Tipologia: Protocollo aziendale di regolamentazione
Data: 7 maggio 2020
Settori: Commercio, GDO, Carrefour
Fonte: filcams.cgil.it


Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro
Fase 2 7 maggio 2020


Avvertenza !
Le misure di protezione e le disposizioni contemplate nel presente documento sono di carattere temporaneo e sono disposte al fine di gestire una situazione emergenziale contingente.
Il rischio valutato NON è correlato all'effettuazione delle attività aziendali, ma generalizzato, pertanto le azioni di contenimento previste sono in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità, disponibili alla data di redazione del presente documento. Con la presente edizione il documento viene attualizzato conseguentemente alla pubblicazione dei nuovi riferimenti ufficiali governativi.
Si richiama all'importanza del rispetto delle misure poste in essere, consapevoli di come l'Attenzione e la Preparazione siano prerogative indispensabili per far fronte ad una situazione emergenziale, unitamente ad un comportamento socialmente responsabile e ad un atteggiamento solidale da parte di tutti noi.

Cenni di eziopatologia e clinica
Virus e malattia

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus a RNA a filamento positivo, con aspetto simile ad una corona se osservati al microscopio elettronico, da qui il nome di Coronavirus. La malattia attualmente responsabile dei focolai in Italia e nel mondo è provocata da un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019- nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. Il virus che causa l'attuale epidemia di Coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).
Sintomi
I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi (20%), l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale con necessità di ricovero ospedaliero e persino la morte (2,5%). Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi
La diagnosi avviene tramite l'effettuazione di tamponi nasali e orofaringei analizzati da specifiche strutture sanitarie.
Contatti stretti

Sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).
La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche.
È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

1 Informazione
• L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue

Contingentamento accessi clientela, per i casi in cui la numerica non permetta il rispetto della distanza > 1 m; in fase di ingresso ed in zone potenzialmente sovraffollate

Informazione ai clienti sul rispetto della distanza di almeno 1 m fra i visitatori del punto vendita, attraverso l'esposizione di specifici cartelli informativi (all. 2). Tali cartelli sono presenti presso le casse sco light.

Informazione ai clienti sul rispetto della distanza di almeno 1 m, mediante comunicazioni audio ricorrenti attraverso sistema interfono del punto vendita;

Affissione e divulgazione a tutti i lavoratori delle raccomandazioni (comunicazione procedurale) sulle “misure generali di sicurezza” e sulle “misure specifiche di individuazione e gestione dei casi di contagio” (All. 1)

Istituzione di un servizio telefonico aziendale di orientamento e consulenza individuale sul tema Coronavirus. Possibilità di contatto telefonico con personale esperto di pronto soccorso, specificamente formato in materia (unità crisi Coronavirus regione Lombardia). Comunicazione informativa effettuata su tutto il territorio. (All.6)

1a Informazione -Altre misure organizzative
Installazione di pannelli protettivi in plexiglass a protezione dei lavoratori presso le postazioni di cassa.

Apposizione di segnaletica orizzontale indicante l'obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza in prossimità dei banchi serviti, lungo le corsie e presso la fila unica casse.

Sale break e fumatori: richiesta di non sostare di fronte alle macchinette erogatrici, consumando bevande e snack in altro luogo o presso la propria postazione. In entrambi gli ambienti occorre evitare il sovraffollamento e rispettare la distanza minima di sicurezza (>1 m)

Informazione ai clienti sulla necessità di indossare mascherine e guanti durante la spesa, tramite apposito cartello da installare nelle corsie più affollate e nei reparti serviti

Informazione alla clientela sulla chiusura delle cabine prova, ove presenti, tramite appositi cartelli.

Informazione alla clientela, tramite appositi cartelli, per evitare assembramenti all'ingresso del punto vendita. Da installare nei pdv senza contingentamento code.

Informativa per i lavoratori, tramite apposita procedura, sul corretto utilizzo della soluzione idroalcolica/gel sanificante (All. 1A)

Informativa per i lavoratori, tramite apposita procedura, sul corretto utilizzo delle mascherine e guanti di protezione (All. 1B)

Informativa per i lavoratori, tramite apposita procedura, sul corretto utilizzo delle visiere di protezione (All. 1C)


Informativa per i lavoratori, tramite apposita procedura, per lo smaltimento delle mascherine e dei guanti di protezione (All. 1D)
Per la raccolta dei dispositivi usati sono presenti specifici contenitori dislocati in più zone presso i luoghi di lavoro.
Il servizio di conferimento è stato affidato a personale di società esterne.

2 Modalità di ingresso in azienda
• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue
L'azienda, ove ritenuto necessario, effettua la rilevazione della temperatura corporea.
Tale pratica viene effettuata in prossimità dell'ingresso agli ambienti di lavoro mediante termo scanner e di “Informativa sulla rilevazione della temperatura corporea”, da esporre preventivamente all'ingresso, in condizioni di piena visibilità e decoro.
L'informativa è predisposta nel rispetto della normativa vigente, rispettivamente per il personale interno ed il personale esterno.
N.B Indicare sempre nel modulo la ragione sociale della società titolare del trattamento
Con riferimento alle modalità operative è preferibile, ma non vincolante, incaricare un lavoratore A.G.E (Primo Soccorso).
Durante la rilevazione l'incaricato indosserà mascherina protettiva e i guanti, mantenendo una distanza di circa 70 - 80 cm.
Sarà inoltre prevista la dotazione di visiera protettiva.

MODELLO PERSONALE DIRETTO ED ESTERNO

COMUNICAZIONE INTERNA

Il lavoratore con temperatura corporea > 37,5 °C non potrà accedere al luogo di lavoro.
Verrà momentaneamente isolato, fornito di mascherina, ed invitato a contattare immediatamente il proprio medico curante.

Il datore di lavoro informa i lavoratori sul divieto di accesso in azienda, se negli ultimi 14 gg. hanno avuti contatti con persone risultate positive al Covid o provenienti da zone a rischio (OMS).
Vietato l'ingresso sul posto di lavoro da parte del personale considerato a “rischio”.

3 Modalità di accesso dei fornitori esterni/terzi
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
• L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo Aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue.
Tutto il personale terzo deve:
- NON presentarsi in pdv in caso di febbre o sintomi simil Covid 19;
- rispettare le regole organizzative del singolo punto vendita;
- essere effettuate nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- osservare il divieto di accesso del personale non espressamente autorizzato in aree di lavoro o zone d'intervento non di competenza o comunque diverse da quelle espressamente affidate;
Disposizioni di carattere generale:
- Il fornitore/personale terzo dovrà attendere all'ingresso del pdv annunciandosi preventivamente in attesa di autorizzazione e delle verifiche.
- In fase di accesso agli ambienti aziendali il personale esterno potrà essere sottoposto a verifica della temperatura corporea per mezzo di scanner termometrico.
Nel caso in cui la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5 °C l'accesso alla struttura aziendale NON viene consentito;
- L'uso delle mascherine per il personale terzo è obbligatorio.
A tal fine occorre sensibilizzare costantemente i terzi a dotarsi di mascherine ed esigendo rigorosamente il rispetto delle misure di sicurezza generali (distanza minima, lavaggio mani, etc).
- L'accesso eccezionale al punto vendita e/o alla zona di lavoro, avviene attraverso i soli accessi autorizzati ed è consentito alle persone preventivamente autorizzate;
- È obbligatorio attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile del punto vendita o dal personale interno;
- In caso eccezionale di accesso l'ingresso sarà consentito impegnando un percorso esclusivo preventivamente concordato.
- È obbligatorio mantenere un comportamento prudente tale da non costituire pericolo per le persone ed in ogni caso rispettando la distanza di sicurezza (> 1 m);
- È vietato accedere a luoghi di lavoro dove non sia prevista la propria presenza lavorativa;
- È vietato l'accesso alla sala break
- Il personale terzo deve utilizzare esclusivamente i servizi clienti
- È obbligatorio comunicare tempestivamente al personale del punto vendita ogni evento, incidente, anomalia che possa compromettere la salute del personale;
- Nel caso in cui un lavoratore terzo risultasse positivo al Covid-19, l'appaltatore dovrà informare con urgenza il responsabile del punto vendita ed entrambi collaboreranno con l'autorità sanitaria fornendo dati utili per l'individuazione dei contatti stretti.
- È necessario promuovere lo scambio di informazioni tra Carrefour (Responsabili PDV/ referenti contrattuali) e i Responsabili delle società terze.
A tal fine Carrefour trasmette il Protocollo aziendale.
- In caso di pericolo attenersi alle disposizioni del responsabile del punto vendita;
- È vietato sostare senza motivo nelle aree a piazzale e nelle aree atte alla movimentazione dei carichi;
- È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare prestare attenzione alle comunicazioni diffuse dal sistema interfonico interno;

4 Pulizia e sanificazione in azienda
• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue.
Potenziamento del servizio di pulizia specifica mediante prodotti detergenti/sanificanti certificati. A tal fine sono previsti più passaggi giornalieri.

Sanificazione giornaliera dei manici dei carrelli e dei cestelli spesa previsto un passaggio (mattino)

Sanificazione giornaliera dei pavimenti del box accoglienza e della zona casse previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Pulizia sanificata del rullo cassa previsti interventi ricorrente durante la giornata mediante prodotti specifici sanificanti

Sanificazione giornaliera dei piani di lavoro del box accoglienza e dei banchi casse previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione giornaliera di scrivanie, tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici sia nei reparti produttivi

Sanificazione giornaliera della pavimentazione dell'area vendita previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione periodica della cappa del forno del reparto Rosticceria

Sanificazione periodica dei banchi del reparto PLS e del reparto Freschi

Sanificazione giornaliera della pavimentazione sotto i mobili dell'Ortofrutta previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione giornaliera delle maniglie e delle porte delle celle frigorifere previsto doppio passaggio
(mattino e pomeriggio)

Sanificazione settimanale della cella del reparto Freschi

Sanificazione settimanale della cella del reparto Surgelati

Sanificazione giornaliera del pavimento dei locali riserva
previsto passaggio giornaliero

Sanificazione giornaliera del WC previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione giornaliera dei lavandini e dei rubinetti
previsto doppio passaggio
(mattino e pomeriggio)

Sanificazione giornaliera dei pavimenti della toilette
previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione giornaliera dei pavimenti del locale spogliatoio previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione panche del locale spogliatoio previsto passaggio giornaliero

Sanificazione armadietti del locale spogliatoio
previsto passaggio giornaliero

Sanificazione giornaliera dei pavimenti, tavoli e sedie della sala ristoro previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

Sanificazione giornaliera dei pavimenti degli uffici e relativi corridoi previsto doppio passaggio (mattino e pomeriggio)

5 Precauzioni igieniche personali
- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue.
Sono stati affissi nei locali bagni e in posizioni ricorrenti, cartelli specifici recanti l'invito a lavarsi le mani frequentemente e le modalità per un relativo lavaggio accurato.
All'interno dei locali servizi igienici sono presenti dispenser contenenti prodotti detergenti.
E' inoltre prevista la dotazione di gel sanificante messo a disposizione presso luoghi convenuti, onde garantire le corrette modalità di fruizione ed evitare sovradosaggi (cattivo uso) .
Come da indicazioni dei canali governativi (MdS/ISS) è inoltre richiesto di evitare il più possibile di toccarsi occhi, naso e bocca.

Osservanza delle regole di igiene delle mani con il lavaggio acqua e detergente o con soluzione alcolica (All.3)

Presenza di dispenser/erogatori di prodotto detergente. Prevista la ricarica costante in caso di esaurimento.

Presenza di gel sanificante a base alcolica in dispenser posizionati convenzionalmente in zone concordate del pdv, tra le quali il reparto casse, fermo restando l'esigenza di salvaguardare le dotazioni ed evitare sprechi/sovradosaggi

Presenza di gel sanificante a base alcolica in dispenser (anche per la clientela), posizionati convenzionalmente in ingresso o altre zone concordate fermo restando l'esigenza di salvaguardare le dotazioni ed evitare sprechi/sovradosaggi

Dotazione di guanti protettivi per la clientela

6 Dispositivi di protezione individuale
• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue.
Al fine di contenere la diffusione del virus è di estrema importanza curare scrupolosamente l'igiene delle mani ed evitare la dispersione di goccioline di saliva/secrezioni nasali nell'ambiente.
È dunque prevista la dotazione di mascherine (privilegiare modello 3 veli/chirurgica), in aggiunta di guanti e visiere (popolazione casse e rilievo temperature). Non da ultimo andranno considerate le modalità di custodia e cura di tali dispositivi.

Dotazione di mascherine protettive
Conseguentemente alla dotazione sottoscrivere lo specifico modulo (Allegato 10)

Dotazione di guanti protettivi
Conseguentemente alla dotazione sottoscrivere lo specifico modulo (Allegato 10)

Visiere di protezione
Rilevazione temperatura corporea e popolazione casse
Conseguentemente alla dotazione sottoscrivere lo specifico modulo standard aziendale DPI - n.b Contrassegnare codice articolo T0003 (Allegato 11)

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone quanto segue.

Per i locali in questione viene richiesto di evitare rigorosamente il sovraffollamento.
Durante la fruizione della sala break è richiesto di NON sostare di fronte alle macchinette erogatrici, consumando bevande e snack in altro luogo o presso la propria postazione.
Per tutti i locali sono previsti ed intensificati gli interventi di pulizia quotidiana (2/giorno) mediante prodotti sanificanti certificati.

Occorre sempre rispettare la distanza minima di sicurezza (>1 m) L'Informazione e la verifica del rispetto della distanza minima di sicurezza (< 1 m) delle aree comuni (sale riunioni, sale break, sala fumatori, spogliatoi) sono attuate mediante cartelli affissi e controlli periodici.

Stampare ed affiggere nei luoghi di lavoro, sale break, spogliatoi e servizi

Accesso spogliatoi contingentato.
Il lavoratore durante la sua permanenza nello spogliatoio dovrà indossare mascherina e guanti e mantenere la distanza di sicurezza di 1 m.

8 Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.
Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Sezione non sempre applicabile per realtà commerciali impegnate a garantire generi di sussistenza
l'azienda dispone in ogni caso la rimodulazione dell’attività lavorativa mediante riduzione degli orari di apertura al pubblico.

Chiusura dei camerini prova presenti nel re parto tessile
L'accesso ai camerini viene inibito a tutta la clientela

9 Gestione entrata e uscita dei dipendenti
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue.
Gli orari di lavoro sono scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle aree comuni. Per verificate difformità vengono rimodulati gli orari al fine di garantire quanto previsto dal Protocollo.
L'azienda dispone in ogni caso la rimodulazione dell’attività lavorativa mediante riduzione degli orari di apertura al pubblico.

10 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti si dispone come segue.
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Le attività formative, le trasferte nonché le riunioni e tutte le attività in genere che presuppongo la presenza di numerosi lavoratori in spazi ristretti sono sospese fino al rientro dell'emergenza;
Le attività formative “a distanza” (metodologia e-learning) sono autorizzate anche per i lavoratori in smart work

11 Gestione di una persona sintomatica in azienda
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti l'azienda dispone quanto segue:
I riferimenti per la gestione dei casi in oggetto vengono evidenziati nelle note seguenti unitamente alla comunicazione procedurale denominata “Raccomandazioni per i lavoratori”, più in particolare nella sezione “Misure specifiche di individuazione e gestione dei casi di contagio e sintomatologia evidente” (Allegato 1)
In caso di evidente sintomatologia e/o informazione certa di affezione da covid-19, il Responsabile del pdv attiverà le funzioni HR e SPP per il trasferimento, al medico competente, di tutte le informazioni utili, in modo che questi possa a sua volta possa darne informazione all' ASL/ATS territorialmente competente.
In caso di evento conclamato e noto di covid-19, le HR/pdv predisporranno l'elenco dei lavoratori venuti a contatto con il contagiato disponendone il relativo allontanamento dal lavoro (numero di giorni non inferiore ai 14 dal momento dell'ultimo contatto con la persona contagiata). L'elenco dovrà essere trasmesso al medico competente il quale lo inoltrerà all' ATS/ASL. Contestualmente si disporrà la sanificazione dei luoghi di lavoro.
L'attività del pdv potrà riprendere dopo tale prassi.

12 Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art.41, c.2 , lett.e-ter), -anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente della durata dell'assenza per malattia.
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti l'azienda dispone quanto segue:

La sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente
Il nostro Paese è entrato, in relazione all'epidemia di COVID19, in uno scenario nel quale non vi sono più solo focolai sporadici ben identificabili, ma contagi diffusi su tutto il territorio nazionale, sebbene maggiormente concentrati nel Centro-Nord del Paese.
In questo tipo di scenario l'obiettivo degli interventi di sanità pubblica è quello di ridurre, ma soprattutto di rallentare la diffusione del contagio, per diminuire la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale.
Le informazioni in merito alla diffusione del COVID-19 e alle conseguenti misure da attuare per il contenimento dello stesso sono in continuo aggiornamento e devono essere ottenute dai siti delle fonti ufficiali quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, il Ministero della Salute e i siti delle Regioni, attenendosi alle raccomandazioni pubblicate. In questa situazione il Medico Competente rappresenta il principale consulente del Datore di Lavoro, insieme al Servizio di Prevenzione e Protezione, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per i lavoratori, ed in particolare per declinare correttamente le indicazioni di carattere generale (rispetto della distanza interpersonale, igiene delle mani, pulizia/disinfezione delle superfici, lavoro a distanza, uso corretto dei DPI, accesso alle mense e agli spogliatoi per evitare affollamento, ecc.) secondo le caratteristiche specifiche dell'attività produttiva.
La sorveglianza sanitaria ex Dlgs 81/08, secondo quanto riportato nel Protocollo Condiviso, deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
Andranno privilegiate, in questo periodo:
- le visite preventive,
- le visite a richiesta
- le visite da rientro da malattia
- le visite da rientro dopo COVID 19 (solo per i lavoratori che sono stati ricoverati)
Tuttavia la sorveglianza sanitaria “periodica”, sempre come indicato nel Protocollo Condiviso, NON andrà interrotta, sia perché potrebbe rappresentare una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché potrebbe intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio (anche se si sottolinea che i lavoratori sintomatici non devono recarsi al lavoro), sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Previa valutazione del medico competente, le visite periodiche possono essere differite a dopo il 31 luglio 2020.
Al fine di ridurre al minimo le possibilità di trasmissione di COVID-19 dal medico competente al lavoratore e viceversa in occasione delle visite mediche si riportano di seguito le condizioni minime di sicurezza perché sia possibile l'effettuazione delle visite mediche:
- accesso contingentato dei lavoratori da sottoporre a visita evitando assembramenti al di fuori del locale stesso
- per l'effettuazione delle visite privilegiare locali con presenza finestra
- possibilità di ricambiare l'aria tra una visita e l'altra e disinfettare la scrivania
- disponibilità di gel disinfettante per le mani per il Medico Competente
- disponibilità di idonei DPI per il medico competente (guanti e mascherina)
Come per le attribuzioni specifiche del Dlgs 81/08 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID- 19.
Una particolare attenzione dovrà, infine, essere dedicata ai cosiddetti lavoratori appartenenti alle categorie sensibili per i quali il Medico Competente dovrà dare alla azienda opportune indicazioni di tutela ad hoc.
Pertanto i lavoratori che ritengono di essere affetti da patologie tali da condizionare una maggiore suscettibilità al contagio da COVID-19 dovranno fare pervenire la relativa documentazione al Medico Competente che provvederà, ove necessario; ad effettuare una visita su richiesta, oppure sulla base della documentazione sanitaria, individuerà le opportune misure di tutela segnalandole all'azienda (Allegato 9).

13 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
• È costituito in Azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;
• Laddove, per la particolare tipologia d'impresa e per il sistema di relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa delle soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per la finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento dell' Autorità Sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto alla diffusione del COVID-19.
In coerenza con quanto prescritto nei punti precedenti l'azienda dispone quanto segue:
1. E' stato costituito un Comitato Nazionale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Risorse Umane, del RSPP, del Medico Competente, delle Rappresentanze Sindacali (aziendali e dei RLS);
2. Al fine di consentire verifiche “capillari” relativamente all'applicazione del protocollo aziendale di regolamentazione, vengono costituiti comitati a livello territoriale in ragione della suddivisione commerciale nelle quattro regioni e “metropolitano”, tenendo conto delle città con principale concentrazione di punti vendita (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Torino, Milano, Roma, Firenze, Genova, Napoli ...);
3. I predetti Comitati saranno organizzati nel rispetto di quanto disposto al punto nr. 10 del presente documento.

Sezione allegati