per il lavaggio delle mani, della propria postazione di lavoro, ecc;
■ corretta gestione di possibili casi sintomatici di COVID-19 e attività di prevenzione;
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori e l’informativa con i loro relativi aggiornamenti saranno portati alla conoscenza dei dipendenti interessati anche sui canali social aziendali ed inviati tramite mail/workplace a tutti i dipendenti che dovranno accedere alle sedi aziendali.
Il presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori è consultabile per approfondimenti presso ciascun punto vendita
- Prima della ripresa delle attività l’azienda invierà opportuna informativa redatta dal Medico Competente a ciascun dipendente con le indicazioni sanitarie necessarie alla ripresa delle attività aziendali (Allegato Sub 8 - Comunicazione Medico Competente).
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori viene affisso presso le Aree Magazzino unitamente all’informativa aziendale delle misure di prevenzione da COVID-19 (di seguito Informativa) - Allegato Subì, che rappresenta estratto del presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori.
- Fatte salve diverse indicazioni riportate in specifici provvedimenti nazionali e/o locali, l’azienda valuterà, con la collaborazione del medico competente, la possibilità di mettere a disposizione dei dipendenti o comunque di valutare, anche nell’ambito di percorsi di sorveglianza sanitaria, test sierologici per la ricerca degli anticorpi con laboratori accreditati, fermo restando le volontà individuali di adesione dei dipendenti Nel caso verranno redatte opportune procedure sulle modalità di realizzazione di suddetto test e sulle regole di comunicazione dei relativi risultati ai dipendenti e sulle relative conseguenze in relazione al rientro in sede.

2. Sanificazione
- Al momento della riapertura delle attività, in condizione di chiusura dell’esercizio al pubblico, sarà realizzata un’attività di sanificazione secondo quanto previsto nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute di tutti i punti vendita e sarà effettuata sanificazione preventiva su ambiente e piani di lavoro, filtri impianti di aerazione, blocco degli impianti di ricircolo dell’aria/commutazione degli stessi a sistema tutta aria esterna.
Tale sanificazione riguarderà tutti gli ambienti e gli impianti delle varie unità locali, e sarà altresì preventivamente effettuata prima della ripresa dell’attività lavorativa.
Le attività di sanificazione riguarderanno nello specifico:
■ postazioni e banchi di lavoro;
■ magazzini;
■ impianti di aereazione e condizionamento;
■ servizi igienici;
■ spogliatoi;

3. Spostamenti casa-lavoro
- Alla ripresa delle attività aziendali, ai dipendenti è richiesto di prediligere l’utilizzo del mezzo privato o laddove non fosse possibile questi potranno utilizzare mezzi pubblici solo opportunamente dotati di DPI (mascherina chirurgica e guanti1) consegnati dall’azienda.
- Alla ripresa delle attività lavorative per i dipendenti saranno possibili forme di car pooling solo alle seguenti condizioni: presenza di soltanto 2 persone per auto così posizionate: una nel sedile del guidatore, l’altra nel sedile posteriore in posizione opposta a quella del guidatore.

4. Turnazione
- Sarà definita un’idonea turnazione per l’accesso ai locali aziendali al fine di evitare ogni forma di assembramento.
- Nella fase di riavvio delle attività, potrà essere altresì implementata un’attività di prevenzione finalizzata a garantire ulteriormente la misura di distanziamento sociale di almeno 1 m¹, anche attraverso l’identificazione di gruppi di dipendenti, la cui composizione rimarrà invariata durante lo svolgimento delle attività lavorative e delle pause;
- Idonea turnazione sarà attuata nelle fasi di ingresso ed uscita dai locali aziendali anche alla ripresa delle ulteriori attività lavorative. Durante l’attività lavorativa sarà necessario mantenere la distanza sociale di almeno 1 m¹ tra il personale contemporaneamente presente nel punto vendita così anche per le postazioni di lavoro.

> Dalla ripresa dell’attività
1. Informazione e formazione del personale

- Al momento del rientro in azienda e prima dell’inizio dell’attività lavorativa l’azienda informa nuovamente i propri dipendenti sugli argomenti sopraelencati con la consegna di una copia del presente Protocollo.
- L’azienda fornisce così una informazione adeguata sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. Modalità di ingresso in azienda dei dipendenti
- È obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere per la ripresa delle attività, controllare quotidianamente la propria temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio per recarsi sul luogo di lavoro. In caso di temperatura >= a 37,5° o altri sintomi influenzali è obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio Medico curante di Medicina Generale e, se del caso, l’Autorità Sanitaria. In tale ipotesi, i dipendenti sono altresì invitati ad informare prontamente il proprio HR di riferimento.
- E obbligo da parte dei dipendenti chiamati ad accedere per la ripresa delle attività effettuare un test di auto-valutazione presso il proprio domicilio sui possibili sintomi Covid-19 (Allegato Sub 4 Test di autovalutazione). Tale test di auto-valutazione sarà inviato per mail a tutti i dipendenti prima dell’avvio delle attività. Sarà condiviso con i dipendenti tramite i canali di comunicazione aziendali (mail e/o Workplace). I dipendenti dovranno rispondere in privato alle domande, senza inviare nessuna documentazione all’azienda.
- In particolare, le principali domande per auto-valutazione sono:
(i) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni febbre con temperatura >= a 37,5°?
(ii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione del gusto (sapori)?
(iii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione dell’olfatto (odori)?
(iv) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni tosse secca?
(v) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni forte spossatezza?
(vi) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni difficoltà respiratorie?
(vii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni congestione nasale?
(viii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni mal di testa?
(ix) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni diarrea?
(x) hai avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con soggetti confermati COVID19 o in quarantena precauzionale (su indicazione del medico curante) anche in assenza di tampone?
(xi) sei o sei mai stato oggetto di quarantena o qualcuno del tuo nucleo famigliare è o è mai stato oggetto di quarantena?
Successivamente sarà richiesto ai dipendenti di svolgere quotidianamente la suddetta autovalutazione in riferimento al loro stato di salute delle ultime 24 ore.
In caso di risposta affermativa a una di queste domande, è obbligo per i dipendenti di:
• non fare ingresso nei locali aziendali;
• contattare il Medico Competente *** al numero *** per un primo immediato consulto a conferma dei sintomi e quindi il proprio Medico curante di Medicina Generale, per valutare se produrre un certificato di malattia, e l’Autorità Sanitaria se del caso.
Fatte salve diverse indicazioni riportate in specifici provvedimenti nazionali e/o locali con la finalità di prevenire il contagio da SARS COV-2, all’ingresso di ogni punto vendita il personale, appena entrato in negozio e quindi prima di intraprendere qualsiasi attività, procederà ad un autocontrollo della temperatura corporea attraverso l’utilizzo di idonei termometri ad infrarossi per l’auto-misurazione della temperatura, collocati all’ingresso dei locali aziendali e che dovranno essere utilizzati solo dopo aver indossato il guanto monouso, secondo la procedura prevista all’Allegato Sub 7 Istruzione per la misurazione della temperatura. Il personale, prima della misurazione della temperatura, prenderà visione della relativa informativa sulla privacy. In caso di temperatura >= a 37,5° non gli sarà consentita l’attività lavorativa. Le persone in tale stato dovranno rientrare immediatamente al proprio domicilio se ne sussistono le condizioni, qualora impossibilitati saranno momentaneamente isolate in specifici locali e/o aree individuate presso ogni sede e fornite di mascherine chirurgiche e guanti monouso, se non già in loro possesso. Si raccomanda in ogni caso di non utilizzare mezzi pubblici per il rientro al domicilio. Tali persone, in ogni caso, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni. Dovranno altresì avvertire il proprio HR di riferimento. Si raccomanda su questo punto di osservare la procedura Allegata Sub 6 al presente Protocollo.
- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. A tal fine al dipendente verrà rilasciata idonea informativa privacy.
- L’azienda fornirà la massima collaborazione all’autorità sanitaria competente qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, vengano disposte misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori.
- Viene comunque richiesto ai lavoratori di arrivare in Società già indossando l’abbigliamento da lavoro (camice o divisa Aziendale), al fine di limitare l’uso dello spogliatoio solo per il deposito dei beni personali.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni e dei clienti
Fornitori e consulenti esterni
- Il Presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori, l’informativa ed i loro relativi aggiornamenti saranno altresì inviati via email e portati a conoscenza dei fornitori e dei consulenti che dovranno far accesso alle specifiche sedi (es. cooperativa pulizie e facchinaggio, presidi manutentivi di base, ecc.). Un estratto delle prescrizioni del presente protocollo sarà riportato all’interno del DUVRI sottoscritto con ciascuna delle suddette aziende.
- E obbligo ridurre al minimo indispensabile l’ingresso di appaltatori, fornitori e consulenti.
- Nel caso in cui il loro ingresso sia necessario deve essere autorizzato dal referente aziendale, previo rispetto delle indicazioni riportate nel presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori. L’azienda vigilerà che i soggetti esterni rispettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori
- Il personale esterno, prima di accedere nei locali aziendali, dovrà compilare un’autodichiarazione e consegnarla all’azienda (Allegato sub 5 “Autodichiarazione fornitori e consulenti”) circa l’assenza di possibili sintomi riconducibili a Covid-19:
(i) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni febbre con temperatura >= a 37,5°?
(ii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione del gusto (sapori)?
(iii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione dell’olfatto (odori)?
(iv) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni tosse secca?
(v) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni forte spossatezza?
(vi) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni difficoltà respiratorie?
(vii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni congestione nasale?
(viii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni mal di testa?
(ix) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni diarrea?
(x) Hai avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con soggetti confermati COVID 19 o in quarantena precauzionale (su indicazione del medico curante) anche in assenza di tampone?
(xi) Sei o sei mai stato oggetto di quarantena o qualcuno del tuo nucleo famigliare è o è mai stato oggetto di quarantena?
- Al suddetto personale esterno verrà consegnata la relativa Informativa Privacy predisposta;
- Senza la sottoscrizione della suddetta Autodichiarazione sarà precluso l’ingresso in Azienda.
- In caso di risposta affermativa ad una delle suddette domande sarà precluso l’accesso ai locali aziendali;
- Nella medesima autodichiarazione il suddetto personale esterno dovrà attestare: (i) di non essere in passato già risultato positivo all’infezione da SARS COV2; oppure (ii) qualora sia già risultato positivo all’infezione da SARS COV2, di avere ricevuto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- E fatto obbligo a tutti i fornitori e consulenti esterni di dotarsi dei dispositivi di protezione individuale forniti dal loro Datore di lavoro e da esso stabiliti anche in considerazione della normativa vigente.
- È confermata la validità della procedura già in essere che obbliga di limitare la discesa dai mezzi degli autisti esterni e nel caso sia necessaria la loro discesa, questi dovranno rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 m1. E fatto obbligo per i sopracitati autisti di dotarsi di dispositivi di protezione individuale forniti dal loro Datore di lavoro e da esso stabiliti anche in considerazione della normativa vigente, che dovranno essere sempre indossati.
- Ai trasportatori e corrieri non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Nel caso specifico di corrieri è richiesto al personale Negozi Richard Ginori il rispetto della seguente procedura: "i corrieri autorizzati a. scendere dal proprio mezzo devono posizionare a terra il pacco e la macchina per far contrassegnare la consegna, sempre indossando una mascherina. Il corriere successivamente dovrà allontanarsi di almeno 1 m1 dal pacco per permettere l’avvicinamento del dipendente Negozi Richard Ginori per la firma di accettazione. A firma avvenuta, il dipendente Negozi Richard Ginori si allontana dalla suddetta macchina di almeno 1 m (fatto salvo diversa indicazione specifica regionali), per permetterne il ritiro e solo quando il corriere si è allontanato dal pacco, il dipendente Negozi Richard Ginori potrà ritirarlo. Nello svolgimento di queste attività il dipendente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuali di cui al successivo punto 6.
- L’uso del servizio igienico da parte del personale esterno non è ammesso.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella stessa unità locale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID- 19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
- La Società Committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo Aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Clienti
Fatte salve diverse indicazioni riportate in specifici provvedimenti nazionali e/o locali, con la finalità di prevenire il contagio da SARS COV-2, al momento dell’ingresso, i clienti potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea mediante idoneo sistema per il rilevamento della temperatura corporea. In tale ipotesi i clienti prenderanno visione dell’informativa privacy ad hoc predisposta. In caso di temperatura >= a 37,5° non sarà consentito l’accesso al punto vendita e, qualora impossibilitate saranno momentaneamente isolate in specifici locali e/o aree individuate presso ogni sede e fornite di mascherine chirurgiche e guanti monouso, se non già in loro possesso. Tali persone non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di Medicina Generale e seguire le sue indicazioni.
Fatte salve diverse indicazioni riportate in specifici provvedimenti nazionali e/o locali, l’ingresso dei clienti dovrà avvenire in modo da poter rispettare la condizione della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro ed evitare gli assembramenti, in funzione delle dimensioni del punto vendita e delle disposizioni normative valide a livello nazionale, regionale o comunale. Lo Store Manager o un suo incaricato vigileranno che le suddette condizioni vengano rispettate.
- Per i punti vendita è obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dei clienti, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 m¹ e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta.
- Ove possibile, sui banchi e alle casse, verranno posizionati pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
- L’ingresso nel punto vendita è consentito esclusivamente ai clienti, che indossano la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure.
- All’ingresso dei negozi saranno messi a disposizione della clientela tramite appositi dispenser, gel a base idroalcolica con percentuale di alcol superiore al 60% per detergere le mani, guanti monouso e mascherine. Saranno altresì collocati dispenser di gel a base idroalcolica con percentuale di alcol superiore al 60% accanto a tastiere, schermi touch, e sistemi di pagamento (e.g. Pos).
- Immediatamente all’ingresso del punto vendita sarà affissa specifica segnaletica informativa al fine di garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di almeno 1 m (fatto salvo diversa indicazione specifica regionale).
- Laddove imposto da specifiche disposizioni regionali o locali, sarà consentito l’ingresso al punto vendita di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti purché accompagnata da un venditore.
Cantieri
- Le attività cantieristiche, così come definite al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, di cui Negozi Richard Ginori srl, risulta essere Committente, riprendono il loro svolgimento sulla scorta del DPCM del 26 aprile 2020. Per le suddette attività cantieristiche, Negozi Richard Ginori S.r.l., con la collaborazione di tecnici esterni all’uopo incaricati, vigilerà sul rispetto delle misure di prevenzione previste nel “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anci, Upi, Anas SpA, Rfi, Ance, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - Cisl e Fillea Cgil.

4. Pulizia, igienizzazione e sanificazione in azienda
- Sono in atto con i fornitori di servizi di pulizia tre diverse attività, effettuate in linea con gli standard previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero:
4a. Attività di pulizia
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la rimozione di sporcizia, materiali indesiderati presenti su superfici, oggetti, spazi chiusi e aree pertinenziali.
4b. Attività di igienizzazione
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso la distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione. Queste attività devono essere effettuate dopo le attività di pulizia. Una superficie può essere considerata igienizzata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire una ridotta presenza di germi, non vi è evidenza di sporcizia.
4c. Attività di sanificazione straordinaria
Sono procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di COVID-19.
- Per quanto riguarda i punti 4a e 4b è stata concordata con il fornitore del servizio di pulizie una procedura giornaliera di pulizia ed igienizzazione, con appositi detergenti, delle superfici ed aree con maggior possibilità di contatto ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- piani lavoro comprensivi di mouse, tastiere e telefoni;
- maniglie di tutte le porte;
- servizi igienici, con particolare attenzione alla rubinetteria;
- spogliatoi (armadietti e sedute - ove presenti);
- le fotocopiatrici e piani di appoggio
- Per il punto 4c nel caso in cui sia accertata la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali sarà immediatamente organizzata una procedura di sanificazione secondo le modalità riportate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
- Durante le attività lavorative è comunque prevista una procedura di pulizia delle postazioni di lavoro, relative attrezzature e macchinari da parte del personale dipendente opportunamente dotati di kit igienizzanti e relativi DPI. Tale attività è da effettuarsi, alla fine dell’utilizzo da parte di ciascun utilizzatore di suddette attrezzature o comunque ad ogni cambio turno.
- Dopo il primo utilizzo di ogni giornata lavorativa, il servizio igienico destinato ai clienti sarà chiuso e dichiarato inagibile.

5. Precauzioni igieniche personali
- Viene condiviso tramite mezzi di comunicazione Aziendale (mail e social della Società) idonea comunicazione predisposta dall’istituto Superiore di Sanità dove sono riportate le 10 regole igienico- sanitarie da seguire per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. Tali regole, che qui s’intendono integralmente richiamate, prevedono un’idonea informativa contenente le corrette modalità di lavaggio delle mani, sia con l’ausilio di acqua e sapone sia con quello di gel sanificante, che sarà affissa nei servizi igienici delle varie unità locali della Società (Allegato Sub 2 Informativa- Corrette modalità di lavaggio delle mani).
- In tutti i servizi igienici è presente idoneo sapone igienizzante per le mani nonché salviette monouso per l’asciugatura.
- All’ingresso dei negozi sono posizionati, per la clientela, dispenser di gel sanificante per le mani con percentuale di alcol almeno superiore al 60% per detergere le mani e/o guanti monouso ed un’idonea informativa contenente le corrette modalità di lavaggio delle mani con gel sanificante. La stessa dotazione sarà resa disponibile sul banco cassa.
- Nei servizi igienici sarà affissa idonea informativa con modalità di lavaggio delle mani con acqua e sapone igienizzante (Allegato Sub 2 Informativa- Corrette modalità di lavaggio delle mani).
- All’interno di ogni servizio igienico di Negozi Richard Ginori inoltre saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti per l’igienizzazione dei sanitari.
- Presso i singoli punti vendita sono a disposizione dei dipendenti idonei termometri ad infrarossi per l’auto-misurazione della temperatura. L’uso del termometro è consentito solo dopo aver indossato il guanto monouso, secondo la procedura prevista all’Allegato Sub 7 Istruzione per la misurazione della temperatura. In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore = a 37,5°C il dipendente deve applicare quanto già descritto al punto 2 del presente documento.
- Nel momento in cui il dipendente vuole bere le precauzioni consigliabili sono di:
- spostarsi a distanza di almeno 3 metri da tutti i colleghi;
- assicurarsi che tutti gli altri colleghi continuino a indossare la mascherina.
- Si raccomanda ai lavoratori di disinfettare con cura e frequentemente il proprio cellulare usando il liquido disinfettante e asciugando con un fazzoletto monouso.
- I detergenti per le mani di cui sopra saranno resi accessibili a tutti i lavoratori.
- Gli articoli in esposizione che sono stati toccati dai clienti durante l’attività di vendita dovranno essere adeguatamente igienizzati prima di essere riposti sopra gli espositori.

6. Dispositivi di protezione individuale
- Dal primo giorno della ripresa delle attività lavorative, ciascun lavoratore avrà a disposizione giornalmente un “kit” composto da:
■ 2 mascherine chirurgiche (da cambiare circa ogni 4 ore) oppure 1 mascherina filtrante;
■ 2 paia di guanti
di cui sarà tenuto apposito registro di intervenuta consegna che dovrà essere firmato dal dipendente alla ricezione del Kit.
- Ulteriori DPI saranno a disposizione dei lavoratori all’interno del magazzino in maniera tale che giornalmente gli stessi si possano approvvigionare dei DPI necessari.
- Il primo giorno della ripresa delle attività lavorative ciascun lavoratore avrà a disposizione un 1 paio di occhiali protettivi. Gli occhiali non sono oggetti monouso e ciascun operatore dovrà accuratamente igienizzarli dopo l’uso secondo specifica procedura (Allegato Sub 3 Procedura di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei DPI).
- Ai fini dello smaltimento, i sopra indicati DPI dovranno essere recapitati in un contenitore dedicato fornito dall’azienda. A saturazione dello stesso, una ditta specializzata opportunamente incaricata, si occuperà della chiusura, del ritiro e dello smaltimento con specifico formulario.
- Si porta in evidenza che l’uso delle mascherine chirurgiche e dei guanti è obbligatorio per tutti i lavoratori e devono essere necessariamente indossati sempre durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, escludendo solo i momenti in cui vi è necessità di bere, mangiare o lavarsi il viso (l’uso degli occhiali è invece a discrezione di ogni singolo dipendente), attenendosi scrupolosamente alle procedure di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei DPI sub allegato 3).
- Si raccomanda ai dipendenti l’uso delle mascherine protettive all’uscita della propria abitazione (fatto salvo diverse disposizioni di carattere Regionale). È fatto divieto accedere al luogo di lavoro senza indossare la mascherina chirurgica.
- Tutti i dipendenti riceveranno tramite mail e Workplace idonea informativa contenente le modalità di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei suddetti DPI. (Allegato sub 3 Procedura di corretto utilizzo, pulizia e smaltimento dei DPI).
- All’interno degli ambienti di lavoro è rispettata la distanza di almeno 1 m1 tra ciascun dipendente
- A protezione del personale sono messe a disposizione appropriate barriere fisiche ad integrazione della suddetta fornitura di dispositivi di protezione individuale. Pertanto sui banchi ed alle casse, saranno posizionati pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
- Per le attività che richiedono dimostrazioni o spiegazioni sul prodotto al cliente, al dipendente è richiesto di rispettare la seguente procedura: depositare il prodotto sul tavolo illustrando le caratteristiche dello stesso mantenendo il cliente alla distanza di almeno 1 m¹. Il cliente si potrà avvicinare al banco espositivo per prendere visione più da vicino dell’articolo da acquistare solo dopo che il dipendente si sarà allontanato dal suddetto banco. Tale procedura dovrà essere ripetuta fino alla conclusione dell’attività di vendita del singolo articolo.
- Se la vendita non si concretizzerà, il dipendente sanificherà il prodotto di cui sopra con apposito kit sanificante.
- Sarà altresì prevista una dotazione di DPI specifica per gli addetti al primo soccorso da utilizzare, secondo le istruzioni indicate nella procedura di cui all’Allegato Sub 6 “Procedura addetti primo soccorso” in caso di presenza di soggetto presente all’interno dei locali aziendali che necessiti di primo soccorso da parte del personale.
- Tutti i lavoratori che condividono spazi comuni dovranno utilizzare la mascherina chirurgica (come normato dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1)
- Il personale che utilizza mezzi di sollevamento quali transpallet e/o carrellini manuali dovrà indossare obbligatoriamente guanti monouso.

7. Gestione spazi comuni (spogliatoi, magazzino, uffici)
- Nella fase di riavvio delle attività al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m¹, l’accesso agli spogliatoi è contingentato in maniera tale che all’interno dello stesso sia presente un solo lavoratore a meno che lo spazio a disposizione non consenta il rispetto della distanza di sicurezza. Verrà predisposto apposito cartello di avviso di rispetto della prescrizione da apporre negli spazi comuni;
- Per la consumazione del pasto fuori dai punti vendita è raccomandato ai dipendenti di adottare i seguenti comportamenti:
■ il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m¹ tra commensali;
■ di privilegiare locali con presenza di barriere fisiche divisorie tra i commensali;
■ togliersi la mascherina solo al momento in cui si comincia a mangiare e/o bere e depositarla in tasca;
■ una volta mangiato indossare subito una nuova mascherina e gettare la vecchia mascherina nel contenitore degli specifici rifiuti;

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
- Nella prima fase di riavvio delle attività la presenza del personale sarà scaglionata anche in funzione del personale strettamente necessario allo svolgimento delle attività.
- Ai dipendenti è richiesto, anche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i (Testo Unico sulla Sicurezza), di rispettare le prescrizioni dei DPCM emanati, delle ordinanze regionali, del presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori, specifiche indicazioni dei centri commerciali, di indossare i DPI all’uopo forniti, nonché delle direttive della Società che possono essere successivamente emanate al fine di garantire la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il rispetto della misura di distanziamento sociale di almeno 1 m¹, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita.
- Con la finalità di prevenire il contagio da SARS-CoV-2, l’articolazione del lavoro sarà ridefinita con orari differenziati di apertura per ogni singolo punto vendita, con la finalità di favorire la riduzione del numero di presenze in contemporanea nel luogo;
- Con la finalità di prevenire il contagio da SARS-CoV-2, nella fase di riavvio delle attività, sarà altresì implementata un’attività di prevenzione attraverso l’identificazione di gruppi di lavoro, la cui composizione rimarrà invariata durante l’emergenza e altresì durante lo svolgimento delle attività lavorative e delle pause.
- Al fine di garantire l’invarianza della composizione dei gruppi di lavoro, nel caso di impossibilità di organizzare gruppi omogeni in relazione all’orario di lavoro individuale svolto, per i lavoratori part-time, previo consenso scritto degli stessi, l’articolazione delle giornate di lavoro nella settimana potrà subire delle variazioni rispetto al consueto orario part time svolto, al fine di consentirli l’attività lavorativa nel gruppo di appartenenza.
- Per le giornate/ore di lavoro non prestate i lavoratori beneficeranno degli ammortizzatori sociali in essere.
- Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Nel caso in cui sia urgente ed indifferibile effettuare trasferte di lavoro nel territorio nazionale, tale trasferta deve essere preventivamente richiesta al Responsabile di Funzione e da lui autorizzata in accordo con HR di riferimento e deve essere svolta solo con auto aziendale. La trasferta potrà avere luogo in solitaria e dovranno essere messe in atto da parte del dipendete tutte le misure di prevenzione atte a limitare il contagio, a titolo esemplificativo e non esaustivo l’utilizzo di DPI, le corrette procedure di lavaggio delle mani, ecc.
- Sarà essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo saranno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato.
- L’utilizzo degli ammortizzatori sociali continuerà ad avvenire nel rispetto dell’Accordo Sindacale sottoscritto in data 6 aprile 2020;
- Laddove interventi normativi prevedessero variazioni degli orari di apertura al pubblico dei negozi, l’azienda valuterà una diversa rimodulazione dell’orario di lavoro dandone comunicazione preventiva alle OO.SS;
- Per i lavoratori con situazioni di particolare fragilità anche in relazione all’età, a patologie attuali e/o pregresse, stati di gravidanza e allattamento è in atto specifica procedura di segnalazione al Medico Competente di dette situazioni (cosi come indicato al successivo paragrafo 12).
- Coloro che hanno attivato o attiveranno detta procedura ed hanno avuto prescrizioni dal Medico Competente di astenersi dall’attività lavorativa in presenza fisica sono chiamati a darne immediata informazione al proprio HR di riferimento in modo da non rientrare tra il personale richiamato in servizio.

 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Nelle sedi l’accesso è regolamentato con apposito cartello in maniera tale che non vi sia contemporaneità tra l’entrata e l’uscita dei dipendenti.
- Negli spogliatoi è previsto l’accesso contingentato nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m¹ (fatto salvo diversa indicazione specifica regionale). Per le modalità di accesso valgono le prescrizioni di cui al punto 7.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- E obbligo di limitare gli spostamenti all’interno dell’Unità Locale al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni impartire dalla Società, in particolare:
■ Banco cassa
È consentita la presenza di un solo addetto. Nel caso occasionale di più addetti, dovrà sempre essere garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 m (fatto salvo diversa indicazione specifica regionale)
■ Spogliatoi
L’accesso è contingentato tramite presenza di un addetto al fine di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 m¹ (fatto salvo diversa indicazione specifica regionali)
■ Uffici
L’accesso è consentito ad una sola persona per volta che dovrà sostare per il tempo minimo necessario.
■ Magazzini
L’accesso è contingentato tramite turnazioni al fine di rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 m¹ (fatto salvo diversa indicazione specifica regionale).
■ Eventi interni ed attività formativa
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Sarà prevista l’erogazione della formazione su tematiche relative alla salute e sicurezza anche contenute nel presente Protocollo in modalità a distanza. Ove non possibile l’erogazione in modalità a distanza, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

11. Gestione di una persona sintomatica nei locali aziendali
- Nel caso in cui un dipendente presente all’interno del punto vendita sviluppi febbre e/o sintomi descritti al punto 2 “Modalità di ingresso in azienda dei dipendenti”, lo stesso dovrà dichiararlo immediatamente al proprio manager ed HR di riferimento e sarà attivata la procedura di cui all’Allegato Sub 6 “Procedura addetti primo soccorso”. In tal caso si dovrà procedere al suo isolamento in specifiche aree ed alla dotazione di mascherina e guanti in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, qualora non ne sia già munito.
- La Società procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- La persona sintomatica sarà invitata a non recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante di medicina generale e seguire le sue indicazioni.
- Nello specifico e sul momento verranno altresì isolate le persone eventualmente identificate come “contatti stretti” (vedasi sotto*) del sintomatico e sarà inoltre valutata la possibilità di isolare anche le persone che saranno state a contatto con il soggetto sospetto COVID positivo.
- In presenza di persone sintomatiche all’interno del punto vendita sarà vietato l’accesso da parte di altri clienti e quelli presenti all’interno del punto vendita saranno invitati ad uscire.
- La Società si riserva inoltre di raccogliere i nominativi ed i recapiti di tutte le persone presenti all’interno del negozio al momento della scoperta del sintomatico. In tal caso i suddetti soggetti prenderanno visione dell’informativa privacy predisposta.
- In caso di presenza di soggetto sintomatico si dovrà successivamente effettuare attività di sanificazione straordinaria dei locali.
- La Società collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali altri membri del gruppo di una persona presente in Società che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Società chiederà agli eventuali possibili altri membri del gruppo di lasciare cautelativamente i locali aziendali, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria
- Se il dipendente risulta essere un contatto di primo livello (contatto stretto)²:
■ Nell’immediatezza è posto in isolamento con le modalità sopra citate e gli sarà richiesto di rientrare immediatamente presso il proprio domicilio, evitando di utilizzare mezzi pubblici, indossando la mascherina di tipo chirurgico;
■ Il dipendente dovrà segnalare immediatamente il proprio caso all’autorità sanitaria competente e seguirne le prescrizioni
■ La Società si renderà disponibile a collaborare con l’autorità sanitaria competente per tutte le informazioni che si renderanno necessarie
- Se il dipendente risulta essere un contatto di secondo livello³:
■ Si richiede allo stesso di monitorare il proprio stato di salute comunicandolo quotidianamente al proprio manager ed HR di riferimento
- In caso di necessità il cliente al momento dell’isolamento dovrà essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
- Nel caso di dipendente sintomatico la sanificazione straordinaria di cui ai precedenti punti dovrà essere effettuata anche per l’armadietto presente nello spogliatoio

12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
- La sorveglianza sanitaria del personale in servizio proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute tra cui la dotazione di opportuni DPI per il medico competente.
- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta al fine di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e consentire al medico competente di informare e formare i lavoratori in merito alle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio.
- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente ha provveduto ad informare i lavoratori sul corretto rispetto delle indicazioni di prevenzione relative al contagio da SARS COV-2.
- Resta in atto la procedura di segnalazione che consente ai dipendenti di comunicare al medico competente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse e stati di gravidanza. Coloro che hanno attivato detta procedura ed hanno avuto prescrizioni dal medico curante di astenersi da attività lavorativa in presenza fisica non rientrano tra il personale chiamato in servizio per la ripresa dell’attività. Detta procedura continua a rimanere in essere nel caso d’insorgere tra i dipendenti in servizio di fragilità, patologie, gravidanze e altresì allattamento in essere durante il periodo di servizio.
- Il medico competente segnala all’Società, nel rispetto della privacy, i suddetti casi in maniera tale da consentire all’Società di provvedere alla loro tutela. Il medico competente nella definizione delle misure relative a ciascun caso applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione Negozi Richard Ginori
- Il presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori verrà costantemente e immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni delle autorità e delle necessità che si dovessero manifestare nella ripresa delle attività al fine di tutelare la salute del personale e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure e istruzioni operative che si dovessero rendere necessarie per l’attuazione di prescrizioni dovute a successive pubblicazioni di leggi e/o ordinanze non ritenute significative per la struttura principale del presente protocollo.
- Dette procedure ed istruzioni operative sono da intendersi quali misure di prevenzione e protezione da attuare come previsto all’art. 28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 e come tali saranno sottoposte agli RLS secondo le attribuzioni previste all’art. 50 del D.Lgs. sopracitato.
- Sarà redatto opportuno aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che recepisce le normative e direttive sanitarie di tempo in tempo in vigore in merito alla gestione del rischio da contagio da COVID-19.
Le Parti, in ossequio al Protocollo Confindustria/OOSS e al Protocollo Negozi Richard Ginori, confermano l’istituzione dell’apposito Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori, con la partecipazione della RLS, e Medico Competente firmatarie del presente.
Il Comitato Negozi Richard Ginori si riunirà su base quindicinale, a richiesta di una delle Parti, o comunque ogni volta che se ne determinerà la necessità, anche tenuto dell’evoluzione della situazione contingente legata all’emergenza sanitaria.
Il Comitato potrà avvalersi anche della collaborazione di consulenti in materia di salute e sicurezza ed avrà il compito di:
a. Adoperarsi per massima diffusione in azienda della conoscenza del Protocollo Negozi Richard Ginori;
b. Monitorare la corretta applicazione di tutto quanto previsto nel Protocollo Negozi Richard Ginori da parte di tutto il personale, sia esso interno che esterno;
c. Segnalare eventuali comportamenti difformi;
d. Suggerire eventuali ulteriori misure di prevenzione e contenimento.

14. Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, al fine della salvaguardia della salute non solo propria ma anche di quella dei colleghi.
La violazione delle misure di sicurezza previste nel presente Protocollo costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, che potrà essere sanzionato, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al rapporto di lavoro, con provvedimenti sino al, nei casi più gravi, licenziamento per giusta causa.

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In caso di necessità di maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti su qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo di Regolamentazione Negozi Richard Ginori siete pregati di rivolgervi al vostro HR di riferimento.

Elenco dei sub allegati al presente Aggiornamento del “Protocollo Condiviso di regolamentazione Negozi Richard Ginori delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti di lavoro”:
1. Allegato Sub 1 Informativa Aziendale e misure di prevenzione da SARS COV2
2. Allegato Sub 2 -Informativa- Corrette modalità di lavaggio delle mani
3. Allegato Sub 3- Procedura di corretto utilizzo, pulizia e sanificazione DPI
4. Allegato Sub 4 Test di autovalutazione dipendenti
5. Allegato Sub 5 Autodichiarazione visitatori, fornitori e consulenti
6. Allegato Sub 6 Procedura addetti primo soccorso Allegato Sub 7 Istruzione per la misurazione della temperatura
7. Allegato Sub 8 Comunicazione Medico Competente
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¹ Fatte salve diverse indicazioni riportate su specifiche ordinanze regionali e/o successive normative
² Definizione di “contatto di primo livello”: si intende un contatto avvenuto con un “contatto stretto” (vd. Definizione “contatto stretto”)²
■ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
■ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
■ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
■ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
■ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
■ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
■ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)
³ Definizione di “contatto di secondo livello”: si intende un contatto avvenuto con un “contatto stretto” (vd. Definizione “contatto stretto”)